Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
Sentenza 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 21/03/2022, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00227/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2022, proposto da
Atlante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giurdignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
La Fenice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina del Comune di Giurdignano n. 57 del 28/12/2021 (Reg. Gen. n. 387), avente ad oggetto “Determina a contrarre e indizione di gara mediante procedura aperta, con il criterio dell ’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ’ art. 95, c. 3 del d. Lgs n. 50/2016, per l ’ affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell ’ infanzia e della scuola primaria, anni scolastici 2021/2022 - 2022-2023 - 2023/2024 - CIG SIMOG: 89205384D5. Approvazione operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva” , con cui la P.A. ha aggiudicato “il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell ’ Infanzia e per la Scuola Primaria, con decorrenza dal 01/01/2022 e per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 di cui al Capitolato Speciale di Appalto approvato con determinazione n. 40 del 15.10.2021, alla ditta concorrente LA FENICE” , nonché di tutti gli atti e i provvedimenti di gara e dei verbali della procedura di gara;
di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con il provvedimento di cui al punto precedente sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto;
e per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto de qua , con la disponibilità della ricorrente medesima a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio de La Fenice S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Pepe per la parte ricorrente e avv. A. Vantaggiato per la controinteressata;
Ritenuto che, impregiudicato l’esame dei motivi di ricorso, nella specie difetti, ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare, il presupposto del periculum in mora , in quanto - come evidenziato dalla difesa resistente - la Fenice S.r.l. è stata immessa nel servizio de quo con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e lo stesso è stato regolarmente avviato;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con compensazione delle spese della presente fase;
Ritenuto, altresì, di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 29 giugno 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 giugno 2022.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO