Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
La fattispecie di reato prevista dall'art.474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.40874 del 11 luglio 2007https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 luglio 2007
SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VERONA; nei confronti di: 1) TH. MA. N. IL (OMESSO); avverso SENTENZA del 11/01/2006 TRIBUNALE DI VERONA; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO; udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l'acc.to del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Th. Ma. è stato assolto dal Tribunale di Verona dal delitto di cui all'articolo 474 c.p. per l'inidoneità della condotta, stante la grossolanità del falso. Ricorre "per saltum" il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge, dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2000, n. 13031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13031 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco MORELLI Presidente del 11/10/2000
1. Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 968
3. Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Secondo CARMENINI rel. Consigliere N. 14518/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
NG AD, nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, in data 25.11.1999, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere CARMENINI,
Udito il P.G. in persona del Dott. A. SINISCALCHI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
Con la sentenza del 25.11.1999 la Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione pretorile (sentenza in data 26.3.1997 del Pretore di Genova) di condanna dell'imputato DO AD, alla pena come in atti, per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cpv. c.p., uniti sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto, deducendo due motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 49, comma 2, e 474 c.p.; 2) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), in relazione all'art. 546, comma 1 lett. e), c.p.c., avuto riguardo al trattamento sanzionatorio.
Per comodità espositiva è opportuno esaminare subito il secondo motivo, che si mostra viziato da genericità, in quanto non contiene concreti spunti di valutazione critica, a fronte di una pena inflitta, vicina ai minimi edittali e commisurata al contesto di non trascurabile gravità, emergente dalle complessive argomentazioni contenute nella sentenza (collegamento con canali necessariamente illeciti ecc.).
Il primo motivo merita, invece, una disamina più accurata. Va premesso che l'imputato fu sorpreso mentre deteneva per la vendita oggetti aventi marchio contraffatto e precisamente due portafogli "Louis IT e dodici borselli HA;
che la Corte territoriale ha ritenuto accertate in fatto le seguenti circostanze:
la produzione della merce non era opera del prevenuto;
questi era consapevole che si trattava di prodotti recanti marchi falsi;
era evidente la prova della contraffazione.
Riguardo a quest'ultimo punto, la Corte di merito così testualmente si esprime: "Può ammettersi che nessuno sia tratto in inganno, quando acquista da un venditore ambulante, ma la tutela della norma è rivolta anche alla tutela del marchio e le case produttrici sicuramente patiscono un danno da chi ... si procuri un oggetto che ... è solo imitazione ed ancor più da chi lo vende". Il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti, ma adduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 49, comma 2, in relazione all'art. 474 C.P.), sulla base dell'assunto che nell'episodio per cui si procede debba ravvisarsi un tipico caso di reato, impossibile, sussistendo un'evidente ipotesi di falso grossolano.
Aggiunge il ricorrente che l'art. 474 c.p. mira a tutelare la pubblica fede contro la falsificazione di beni di pubblico riconoscimento;
che l'azione posta in essere nel caso di specie è del tutto inidonea ad offendere la buona fede dell'acquirente; che è nozione di comune esperienza come determinati prodotti di stilisti possano essere acquistati unicamente presso rivenditori autorizzati;
che i prodotti similari, posti in vendita da ambulanti, presentano una contraffazione talmente grossolana da non poter trarre in inganno nessun compratore;
che, conseguentemente, in situazioni come quella in esame, il bene giuridico non è violato per inidoneità dell'azione ed impossibilità dell'evento.
Questa Corte ritiene che la questione così come delineata dal ricorrente non sia posta correttamente.
È bene fare subito presente che sul punto la giurisprudenza non è univoca.
L'indirizzo prevalente è nel senso che il reato previsto dall'art. 474 c.p. sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. V, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). Non manca, tuttavia, un orientamento di segno contrario, che sostiene la non configurabilità del delitto de quo, quando l'evidente scarsità qualitativa del prodotto, o il suo prezzo eccessivamente basso, o le condizioni di vendita siano rivelatori, agli occhi di un acquirente dotato di media esperienza, della falsa provenienza del bene contraffatto, dovendosi escludere una situazione fattuale tale da rappresentare un fattore sviante della libera determinazione dell'acquirente stesso (v. Cass. Sez. V, sent. 17 giugno 1999 - 23 febbraio 2000, n. 2119, Papa). Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo filone giurisprudenziale, non foss'altro che per la considerazione che proprio il dato fattuale dell'acquisto dimostra come la contraffazione abbia raggiunto il suo fine;
non va, invero, dimenticato che difficilmente nella realtà delle cose il falso è fine a sè stesso. La comune esperienza dice, per contro, che il falso per il falso non esiste, se non in casi limite;
il dato normale è che la falsificazione viene effettuata per conseguire un risultato.
Questa affermazione, che può apparire semplicistica, consente, invece, una lettura più approfondita della tematica in discussione. La nozione di falso grossolano, quindi innocuo, discende da una risalente tradizione giuridica ("falsitas quae nemini nocet non punitur"), che collega la falsificazione alla idoneità a cagionare danno ("apta nocere").
L'elaborazione del concetto di grossolanità nel falso viene inquadrata nella figura del reato impossibile, disciplinato dall'art.49, comma 2, c.p., come correttamente ha fatto anche il ricorrente.
Il citato articolo esclude la punibilità quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
La dottrina tradizionale preferiva parlare di tentativo inidoneo, anche se la terminologia (reato impossibile, che è concetto più ampio del delitto tentato) e la collocazione codicistica fanno pensare ad un istituto di portata più vasta. Senza dover prendere posizione specifica tra le varie concezioni delineatesi in materia (teoria dell'inidoneità dell'azione o degli atti, teoria dell'offensività del comportamento ecc.), è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui l'incapacità dell'azione a produrre l'evento va configurata indipendentemente da tutti quei fattori estranei che abbiano, in concreto, impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto, dovendosi dare rilievo all'inefficacia intrinseca ed originaria degli atti, sotto il profilo esclusivamente potenziale a ledere il bene tutelato dalla norma, con giudizio ex ante (v. Cass. S.U., sent. 24 giugno 1998, Kremi). Così inquadrata la tematica generale della grossolanità del falso e del delitto impossibile, ai fini del decidere è importante rimarcare due aspetti rilevanti, che, specie con riferimento all'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p., si tende a trascurare: 1) la valutazione dell'inidoneità dell'azione (o dell'inesistenza dell'oggetto) deve essere sempre rapportata al modello legale dello specifico reato coinvolto, ovvero alla condotta descritta dalla norma. Si vuol dire, in altre parole, che non si deve debordare dalla configurazione della fattispecie criminale disciplinata, comprensiva di tutte le sue componenti, con particolare riguardo all'oggetto giuridico del reato;
2) non si può parlare di reato impossibile, quando nel concreto il reato si è, in effetti, realizzato.
Queste considerazioni - rapportate alla norma incriminatrice ed alla fattispecie concreta in esame (che è, nel suo genere, paradigmatica) - dimostrano, ad avviso del Collegio, che difficilmente il concetto di falso grossolano può essere delineato nell'ambito dell'art. 474 c.p., per la preminente ragione che detta norma è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente (v. in questo senso, ad es., l'art.517 c.p.), bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o dei prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Questa affermazione è rafforzata dalla considerazione che l'art. 474 delinea una fattispecie di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno.
Nella realtà, poi, è comune accadimento la consapevolezza, nell'acquirente, della falsità del prodotto, ma, nel contempo, il suo "interesse" all'acquisto; perché egli - come ha acutamente osservato la Corte genovese - "con pochissima spesa si procura un oggetto che apparentemente è di pregio, mentre in realtà è solo imitazione". Ma non per questo il reato non si è realizzato;
che anzi si è verificata proprio la lesione dell'oggetto giuridico protetto, attraverso appunto la messa in circolazione di un prodotto che attenta alla tutela dell'affidamento del marchio non nei confronti del compratore (eventualmente consapevole), ma della pubblica fede nel suo insieme e del titolare del marchio nello specifico.
Queste argomentazioni confermano la correttezza delle conclusioni, a cui è giunta la Corte territoriale, e conducono ad affermare l'inapplicabilità, nel caso di specie. dell'art. 49, comma 2, c.p.; nonché al conseguente rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000