Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 474 cod.pen. sussiste ogni volta che venga accertato che si è svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato in relazione a magliette che portavano il marchio contraffatto "Chanel", ritenendosi irrilevante che, sia per la sussistenza anche di un'altra dicitura non riconducibile alla predetta casa, sia per essere poste in vendita in una bancarella di mercato,l'acquirente potesse essere stato messo sull'avviso che si trattava di merce non genuina).
Commentario • 1
- 1. Delitto di ricettazione e commercio di prodotti falsiBarbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/1999, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15-1-1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N. 75
3. " Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 29376/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE DR nato Campi Bisenzio il 6-4- avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 8-5- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso
DE DR venne tratto a giudizio per rispondere "del reato di cui all'art. 474 C.P.P. per avere detenuto per vendere otto magliette "Chanel" con marchio contraffatto o comunque alterato;
in Viareggio il 18-7-91".
Con sentenza in data 4-3-94 il Pretore di Viareggio dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di reclusione Lire 500.000 di multa.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza dell'8-5-98, confermava;
in sintesi, rilevato che le magliette in questione portavano un'etichetta con il marchio "Chanel" e, sulla parte anteriore, la chiusura "Chanel Hotel Paris", la Corte osservava che tale dicitura, estranea ai capi autentici, oltretutto non venduti sulle bancarelle del mercato, poteva valere ad escludere ogni possibilità di confusione con i prodotti autentici della Chanel solo per la parte più aggiornata o più "elevata" del pubblico "ma non perla maggioranza degli acquirenti costituiti da persone che conoscono il prestigio del marchio protetto in argomento figurante indebitamente sulle etichette dei capi di abbigliamento sequestrati, ma che non hanno le ulteriori conoscenze sopra citate e che dunque ben possono confondere tali oggetti con quelli appartenenti alla produzione tutelata dal marchio registrato . . .".
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia erronea applicazione della Legge penale deducendo che l'accostamento della dizione Chanel Hotel Paris, notoriamente mai usata dalla ditta Chanel, era idonea a mettere sull'avviso l'acquirente della diversità fra i capi in questione e quelli originali, del resto ogni ambiguità al riguardo doveva considerarsi superata dal fatto che le magliette erano esposte al modico prezzo di poche migliaia di Lire, in una bancarella del mercato, e non a prezzi esosi in una elegante boutique;
donde la buona fede del DE inconsapevole del fatto che la merce da lui detenuta potesse determinare nell'acquirente la convinzione di acquistare un prodotto originale.
Il ricorso è infondato.
Non vi è dubbio che nella fattispecie le magliette detenute per la vendita portavano un'etichetta con il falso marchio Chanel;
tale dato di fatto non viene certamente "neutralizzato" dalla dicitura "Chanel Hotel de Paris" - estranea alla nota ditta come peraltro noto solo alla parte più "aggiornata" del pubblico - apposta sulla parte anteriore delle magliette, e quindi avendo il DE consapevolmente detenuto per la vendita prodotti con marchio contraffatto, sussistono tutti gli estremi del reato di cui all'art.474 C.P.P.. Deve peraltro precisarsi che il reato sussiste in tutti i suoi estremi, oggettivi e soggettivi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione nella quale il cliente resti ingannato e cioè convinto che quelli posti in vendita sono capi autentici, situazione all'evidenza insussistente nel caso che capi come le magliette in questione vengano posti in vendita non in una "elegante boutique" al prezzo elevato notoriamente ad essi corrispondente ma su una bancarella di mercato a prezzo modestissimo, situazione viceversa di per sè rivelatrice della contraffazione.
In conclusione, una volta accertato il commercio di prodotti con marchio contraffatto, è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 474 C.P.P. che il commercio avvenga con modalità ed a condizioni tali da indurre in errore i possibili acquirenti sulla "genuinità" dei prodotti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 Marzo 1999