Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1990, n. 11739
CASS
Sentenza 18 gennaio 1990

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Le sostanze stupefacenti non costituiscono giuridicamente "cose" rispetto alle quali sono vietati in modo assoluto gli Atti di commercio, ma rientrano nel novero delle merci la cui importazione, al pari delle altre attività previste dagli artt. 1 e 15 legge n. 685 del 1975, può essere consentita sia pure in virtù di preventiva autorizzazione del ministero della sanità. In quanto merci, dette sostanze sono assoggettate all'IVA e alla relativa disciplina sulla evasione in caso di importazione che sia autorizzata (artt. 1, 67, 69 d.P.R. n. 633 del 1972); se formano oggetto di importazione non autorizzata (e perciò illecita), sono egualmente assoggettate alla disciplina dell'evasione dell'IVA in virtù del rinvio, operato dal comma secondo dell'art. 70 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, alla applicabilità della disciplina, sia precettiva che preventiva, dettata per il contrabbando doganale (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). Ne consegue che nel caso di introduzione nel territorio dello stato, senza l'osservanza delle Disposizioni che la regolano, di sostanze stupefacenti, si verifica da parte dell'agente, con la stessa Azione od omissione, la violazione sia delle norme penali tributarie, sia di quelle previste dalla legge n. 685 del 1975. ( Conf mass n 174999; ( Conf mass n 154989; ( Conf mass n 153285).*

Ai fini della consumazione del delitto di importazione illecita di droga nel territorio dello stato deve considerarsi tale anche la zona compresa tra la linea di confine, intesa come limite geografico e politico, e la cosiddetta linea doganale, con la conseguenza che, qualora l'introduzione della sostanza stupefacente avvenga per via marittima, il delitto si consuma per il solo fatto che la merce sia stata introdotta nelle acque territoriali italiane (12 miglia marine verso l'esterno della linea doganale: art. 29 d.P.R. n. 47 del 1973), anche se non abbia superato la barriera doganale perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli. ( V mass n 173875; ( V mass n 172795; ( Conf mass n 173984, ed ivi citata; ( Conf mass n 173100).*

Commentario1

  • 1le 17 attività penalmente rilevanti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026

    1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1990, n. 11739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11739
Data del deposito : 18 gennaio 1990

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