Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2000, n. 13031
CASS
Sentenza 11 ottobre 2000

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Massime1

La fattispecie di reato prevista dall'art.474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno.

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.40874 del 11 luglio 2007
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 luglio 2007

    SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VERONA; nei confronti di: 1) TH. MA. N. IL (OMESSO); avverso SENTENZA del 11/01/2006 TRIBUNALE DI VERONA; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO; udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l'acc.to del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Th. Ma. è stato assolto dal Tribunale di Verona dal delitto di cui all'articolo 474 c.p. per l'inidoneità della condotta, stante la grossolanità del falso. Ricorre "per saltum" il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge, dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2000, n. 13031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13031
Data del deposito : 11 ottobre 2000

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