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19 settembre 2000
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29 aprile 2003
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8 agosto 2023
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Art. 174-ter. 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, ((mette a disposizione,)) riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti ((o servizi)) audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate ((o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1)) , la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad ((euro 5.000)) ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate ((o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1)) , la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad ((euro 5.000)) ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
Commentari • +500
- 1. Download di materiale protetto da copyright: cosa si rischia?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 dicembre 2024 · 16.91706
[…] Download illegale di materiale protetto da copyright: cosa si rischia? Il download illegale di materiale protetto da copyright è così punito: se il contenuto è scaricato per uso personale, si commette un illecito amministrativo sanzionato con una multa da 154 a 1.032 euro (art. 174-ter, legge n. 633/1941); se, invece, il download avviene per scopo di lucro, si commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2019, n. 10919Provvedimento: […] Violazione di legge, art. 171 ter, legge 633/1941, e 648, cod. pen., relativamente all'art. 174 ter, legge 633/1941. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione Corte di appello·
- rivalutazione elementi fattuali·
- art. 648 cod. pen.·
- art. 171 ter legge 633/1941·
- continuazione reati·
- contrassegno SIAE·
- unicità disegno criminoso·
- motivazione sentenza