Sentenza 24 marzo 2006
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, punita dall'art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 16 L. n. 248 del 2000, con una sanzione pecuniaria, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, come modificata, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem e CEDUhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2006, n. 19566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19566 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/03/2006
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 340
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 028118/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC EN N. IL 02/03/1974;
avverso SENTENZA del 17/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo b) di imputazione e rinvio per la determinazione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.11.2003 del Tribunale di Napoli, IO CE veniva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, perché deteneva per porli in commercio o comunque concederli in noleggio n.
3.593 CD musicali e n.
3.300 CD play station e n. 20.000 locandine, il tutto abusivamente riprodotto (capo a), e per il delitto di cui all'art. 648 c.p., comma 2, perché al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva la merce indicata al capo a), di provenienza delittuosa in quanto compendio di abusiva riproduzione (capo b).
Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e, unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena già indicata. Sull'impugnazione proposta dal difensore di IO, la Corte d'Appello di Napoli, sezione 3^, con sentenza depositata il 31.5.2005, confermava la pronuncia di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. Con ricorso proposto il 28.6.2005 il difensore di fiducia di IO impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore di IO CE ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648, 133, e 62 bis cod. pen.. Afferma il difensore che, dal momento che tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art. 171 ter della Legge sul diritto d'autore sussiste un rapporto di specialità, ne deriva che l'applicabilità della figura descritta dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, esclude il ricorso alla figura generica della ricettazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere concretizzato anche il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risultando invece il reato di cui al capo b) assorbito da quello di cui al capo a). Inoltre, afferma il ricorrente che la Corte avrebbe inflitto una pena inadeguata alla luce del reato contestato e della personalità dell'imputato, pena che dovrebbe essere ad ogni modo rideterminata, essendo venuto meno il reato più grave ed il vincolo della continuazione.
Concludeva pertanto il ricorrente per l'annullamento della sentenza e per l'invio degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello Napoli. Al prevenuto è stata contestata la detenzione dei supporti musicali e per play station finalizzata alla vendita, fattispecie puntualmente prevista come reato dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. Non si tratta di uso personale, onde va escluso che possa ritenersi l'illecito amministrativo, configurandosi il reato di cui all'indicato art. 171 ter. Permane la problematica relativa al possibile concorso fra il reato di ricettazione e quello della legge speciale in parola. Sul contrasto di giurisprudenza verificatosi sul punto le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 47164 del 20/12/2005 (dep. 23/12/2005, rv. 232303, ric. Marino), la quale ha innanzitutto affermato che nel vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248 il concorso del reato di ricettazione era da intendersi escluso, in quanto la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, artt. 171, 171 octies, integrava l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 248, art. 16, e ciò anche se l'acquisto fosse stato destinato al commercio;
la disposizione della legge speciale, infatti, in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
Secondariamente la sentenza in parola ha rilevato che per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16,
sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione.
La fattispecie di cui al presente procedimento, tuttavia, si colloca in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 68 del 2003, onde non poteva ritenersi il concorso fra il reato di cui all'art. 171 ter e quello di cui all'art. 648 cod. pen.. Questa sezione, che già aveva preso posizione favorevole all'esclusione del concorso fra reato di ricettazione e reato previsto dalla legislazione speciale, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, ha ribadito il proprio precedente orientamento in altre diverse pronunce (vedi sent. n. 23769/2005, n. 12489/2005, rv. 231774; sent. n. 12489 del 10/3/2005 - 4/4/2005, est. Diotallevi, ric. Zinna). Nell'ultima sentenza citata in particolare è stato efficacemente rilevato che, in tema di tutela del diritto di autore, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, condotta punita dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, come modificato dalla L. n. 248 del 2000, art. 16, con una sanzione pecuniaria, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla L. n. 633, come modificata, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità. Il ricorso proposto risulta pertanto fondato per quanto riguarda l'indebita condanna per il reato di ricettazione. Essendo stata la pena commisurata su tale ultimo reato, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la determinazione della pena in ordine al reato residuo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la determinazione della pena in ordine al residuo reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006