Articolo 28 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 32 bisArticolo 33
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
29 dicembre 2002
Art. 28.

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima. ((26)) ------------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente