Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O ce 1 I / Z 4 5 A / A 6 I . R 2 T N R . S - R I A . PUBBLICA ITALIANA P B G T . E . U D 9 174 01 L R B L L I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A A D R . D I B T S A E FORTE SUPREMA DI CAS A N T I T E Oggetto S R A N I I E E R . A S T SEZION N Tributaria E A Imp, Rystw - Hot xnow M Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: arniso accto DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente R.G. N. 18551/98 Cron.21093 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Rel. Consigliere Ud.15/02/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DROGHERIA GALLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difesa dall'avvocato TESAURO FRANCESCO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 63/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il2001 283 02/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo del ricorso;
1'inammissibilità del secondo. SUPREM P L 5 7 3 $ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto registrato il 31.12.92, la Drogheria Galli srl. acquistava dalla srl Derim una drogheria, di cui era affittuaria da due anni, versando il corrispettivo dichiarato di lit. 420 milioni, di cui lit. 100 milioni per attrezzature e lit. 320 milioni per avviamento. L'Ufficio del Registro di Milano notificava alla parte acquirente avviso di accertamento, col quale il valore di avviamento veniva aumentato in rettifica a lit. 540 milioni, per cui il valore complessivo dell'azienda veniva elevato a lit. 640 milioni. Proponeva ricorso. alla Commissione Tributaria di primo grado la Drogheria Galli, eccependo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, nonchè illogicità ed illegittimità del criterio adottato.
2. La Commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello proposto dalla drogheria Galli. Rilevava che l'avviso di accertamento, sia pure sintetico nella sua motivazione, consente tuttavia di ricostruire l'iter logico seguito dall'ufficio nella sua formulazione, in quanto vengono indicati tutti gli elementi presi a base per la valutazione dell'azienda trasferita>. Nel merito, la Commissione Tributaria Regionale rileva che l'ufficio ha preso in considerazione il fatturato medio del biennio 1991-1992, applicando la percentuale di redditività del 10号. Tale criterio, che la parte può anche non condividere, rappresenta tuttavia uno dei possibili procedimenti atti a stabilire il valore di avviamento di un'azienda. La ' parte la contestazione mossa all'operato ricorrente a dell'ufficio, non offre alcun valido ausilio concreto per la risoluzione del problema di cui si discute, se non quello di affermare che il prezzo indicato è quello scaturito dall'incontro fra domanda e offerta in un libero mercato>. Nè la commissione poteva andare di ufficio alla ricerca di un criterio di valutazione diverso ed autonomo da quello dell'ufficio. Il contribuente del resto non ha offerto elementi concreti e probanti> per esprimere un giudizio adeguato.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Drogheria Galli srl. deducendo tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi per motivi logici in via preliminare, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 3 della Legge n. 241.90 e 52 DPR n. 131.86, sotto il profilo dell'obbligo di QUERE motivazione degli atti amministrativi e della motivazione redatta in modo viziato. Nella specie, la motivazione è solo apparente e ricorre a clausole di stile. Il motivo è infondato. Il richiamo ai principi generali di cui alla 5. Legge n. 241.90 e succ. modd. appare superfluo, giacchè in materia tributaria è da tempo affermato l'obbligo di motivazione dell'avviso a m di accertamento, con norme specifiche ed autonome rispetto alla normativa generale di diritto amministrativo.
6. Nella specie, l'obbligo di motivazione è stato adempiuto, come rilevato dai giudici di merito, mediante l'indicazione dei criteri il maggior valore accertato. Sarà seguiti per determinare rifarsi alla costante giurisprudenza ci sufficiente, al riguardo, questa Corte in tema di motivazione: < L'obbligo di motivare l'avviso di accertamento di maggior valore (la cui inosservanza è sanzionata con la nullità dell'atto) mira solo a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa ed a consentire al contribuente, su tali basi, di decidere se e come esercitare il suo diritto di difesa. E' pertanto sufficiente che l'avviso, al di là del mezzo grafico usato, enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore o le ragioni per le quali il criterio legale non sia stato utilizzato;
fermo restando l'onere dell'ufficio, una volta aperta la fase contenziosa, di provare i concreti elementi di fatto idonei a giustificare, nel quadro del criterio prescelto, il maggior valore accertato, nonchè il diritto del contribuente di negare fondatezza alla pretesa, alla stregua dei criteri anche non indicati dall'ufficio>. Così Cass.
9.9.97 n. 8774. Conforme: Cass. n. 6958.97. 7. Vedasi anche Cass. 29.11.2000 n. 15312:< In tema di Invim, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore è adempiuto con l'enunciazione del criterio astratto вим utilizzato dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'operata valutazione>.
8. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC nonchè ' a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, violazione falsa applicazione,e dell'art. 2697 Codice Civile in tema di onere della prova. La Commissione Tributaria Regionale ha preso in considerazione il solo profilo inerente al difetto di motivazione, ma ha trascurato il primo, consistente nella illogicità ed illegittimità del criterio adottato dall'Ufficio del Registro per stabilire il valore di avviamento. In particolare, doveva essere tenuto presente che l'acquirente era stato affittuario dell'azienda ed i volumi di affari erano quelli da lui realizzati. Immotivata ed arbitraria era la percentuale del 10% applicata dall'ufficio al fatturato medio del biennio. Non era onere della parte indicare un diverso criterio di stima, ma era compito della Commissione Tributaria Regionale, rilevata l'incongruità dei criterio di calcolo adottato dall'ufficio, annullare l'accertamento di maggior valore.
9. Il motivo è infondato. Si premette, per quanto attiene all'onere della prova, che è compito dell'ufficio impositore fornire gli elementi a sostegno del maggior valore accertato;
mentre è onere del privato fornire elementi atti a contrastare le prove offerte dall'ufficio. Nella specie, l'avviso di accertamento è basato, tra l'altro, sul calcolo del volume di affari medio del biennio, con una percentuale di redditività del 10%. A nulla rileva che la parte acquirente fosse anche affittuaria dell'azienda, perchè la proprietà della medesima pur Se gestita da altri a titolo di affitto di azienda, rimane in capo alla parte venditrice ed eventuali incrementi dell'avviamento rimangono a beneficio della venditrice stessa. 10. I giudici di merito hanno ritenuto che il criterio seguito dall'Ufficio del Registro fosse stato adeguatamente provato e condivisibile. Trattasi di valutazione in fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di Cassazione, la quale può sindacare il fatto unicamente sotto il profilo della carenza di motivazione. Ma l'accertamento di maggior valore dell'avviamento è stato compiuto dal giudice del merito con motivazione esauriente, immune da lacune о vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. 11. Col secondo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 511 e 52 del DPR n. 131.86. L'avviamento non può essere accertato sulla base del solo fatturato, il fatturato da solo non è significativo, potendo ad un determinato fatturato corrispondere soltanto perdite. 12. Il motivo è infondato. Esso, pur formulato sotto la veste di violazione di legge, attiene in larga misura al fatto> come accertato dai giudici di merito. Una volta stabilito che il ricorso BU al fatturato medio ed alla percentuale di redditività del 10% (trattasi di una drogheria) è idoneo а supportare la pretesa dell'Ufficio del Registro, non è possibile ipotizzare una scorrettezza nell'operato dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato se non scendendo al fatto>, vale a dire stabilire se, nelle concrete circostanze, il fatturato fosse idoneo a produrre utili о perdite. 13. Il ricorso va quindi respinto. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, poichè il Ministero delle Finanze non si è costituito. РОМ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 febbraio 2001. IL PRESIDENTE DR. MARIO DELLI PRISCOLI Шасто ней быков. I CONSIGLIERE ESTENSORE киши DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi - 6 LUG. 2001 Osvaldo Ascanio SUPREM IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio