Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, il concorso tra il reato di ricettazione e quello di detenzione a fini di commercio di prodotti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali abusivamente riprodotti (art. 171 ter L. n. 633 del 1941), si configura solo relativamente alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 248 del 2000 e successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, prevalendo, invece, sul delitto di ricettazione, ove i fatti siano stati posti in essere nell'intervallo tra detti due provvedimenti, l'illecito amministrativo di cui all'art.16 della L. n. 248 del 2000.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2009, n. 23544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23544 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 16116/2006
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2053/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN UN, n. il 30.8.65;
avverso la sentenza 17.11.2005 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla condanna per il delitto di ricettazione;
udita la difesa - Avv. BALBO Ciro -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17 novembre 2005 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna emessa il 18 giugno 2004 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, a carico di RN UN per il reato di detenzione per la vendita di 10 musicassette illecitamente riprodotte e prive del contrassegno SIAE, nonché del reato di ricettazione (ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. c.p.) dei medesimi supporti fonografici, reati risalenti al 1.4.99. Tramite il proprio difensore l'RN ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento perché non era stata accertata l'intenzione del prevenuto di porre in commercio i supporti fonografici de quibus (che per la loro esiguità ben potevano ritenersi destinati a mero utilizzo personale), così come non era stato appurato che l'RN fosse consapevole dell'illecita provenienza di detto materiale.
1 - Osserva la Corte che le doglianze di cui al ricorso sono da disattendersi perché generiche, giacché con esse il ricorrente non esamina specificamente - per confutarle - le considerazioni già svolte dalla sentenza impugnata, che - in particolare - ha desunto la destinazione alla vendita dei supporti fonografici di cui sopra dalle circostanze topico - temporali dell'accertamento effettuato nei confronti dell'RN.
A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass.n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000,
dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998). Del pari generica ed apodittica è la censura relativa all'elemento psicologico del reato di ricettazione, che per di più trascura la costante giurisprudenza di questa S.C. in base alla quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta - così come hanno fatto i giudici del merito - anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).
2 - Per mera completezza d'indagine questa Corte, nell'esaminare d'ufficio la vexata quaestio della possibilità del concorso fra il delitto di ricettazione e quello p. e p. L. n. 633 del 1941, ex art.171 ter, osserva quanto segue.
Si premetta che nella fattispecie, essendo stata contestata la detenzione per la vendita (oltre alla ricettazione) di supporti (audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali) abusivamente riprodotti, non rileva la decisione della CGCE 8 novembre 2007, Schwibber, C20/25, che ha incluso la normativa che stabilisce l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE nel novero delle regole tecniche che, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, per essere efficaci devono essere notificate alla Commissione Europea: si tratta, infatti, di statuizione concernente solo le disposizioni della L. n. 633 del 1941 (e successive modifiche) che prevedono come elemento essenziale la mancanza del marchio SIAE, senza incidenza alcuna sulla tutela del diritto d'autore, morale e di utilizzo economico (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 13813/2008; Cass. Sez. 3^ n. 13816/2008). Sulla materia in oggetto è intervenuto, com'è noto, il fondamentale arret costituito da Cass. S.U. n. 47164 del 20.12.2005, dep. 23.12.2005, rv. 232303, ric. Marino, che ha sancito che per le condotte successive alla L. 18 agosto 2000, n. 248, entrata in vigore il 19 settembre 2000, ma anteriori alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, entrato in vigore il 29 aprile 2003, non può ritenersi il concorso fra i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e quello di cui all'art. 648 c.p..
Per l'esattezza, il contrasto di giurisprudenza è stato risolto dalle Sezioni Unite con l'affermazione dei seguenti principi di diritto:
"È ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter. Nel vigore della L. n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt.171 e 171 octies, integrava l'illecito amministrativo di cui alla L.22 aprile 1941, n. 633, art. 16, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevaleva in ogni caso sull'art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l'acquisto fosse destinato al commercio. Sopravvenuto il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16 (art. 41) e l'ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n.633, art. 171 ter, e successive modificazioni, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale. La situazione normativa così ricostruita non è mutata con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L.14 maggio 2005, n. 80, perché l'incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.; mentre solo l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7".
Questa sezione, che già aveva preso posizione favorevole all'esclusione del concorso fra reato di ricettazione e reato previsto dalla legislazione speciale, a seguito del noto intervento delle Sezioni Unite (v. sentenza n. 47164 del 20.12.2005, dep. 23.12.2005, rv. 232303, ric. Marino) ha ribadito il proprio precedente orientamento (cfr. sentenze n. 23769/2005, n. 12489/2005, rv. 231774; n. 12489 del 10.3.2005, dep. 4.4.2005; n. 19566/2006). Nelle ultime sentenze citate, in particolare, è stato chiarito che integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, condotta punita dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, come modificato dalla L. n. 248 del 2000, art. 16, con una sanzione pecuniaria, illecito che non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella disposizione codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla L. n. 633 del 1941, come modificata, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
Viceversa, con l'entrata in vigore del cit. D.Lgs. n. 68 del 2003 la prevalenza dell'illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale.
Dunque, la regola della prevalenza sul delitto di ricettazione dell'illecito amministrativo L. n. 248 del 2000, ex art. 16 vale, giova ribadire, soltanto per i fatti commessi nell'intervallo compreso fra detta legge ed il D.Lgs. n. 68 del 2003, vale a dire fra il 19.9.2000 ed il 29.4.2003, mentre per i periodi anteriori e successivi a tale arco di tempo permane il concorso dei delitti di ricettazione e di violazione dell'art. 171 ter cit. per detenzione a fini di commercializzazione dei supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali. Nel caso in esame, i fatti contestati risalgono al 1.4.99, di guisa che resta fermo il concorso fra le due violazioni contestate all'odierno ricorrente.
3 - In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il data 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009