Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
L'omessa pronuncia del formale provvedimento di revoca della contumacia nei confronti dell'imputato che, già dichiarato contumace, sia comparso in giudizio determinando il venir meno della situazione di fatto che aveva originato la dichiarazione di contumacia, non spiega alcun rilievo, in quanto la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca, previsto dall'art. 420 quater cod. proc. pen., con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuta all'imputato la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, ai sensi dell'art. 548, comma terzo, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2004, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1833
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011048/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OL, N. IL 23/01/1940;
avverso SENTENZA del 25/11/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
TA ND è stato riconosciuto, dal Gip del Tribunale di Salerno, con sentenza del 25 novembre 2002, responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 490 c.p. in relazione all'art. 476, 61 n. 9 c.p., per avere omesso di depositare gli atti delle operazioni compiute e la documentazione acquisita in data 19 ottobre 1990 presso l'Hotel Castelsandra, all'autorità giudiziaria che aveva disposto l'acquisizione, così occultandola. Con attenuanti generiche prevalenti, e la riduzione dovuta alla scelta del rito abbreviato, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della stessa.
La sentenza è stata dichiarata irrevocabile il 15 aprile 2003. Con ricorso proposto il 22 ottobre 2003 il difensore del TA chiedeva che la suprema Corte rimettesse l'imputato nei termini di legge previsti per la proposizione della impugnazione. Assumeva che il TA fu dichiarato contumace alla prima udienza e, in seguito, presenziò al processo senza tuttavia mai vedere revocata l'ordinanza di contumacia. Il fatto che non gli fu notificato l'estratto della sentenza, come previsto a garanzia del contumace, avrebbe comportato la violazione delle norme processuali stabilite in relazione allo status contumaciale che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 21 marzo 1997, n. 3250) non verrebbe meno se non per effetto di ordinanza di revoca della contumacia, nella specie mai emessa. Con la conseguenza che sarebbe stato violato il principio di affidamento dell'imputato, assoggettato al termine di impugnazione meno favorevole previsto per quello presente senza tuttavia aver fruito delle facoltà previste per l'imputato comparso prima della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In rito deve rilevarsi che il ricorrente invoca la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Gip, senza che ricorra alcuno dei casi tipici previsti dall'art. 175 c.p.. Non è infatti dedotto alcun caso fortuito o di forza maggiore che abbiano determinato la mancata osservanza del termine per l'impugnazione previsto a pena di decadenza. Non si è in presenza nemmeno di sentenza contumaciale posto che la sentenza che si vorrebbe gravare è stata emessa nei confronti di un imputato "libero presente". Con la conseguenza che non verrebbe in considerazione nessuna delle fattispecie previste dall'art. 175 comma 2.
Non muta la situazione descritta il fatto che il ricorrente sostenga che di sentenza contumaciale si tratterebbe nella sostanza, dal momento che la dichiarazione di contumacia non è stata formalmente mai revocata.
Invero, contrariamente a quanto rappresentato nei motivi del ricorso, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art. 487, comma 3, c.p.p., oggi sostituito dall'art. 420 quater c.p.p. richiamato dall'art. 441 per il rito abbreviato Ne
consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p.(Cass. 19 novembre 1999, Casadei, riv., 214956; conf. ass., 29 aprile 1998, Luchetti, riv. 210932).
La giurisprudenza citata dal difensore, d'altra parte, prevede il rispetto del termine per la impugnazione della sentenza contumaciale anche per l'imputato nei cui confronti non sia stato erroneamente revocato lo speciale status, soltanto nel caso in cui all'errore della mancata dichiarazione di revoca della contumacia si sia aggiunto l'errore - capace di indurre l'incolpevole affidamento dell'interessato - della notifica a costui dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. Evenienza non verificatasi nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente.
Infine non risulta nemmeno argomentato il rispetto del termine decadale previsto dall'art. 175 comma 3 c.p.p. con riferimento all'evento che avrebbe determinato la effettiva (e tardiva) conoscenza dell'atto da impugnare.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che appare equo determinare in 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005