Sentenza 10 marzo 2005
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, ed è punita dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000, con una sanzione pecuniaria, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, (art. 648 cod. pen.), atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, come modificata, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2005, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 312
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 027356/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IN AN FI, N. IL 11/01/1939;
avverso SENTENZA del 04/03/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AN Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NA AN IL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 4 marzo 2002, con la quale è stata dichiarata la prescrizione per il delitto p. e p. all'art. 1 della legge 406/81 di cui al capo a) e lo condannava per il delitto p. e p. dall'art. 648 cpv. c.p. alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 154 di multa.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 420 ter comma 5 c.p.p. e in correlazione agli artt. 179 comma 1.
Viene dedotta la nullità della sentenza per la mancata notifica dell'avviso al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza disposta dalla Corte d'appello.
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 406/81 e all'art. 192 commi 1 e 2 c.p.p. Erronea falsa applicazione o interpretazione di una norma penale Difetto di motivazione. Il ricorrente censura la sussistenza del reato di cui all'art. 1 l. 406/81, in considerazione del fatto che le musicassette erano detenute non per la vendita ma esclusivamente a fini promozionali. 3) Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 648 c.p. erronea e falsa applicazione di una norma penale ed in correlazione all'art. 15 c.p. Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 c.p. in quanto il reato presupposto costituirebbe in realtà un antefatto non punibile;
4) Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione agli art. 133 c.p., 62 bis c.p. e 53 l. 24/11/81 n. 689.
Il ricorrente censura i criteri seguiti per la determinazione della pena, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena inflitta con una pena pecuniaria o con la libertà controllata.
Rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti.
Preliminarmente deve rigettarsi la censura di cui al primo motivo. È lo stesso ricorrente che dichiara che l'avviso dell'udienza di rinvio venne fatto al sostituto processuale del difensore di fiducia, come emerge dallo stesso verbale. Tale attestazione fa piena prova della regolarità della procedura seguita. È pacifico infatti che in caso di impedimento del difensore dell'imputato e di designazione di un suo sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p. quest'ultimo esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito di talché, quando il dibattimento sia rinviato in ragione dell'impedimento del titolare della difesa e su istanza di questa, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto, e nessuna comunicazione è dovuta al sostituito (Cass., 31 marzo 2004, n. 19677, Foltran). Con riferimento alla censura con cui si deduce l'insussistenza del reato di ricettazione per mancanza dell'antefatto punibile penalmente, ritiene la corte di aderire all'indirizzo già espresso recentemente dalla stessa Sezione con la sentenza n. 3995, sez. 2^, 18 gennaio 2005, Mbengue Niaye, in base al quale, facendo riferimento all'art. 16 della legge n. 248/2000, secondo il quale chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli artt, 171, 171 bis, ter, quater, quinquies, septies, octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. La nuova disciplina integra pertanto un mero illecito amministrativo per la condotta relativa all'acquisto di musicassette prive del contrassegno S.I.A.E., con esclusione del caso, appunto, di concorso nei reati suindicati. Tra la disposizione citata dunque e la fattispecie disciplinata dall'art. 648 c.p. intercorre un rapporto di specialità, in considerazione della presenza nella prima di tutti gli elementi strutturali della seconda, oltre quelli che gli attribuiscono e qualificano la sua specialità, in considerazione della particolare natura dei beni acquistati dall'agente. Ciò consente di superare quella giurisprudenza, che, in vigore la precedente disciplina dell'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633, riteneva l'inesistenza di qualsiasi rapporto di specialità tra la fattispecie suddetta e il reato di cui all'art. 648 c.p. (v. Cass., 19 aprile 1991, Enardu, Ced cass. 188777). In forza di quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, e in applicazione del principio della legge più favorevole, deve essere quindi esclusa l'applicabilità della sanzione penale conseguente alla sussistenza dell'ipotesi di ricettazione. Tale conclusione porta al necessario assorbimento dei restanti motivi. Alla luce delle suesposte considerazioni deve annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005