Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2239/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Garruto, giusta mandato in Parte_1
atti.
APPELLANTE
E
Capitaneria di Porto di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
APPELLATO
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
[...]
INTERVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 21.5.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2022, , a seguito della dichiarazione di Parte_1
incompetenza territoriale resa dal Giudice di Pace di Tricase, riassumeva dinanzi al Giudice di
Pace di Lecce l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 362/2021 del
15:45, in violazione dell'art. 39, D.Lgs. n. 171/2005, sanzionata dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. n
171/2005 e s.m.i., conduceva la moto d'acqua senza aver mai conseguito la prevista patente nautica) e n. 16/2021 (poiché, in data 10.08.2021, alle ore 15:45, in violazione dell'art. 11, comma 3, lett. d) dell'Ordinanza n. 42/2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, sanzionata dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. n 171/2005 e s.m.i., navigava con la moto d'acqua nella fascia oraria non consentita).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva la mancanza di responsabilità rispetto agli illeciti contestatigli, derivante dall'ignoranza delle norme violate con la propria condotta, sia perchè non era stato informato, al momento del noleggio della moto d'acqua presso la Maldive
Beach S.n.c., della necessità di possedere la patente nautica per guidare il mezzo né del divieto di navigare in quella determinata fascia oraria, sia perché sul luogo dell'accertamento non era presente idonea segnaletica informativa.
La Capitaneria di Porto di Gallipoli, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che il Giudice di
Pace, con sentenza n. 1009/2023 del 27.01.2023, rigettava, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 362/2021 opposta (nulla sulle spese, stante la costituzione della
Capitaneria di Porto per mezzo del Capitano p.t.).
In motivazione il primo giudice osservava: “…la mancata conoscenza da parte del ricorrente del fatto che occorreva la patente nautica per condurre la moto d'acqua e del divieto di circolazione con la stessa in determinate fasce orarie non costituisce esimente giustificativa sulla base del principio giuridico ignorantia legis se non excusat. Pertanto, pur essendo vero che è obbligo del locatore accertarsi del possesso della prescritta abilitazione alla guida da parte del locatario, ciò non può sollevare il conducente dell'acqua scooter odierno ricorrente dalle sue responsabilità anche in ordine al disposto normativo di cui all'art. 3 della legge
689/81, secondo il quale nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.”.
Il , con ricorso depositato il 09.03.2023, impugnava la sentenza per i motivi che Parte_1
saranno illustrati in prosieguo. La Capitaneria di Porto di Gallipoli, convenuta, si costituiva in giudizio, unitamente al
[...]
per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ed Controparte_1
entrambe resistevano al gravame, che all'udienza del 21.05.2025 è stato discusso.
Preliminarmente, si dichiara l'inammissibilità dell'intervento del Controparte_1
in quanto soggetto giuridico distinto dalla Capitaneria di Porto,
[...]
seppur funzionalmente collegati, ed estraneo al giudizio di primo grado.
Nel merito, con il primo articolato motivo di gravame l'appellante ha denunciato l'omesso esame, da parte del Giudice di Pace, circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero circa la inevitabilità dell'ignoranza delle disposizioni violate in mancanza di idonea segnaletica nei luoghi dell'accertamento.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 689/81, nella parte in cui ha statuito che “pur essendo vero che è obbligo del locatore accertarsi del possesso della prescritta abilitazione alla guida da parte del locatario, ciò non può sollevare il conducente dell'acquascooter, odierno ricorrente, dalle sue responsabilità”: il ha ribadito, infatti, di essere stato tratto in Parte_1
inganno dalla legale rappresentante della società di noleggio moto d'acqua, la quale lo aveva rassicurato sul fatto che non servisse la patente nautica per condurre il mezzo locato per appena 15 minuti, e di aver pertanto tenuto la propria condotta nella convinzione della sua liceità.
L'appello è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che il non ha mai negato di aver materialmente posto Parte_1
in essere la condotta contestatagli con i verbali di accertamento n. 15/2021 e n. 16/2021, presupposti dell'ingiunzione opposta, avendo, per converso, improntato la propria difesa, in ogni sede e grado di giudizio, su argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quei fatti, per aver asseritamente agito senza colpa.
Tanto premesso, si osserva che, in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 L. 689/81, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa. Si ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20930/2009). Ne consegue che la rilevanza della causa di esclusione della responsabilità è limitata alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, mentre l'error iuris, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 364/1988, rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato.
In altri termini la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (cfr. Cass. Pen. n. 29080/2015). Per converso, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Civ., n. 6018/2019).
Nel caso di specie, come correttamente affermato anche dal Giudice di prime cure,
l'opponente non ha allegato e tantomeno provato circostanze da cui far discendere l'inescusabilità del proprio errore o l'uso dell'ordinaria diligenza, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, l'aver richiesto informazioni al locatore del natante (il quale comunque risponde dell'illecito, essendo obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, ex art. 6, legge 689/1981): quest'ultimo, seppur operante nel settore e perciò verosimilmente a conoscenza della normativa in materia, resta pur sempre un privato, incapace di ingenerare un affidamento meritevole di tutela (come, invece, accade quando l'informazione proviene da una pubblica amministrazione, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento), che non esonera, pertanto, gli utenti dal dovere di verificare personalmente la consistenza dei propri doveri. Ciò vale, a fortiori, nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'informazione fornita - ovvero che “per 15 minuti di guida del natante in parola non era necessaria la patente Nautica”
(cfr. pag. 5 dell'atto d'appello) - contrasti con la logica e il buon senso.
Quanto, poi, al divieto di circolazione nella fascia oraria in cui è avvenuto l'accertamento, il
[...]
ha dichiarato ai verbalizzanti di non essere stato messo al corrente di tale limitazione Pt_1
da parte della società di noleggio, non anche di aver ricevuto informazioni errate in proposito: sotto questo profilo è ancor più evidente, pertanto, la mancanza di diligenza del contravventore, il cui mero stato di ignoranza, per le ragioni innanzi esposte, non lo esonera da responsabilità. Invero, l'Ordinanza n. 42/2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, contenente all'art. 11, comma 3, lett. d) la disposizione violata, risulta doverosamente pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, come dimostrato dalla stessa nel giudizio di primo grado, di tal chè nessun ostacolo impediva all'opponente di conoscerla e conformarsi al precetto di legge, essendo, all'uopo irrilevante la contestata mancanza di
“idonea segnaletica nei luoghi dell'accertamento”, anche in considerazione del fatto che ci si trovasse in mare aperto.
Aggiungasi che la circostanza che nella sentenza impugnata non vi sia alcun riferimento alla mancanza di segnaletica nei luoghi dell'accertamento, non dà luogo a vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, atteso che, affinché si configuri tale vizio, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Al contrario, anche dopo aver esaminato tale
“fatto”, devono condividersi le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace di Lecce, il quale ha rigettato l'opposizione in mancanza di prova, incombente sul , di aver commesso le Parte_1
violazioni addebitategli in presenza dell'esimente della buona fede.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa e della bassa complessità del giudizio).
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto con ricorso depositato il 09.03.2023 da nei confronti della Capitaneria di Porto di Parte_1
Gallipoli avverso la sentenza n. 1009/2023 del 27.01.2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce,
e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
dà atto, sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 21.05.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.