Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2022, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00396/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Dionigi e Giancarmine Moggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- – Struttura Complessa Patrimonio e Politiche Abitative -OMISSIS-, a firma del Dirigente e Responsabile della Struttura Complessa, avente ad oggetto “Approvazione contratto locazione immobile di proprietà comunale sito in -OMISSIS- – Determina a Contrarre – Affidamento Diretto e Accertamento di Spesa”, pubblicato sull'Albo Pretorio online a far data dall'08/04/2021;
- della nota, senza numero di protocollo e senza data, con la quale il Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio comunale informava la ricorrente del già avvenuto affidamento diretto dei locali, disposto con la predetta Determina Dirigenziale;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ivi compresa, ove occorra, la relazione di stima -OMISSIS-, ancorché non conosciuta nel suo contenuto;
- nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o annullamento del contratto, ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi, per la P.A.;
Rilevato che, in data 28 febbraio 2022, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento della determina impugnata;
Rilevato che non è stato depositato in atti il suddetto atto di autotutela;
Ritenuto quindi che la suddetta dichiarazione equivalga, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., a dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
Ritenuto inoltre, quanto alla richiesta di trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica e della Corte dei Conti (come da note difensive di parte ricorrente del 26 luglio 2021), che la stessa non possa trovare positivo riscontro allo stato degli atti perché generica, alla luce dei seguenti motivi:
- a) quanto al presunto danno all’erario, non è dimostrato quale sarebbe stato il maggior introito di cui avrebbe potuto giovarsi il Comune e, comunque, allo stato, essendosi risolta la locazione con la controinteressata, non risultano introiti percepiti che possano risultare minori rispetto a un non meglio specificato parametro;
- b) quanto al presunto conflitto di interessi, risulta dagli atti che il marito della dirigente comunale firmataria degli atti impugnati è solo stato presidente della controinteressata -OMISSIS-ma non ne è l’attuale rappresentante legale;
- c) inoltre, non è dimostrata l’eventuale influenza dell’ex-presidente nella gestione della suddetta -OMISSIS-;
- d) con riferimento al fatto che la ditta -OMISSIS-(di cui sarebbe presidente il marito della suddetta dirigente), o altra alla medesima riconducibile, stia effettuando lavori di ristrutturazione nella sede di -OMISSIS-, è evidente che si tratta di questione che esula dal presente giudizio, in quanto l’asserita ristrutturazione riguarda l’area demaniale (e non quella comunale oggetto della determina impugnata in questa sede) e non sono noti i termini di eventuali accordi inseriti nell’ambito del rapporto concessorio che siano relativi a ristrutturazioni né se la dedotta ristrutturazione riguardi strutture poi destinate ad essere rimosse al termine della concessione o meno;
Ritenuto, conclusivamente, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e di compensare le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.