Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/1999, n. 3028
CASS
Sentenza 15 gennaio 1999

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Massime1

Il reato di cui all'art. 474 cod.pen. sussiste ogni volta che venga accertato che si è svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato in relazione a magliette che portavano il marchio contraffatto "Chanel", ritenendosi irrilevante che, sia per la sussistenza anche di un'altra dicitura non riconducibile alla predetta casa, sia per essere poste in vendita in una bancarella di mercato,l'acquirente potesse essere stato messo sull'avviso che si trattava di merce non genuina).

Commentario1

  • 1Delitto di ricettazione e commercio di prodotti falsi
    Barbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/1999, n. 3028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3028
Data del deposito : 15 gennaio 1999

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