Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. l'introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali italiane, anche se non risulti superata la barriera doganale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2009, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/01/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 301
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 023441/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO AU, N. IL 27/03/1970;
avverso SENTENZA del 17/12/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico;
udito l'Avv. DI MATTIA, in sost. Avv. ROCCA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - IL difensore di ND AU ricorre contro sentenza della Corte di Genova, che ha confermato la sua condanna da parte del Tribunale di La Spezia ai sensi dell'art. 474 c.p., perché quale legale rappresentante della Collection s.r.l. introduceva nel territorio dello Stato, importandoli dalla Cina con IM4G del 20.11.02, n. 612 giocattoli recanti marchi ed effigi riconducibili a quelli tutelati dalla Camomilla S.p.a. Hello Kitty. La sentenza premette che si tratta di passeggini giocattolo, sulla cui seduta è raffigurato un muso di gattina con fiocco e la scritta "Hello Kitty", disegno e scritta registrati. I passeggini erano avvolti in involucri di cellophane, su cui era attaccato con punti metallici un cartoncino e l'etichetta con il nome dell'importatore Royal Collection srl, con codice e marchio CE. Motiva la falsificazione per l'inganno potenziale degli acquirenti, e non suffragata la tesi della mancanza di dolo dell'imputato dalla ricezione di un campione con caratteri diversi fornito in precedenza. Il ricorso denunzia:
1 - violazione dell'art. 474 c.p., per (1) travisamento dell'oggetto della norma, (2) dell'idoneità ingannatoria, (3) del momento consumativo del reato (manca la materiale introduzione nel territorio dello Stato), (4) dell'elemento soggettivo;
2 - violazione art. 133 c.p., e vizio di motivazione in punto di determinazione di pena.
Al ricorso segue memoria.
2 - Il ricorso merita rigetto.
La sentenza ha risposto su tutti i punti devoluti ritualmente con l'atto di appello.
Il 1 motivo è manifestamente infondato e non consentito circa i punti 1 - 2.
Posto che disegno e scritta, intesi segni distintivi sono, secondo le sentenze di merito registrati come richiesto (cfr. per tutte, Cass., Sez. 5^, Zheng, n. 33068/05), e che quelli raffigurati sui prodotti sequestrati ne sono imitazione evidente non smentibile, il reato è rettamente configurato. La valutazione consecutiva di idoneità all'inganno del consumatore medio dell'imitazione è esclusivamente di fatto e ritenuta incensurabilmente dai Giudici di merito. Pertanto è inutilmente contestata in questa sede, ove non è possibile apprezzamento alternativo.
Il 3 punto non risulta già autonomamente proposto con l'atto di appello, men che con motivi nuovi. Ritenendolo implicito nella diversa questione, sostenuta sotto l'angolazione della inconsapevolezza dell'imputato, che non aveva ancora visto i prodotti al momento del controllo alla barriera doganale, risulta comunque infondato.
Ma anzitutto la condotta contestata e ritenuta è quella di introduzione della merce nel territorio, e la Corte di appello ha risposto alla questione circa l'elemento soggettivo, significando inequivocabilmente che nulla dimostra l'inconsapevolezza delle contraffazioni a fronte di merce importata all'evidenza per ragioni commerciali. Di talché è anche manifestamente infondato l'argomento di assenza di prova del destino dei prodotti sequestrati (palesemente contraddetto da quello del pari ripetuto, del campione già ricevuto).
A questo punto si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato da tempo che l'introduzione nel territorio dello Stato (è questo, si ripete, il reato contestato e ritenuto) si ravvisa per il solo fatto che la merce sia stata introdotta nelle acque territoriali italiane (12 miglia marine verso l'esterno della linea doganale;
D.P.R. n. 47 del 1973, art. 29), anche se non abbia superato la barriera doganale perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9770/78, CED rv. 139744; conf. CED rv. 173984 e 173110, e da ultimo Sez. 6, n. 11739/90, 185167). La questione di pena non risulta proposta con l'atto originario d'appello.
La sua autonoma proposizione sarebbe dovuta avvenire nei termini dell'atto d'impugnazione, risultando nuova e svincolata dai capi e punti (per tutte, Cass. Sez. 1, n. 2837/96 - 204093), sicché non risulta qui dimostrata ammissibile, e dunque censurabile la sentenza per sostenuta mancata risposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009