Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2008, n. 13816
CASS
Sentenza 12 febbraio 2008

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Ai fini dell'integrazione dei reati per i quali l'elemento costitutivo è la mancanza del contrassegno Siae (legge n. 633 del 1941), è richiesta la prova, incombente sul pubblico ministero, che l'obbligo d'apposizione del predetto contrassegno, da qualificare come "regola tecnica" ai sensi della normativa comunitaria nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, sia stato introdotto dal legislatore nazionale anteriormente alla data del 31 marzo 1983, quale data di entrata in vigore della direttiva 83/189/CE, ovvero che, se introdotto successivamente, sia stato, in adempimento di detta direttiva, previamente comunicato dallo Stato italiano alla Commissione dell'Unione Europea; la mancanza di detta prova comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 171 ter, comma primo lett. d), la Corte, sul presupposto che l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, e quindi successivamente all'entrata in vigore della predetta direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione, ha annullato senza rinvio "in parte qua" la sentenza di condanna assolvendo con la formula predetta). (Conf. Cass., sez. III, nn. 13813/08, 13817/08, 13818/08, 13819/08, 13820/08, 13824/08, 13826/08, 13832/08, 13833/08, 13835/08, 13836/08, 13837/08, 13838/08, 13847/08, 13848/08, 13849/08, 13851/08, 13854/08, non massimate).

In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere come prova dell'illecita duplicazione o riproduzione, potendo tuttavia essere valutata quale mero indizio delle stesse, necessitante d'altri elementi gravi e concordanti. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art.171 ter, comma primo, lett. c), della L. n. 633 del 1941 e successive modifiche). (Conf. Sez. III, 13813/08, 13817/08, 13818/08, 13819/08, 13820/08, 13823/08, 13824/08, 13826/08, 13832/08, 13833/08, 13835/08, 13836/08, 13837/08, 13838/08, 13847/08, 13848/08, 13849/08, 13851/08, 13854/08, non massimate; diff. Sez. VII, 21579/08).

La normativa comunitaria "ad effetto diretto", in quanto contenente disposizioni precise e determinate, trova applicazione nel territorio dello Stato senza necessità d'ulteriori interventi normativi dell'autorità nazionale. (Nella specie la Corte, in relazione al reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. d), L. n. 633 del 1941, ha ritenuto la direttiva comunitaria 83/189/CE, impositiva dell'obbligo per gli Stati di comunicare alla Commissione europea la "regola tecnica", immediatamente operativa sin dalla sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità, successivamente ad essa, nei confronti dei privati, delle norme nazionali impositive della regola tecnica consistente nell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei).

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  • 1Cassazione penale, sez. VII, sentenza 29/05/2008 n° 21579Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2008, n. 13816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13816
Data del deposito : 12 febbraio 2008

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