Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 23769
CASS
Sentenza 4 maggio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di diritto d'autore, la formula "vende o noleggia" dell'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, nella versione introdotta dal D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio supporti privi del contrassegno della SIAE.

In materia di diritto d'autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 anche l'acquirente a fini di commercio di supporti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore non risponde del delitto di ricettazione, stante la clausola di sussidiarietà contenuta nello stesso art. 648 cod. pen. secondo la quale tale delitto si realizza solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ovvero uno dei delitti previsti dagli artt. 171 e segg. della citata legge n. 633.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 23769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23769
    Data del deposito : 4 maggio 2005

    Testo completo