Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 2
In materia di diritto d'autore, la formula "vende o noleggia" dell'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, nella versione introdotta dal D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio supporti privi del contrassegno della SIAE.
In materia di diritto d'autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 anche l'acquirente a fini di commercio di supporti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore non risponde del delitto di ricettazione, stante la clausola di sussidiarietà contenuta nello stesso art. 648 cod. pen. secondo la quale tale delitto si realizza solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ovvero uno dei delitti previsti dagli artt. 171 e segg. della citata legge n. 633.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 23769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23769 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 04/05/2005
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 500
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 39779/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LP LO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione 1^ penale, in data 19 giugno 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Anna Maria De Sandro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16 ottobre 2001, il Tribunale di Napoli dichiarò LP LO responsabile del reato di ricettazione di videocassette e di musicassette abusivamente riprodotte e di quello di cui all'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di sei mesi di reclusione e di lire 500.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 giugno 2002, respinse il gravame. Ricorre per cassazione il difensore del LP deducendo la violazione degli articoli 25 della Costituzione, 495, 524 e 606, comma 1, lettera c), c.p.p..
Il ricorrente - dopo avere premesso che il Tribunale aveva dichiarato chiusa l'istruttoria senza revocare l'ordinanza con cui era stato ammesso l'esame dell'imputato - sostiene che avrebbero errato i giudici del secondo grado a sostenere che detta ordinanza era stata revocata implicitamente.
La censura è infondata.
Si osserva infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito - nell'esercizio del suo potere discrezionale attinente all'ammissione dei mezzi di prova da lui ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità - può revocare, anche implicitamente una precedente ordinanza ammissiva di un mezzo di prova;
a ciò aggiungasi che "il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni" (Cass. pen., sez. 1^, 27 aprile 1998, Venuto, RV 210763).
Ciò posto, si osserva tuttavia che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui all'articolo 648 C.P. attribuito al LP, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Per una migliore comprensione delle ragioni della presente decisione è necessario prendere in esame anzitutto la tormentata evoluzione della normativa concernente la protezione del diritto di autore con riferimento, in particolare, al problema della detenzione per la vendita di musicassette prive del contrassegno della SIAE;
e ciò in quanto, i reati attribuiti all'imputato furono commessi dal 24 febbraio 1995 al 4 marzo 1998, quando era ancora in vigore l'articolo 171 ter della legge numero 633 del 1941, nella versione introdotta dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, numero 685.
La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000, chiunque "vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)".
Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in un primo momento affermato che la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui all'articolo 171 ter, proprio perché la norma in questione affermava che era punibile solo il comportamento di che "vende o noleggia"; ma in seguito la giurisprudenza era mutata, giungendo alla conclusione -condivisa da questo Collegio - che "in materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'articolo 171 ter, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno." (Cass. pen., sez. 3^, 19 ottobre 2001, Peloso B., RV 220333; conforme: RV 212548). Successivamente, l'articolo 171 ter ha però subito modifiche rilevanti: e infatti, prima l'articolo 14, comma 1, della legge 18 agosto 2000, e poi l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, numero 72, convertito dall'articolo 1 comma 1, della legge 21 maggio 2004, numero 128, ne hanno sostituito il testo, il quale - per la parte che interessa il presente procedimento - così stabilisce:
"è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trame profitto... detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo... videocassette, musicassette..." privi del contrassegno della S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
La nuova normativa si è dunque adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendo espressamente anche la condotta di detenzione per la vendita delle musicassette, in una prospettiva volta a rendere più efficace l'accertamento e la repressione del fenomeno della illecita riproduzione di opere dell'ingegno. Poiché anche la sanzione è stata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2 del codice penale, deve trovare applicazione la vecchia normativa, più favorevole all'imputato. Quanto sopra premesso, va poi evidenziato che nel vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte era concorde nell'affermare che "non ricorre alcun rapporto di specialità tra il reato previsto dall'articolo 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e quello dell'articolo 648 C.P.; l'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non è, infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti conoscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologicamente distinte dalla prima;
ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della Joro contraffazione" (Cass. pen., sez. 2^, 19 aprile 1991, PG in proc. Enardu, RV 188777).
Del resto il problema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello del concorso tra il delitto di ricettazione e il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, ASN 200123427). Sennonché, il legislatore, dopo avere meglio precisato - con l'articolo 14 della menzionata legge numero 248 del 2000 - le varie fattispecie punite dall'articolo 171 ter, citato, e dopo averne inasprito le pene, ha stabilito con il successivo articolo 16 che chiunque... "acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui. agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale".
Appare evidente, peraltro, che con la disposizione da ultimo citata il legislatore ha voluto impedire che l'acquirente di una musicassetta contraffatta risponda del delitto punito dall'articolo 648 C.P.: non v'è dubbio, infatti, che la norma dell'articolo 16 si ponga come speciale rispetto a quella della ricettazione, giacché presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di quest'ultima, oltre a quelli caratteristici della specializzazione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dall'agente e nella circostanza che il reato presupposto deve essere uno di quelli previsti dalla legge numero 633 del 1941 (cfr. sul punto:
Cass. pen., sez. 2^, 1^ gennaio 2005, Mbengue;
Cass. pen., sez. 2^, 19 gennaio 2005, Abate). Del resto, proprio tutti sono concordi nell'affermare che l'acquirente finale di una musicassetta non conforme alle prescrizioni della legge suddetta - la persona cioè che l'acquista per uso personale - commette solo un illecito amministrativo. Ma alcuni ritengono, invece, che l'acquirente a fini di commercio di quel bene commette il delitto punito dall'articolo 648 C.P.; e così in una recente decisione della terza sezione di questa Corte, si è affermato che "sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, numero 633 e successive modificazioni quando l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, numero 248 (peraltro poi abrogato dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2003, numero 68), soltanto quando,
trattandosi di acquisto, questo sia stato effettuato ad uso esclusivamente personale" (Cass. pen., sez. 3^, 16 aprile 2004, Ambrogi, RV 229118). Nella decisione su indicata si chiarisce, peraltro, che siffatta interpretazione deriva dalla circostanza che l'articolo 16 reca l'inciso "purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 qua ter, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633"; tale inciso, infatti, renderebbe chiaro che
"il mero illecito amministrativo ricorre solo nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato per uso personale e non per motivi di successiva commercializzazione": e ciò in quanto la norma, sia pure "con formulazione lievemente impropria, avrebbe inteso significare che è ravvisabile il mero illecito amministrativo, quando con il fatto dell'acquisto non concorra (eventualmente anche a titolo concorsuale) uno o più dei reati previsti dai citati articoli 171 e seguenti della legge 633/41)". Questa conclusione non sembra condivisibile a questo Collegio, per il quale all'inciso suddetto deve necessariamente essere data una diversa interpretazione. E in vero, non si può dubitare che colui il quale concorre in uno dei reati previsti dalla legge a protezione del diritto di autore su indicati, commessi dal produttore delle musicassette illegali (e segnatamente in quello di abusiva duplicazione delle cassette, previsto dall'articolo 171 ter, lettera a), non risponde del delitto di ricettazione non perché questa è stata depenalizzata dall'articolo 16 della legge numero 248 del 2000, ma in virtù della clausola di sussidiarietà contenuta nell'articolo 648 C.P., secondo la quale tale delitto si realizza solo "fuori dei casi di concorso nel reato" presupposto.
Perciò, l'inciso in questione non può essere interpretato nel senso che se l'agente concorre in uno dei reati suddetti deve rispondere di ricettazione e deve necessariamente essergli attribuito un significato diverso: e l'unico possibile (senza stravolgere il testo della norma che parla di concorso "nei reati" e non di concorso "con i reati") è che il legislatore ha voluto escludere che al concorrente in uno dei delitti di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, possa applicarsi - oltre alla pena stabilita per quelle fattispecie - anche la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16.
Peraltro, è il caso di fare rilevare che la norma da ultimo citata è stata espressamente abrogata dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2003, numero 68; e però, lo stesso decreto legislativo, con l'articolo 28, ha riformulato la disposizione dell'articolo 174 ter della legge 22 aprile 1941, numero 633, introducendo nuovamente - con alcune modifiche - la disciplina che l'articolo 16 prevedeva. La più rilevante di queste modifiche è costituita dal fatto che l'inciso prima menzionato è stato sostituito da un'altro che recita testualmente: "purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies".
Dunque il legislatore ha cambiato la preposizione "nei" con quella "con"; e tale cambiamento potrebbe forse dar luogo a una diversa interpretazione della norma, sfavorevole a colui che acquista musicassette illegali. Tuttavia, non è il caso di prendere in esame il contenuto di tale norma in questa sede: e infatti, ove si dovesse ritenere che la depenalizzazione prevista dall'articolo 174 ter non sia applicabile all'acquirente che contestualmente si rende responsabile in proprio di uno dei reati previsti dalla legge numero 633 del 1941, deve comunque - ai sensi dell'articolo 2 C.P. - trovare applicazione, nel caso concreto, l'abrogato articolo 16 della legge numero 248 del 2000, in quanto contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.
Da quanto sopra affermato deriva, che in fattispecie quali quelle per cui è processo, l'intermediario non risponde del delitto di ricettazione, ma solo di quello di avere posto in commercio videocassette e musicassette abusivamente duplicate, per il quale il LP è stato già condannato, con sentenza che sul punto è passata in giudicato.
Concludendo, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione attribuito all'imputato perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato;
e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché - alla stregua della meno grave fattispecie attribuita al LP - possa essere determinata la pena in ordine al residuo reato di cui alla lettera a) del capo di imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 648 C.P. perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena in ordine al residuo reato;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005