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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR EN UP Presidente
LA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 28.11.224 al N. R. G.
4376/2024 da
(C.F. , con l'Avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
RI DI SALVO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MARIA ELENA CP_1 C.F._2
CAMPI,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 21.08.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Si riepilogano di seguito, in modo organico e completo, le condizioni accettate dalla ricorrente:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE PERSONALE
1) Autorizzazione alla vita separata: conferma dell'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidamento e collocamento dei minori: dispone l'affido condiviso dei figli minorenni Persona_1
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]) e del Persona_2 Persona_3
quarto figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente Persona_4
presso la madre nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari;
3) Impegno al pagamento del mutuo: il resistente si è impegnato a continuare a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale sino alla scadenza;
4) Contributo al mantenimento LL prole: dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario LL prole versando alla madre l'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di
Milano, ivi compreso il costo LL mensa scolastica fruita dal figlio minorenne e gli arretrati a oggi maturati;
5) Assegno unico universale: riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) Esclusione dell'assegno di mantenimento: tenuto conto dell'assegnazione LL casa coniugale alla ricorrente e dell'impegno assunto dal resistente al pagamento dell'intera rata del mutuo, non riconosce alla ricorrente l'assegno di mantenimento richiesto;
7) Regime di frequentazione dei minori: fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, dispone che:
• Prima settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20.30 compresa la cena. Il papà preleverà i figli presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento, e li porterà
a scuola/centro estivo il giorno successivo. La mamma si occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie attività extrascolastiche.
• Seconda settimana (quando la mamma fa il secondo turno 14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino al rientro LL madre quando li accompagnerà presso l'abitazione materna per il pernotto, occupandosi dell'organizzazione delle varie attività extrascolastiche.
La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo.
Pag. 2 di 25 • Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Festività e vacanze: nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori:
• Festività natalizie: i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle
18:00 del giorno di Natale con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore, mentre con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del 27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del
01/01 con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore
18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
• Festività pasquali: i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore entro le ore 20:30 e la giornata di S. LO
(Pasquetta) con l'altro genitore;
• Altri ponti e festività: i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
• Eventi e compleanni: gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli saranno festeggiati con entrambi i genitori o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
8) Impegni di sostegno psicologico:
* assunzione da parte LL ricorrente dell'impegno a proseguire con costanza e impegno il percorso di sostegno psicologico avviato;
* assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
9) Impegni di comunicazione e rispetto reciproco: assunzione dell'impegno da parte di entrambi i genitori a rispettarsi reciprocamente, a comunicare civilmente, a mantenere attiva la messaggistica whatsapp e le
Pag. 3 di 25 chiamate/videochiamate sul cellulare all'altro e a rispondere ai messaggi e alle email entro le 24 ore, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni e a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri anche congiunti;
10) Supporto dei Servizi Sociali: incarico ai Servizi Sociali di supportare la coppia genitoriale e di monitorare il benessere dei minori mediante colloqui periodici anche con gli insegnanti di riferimento;
11) Rinuncia alle domande: rinuncia alle domande formulate dalla ricorrente e alla domanda di addebito LL separazione al resistente;
12) Gestione dei conflitti: impegno a rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
13) Spese processuali: spese di lite compensate.
CONCLUSIONI: La ricorrente, preso atto LL proposta conciliativa formulata dal Tribunale, dichiara di accettarla integralmente nelle condizioni sopra specificate, chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate”.
Per il resistente:
“In via principale
1) Disporre la separazione personale dei coniugi che vivranno separati, di letto, di mensa ed abitazione
2) Rigettare le avverse domande e segnatamente sub11) – 12) - 13) - 14) - 15) e 16) aventi tutte ad oggetto diritti disponibili delle parti tardive ed inammissibili per i motivi in atti specificati
3) Rigettare le formulate richieste istruttorie in quanto inammissibili, generiche infondate.
4) L'immobile in comproprietà fra le Parti, sino ad ora adibito a casa coniugale [sito in Cislago (VA)
Via Magenta n.59], resta assegnato alla moglie.
Con riferimento al collocamento dei figli
A. In via principale
5) I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con un collocamento paritario alternato dal lunedì al venerdì, soluzione che risulta aderente alla domanda formulata a pagina 6 del ricorso introduttivo dalla ricorrente ove si chiede che il padre si occupi dei figli in base ai turni lavorativi LL come meglio stabilito al punto successivo oltre che utile a contrastare l'atteggiamento di Pt_1
alienazione parentale predisposta dalla ricorrente.
Pag. 4 di 25 6) Sia previsto che i figli trascorreranno i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera alternati con ciascun genitore.
7) Per quanto riguarda le festività sia previsto quanto stabilito nell'ordinanza in data 6.7.2025, così come per le ricorrenze e i compleanni dei figli ed eventi legati alla prole e le vacanze estive;
B. In subordine
8) Vengano confermati i provvedimenti provvisori, come modificati in sede di ordinanza in data
2.5.2025 e integrati come da ordinanza in data 6.7.2025.
Con riferimento agli aspetti economici
Tenuto conto LL situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche:
A. In principalità (anche in caso di non accoglimento LL domanda di affidamento paritetico)
9) Il Sig. verserà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente LL moglie, a titolo di Parte_2
concorso al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo di € 1.200,00 (e quindi € 300.00 a figlio), venga disposto che le spese straordinarie siano suddivise al 50% fra le parti, così come l'assegno unico e il mutuo LL casa familiare.
B. In subordine (qualora non venga accolta la domanda di affidamento paritetico)
10) Il Sig. verserà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente LL moglie, a titolo di Parte_2
concorso al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo di € 900,00, oltre all'intero importo mensile del mutuo (che corrisponde ad una rata mensile complessiva pari ad € 600,00) e quindi ulteriori € 300,00 - corrispondente alla quota LL signora - vengano considerati a titolo di contributo ordinario dei figli (che quindi Pt_1
prevederebbe per il resistente un esborso fisso mensile a titolo di contributo ordinario per il mantenimento LL prole complessivamente pari ad € 1.500,00), oltre al 50% a titolo di contributo spese straordinarie ed l'assegno unico in favore LL moglie.
C. In ulteriore subordine
11) Il signor sia obbligato a corrispondere complessivamente € 900,00 a titolo di contributo CP_1
ordinario LL prole, oltre all'intero importo mensile del mutuo (che corrisponde ad una rata mensile complessiva pari ad € 600,00) e quindi ulteriori € 300,00 - corrispondente alla quota LL signora
- vengano considerati a titolo di contributo ordinario dei figli (che quindi prevederebbe per il Pt_1
Pag. 5 di 25 resistente un esborso fisso mensile a titolo di contributo ordinario per il mantenimento LL prole complessivamente pari ad € 1.500,00), il 75% delle spese straordinarie, con la precisazione che le spese di mensa e di trasporto (abbonamento mezzi pubblici) e spese sportive di inizio anno (comprensive di kit di avviamento) vengano suddivise al 50% e l'assegno unico in favore LL moglie
12) Resta inteso che ciascun coniuge continuerà a provvedere in via esclusiva ed autonoma alle utenze domestiche relative alla propria abitazione.
Ancora in principalità
13) Preso atto LL mancata produzione documentale ex 473 bis.12 cpc sub c), si chiede che tale comportamento sia valutato ex art. 473 bis.18 con conseguente condanna LL resistente ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 cpc.
In via istruttoria
Si rinnova l'opposizione alla richiesta CTU in merito alla valutazione dell'attività imprenditoriale del signor in quanto superflua a fronte LL dettagliata produzione documentale. Pt_2
Ci si oppone all'ammissione delle altre istanze istruttorie sia documentali che orali perché tardive, oltre che per genericità e indifferenza ai fini del decidere nonché stante la mancanza di capitoli di prova.
Si chiede di essere ammessi ai capitoli di prova di seguito indicati in relazione ai quali si indicano come testi: residente in [...]
ON AR residente in [...]via Magenta
EN NE residente in [...]
LI NO residente in [...]residente in [...]
1. Vero che le parti hanno posto termine alla loro relazione affettiva e sentimentale, vivendo di fatto come separati in casa dalla fine del 2022?
2. Vero che tale circostanza era ben nota agli amici?
3. Vero che nonostante la fine LL loro relazione i coniugi continuavano a convivere solo per i figli?
4. Vero che il signor lasciava l'abitazione coniugale per impossibilità di proseguire la CP_1
convivenza a causa di forti litigi nel gennaio 2024?
5. Vero che a causa dei forti litigi fra le parti ho io stesso più volte evidenziato al signor CP_1
che non potevano più andare avanti così, nell'interesse dei ragazzi?
Pag. 6 di 25 6. Vero che il signor si è spesso lamentato delle modalità di gestione del danaro da parte CP_1
LL moglie?
7. Vero che la signora utilizza il denaro in spese voluttuarie spesso non provvedendo al Pt_1
pagamento di spese necessarie per la famiglia come bollette e mensa scolastica?
8. Vero che il signor quando ha scoperto nel 2022 del mancato pagamento dei buoni CP_1
pasta LL mensa scolastica dei figli ha definitivamente perso fiducia nella moglie avendo maturato la convinzione che ella a sua insaputa utilizza i soldi per la famiglia in Ghana?
9. Vero che la circostanza di cui al capo che precede è stata uno dei motivi LL crisi coniugale fra le parti?
10. Vero che la signora ha dimostrato una insensata gelosia nei confronti del marito, seguendolo Pt_1
e pedinandolo e controllando il telefono?
11. Vero che la signora mi ha accusato falsamente di avere una relazione extra coniugale col Pt_1
marito?
12. Vero che la signora lascia spesso i bambini a casa da soli e in alcune occasioni non sa dove Pt_1
gli stessi si trovino?
13. Vero che io stessa in diverse circostanze sono stata contatta per recuperare i figli delle parti in quanto la madre se ne disinteressava?
14. Vero che in diverse occasioni il signor ha dovuto lasciare il lavoro improvvisamente CP_1
per portare/recuperare i figli per le attività pomeridiane?
15. Vero che il signor accompagna la figlia a Bergamo per gli allenamenti 3 volte CP_1 Per_6
alla settimana, rimanendo per tutta la durata degli stessi e poi riaccompagnandola a Cislago?
16. Vero che il signor quando si occupa di recuperare i figli e dagli CP_1 Per_4 Per_1
allenamenti le sere di rientro dal lavoro?
17. Vero che il signor è un padre amorevole, sempre presente nella vita dei propri figli e CP_1
che si occupa, quotidianamente degli stessi, sia dal punto di vista organizzativo, scolastico, di salute ed affettivo?
18) Vero che nei primi anni di matrimonio le parti provvedevano a saldare un debito di € 10.000,00 garantito da cambiali e che tale debito veniva pagato e estinto con soldi di entrambi?
19) Vero che le parti per l'intera durata del matrimonio hanno provveduto ad inviare alla madre LL signora l'importo di circa € 300.00 mensili? Pt_1
Pag. 7 di 25 20) Vero che in diverse occasioni il signor si è lamentato delle richieste economiche CP_1
21) Vero che il signor avviava la propria attività imprenditoriale investendo il proprio CP_1
TFR e mediante aiuto economico LL madre?
22) Vero che la signora non aveva disponibilità economiche tali da poter offrire un investimento Pt_1
iniziale per l'apertura LL ditta del marito?
23) Vero che i coniugi decidevano di acquistare l'attuale casa familiare nonostante la loro relazione fosse di fatto finita, solo per bene ed interesse dei figli minori?
24) Vero che io stesso aveva sconsigliato al signor si sostenere le spese per l'acquisto LL casa CP_1
familiare atteso che il matrimonio con la signora era già finito e la convivenza continuava solo Pt_1
nell'interesse dei figli?
25) Vero che il signor durante la convivenza matrimoniale si occupava delle faccende domestiche, CP_1
come ad esempio cucinare, pulire i pavimenti, fare le lavatrici, in quanto la moglie signora si era Pt_1
sempre detta non portata per le faccende domestiche?
26) Vero che il signor si è spesso lamentato del disordine causato in casa dalla moglie e si faceva CP_1
carico personalmente del rassettare la casa?
27) Vero che il signor si era ripetutamente lamentato LL scelta LL moglie signora di CP_1 Pt_1
acquistare una nuova e costosa vettura dopo il primo incidente che aveva visto distrutta l'auto familiare in uso alla stessa?
Sui seguenti capitoli si indicano a testi il legale rappresentante ed il tecnico LL ditta Sicurgarbo di
GA NI con sede ed unità operativa in Saronno:
28) Vero che provvedevate a installare una telecamera sulla porta dell'abitazione dei signori ed Pt_1
sita in Cislago? CP_1
29) Vero che nell'anno 2024 e 2025 venivate contatti per installare l'app di controllo LL telecamera sui dispositivi mobili sia LL signora che del marito Pt_1 CP_1
Si indica come teste il legale rappresentante ed il tecnico LL ditta Sicurgarbo di GA NI con sede ed unità operativa in Saronno:
30) Vero che nel corso dell'ultima richiesta di intervento del 2024 provvedevate a prendere contatti direttamente con la signora e con la stessa assumevate accordi in merito ad aspetti tecnici relativi Pt_1
alla predetta telecamera, ivi compresa l'esclusione del signor dagli applicativi LL predetta CP_1
telecamera.
Pag. 8 di 25 *
Si indicano come testi sul seguente capitolo e Testimone_2 Testimone_3 [...]
tutti residenti a [...], e residenti a [...], Tes_4 Tes_5 Testimone_6
31) Vero che in diverse occasioni il signor a causa di litigi con la moglie lasciava CP_1 Pt_1
l'abitazione coniugale in orari serali?
32) Vero che nelle circostanze di cui al capo precedente in diverse occasioni mi contattava riferendo di trovarsi in auto, in altre mi chiedeva ospitalità e compagnia ed in altre ancora era solito pernottare presso l'Hotel Cruise?
33) Vero che all'incirca nell'anno 2010 per scherzo aveva creato un account fasullo con fotografie riferibile al signor sul sito di incontri Baddoo? CP_1
*
Si indicano quali testi sul capitolo: - – – Testimone_2 Testimone_4 Tes_3
tutti residenti a [...]e il signor residente a [...]
[...] Tes_7
33) Vero che il giorno 8 ottobre 2022 durante la sera si teneva una cena aziendale per la chiusura del cantiere cd “ ” presso il locale Tiffany Caffè? Tes_7
*
Si indica come teste sul seguente capitolo di prova il signor Testimone_2
34) Vero che la sera del 20 novembre 2022 mi recavo con nel locale Albert Club? CP_1
*
Si indicano come testi sui capitoli di seguito indicati
EN NE residente in [...]
LI NO residente in [...]residente in [...]
35) Vero che i locali di seguito indicati sono punti di ritrovo abituali per festeggiamenti e/o occasioni conviviali legati alle attività sportive dei figli LL signora e del signor ed alle società Pt_1 CP_1
sportive dagli stessi frequentati: “Verve Gusto Italiano” - Bar IC LU e Weiner House?
36) Vero che, con riferimento alle vacanze estive dell'anno 2024 il signor mi ha riferito che, CP_1
stante le richieste dei ragazzi, aveva deciso di passare parte delle vacanze estive con la moglie nella casa al mare dallo stesso presa in affitto?
Pag. 9 di 25 37) Vero che io stessa ho sconsigliato al signor di passare con la moglie parte delle predette CP_1
vacanze nella medesima abitazione stante la fine LL loro relazione?
38) Vero che in data 6 luglio 2024 ricevevo una telefonata dalla signora che mi chiedeva dove Pt_1
fosse il figlio che si era recato ad una festa e non aveva ancora fatto ritorno a casa? Per_1
38) Vero che nell'occasione la signora non sapeva di quale bambino fosse la festa di compleanno Pt_1
a cui era stato autorizzato ad andare? Per_1
39) Vero che spaventata, per cercare di aiutare la madre a rintracciare il figlio, facevo diverse telefonate nella cerchia di amici e contattavo anche il signor CP_1
40) Vero che nella circostanza di cui sopra apprendevo che il signor era a casa e che nulla CP_1
sapeva LL festa?
Con vittoria di spese, da liquidarsi secondo tariffario professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Cislago in data 18.11.2010, hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, acquistato da entrambi i coniugi nel mese di ottobre dell'anno 2022 e sono genitori di quattro figli minorenni:
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il Per_1 Persona_2 Persona_3
6/11/2012) e (nato il [...]). Persona_4
La ricorrente ha allegato che i primi tre figli vanno e tornano (insieme) da scuola, di essere coadiuvata/supportata negli accompagnamenti dell'ultimogenito dalla vicina di casa, chiamata dai ragazzi “Nonna AR”, che aiuta i figli minorenni nelle piccole cose quotidiane come scaldare il pranzo che la madre prepara quando è di turno al lavoro e che tutti e quattro i figli svolgono attività sportiva nel pomeriggio per circa un'ora e mezza per tre pomeriggi a settimana, che, in particolare, partecipa agli allenamenti Per_2
di calcio il lunedì, il mercoledì e il venerdì a Bergamo presso la società dell'Atalanta
(senza esborsi), che i ragazzi hanno una persona che li aiuta nei compiti, per circa 5 ore alla settimana (con un costo di € 10,00 all'ora per un totale di € 50,00 circa a settimana e quindi € 200 al mese), di lavorare alle dipendenze LL società Canepa Tessitura Serica a
S. ER LL AT (CO), a circa 30 minuti di distanza da Cislago, dove si reca con la propria autovettura (recentemente acquistata contraendo un finanziamento la cui rata mensile è pari all'importo di € 460,00 circa), di essere stata assunta in data 04.06.2006
Pag. 10 di 25 come operaia al primo livello, di avere attualmente raggiunto il 3 livello del CCNL
Tessile, di avere fruito da diversi anni, per alcuni periodi, LL Cassa Integrazione svolgendo orari parziali, da ultimo, dal 08.11.2024 fino a fine 2024, lavorando tra i 10 e i
15 giorni al mese, “che quindi il suo [stipendio] mensile netto ammonta a circa € 760,00”, che il coniuge “attualmente” paga la rata mensile del mutuo pari all'importo di € 600,00 circa, che in data 04.01.2024 il resistente ha abbandonato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali e trasferendosi nell'immobile condotto in locazione sito nel Comune di
Limido Comasco, Via Montegrappa n. 4, che la crisi coniugale è imputabile ai molteplici tradimenti del marito che ha intrattenuto varie relazioni extraconiugali e che il resistente
“grazie allo stipendio LL moglie è titolare di una ditta individuale “ ” per la CP_1
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, con sede legale a Cislago in via
Magenta n.59 ovvero presso la casa di famiglia e deposito a Cislago, via A. Volta n. 54 […] Il suddetto ha anche acquistato un'elegante auto Peugeot 5800, targata GN005WMa sette posti ad uso personale ma intestata alla ditta. 24. Gli addetti che lavorano per il sig. prendono circa euro CP_1
1200/2000 al mese ed il titolare guadagna almeno € 5000 al mese”.
Costituendosi in giudizio in data 03.03.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha dedotto che “i coniugi hanno da sempre avuto una differente modalità di gestione del denaro: più parsimonioso il marito e più “disinvolta” la moglie che, da sempre, dava la precedenza a spese voluttuarie, tralasciando di pagare invece quanto indispensabile per le esigenze familiari. 10) Da ciò nascevano continue discussioni sulla modalità di gestione del denaro […] Con l'arrivo del ID e LL convivenza forzata del periodo pandemico la crisi coniugale è divenuta via via più grave, tanto da portare alla fine LL relazione coniugale con la fine del 2022. 14) Il signor da sempre gran CP_1
lavoratore, approfittò del periodo di lockdown e di fermo forzato dal lavoro, per avviare la propria attività: si licenziava dalla precedente investendo parte del proprio TFR per avviare un'attività in proprio. 15) Egli riusciva ad accedere ai contributi a fondo perso all'epoca erogati per il sostentamento delle attività private: soldi che vennero subito investiti per l'acquisto di attrezzatura per la propria attività. 16) Grazie alle proprie conoscenze ed all'indiscussa capacità lavorativa, al momento LL riapertura delle attività egli aveva già le prime commesse. […] Egli peraltro non può non rilevare che ad oggi, con la cessazione dei bonus edilizi e delle varie forme di detrazioni/agevolazioni per ristrutturazione, il lavoro ha già cominciato ad avere cali importati nonostante l'impegno e la
Pag. 11 di 25 professionalità profuse: basti a riguardo accennare che nel 2022/2023 il signor per CP_1
alcuni mesi ha avuto fino ad 8 collaboratori contemporaneamente, mentre attualmente ha solo un operaio ed una segretaria part time e che i ricavi aziendali, come si vedrà nel proseguo si sono praticamente dimezzati dal 2023 al 2024. […] 33) Nonostante la fine del matrimonio, il signor e CP_1
la moglie decidevano, sempre nel preminente interesse dei figli, di acquistare quella che è l'attuale casa familiare ove la ricorrente vive con i ragazzi. 34) La casa, acquistata con patto di riscatto […] veniva pagata con un acconto […] di € 10.000,00, oltre che da un affitto di euro 600,00 mensili pagato per 2 anni, questo sì, dal conto familiare. Il resto dell'importo veniva saldato grazie al mutuo, da sempre interamente pagato dal signor […] 85) Come evidenziato il signor è titolare di Pt_2 CP_1
una ditta unipersonale, che ha avuto sino al 2023 un ottimo andamento di crescita, ma che dal 2024 ha subito una importante flessione, determinata dalla non conferma a livello governativo dei vari bonus edilizi;
flessione che con ogni probabilità sarà maggiore nel 2025 (doc. n. 9 – 10 -11). 86) Si consideri che l'utile 2024, come da bilancino di chiusura societaria, si è dimezzato rispetto a quello del 2023
(passando i ricavi aziendali - ossia incassi detratti costi - da circa € 195.000 al dicembre 2023 a €
87.000 a chiusura 2024) […] 89) Il signor al momento versa € 800,00 a titolo di CP_1
contribuzione ordinaria dei ragazzi (doc. n. 14), e provvede ad alcune spese straordinarie per il 70% e ad altre interamente in via autonoma e diretta (solo le ripetizioni sono già suddivise fra i genitori al
50%). 90) L'assegno unico allo stato è suddiviso al 50% fra i coniugi;
91) Egli inoltre provvede interamente al pagamento del mutuo LL casa familiare che ha una rata di € 600,00 al mese. 92) Egli ogni mese accantona la somma di € 50,00 a figlio che deposita su libretti di risparmio agli stessi intestati
(doc. n. 15). […] 96) Egli non può avere fiducia LL gestione economica LL moglie e deve necessariamente tenere conto che, per il bene dei ragazzi, sarà chiamato a “coprire buchi” dalla stessa causati […] 100) Il signor è inoltre gravato da spese fisse quali il canone di locazione LL CP_1
propria abitazione (€ 650,00 mensili), il canone di locazione del capannone (€ 1.500,00 mensili - doc.
n. 20) , il finanziamento LL vettura Peugeot – auto che fino all'acquisto LL nuova macchina veniva usata dalla moglie (€ 873,28 mensili) , il leasing del furgone Volkswagen (€ 880,00 mensili – doc. n.
22) , il leasing del furgone AT (€ 546,00 mensili – doc. n. 23), il leasing del furgone TR (€
855,00 mensili – doc. n. 24), il leasing dell'autoscala (€ 855,00 mensili – doc. n. 25) per complessivi
€ 5.304,00 mensili a cui si deve aggiungere il mutuo per la residenza familiare, le spese ordinarie quali utenze, tassa rifiuti e spesa, oltre al contributo ordinario per i figli, e la quota spese straordinarie e le
Pag. 12 di 25 spese di assicurazione per tutti i predetti veicoli doc. n. 26 […] 104) Per tali ragioni si richiede che venga disposto un contributo di € 200,00 a figlio in aggiunta al pagamento integrale del muto, per un importo complessivo di €1.400,00 mensili ed ad una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70/30”.
A mezzo LL memoria depositata in data 08.03.2025, tra l'altro, ha eccepito che “ CP_1
ha effettuato numerosi acquisti personali tramite piattaforme di e-commerce e ha sostenuto spese significative per regali destinati alle sue frequentazioni extraconiugali […] è lo stesso resistente a fornire informazioni che dimostrano la rilevanza LL sua attività economica, ammettendo di sostenere spese aziendali consistenti, tra cui: Tre furgoni in leasing con rate mensili rispettivamente di €880, €546 e
€855; Un'autoscala con un canone di €855 mensili;
Un capannone in affitto con canoni di €1500,00;
Un'autovettura acquistata tramite finanziamento, con una rata mensile di € 873,28 (aggiungiamo
Materiali e mezzi per lo stoccaggio). Questa struttura evidenzia una capacità imprenditoriale e patrimoniale non trascurabile che va oltre il mero dato reddituale dichiarato, la presenza di un'attività strutturata e ben avviata, incompatibile con l'idea di un reddito esiguo o precario. […] Le spese fisse mensili documentate superano i €5.304; I ricavi aziendali, secondo quanto dichiarato, sarebbero passati da €195.000 a soli €87.000”.
A mezzo LL memoria depositata in data 14.03.2025, per quello che qui rileva, il resistente “evidenzia che la stessa non guadagna 1.400 euro mensili, ma una cifra ben superiore che nell'anno 2023, conteggiando le decurtazioni per i periodi cassa integrazione, ammonta a circa €
1.700,00”.
Alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025, tra l'altro, i coniugi hanno dichiarato di percepire il 50% ciascuno dell'AU spettante per la prole, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 470,00 circa a detto titolo, che il resistente le versa l'importo mensile di € 800,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minorenni e di avere formulato al resistente una proposta conciliativa che ha trovato accoglimento rispetto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole nell'importo mensile di € 1.200,00, al riconoscimento dell'intero importo dell'AU alla madre, al riparto delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico LL madre e al pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del resistente e che non ha trovato accoglimento rispetto alle ulteriori
Pag. 13 di 25 domande in atti formulate da sé medesima (risarcitoria, diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore e divisoria); il resistente ha dichiarato di percepire dall' l'importo mensile di € 320,00 a titolo di AU;
le parti si sono impegnate a CP_2
consegnarsi reciprocamente i documenti dei minori in loro possesso e a concordare i viaggi all'estero con i minori con un preavviso di 15 giorni;
il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “3) dichiara non ammissibili le domande tardive in atti formulate dalla ricorrente in data 08.03.2025 ai n. 11 e 12 e non connesse quelle formulate dalla ricorrente in data 08.03.2025 ai n. 13, 14, 15 e 16; 4) non ammette le prove orali articolate dal resistente perché o formulate in termini generici o valutativi o vertenti su circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere;
5) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
6) dispone l'affido condiviso dei figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari, gravato da mutuo avente rata dell'importo mensile di € 600,00 circa (interamente pagata dal resistente), già definitivamente rilasciato dal resistente nel mese di gennaio 2024; 7) dà atto che il resistente si è impegnato a continuare a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale (sino alla scadenza); 8) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario LL prole versando alla madre l'importo mensile di € 275,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (ivi compreso il costo LL mensa scolastica fruita dal figlio minorenne e gli arretrati a oggi maturati); 9) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e CP_2
universale spettante per la prole (giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672/2025); 10) tenuto conto dell'assegnazione LL casa coniugale alla ricorrente (di cui il resistente è comproprietario) e dell'impegno assunto dal resistente di cui al precedente punto n. 5, non riconosce alla ricorrente l'assegno di mantenimento richiesto;
11) fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, dispone che I° settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20.30 (compresa la cena). Il papà preleverà i figli presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. In questo caso la mamma si
Pag. 14 di 25 occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie attività extra scolastiche. Nella settimana successiva, ad alternanza. II° settimana (quando la mamma fa il secondo turno 14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino al rientro LL madre quando li accompagnerà presso l'abitazione materna per il pernotto, occupandosi dell'organizzazione delle varie attività extra scolastiche. La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
le festività natalizie verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore nel rispetto dell'alternanza annuale, dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al rientro a scuola con l'altro; le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e le altre festività o ponti scolastici verranno trascorsi dai figli metà periodo con un genitore e metà con l'altro nel rispetto dell'alternanza annuale;
i figli minori trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, delle vacanze estive con ciascun genitore nel periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si comunicheranno tempestivamente qualsiasi impedimento agli incontri e/o alle visite dei figli come sopra disciplinate, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e il recapito dei luoghi di soggiorno/villeggiatura; 12) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
13) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro mantenendo attivi i rispettivi cellulari e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e LL reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
14) fissa l'udienza del 16.04.2025 ore 15:00 per ascoltare i figli minorenni (nato il [...]), Per_1 Persona_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), riservando all'esito ogni ulteriore e Persona_3
necessario provvedimento”.
Dopo la lettura dei provvedimenti innanzi richiamati il resistente ha dichiarato di essere disponibile a definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei medesimi e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 la ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire consensualmente la presente vertenza solo a fronte del risarcimento del danno cagionatole dal resistente quantificato nell'importo di € 20.000,00, da pagare anche a mezzo rate dell'importo mensile di € 300,00, che i figli non pernottano presso il padre
Pag. 15 di 25 durante la settimana ma solo nei weekend e che gli accompagnamenti a Bergamo di sono un problema “perché vanno organizzati anche gli accompagnamenti degli altri figli alle Per_2
varie attività”. Il resistente ha ricordato che le domande risarcitorie formulate da controparte sono già state dichiarate inammissibili e ha dichiarato “di non essere disponibile a riconoscere altro rispetto a quanto disposto alla precedente udienza”. In sede di audizione, in estrema sintesi, i figli minorenni delle parti hanno dichiarato: “Il papà lo vediamo quando ci porta agli allenamenti o nei weekend. Per il resto al pomeriggio stiamo con la nonna AR a Cislago che viene a casa nostra. e fanno tre allenamenti a settimana e 2 a settimana. Per_1 Per_2 Per_3
Abbiamo orari diversi. Tutti e quattro giochiamo a calcio, anche . […] Il papà durante la Per_4
settimana dopo gli allenamenti ci porta a casa dalla mamma. Il papà ha una nuova compagna che conosciamo ma non vive con lui. Con noi è gentile. Siamo abbastanza indifferenti rispetto al fatto che il papà ha una nuova compagna. Comunque preferiamo così di quando vivevano insieme e i nostri genitori litigavano. Adesso litigano molto meno. Per parlarsi si scrivono su whatsapp e si arrabbiano se noi facciamo da messaggeri, dicono che devono discutere fra loro due le loro e le nostre cose. Noi stiamo bene sia con la mamma che con il papà. […] In futuro vorremmo proseguire questa regolamentazione delle visite. Da Cislago c'è il treno per Milano quindi andremo a scuola in treno”.
In data 02.05.2025 il giudice istruttore, tra l'altro, ha evidenziato che “All'udienza celebrata in data 16.04.2025 è emerso che i minori preferiscono non pernottare presso il padre durante la settimana e che la coppia genitoriale necessita dell'aiuto di un mediatore familiare per ridurre la conflittualità che contraddistingue la loro relazione/comunicazione genitoriale nel superiore interesse dei quattro figli minorenni che hanno bisogno LL loro “civile” collaborazione anche per continuare a coltivare le loro passioni (sport/calcio). La ricorrente ha riconosciuto di necessitare di un supporto per rielaborare il trauma subito per effetto LL fine LL relazione/convivenza coniugale. Ne consegue che
1) il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole (quantificato in data
19.03.2025 nell'importo mensile di € 275,00 per figlio) deve essere aumentato all'importo mensile di €
300,00 per figlio [valga ribadirlo: tenuto conto che è stato ritualmente acquisito in causa che durante la settimana la prole non pernotta presso il padre]; 2) le parti devono essere invitate ad avviare senza ritardo un percorso di mediazione familiare rivolgendosi quanto prima possibile al Consultorio familiare territorialmente competente;
3) la ricorrente deve essere invitata ad avviare senza ritardo un percorso di sostegno psicologico per essere aiutata a rielaborare quanto accaduto. Da ultimo, le
Pag. 16 di 25 parti depositeranno le valutazioni scolastiche dei figli minorenni al termine dell'anno scolastico
2024/2025”.
In data 30.06.2025 sono stati debitamente certificati, tra l'altro, il superamento degli esami di terza media da parte di e le buone valutazioni scolastiche Per_1 Per_2
riportate dagli altri due figli e la valutazione rilasciata alla ricorrente dalla psicologa/psicoterapeuta del CPS di Saronno attestante quanto segue: “La signora ha verbalizzato e manifestato marcata sofferenza emotiva, con vissuti di intensa rabbia, tristezza e delusione, attributi alla crisi LL relazione coniugale. Ha raccontato che tale crisi ha avuto inizio nel
2019 con la scoperta di tradimenti da parte del marito ed è culminata in una separazione legale richiesta dal coniuge, avviata a marzo 2025 e tuttora in corso. La signora ha riferito di aver intrapreso insieme all'ex marito, su prescrizione del Giudice, un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio
"Profumo di Betania" di Saronno. Ha negato e non si è obiettivata ideazione autolesiva né di nocumento eterodiretto. Non ha riferito né manifestato sintomatologia ansiosa. Data l'assenza di elementi riconducibili a un quadro psicopatologico, per la prosecuzione del percorso psicologico la signora è stata inviata al Servizio di Psicologia Clinica territoriale, attivo presso la Casa di Comunità di Saronno
(VA). Nel secondo e ultimo colloquio svolto presso il CPS il 17/6 la signora è stata informata che sarà contattata dalla collega di tale Servizio per fissare un primo appuntamento”.
All'udienza celebrata in data 03.07.2025, preso atto LL prematura interruzione in data
17.06.2025 del percorso di mediazione familiare avviato presso il Consultorio di Saronno in data 13.05.2025 (a opera LL stessa mediatrice a causa dell'elevata conflittualità genitoriale), che il resistente ha chiesto di poter avviare presso il medesimo centro un percorso di sostegno psicologico, che in sede di mediazione familiare le parti hanno quanto meno raggiunto un accordo rispetto alle vacanze estive dei figli e con i figli, che soltanto il resistente ha manifestato la volontà di avviare un percorso di CO.GE, che in data 30.06.2025 il resistente ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico e
“che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% così come l'assegno unico universale” allegando che “la dichiarazione dei redditi 2025 (doc. n. 36) conferma la situazione economica già anticipata con la produzione del bilancino societario prodotto sub doc 13 certificando un importante calo del fatturato di oltre il 50% [e che] proprio in ragione del calo di lavoro ha dovuto ridurre ulteriormente il personale dipendente di una ulteriore unità avendo ora unicamente la segretaria, impiegata part time, ed un solo
Pag. 17 di 25 operaio (doc. n. 38)”, il giudice istruttore ha “ricordato che i provvedimenti economici vigenti sono quelli concordati dalle parti alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025 […] e che non pare che i fatti dedotti dal resistente in data 30.06.2025 siano successivi al 19.03 […] 2025, dato atto che a oggi non vi è la disponibilità LL ricorrente ad avviare un percorso di coordinazione genitoriale per migliorare il dialogo tra le parti al fine di non coinvolgere i quattro figli minorenni nei conflitti genitoriali, che, tuttavia, la ricorrente ha avviato un percorso individuale di sostegno psicologico per rielaborare il trauma legato alla fine LL relazione coniugale con il marito, che anche il resistente deve essere invitato ad avviare un analogo percorso individuale per meglio gestire le propri emozioni e relazioni intrafamiliari e che dal recente ascolto dei minori è emerso un sincero attaccamento dei medesimi a entrambe le figure genitoriali, ribadita l'inammissibilità delle domande da n. 11 a n. 16 formulate dalla ricorrente per le ragioni di cui all'ordinanza resa in data 02.05.2025, tenuto anche conto che alla presente fase separativa verosimilmente seguirà quella divorzile (e che l'eventuale omologa LL separazione personale dei coniugi riduce a sei mesi il termine per chiedere la pronuncia divorzile – altrimenti annuale), ritenutane l'opportunità, letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, FORMULA alle parti la seguente proposta conciliativa per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati: conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 19.03.2025 per come modificati in data
02.05.2025 [tenuto conto che i figli durante la settimana non pernottano presso il padre]; nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle 18:00 del giorno di Natale (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore), mentre con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore
18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del 27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del 01/01 (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore) e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore 18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore entro le ore 20:30) e la giornata di S. LO (Pasquetta) con l'altro genitore;
i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli
Pag. 18 di 25 saranno festeggiati con entrambi i genitori (o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata); i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
assunzione da parte LL ricorrente dell'impegno a proseguire con costanza e impegno il percorso di sostegno psicologico avviato;
assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
assunzione dell'impegno da parte di entrambi i genitori a rispettarsi reciprocamente, a comunicare civilmente, a mantenere attiva la messaggistica whatsapp e le chiamate/videochiamate sul cellulare all'altro e a rispondere ai messaggi e alle email entro le 24 ore, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni e a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità (con incontri anche congiunti); incarico ai
SS di supportare la coppia genitoriale e di monitorare il benessere dei minori mediante colloqui periodici
(anche con gli insegnanti di riferimento); rinuncia alle domande inammissibili formulate dalla ricorrente
(e alla domanda di addebito LL separazione al resistente essendo rimasto privo di riscontro probatorio l'imprescindibile nesso causale tra i tradimenti imputati al marito e la crisi coniugale); impegno a rivolgersi ai SS territorialmente competenti nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
spese di lite compensate”.
La ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta.
Il resistente ha (reiteratamente) dichiarato di non poterla accettare sostenendo di vivere
“un momento di grossa difficoltà economica che gli rende difficile - se non impossibile - sostenere gli obblighi economici derivanti dai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 19.3.2025 e modificati in data 2.5.2025”.
Entrambe le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.10.2025.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità LL prosecuzione LL convivenza (invero di fatto cessata ante causam).
Pag. 19 di 25 ***
Le prove orali articolate dal resistente, non ammesse in corso di causa e non definitivamente rinunciate, giacché reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non giustificano/non legittimano la rimessione LL causa sul ruolo (e la riapertura LL fase istruttoria del presente giudizio) nella misura in cui o vertono su circostanze o pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere (avendo la ricorrente rinunciato alle domande inammissibili in atti formulate e alla domanda di addebito LL separazione al resistente) o sono formulate in termini generici o valutativi.
***
Sin dal 03.03.2025 il resistente ha lamentato la contrazione rectius il dimezzamento dei redditi dell'impresa di cui è titolare nell'anno 2024 (i.e. nell'anno in cui si è definitivamente allontanato dalla casa coniugale).
Ciò nonostante, all'udienza celebrata in data 19.03.2025 la ricorrente ha (testualmente) dichiarato “di avere formulato al resistente una proposta conciliativa che ha trovato parziale accoglimento per quantificare in € 1.200,00 il contributo al mantenimento LL prole, il riconoscimento dell'intero importo dell'AU alla madre, il riparto delle SS al 75% a carico del padre e al 25% a carico LL madre e il pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del resistente e non ha trovato accoglimento per la domanda risarcitoria, di mantenimento e divisoria”. Il resistente nulla ha eccepito/contestato in merito a quanto verbalizzato dalla controparte.
Tenuto conto dell'indisponibilità LL ricorrente a rinunciare alle domande dirette a ottenere il risarcimento dei danni in tesi patiti per la violazione dei doveri coniugali imputata al coniuge, la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore e la divisione dei beni comuni, considerato che il calendario di frequentazione dei figli proposto dal resistente in data 03.03.2025 implicava il pernottamento dei medesimi presso l'abitazione paterna e il loro accompagnamento a scuola la mattina successiva la settimana in cui la madre lavora dalle 06:00 alle 14:00, il giudice istruttore aveva quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole nel minore importo mensile di € 275,00 per figlio (confermando le ulteriori condizioni economiche frutto dell'accordo parziale come innanzi verbalizzato).
Pag. 20 di 25 Vi è più: dopo avere ascoltato i provvedimenti provvisori e urgenti come innanzi assunti dal giudice istruttore, il resistente ha dichiarato di essere disponibile “sin d'ora” a definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei medesimi (a spese di lite compensate), sebbene le condizioni economiche disposte dal giudice istruttore divergessero da quelle oggetto dell'accordo parziale perfezionatosi tra i coniugi soltanto rispetto al contributo paterno mensile al mantenimento ordinario indiretto LL prole complessivamente ridotto dell'importo di € 100,00 (€ 25,00 per figlio) persino inferiore all'importo mensile di € 50,00 che il padre ha dichiarato/allegato di versare spontaneamente per ciascun figlio dal mese di giugno dell'anno 2023: sic! (v. doc. 15 resistente). Persino alla successiva udienza celebrata in data 16.04.2025, a fronte LL perdurante indisponibilità LL ricorrente a rinunciare alla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno endofamiliare (in tesi) cagionatole dal resistente (quantificato nell'importo di € 20.000,00), il resistente ha dichiarato “di non essere disponibile a riconoscere altro rispetto a quanto disposto alla precedente udienza” (implicitamente confermando la disponibilità, già inequivocabilmente manifestata in data 19.03.2025, di omologare la separazione personale dei coniugi con la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti vigenti).
Il successivo (celere) ascolto dei tre figli ultra-dodicenni delle parti ha fatto emergere la non corrispondenza ai loro desiderata del calendario infrasettimanale (proposto dal padre e) adottato, in via provvisoria e urgente, in data 19.03.2025 nella parte in cui ne prevedeva il pernottamento presso la casa paterna nei giorni infrasettimanali quando la madre lavora dalle 06:00 alle 14:00.
Ne è conseguito che il giudice istruttore ha parzialmente modificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole quantificandolo esattamente nell'importo mensile che, alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025, la ricorrente, alla presenza del resistente, aveva riferito essere stato oggetto dell'accordo parziale raggiunto/perfezionatosi, apprezzando e “pesando” i maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e i maggiori oneri di cura, accudimento e assistenza dalla medesima assunti e assolti (sia pure con il supporto di “nonna AR”).
Pag. 21 di 25 La proposta formulata dal giudice istruttore in data 04.07.2025, da un punto di vista economico, è esattamente identica a quella formulata dalla ricorrente al resistente e da quest'ultimo accettata così come verbalizzato alla prima udienza celebrata in data
19.03.2025 e ha conseguito la rinuncia, da parte LL ricorrente, delle domande inammissibili e LL domanda di addebito LL separazione al coniuge ab origine formulate.
Il resistente non ha allegato fatti sopravvenuti al 19.03.2025 che possano legittimare la modifica/riduzione delle condizioni economiche dal medesimo già “accettate” in pari data. Non è tale l'asserita contrazione dei redditi d'impresa (o l'importante calo del fatturato di oltre il 50%) ribadita in data 30.06.2025 perché dedotta sin dal 03.03.2025 in termini sostanzialmente sovrapponibili e priva di documentazione utile a corredo (non potendosi ritenere all'uopo bastevoli il fac-simile LL dichiarazione dei redditi 2025 offerta sub doc. 36 e/o la lettera di licenziamento offerta sub doc. 38 trattandosi di documenti di formazione unilaterale privi di data certa).
Ne consegue che devono essere confermati i provvedimenti economici provvisori e urgenti assunti in data 19.03.2025 così come modificati in data 02.05.2025.
La coppia genitoriale deve essere invitata ad avviare e/o a proseguire i percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità e a rivolgersi ai SS territorialmente competenti per la prole (allo stato quelli di Saronno) per essere aiutati a risolvere eventuali conflitti sulle decisioni da assumere nel suo interesse.
I SS si adopereranno per supportare la coppia genitoriale, favorire il dialogo, la condivisione delle informazioni fondamentali relative alla prole e l'assunzione delle decisioni necessarie per garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (segnalando al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di
Milano, senza ritardo, eventuali situazioni di pregiudizio).
***
L'esito LL lite impone e giustifica la compensazione delle spese di lite;
infatti, sebbene il resistente non abbia accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 04.07.2025, la ricorrente ha rinunciato alle domande inammissibili in atti formulate soltanto in data 21.08.2025.
Pag. 22 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione LL presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido condiviso ai genitori dei figli minorenni Persona_1
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il Persona_2 Persona_3
6/11/2012) e (nato il [...]) e il loro collocamento presso la madre Persona_4
nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari, da dove il resistente si è definitivamente allontanato ante causam;
4) DISPONE CHE il resistente continui a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale sino alla sua naturale scadenza quale contributo al mantenimento ordinario LL prole;
5) DISPONE CHE il resistente contribuisca indirettamente al mantenimento ordinario LL prole versando alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano;
6) RICONOSCE alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
7) fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, DISPONE CHE • Prima settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20:30 compresa la cena. Nel rispetto dei desideri e degli impegni dei figli, il padre li preleverà presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. La mamma si occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie
Pag. 23 di 25 attività extrascolastiche;
• Seconda settimana (quando la mamma fa il secondo turno
14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e si occuperà dell'organizzazione delle varie attività extrascolastiche. La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. • Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Festività e vacanze: nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori;
• Festività natalizie: secondo la regola dell'alternanza i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle 18:00 del giorno di Natale con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore, mentre con l'altro genitore il giorno di
Natale dalle ore 18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del
27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del
01/01 con accompagnamento presso l'altro genitore e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore 18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
• Festività pasquali: secondo la regola dell'alternanza i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore con accompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 20:30 e la giornata di S. LO
(Pasquetta) con l'altro genitore;
• Altri ponti e festività: i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
• Eventi e compleanni: gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli saranno festeggiati con entrambi i genitori o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
i genitori dovranno garantire una videochiamata con i figli all'altro genitore nelle giornate in cui l'altro non li incontra di persona;
Pag. 24 di 25 8) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha assunto l'impegno di proseguire con costanza e impegno il percorso individuale di sostegno psicologico avviato;
9) INVITA il resistente ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
10) INVITA la coppia genitoriale a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri anche congiunti;
11) PRESCRIVE ai coniugi di rispettarsi reciprocamente, comunicare civilmente, mantenere attiva la messaggistica whatsapp, non bloccare le chiamate/videochiamate all'altro, rispondere ai messaggi e alle e-mail entro le 24 ore e non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni;
12) DISPONE CHE i Servizi Sociali del Comune di Cislago supportino la coppia genitoriale e monitorino il benessere dei minori mediante colloqui periodici anche con gli insegnanti di riferimento e, comunque,
13) INVITA la coppia genitoriale a rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori (allo stato quelli del Comune di Cislago) nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
14) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha rinunciato alle ulteriori domande in atti formulate;
15) COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
DISPONE la comunicazione LL presente sentenza ai SS del Comune di Cislago (VA) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio LL Prima Sezione Civile, in data
09/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA RI AR EN UP
Pag. 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR EN UP Presidente
LA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 28.11.224 al N. R. G.
4376/2024 da
(C.F. , con l'Avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
RI DI SALVO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MARIA ELENA CP_1 C.F._2
CAMPI,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 21.08.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Si riepilogano di seguito, in modo organico e completo, le condizioni accettate dalla ricorrente:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE PERSONALE
1) Autorizzazione alla vita separata: conferma dell'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidamento e collocamento dei minori: dispone l'affido condiviso dei figli minorenni Persona_1
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]) e del Persona_2 Persona_3
quarto figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente Persona_4
presso la madre nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari;
3) Impegno al pagamento del mutuo: il resistente si è impegnato a continuare a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale sino alla scadenza;
4) Contributo al mantenimento LL prole: dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario LL prole versando alla madre l'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di
Milano, ivi compreso il costo LL mensa scolastica fruita dal figlio minorenne e gli arretrati a oggi maturati;
5) Assegno unico universale: riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) Esclusione dell'assegno di mantenimento: tenuto conto dell'assegnazione LL casa coniugale alla ricorrente e dell'impegno assunto dal resistente al pagamento dell'intera rata del mutuo, non riconosce alla ricorrente l'assegno di mantenimento richiesto;
7) Regime di frequentazione dei minori: fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, dispone che:
• Prima settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20.30 compresa la cena. Il papà preleverà i figli presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento, e li porterà
a scuola/centro estivo il giorno successivo. La mamma si occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie attività extrascolastiche.
• Seconda settimana (quando la mamma fa il secondo turno 14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino al rientro LL madre quando li accompagnerà presso l'abitazione materna per il pernotto, occupandosi dell'organizzazione delle varie attività extrascolastiche.
La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo.
Pag. 2 di 25 • Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Festività e vacanze: nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori:
• Festività natalizie: i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle
18:00 del giorno di Natale con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore, mentre con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del 27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del
01/01 con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore
18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
• Festività pasquali: i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore entro le ore 20:30 e la giornata di S. LO
(Pasquetta) con l'altro genitore;
• Altri ponti e festività: i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
• Eventi e compleanni: gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli saranno festeggiati con entrambi i genitori o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
8) Impegni di sostegno psicologico:
* assunzione da parte LL ricorrente dell'impegno a proseguire con costanza e impegno il percorso di sostegno psicologico avviato;
* assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
9) Impegni di comunicazione e rispetto reciproco: assunzione dell'impegno da parte di entrambi i genitori a rispettarsi reciprocamente, a comunicare civilmente, a mantenere attiva la messaggistica whatsapp e le
Pag. 3 di 25 chiamate/videochiamate sul cellulare all'altro e a rispondere ai messaggi e alle email entro le 24 ore, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni e a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri anche congiunti;
10) Supporto dei Servizi Sociali: incarico ai Servizi Sociali di supportare la coppia genitoriale e di monitorare il benessere dei minori mediante colloqui periodici anche con gli insegnanti di riferimento;
11) Rinuncia alle domande: rinuncia alle domande formulate dalla ricorrente e alla domanda di addebito LL separazione al resistente;
12) Gestione dei conflitti: impegno a rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
13) Spese processuali: spese di lite compensate.
CONCLUSIONI: La ricorrente, preso atto LL proposta conciliativa formulata dal Tribunale, dichiara di accettarla integralmente nelle condizioni sopra specificate, chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate”.
Per il resistente:
“In via principale
1) Disporre la separazione personale dei coniugi che vivranno separati, di letto, di mensa ed abitazione
2) Rigettare le avverse domande e segnatamente sub11) – 12) - 13) - 14) - 15) e 16) aventi tutte ad oggetto diritti disponibili delle parti tardive ed inammissibili per i motivi in atti specificati
3) Rigettare le formulate richieste istruttorie in quanto inammissibili, generiche infondate.
4) L'immobile in comproprietà fra le Parti, sino ad ora adibito a casa coniugale [sito in Cislago (VA)
Via Magenta n.59], resta assegnato alla moglie.
Con riferimento al collocamento dei figli
A. In via principale
5) I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con un collocamento paritario alternato dal lunedì al venerdì, soluzione che risulta aderente alla domanda formulata a pagina 6 del ricorso introduttivo dalla ricorrente ove si chiede che il padre si occupi dei figli in base ai turni lavorativi LL come meglio stabilito al punto successivo oltre che utile a contrastare l'atteggiamento di Pt_1
alienazione parentale predisposta dalla ricorrente.
Pag. 4 di 25 6) Sia previsto che i figli trascorreranno i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera alternati con ciascun genitore.
7) Per quanto riguarda le festività sia previsto quanto stabilito nell'ordinanza in data 6.7.2025, così come per le ricorrenze e i compleanni dei figli ed eventi legati alla prole e le vacanze estive;
B. In subordine
8) Vengano confermati i provvedimenti provvisori, come modificati in sede di ordinanza in data
2.5.2025 e integrati come da ordinanza in data 6.7.2025.
Con riferimento agli aspetti economici
Tenuto conto LL situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche:
A. In principalità (anche in caso di non accoglimento LL domanda di affidamento paritetico)
9) Il Sig. verserà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente LL moglie, a titolo di Parte_2
concorso al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo di € 1.200,00 (e quindi € 300.00 a figlio), venga disposto che le spese straordinarie siano suddivise al 50% fra le parti, così come l'assegno unico e il mutuo LL casa familiare.
B. In subordine (qualora non venga accolta la domanda di affidamento paritetico)
10) Il Sig. verserà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente LL moglie, a titolo di Parte_2
concorso al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo di € 900,00, oltre all'intero importo mensile del mutuo (che corrisponde ad una rata mensile complessiva pari ad € 600,00) e quindi ulteriori € 300,00 - corrispondente alla quota LL signora - vengano considerati a titolo di contributo ordinario dei figli (che quindi Pt_1
prevederebbe per il resistente un esborso fisso mensile a titolo di contributo ordinario per il mantenimento LL prole complessivamente pari ad € 1.500,00), oltre al 50% a titolo di contributo spese straordinarie ed l'assegno unico in favore LL moglie.
C. In ulteriore subordine
11) Il signor sia obbligato a corrispondere complessivamente € 900,00 a titolo di contributo CP_1
ordinario LL prole, oltre all'intero importo mensile del mutuo (che corrisponde ad una rata mensile complessiva pari ad € 600,00) e quindi ulteriori € 300,00 - corrispondente alla quota LL signora
- vengano considerati a titolo di contributo ordinario dei figli (che quindi prevederebbe per il Pt_1
Pag. 5 di 25 resistente un esborso fisso mensile a titolo di contributo ordinario per il mantenimento LL prole complessivamente pari ad € 1.500,00), il 75% delle spese straordinarie, con la precisazione che le spese di mensa e di trasporto (abbonamento mezzi pubblici) e spese sportive di inizio anno (comprensive di kit di avviamento) vengano suddivise al 50% e l'assegno unico in favore LL moglie
12) Resta inteso che ciascun coniuge continuerà a provvedere in via esclusiva ed autonoma alle utenze domestiche relative alla propria abitazione.
Ancora in principalità
13) Preso atto LL mancata produzione documentale ex 473 bis.12 cpc sub c), si chiede che tale comportamento sia valutato ex art. 473 bis.18 con conseguente condanna LL resistente ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 cpc.
In via istruttoria
Si rinnova l'opposizione alla richiesta CTU in merito alla valutazione dell'attività imprenditoriale del signor in quanto superflua a fronte LL dettagliata produzione documentale. Pt_2
Ci si oppone all'ammissione delle altre istanze istruttorie sia documentali che orali perché tardive, oltre che per genericità e indifferenza ai fini del decidere nonché stante la mancanza di capitoli di prova.
Si chiede di essere ammessi ai capitoli di prova di seguito indicati in relazione ai quali si indicano come testi: residente in [...]
ON AR residente in [...]via Magenta
EN NE residente in [...]
LI NO residente in [...]residente in [...]
1. Vero che le parti hanno posto termine alla loro relazione affettiva e sentimentale, vivendo di fatto come separati in casa dalla fine del 2022?
2. Vero che tale circostanza era ben nota agli amici?
3. Vero che nonostante la fine LL loro relazione i coniugi continuavano a convivere solo per i figli?
4. Vero che il signor lasciava l'abitazione coniugale per impossibilità di proseguire la CP_1
convivenza a causa di forti litigi nel gennaio 2024?
5. Vero che a causa dei forti litigi fra le parti ho io stesso più volte evidenziato al signor CP_1
che non potevano più andare avanti così, nell'interesse dei ragazzi?
Pag. 6 di 25 6. Vero che il signor si è spesso lamentato delle modalità di gestione del danaro da parte CP_1
LL moglie?
7. Vero che la signora utilizza il denaro in spese voluttuarie spesso non provvedendo al Pt_1
pagamento di spese necessarie per la famiglia come bollette e mensa scolastica?
8. Vero che il signor quando ha scoperto nel 2022 del mancato pagamento dei buoni CP_1
pasta LL mensa scolastica dei figli ha definitivamente perso fiducia nella moglie avendo maturato la convinzione che ella a sua insaputa utilizza i soldi per la famiglia in Ghana?
9. Vero che la circostanza di cui al capo che precede è stata uno dei motivi LL crisi coniugale fra le parti?
10. Vero che la signora ha dimostrato una insensata gelosia nei confronti del marito, seguendolo Pt_1
e pedinandolo e controllando il telefono?
11. Vero che la signora mi ha accusato falsamente di avere una relazione extra coniugale col Pt_1
marito?
12. Vero che la signora lascia spesso i bambini a casa da soli e in alcune occasioni non sa dove Pt_1
gli stessi si trovino?
13. Vero che io stessa in diverse circostanze sono stata contatta per recuperare i figli delle parti in quanto la madre se ne disinteressava?
14. Vero che in diverse occasioni il signor ha dovuto lasciare il lavoro improvvisamente CP_1
per portare/recuperare i figli per le attività pomeridiane?
15. Vero che il signor accompagna la figlia a Bergamo per gli allenamenti 3 volte CP_1 Per_6
alla settimana, rimanendo per tutta la durata degli stessi e poi riaccompagnandola a Cislago?
16. Vero che il signor quando si occupa di recuperare i figli e dagli CP_1 Per_4 Per_1
allenamenti le sere di rientro dal lavoro?
17. Vero che il signor è un padre amorevole, sempre presente nella vita dei propri figli e CP_1
che si occupa, quotidianamente degli stessi, sia dal punto di vista organizzativo, scolastico, di salute ed affettivo?
18) Vero che nei primi anni di matrimonio le parti provvedevano a saldare un debito di € 10.000,00 garantito da cambiali e che tale debito veniva pagato e estinto con soldi di entrambi?
19) Vero che le parti per l'intera durata del matrimonio hanno provveduto ad inviare alla madre LL signora l'importo di circa € 300.00 mensili? Pt_1
Pag. 7 di 25 20) Vero che in diverse occasioni il signor si è lamentato delle richieste economiche CP_1
21) Vero che il signor avviava la propria attività imprenditoriale investendo il proprio CP_1
TFR e mediante aiuto economico LL madre?
22) Vero che la signora non aveva disponibilità economiche tali da poter offrire un investimento Pt_1
iniziale per l'apertura LL ditta del marito?
23) Vero che i coniugi decidevano di acquistare l'attuale casa familiare nonostante la loro relazione fosse di fatto finita, solo per bene ed interesse dei figli minori?
24) Vero che io stesso aveva sconsigliato al signor si sostenere le spese per l'acquisto LL casa CP_1
familiare atteso che il matrimonio con la signora era già finito e la convivenza continuava solo Pt_1
nell'interesse dei figli?
25) Vero che il signor durante la convivenza matrimoniale si occupava delle faccende domestiche, CP_1
come ad esempio cucinare, pulire i pavimenti, fare le lavatrici, in quanto la moglie signora si era Pt_1
sempre detta non portata per le faccende domestiche?
26) Vero che il signor si è spesso lamentato del disordine causato in casa dalla moglie e si faceva CP_1
carico personalmente del rassettare la casa?
27) Vero che il signor si era ripetutamente lamentato LL scelta LL moglie signora di CP_1 Pt_1
acquistare una nuova e costosa vettura dopo il primo incidente che aveva visto distrutta l'auto familiare in uso alla stessa?
Sui seguenti capitoli si indicano a testi il legale rappresentante ed il tecnico LL ditta Sicurgarbo di
GA NI con sede ed unità operativa in Saronno:
28) Vero che provvedevate a installare una telecamera sulla porta dell'abitazione dei signori ed Pt_1
sita in Cislago? CP_1
29) Vero che nell'anno 2024 e 2025 venivate contatti per installare l'app di controllo LL telecamera sui dispositivi mobili sia LL signora che del marito Pt_1 CP_1
Si indica come teste il legale rappresentante ed il tecnico LL ditta Sicurgarbo di GA NI con sede ed unità operativa in Saronno:
30) Vero che nel corso dell'ultima richiesta di intervento del 2024 provvedevate a prendere contatti direttamente con la signora e con la stessa assumevate accordi in merito ad aspetti tecnici relativi Pt_1
alla predetta telecamera, ivi compresa l'esclusione del signor dagli applicativi LL predetta CP_1
telecamera.
Pag. 8 di 25 *
Si indicano come testi sul seguente capitolo e Testimone_2 Testimone_3 [...]
tutti residenti a [...], e residenti a [...], Tes_4 Tes_5 Testimone_6
31) Vero che in diverse occasioni il signor a causa di litigi con la moglie lasciava CP_1 Pt_1
l'abitazione coniugale in orari serali?
32) Vero che nelle circostanze di cui al capo precedente in diverse occasioni mi contattava riferendo di trovarsi in auto, in altre mi chiedeva ospitalità e compagnia ed in altre ancora era solito pernottare presso l'Hotel Cruise?
33) Vero che all'incirca nell'anno 2010 per scherzo aveva creato un account fasullo con fotografie riferibile al signor sul sito di incontri Baddoo? CP_1
*
Si indicano quali testi sul capitolo: - – – Testimone_2 Testimone_4 Tes_3
tutti residenti a [...]e il signor residente a [...]
[...] Tes_7
33) Vero che il giorno 8 ottobre 2022 durante la sera si teneva una cena aziendale per la chiusura del cantiere cd “ ” presso il locale Tiffany Caffè? Tes_7
*
Si indica come teste sul seguente capitolo di prova il signor Testimone_2
34) Vero che la sera del 20 novembre 2022 mi recavo con nel locale Albert Club? CP_1
*
Si indicano come testi sui capitoli di seguito indicati
EN NE residente in [...]
LI NO residente in [...]residente in [...]
35) Vero che i locali di seguito indicati sono punti di ritrovo abituali per festeggiamenti e/o occasioni conviviali legati alle attività sportive dei figli LL signora e del signor ed alle società Pt_1 CP_1
sportive dagli stessi frequentati: “Verve Gusto Italiano” - Bar IC LU e Weiner House?
36) Vero che, con riferimento alle vacanze estive dell'anno 2024 il signor mi ha riferito che, CP_1
stante le richieste dei ragazzi, aveva deciso di passare parte delle vacanze estive con la moglie nella casa al mare dallo stesso presa in affitto?
Pag. 9 di 25 37) Vero che io stessa ho sconsigliato al signor di passare con la moglie parte delle predette CP_1
vacanze nella medesima abitazione stante la fine LL loro relazione?
38) Vero che in data 6 luglio 2024 ricevevo una telefonata dalla signora che mi chiedeva dove Pt_1
fosse il figlio che si era recato ad una festa e non aveva ancora fatto ritorno a casa? Per_1
38) Vero che nell'occasione la signora non sapeva di quale bambino fosse la festa di compleanno Pt_1
a cui era stato autorizzato ad andare? Per_1
39) Vero che spaventata, per cercare di aiutare la madre a rintracciare il figlio, facevo diverse telefonate nella cerchia di amici e contattavo anche il signor CP_1
40) Vero che nella circostanza di cui sopra apprendevo che il signor era a casa e che nulla CP_1
sapeva LL festa?
Con vittoria di spese, da liquidarsi secondo tariffario professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Cislago in data 18.11.2010, hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, acquistato da entrambi i coniugi nel mese di ottobre dell'anno 2022 e sono genitori di quattro figli minorenni:
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il Per_1 Persona_2 Persona_3
6/11/2012) e (nato il [...]). Persona_4
La ricorrente ha allegato che i primi tre figli vanno e tornano (insieme) da scuola, di essere coadiuvata/supportata negli accompagnamenti dell'ultimogenito dalla vicina di casa, chiamata dai ragazzi “Nonna AR”, che aiuta i figli minorenni nelle piccole cose quotidiane come scaldare il pranzo che la madre prepara quando è di turno al lavoro e che tutti e quattro i figli svolgono attività sportiva nel pomeriggio per circa un'ora e mezza per tre pomeriggi a settimana, che, in particolare, partecipa agli allenamenti Per_2
di calcio il lunedì, il mercoledì e il venerdì a Bergamo presso la società dell'Atalanta
(senza esborsi), che i ragazzi hanno una persona che li aiuta nei compiti, per circa 5 ore alla settimana (con un costo di € 10,00 all'ora per un totale di € 50,00 circa a settimana e quindi € 200 al mese), di lavorare alle dipendenze LL società Canepa Tessitura Serica a
S. ER LL AT (CO), a circa 30 minuti di distanza da Cislago, dove si reca con la propria autovettura (recentemente acquistata contraendo un finanziamento la cui rata mensile è pari all'importo di € 460,00 circa), di essere stata assunta in data 04.06.2006
Pag. 10 di 25 come operaia al primo livello, di avere attualmente raggiunto il 3 livello del CCNL
Tessile, di avere fruito da diversi anni, per alcuni periodi, LL Cassa Integrazione svolgendo orari parziali, da ultimo, dal 08.11.2024 fino a fine 2024, lavorando tra i 10 e i
15 giorni al mese, “che quindi il suo [stipendio] mensile netto ammonta a circa € 760,00”, che il coniuge “attualmente” paga la rata mensile del mutuo pari all'importo di € 600,00 circa, che in data 04.01.2024 il resistente ha abbandonato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali e trasferendosi nell'immobile condotto in locazione sito nel Comune di
Limido Comasco, Via Montegrappa n. 4, che la crisi coniugale è imputabile ai molteplici tradimenti del marito che ha intrattenuto varie relazioni extraconiugali e che il resistente
“grazie allo stipendio LL moglie è titolare di una ditta individuale “ ” per la CP_1
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, con sede legale a Cislago in via
Magenta n.59 ovvero presso la casa di famiglia e deposito a Cislago, via A. Volta n. 54 […] Il suddetto ha anche acquistato un'elegante auto Peugeot 5800, targata GN005WMa sette posti ad uso personale ma intestata alla ditta. 24. Gli addetti che lavorano per il sig. prendono circa euro CP_1
1200/2000 al mese ed il titolare guadagna almeno € 5000 al mese”.
Costituendosi in giudizio in data 03.03.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha dedotto che “i coniugi hanno da sempre avuto una differente modalità di gestione del denaro: più parsimonioso il marito e più “disinvolta” la moglie che, da sempre, dava la precedenza a spese voluttuarie, tralasciando di pagare invece quanto indispensabile per le esigenze familiari. 10) Da ciò nascevano continue discussioni sulla modalità di gestione del denaro […] Con l'arrivo del ID e LL convivenza forzata del periodo pandemico la crisi coniugale è divenuta via via più grave, tanto da portare alla fine LL relazione coniugale con la fine del 2022. 14) Il signor da sempre gran CP_1
lavoratore, approfittò del periodo di lockdown e di fermo forzato dal lavoro, per avviare la propria attività: si licenziava dalla precedente investendo parte del proprio TFR per avviare un'attività in proprio. 15) Egli riusciva ad accedere ai contributi a fondo perso all'epoca erogati per il sostentamento delle attività private: soldi che vennero subito investiti per l'acquisto di attrezzatura per la propria attività. 16) Grazie alle proprie conoscenze ed all'indiscussa capacità lavorativa, al momento LL riapertura delle attività egli aveva già le prime commesse. […] Egli peraltro non può non rilevare che ad oggi, con la cessazione dei bonus edilizi e delle varie forme di detrazioni/agevolazioni per ristrutturazione, il lavoro ha già cominciato ad avere cali importati nonostante l'impegno e la
Pag. 11 di 25 professionalità profuse: basti a riguardo accennare che nel 2022/2023 il signor per CP_1
alcuni mesi ha avuto fino ad 8 collaboratori contemporaneamente, mentre attualmente ha solo un operaio ed una segretaria part time e che i ricavi aziendali, come si vedrà nel proseguo si sono praticamente dimezzati dal 2023 al 2024. […] 33) Nonostante la fine del matrimonio, il signor e CP_1
la moglie decidevano, sempre nel preminente interesse dei figli, di acquistare quella che è l'attuale casa familiare ove la ricorrente vive con i ragazzi. 34) La casa, acquistata con patto di riscatto […] veniva pagata con un acconto […] di € 10.000,00, oltre che da un affitto di euro 600,00 mensili pagato per 2 anni, questo sì, dal conto familiare. Il resto dell'importo veniva saldato grazie al mutuo, da sempre interamente pagato dal signor […] 85) Come evidenziato il signor è titolare di Pt_2 CP_1
una ditta unipersonale, che ha avuto sino al 2023 un ottimo andamento di crescita, ma che dal 2024 ha subito una importante flessione, determinata dalla non conferma a livello governativo dei vari bonus edilizi;
flessione che con ogni probabilità sarà maggiore nel 2025 (doc. n. 9 – 10 -11). 86) Si consideri che l'utile 2024, come da bilancino di chiusura societaria, si è dimezzato rispetto a quello del 2023
(passando i ricavi aziendali - ossia incassi detratti costi - da circa € 195.000 al dicembre 2023 a €
87.000 a chiusura 2024) […] 89) Il signor al momento versa € 800,00 a titolo di CP_1
contribuzione ordinaria dei ragazzi (doc. n. 14), e provvede ad alcune spese straordinarie per il 70% e ad altre interamente in via autonoma e diretta (solo le ripetizioni sono già suddivise fra i genitori al
50%). 90) L'assegno unico allo stato è suddiviso al 50% fra i coniugi;
91) Egli inoltre provvede interamente al pagamento del mutuo LL casa familiare che ha una rata di € 600,00 al mese. 92) Egli ogni mese accantona la somma di € 50,00 a figlio che deposita su libretti di risparmio agli stessi intestati
(doc. n. 15). […] 96) Egli non può avere fiducia LL gestione economica LL moglie e deve necessariamente tenere conto che, per il bene dei ragazzi, sarà chiamato a “coprire buchi” dalla stessa causati […] 100) Il signor è inoltre gravato da spese fisse quali il canone di locazione LL CP_1
propria abitazione (€ 650,00 mensili), il canone di locazione del capannone (€ 1.500,00 mensili - doc.
n. 20) , il finanziamento LL vettura Peugeot – auto che fino all'acquisto LL nuova macchina veniva usata dalla moglie (€ 873,28 mensili) , il leasing del furgone Volkswagen (€ 880,00 mensili – doc. n.
22) , il leasing del furgone AT (€ 546,00 mensili – doc. n. 23), il leasing del furgone TR (€
855,00 mensili – doc. n. 24), il leasing dell'autoscala (€ 855,00 mensili – doc. n. 25) per complessivi
€ 5.304,00 mensili a cui si deve aggiungere il mutuo per la residenza familiare, le spese ordinarie quali utenze, tassa rifiuti e spesa, oltre al contributo ordinario per i figli, e la quota spese straordinarie e le
Pag. 12 di 25 spese di assicurazione per tutti i predetti veicoli doc. n. 26 […] 104) Per tali ragioni si richiede che venga disposto un contributo di € 200,00 a figlio in aggiunta al pagamento integrale del muto, per un importo complessivo di €1.400,00 mensili ed ad una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70/30”.
A mezzo LL memoria depositata in data 08.03.2025, tra l'altro, ha eccepito che “ CP_1
ha effettuato numerosi acquisti personali tramite piattaforme di e-commerce e ha sostenuto spese significative per regali destinati alle sue frequentazioni extraconiugali […] è lo stesso resistente a fornire informazioni che dimostrano la rilevanza LL sua attività economica, ammettendo di sostenere spese aziendali consistenti, tra cui: Tre furgoni in leasing con rate mensili rispettivamente di €880, €546 e
€855; Un'autoscala con un canone di €855 mensili;
Un capannone in affitto con canoni di €1500,00;
Un'autovettura acquistata tramite finanziamento, con una rata mensile di € 873,28 (aggiungiamo
Materiali e mezzi per lo stoccaggio). Questa struttura evidenzia una capacità imprenditoriale e patrimoniale non trascurabile che va oltre il mero dato reddituale dichiarato, la presenza di un'attività strutturata e ben avviata, incompatibile con l'idea di un reddito esiguo o precario. […] Le spese fisse mensili documentate superano i €5.304; I ricavi aziendali, secondo quanto dichiarato, sarebbero passati da €195.000 a soli €87.000”.
A mezzo LL memoria depositata in data 14.03.2025, per quello che qui rileva, il resistente “evidenzia che la stessa non guadagna 1.400 euro mensili, ma una cifra ben superiore che nell'anno 2023, conteggiando le decurtazioni per i periodi cassa integrazione, ammonta a circa €
1.700,00”.
Alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025, tra l'altro, i coniugi hanno dichiarato di percepire il 50% ciascuno dell'AU spettante per la prole, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 470,00 circa a detto titolo, che il resistente le versa l'importo mensile di € 800,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minorenni e di avere formulato al resistente una proposta conciliativa che ha trovato accoglimento rispetto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole nell'importo mensile di € 1.200,00, al riconoscimento dell'intero importo dell'AU alla madre, al riparto delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico LL madre e al pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del resistente e che non ha trovato accoglimento rispetto alle ulteriori
Pag. 13 di 25 domande in atti formulate da sé medesima (risarcitoria, diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore e divisoria); il resistente ha dichiarato di percepire dall' l'importo mensile di € 320,00 a titolo di AU;
le parti si sono impegnate a CP_2
consegnarsi reciprocamente i documenti dei minori in loro possesso e a concordare i viaggi all'estero con i minori con un preavviso di 15 giorni;
il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “3) dichiara non ammissibili le domande tardive in atti formulate dalla ricorrente in data 08.03.2025 ai n. 11 e 12 e non connesse quelle formulate dalla ricorrente in data 08.03.2025 ai n. 13, 14, 15 e 16; 4) non ammette le prove orali articolate dal resistente perché o formulate in termini generici o valutativi o vertenti su circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere;
5) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
6) dispone l'affido condiviso dei figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari, gravato da mutuo avente rata dell'importo mensile di € 600,00 circa (interamente pagata dal resistente), già definitivamente rilasciato dal resistente nel mese di gennaio 2024; 7) dà atto che il resistente si è impegnato a continuare a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale (sino alla scadenza); 8) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario LL prole versando alla madre l'importo mensile di € 275,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (ivi compreso il costo LL mensa scolastica fruita dal figlio minorenne e gli arretrati a oggi maturati); 9) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e CP_2
universale spettante per la prole (giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672/2025); 10) tenuto conto dell'assegnazione LL casa coniugale alla ricorrente (di cui il resistente è comproprietario) e dell'impegno assunto dal resistente di cui al precedente punto n. 5, non riconosce alla ricorrente l'assegno di mantenimento richiesto;
11) fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, dispone che I° settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20.30 (compresa la cena). Il papà preleverà i figli presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. In questo caso la mamma si
Pag. 14 di 25 occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie attività extra scolastiche. Nella settimana successiva, ad alternanza. II° settimana (quando la mamma fa il secondo turno 14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino al rientro LL madre quando li accompagnerà presso l'abitazione materna per il pernotto, occupandosi dell'organizzazione delle varie attività extra scolastiche. La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento, e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
le festività natalizie verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore nel rispetto dell'alternanza annuale, dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al rientro a scuola con l'altro; le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e le altre festività o ponti scolastici verranno trascorsi dai figli metà periodo con un genitore e metà con l'altro nel rispetto dell'alternanza annuale;
i figli minori trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, delle vacanze estive con ciascun genitore nel periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si comunicheranno tempestivamente qualsiasi impedimento agli incontri e/o alle visite dei figli come sopra disciplinate, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e il recapito dei luoghi di soggiorno/villeggiatura; 12) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
13) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro mantenendo attivi i rispettivi cellulari e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e LL reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
14) fissa l'udienza del 16.04.2025 ore 15:00 per ascoltare i figli minorenni (nato il [...]), Per_1 Persona_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), riservando all'esito ogni ulteriore e Persona_3
necessario provvedimento”.
Dopo la lettura dei provvedimenti innanzi richiamati il resistente ha dichiarato di essere disponibile a definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei medesimi e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza celebrata in data 16.04.2025 la ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire consensualmente la presente vertenza solo a fronte del risarcimento del danno cagionatole dal resistente quantificato nell'importo di € 20.000,00, da pagare anche a mezzo rate dell'importo mensile di € 300,00, che i figli non pernottano presso il padre
Pag. 15 di 25 durante la settimana ma solo nei weekend e che gli accompagnamenti a Bergamo di sono un problema “perché vanno organizzati anche gli accompagnamenti degli altri figli alle Per_2
varie attività”. Il resistente ha ricordato che le domande risarcitorie formulate da controparte sono già state dichiarate inammissibili e ha dichiarato “di non essere disponibile a riconoscere altro rispetto a quanto disposto alla precedente udienza”. In sede di audizione, in estrema sintesi, i figli minorenni delle parti hanno dichiarato: “Il papà lo vediamo quando ci porta agli allenamenti o nei weekend. Per il resto al pomeriggio stiamo con la nonna AR a Cislago che viene a casa nostra. e fanno tre allenamenti a settimana e 2 a settimana. Per_1 Per_2 Per_3
Abbiamo orari diversi. Tutti e quattro giochiamo a calcio, anche . […] Il papà durante la Per_4
settimana dopo gli allenamenti ci porta a casa dalla mamma. Il papà ha una nuova compagna che conosciamo ma non vive con lui. Con noi è gentile. Siamo abbastanza indifferenti rispetto al fatto che il papà ha una nuova compagna. Comunque preferiamo così di quando vivevano insieme e i nostri genitori litigavano. Adesso litigano molto meno. Per parlarsi si scrivono su whatsapp e si arrabbiano se noi facciamo da messaggeri, dicono che devono discutere fra loro due le loro e le nostre cose. Noi stiamo bene sia con la mamma che con il papà. […] In futuro vorremmo proseguire questa regolamentazione delle visite. Da Cislago c'è il treno per Milano quindi andremo a scuola in treno”.
In data 02.05.2025 il giudice istruttore, tra l'altro, ha evidenziato che “All'udienza celebrata in data 16.04.2025 è emerso che i minori preferiscono non pernottare presso il padre durante la settimana e che la coppia genitoriale necessita dell'aiuto di un mediatore familiare per ridurre la conflittualità che contraddistingue la loro relazione/comunicazione genitoriale nel superiore interesse dei quattro figli minorenni che hanno bisogno LL loro “civile” collaborazione anche per continuare a coltivare le loro passioni (sport/calcio). La ricorrente ha riconosciuto di necessitare di un supporto per rielaborare il trauma subito per effetto LL fine LL relazione/convivenza coniugale. Ne consegue che
1) il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole (quantificato in data
19.03.2025 nell'importo mensile di € 275,00 per figlio) deve essere aumentato all'importo mensile di €
300,00 per figlio [valga ribadirlo: tenuto conto che è stato ritualmente acquisito in causa che durante la settimana la prole non pernotta presso il padre]; 2) le parti devono essere invitate ad avviare senza ritardo un percorso di mediazione familiare rivolgendosi quanto prima possibile al Consultorio familiare territorialmente competente;
3) la ricorrente deve essere invitata ad avviare senza ritardo un percorso di sostegno psicologico per essere aiutata a rielaborare quanto accaduto. Da ultimo, le
Pag. 16 di 25 parti depositeranno le valutazioni scolastiche dei figli minorenni al termine dell'anno scolastico
2024/2025”.
In data 30.06.2025 sono stati debitamente certificati, tra l'altro, il superamento degli esami di terza media da parte di e le buone valutazioni scolastiche Per_1 Per_2
riportate dagli altri due figli e la valutazione rilasciata alla ricorrente dalla psicologa/psicoterapeuta del CPS di Saronno attestante quanto segue: “La signora ha verbalizzato e manifestato marcata sofferenza emotiva, con vissuti di intensa rabbia, tristezza e delusione, attributi alla crisi LL relazione coniugale. Ha raccontato che tale crisi ha avuto inizio nel
2019 con la scoperta di tradimenti da parte del marito ed è culminata in una separazione legale richiesta dal coniuge, avviata a marzo 2025 e tuttora in corso. La signora ha riferito di aver intrapreso insieme all'ex marito, su prescrizione del Giudice, un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio
"Profumo di Betania" di Saronno. Ha negato e non si è obiettivata ideazione autolesiva né di nocumento eterodiretto. Non ha riferito né manifestato sintomatologia ansiosa. Data l'assenza di elementi riconducibili a un quadro psicopatologico, per la prosecuzione del percorso psicologico la signora è stata inviata al Servizio di Psicologia Clinica territoriale, attivo presso la Casa di Comunità di Saronno
(VA). Nel secondo e ultimo colloquio svolto presso il CPS il 17/6 la signora è stata informata che sarà contattata dalla collega di tale Servizio per fissare un primo appuntamento”.
All'udienza celebrata in data 03.07.2025, preso atto LL prematura interruzione in data
17.06.2025 del percorso di mediazione familiare avviato presso il Consultorio di Saronno in data 13.05.2025 (a opera LL stessa mediatrice a causa dell'elevata conflittualità genitoriale), che il resistente ha chiesto di poter avviare presso il medesimo centro un percorso di sostegno psicologico, che in sede di mediazione familiare le parti hanno quanto meno raggiunto un accordo rispetto alle vacanze estive dei figli e con i figli, che soltanto il resistente ha manifestato la volontà di avviare un percorso di CO.GE, che in data 30.06.2025 il resistente ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico e
“che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% così come l'assegno unico universale” allegando che “la dichiarazione dei redditi 2025 (doc. n. 36) conferma la situazione economica già anticipata con la produzione del bilancino societario prodotto sub doc 13 certificando un importante calo del fatturato di oltre il 50% [e che] proprio in ragione del calo di lavoro ha dovuto ridurre ulteriormente il personale dipendente di una ulteriore unità avendo ora unicamente la segretaria, impiegata part time, ed un solo
Pag. 17 di 25 operaio (doc. n. 38)”, il giudice istruttore ha “ricordato che i provvedimenti economici vigenti sono quelli concordati dalle parti alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025 […] e che non pare che i fatti dedotti dal resistente in data 30.06.2025 siano successivi al 19.03 […] 2025, dato atto che a oggi non vi è la disponibilità LL ricorrente ad avviare un percorso di coordinazione genitoriale per migliorare il dialogo tra le parti al fine di non coinvolgere i quattro figli minorenni nei conflitti genitoriali, che, tuttavia, la ricorrente ha avviato un percorso individuale di sostegno psicologico per rielaborare il trauma legato alla fine LL relazione coniugale con il marito, che anche il resistente deve essere invitato ad avviare un analogo percorso individuale per meglio gestire le propri emozioni e relazioni intrafamiliari e che dal recente ascolto dei minori è emerso un sincero attaccamento dei medesimi a entrambe le figure genitoriali, ribadita l'inammissibilità delle domande da n. 11 a n. 16 formulate dalla ricorrente per le ragioni di cui all'ordinanza resa in data 02.05.2025, tenuto anche conto che alla presente fase separativa verosimilmente seguirà quella divorzile (e che l'eventuale omologa LL separazione personale dei coniugi riduce a sei mesi il termine per chiedere la pronuncia divorzile – altrimenti annuale), ritenutane l'opportunità, letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, FORMULA alle parti la seguente proposta conciliativa per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati: conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 19.03.2025 per come modificati in data
02.05.2025 [tenuto conto che i figli durante la settimana non pernottano presso il padre]; nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle 18:00 del giorno di Natale (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore), mentre con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore
18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del 27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del 01/01 (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore) e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore 18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore (con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore entro le ore 20:30) e la giornata di S. LO (Pasquetta) con l'altro genitore;
i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli
Pag. 18 di 25 saranno festeggiati con entrambi i genitori (o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata); i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
assunzione da parte LL ricorrente dell'impegno a proseguire con costanza e impegno il percorso di sostegno psicologico avviato;
assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
assunzione dell'impegno da parte di entrambi i genitori a rispettarsi reciprocamente, a comunicare civilmente, a mantenere attiva la messaggistica whatsapp e le chiamate/videochiamate sul cellulare all'altro e a rispondere ai messaggi e alle email entro le 24 ore, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni e a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità (con incontri anche congiunti); incarico ai
SS di supportare la coppia genitoriale e di monitorare il benessere dei minori mediante colloqui periodici
(anche con gli insegnanti di riferimento); rinuncia alle domande inammissibili formulate dalla ricorrente
(e alla domanda di addebito LL separazione al resistente essendo rimasto privo di riscontro probatorio l'imprescindibile nesso causale tra i tradimenti imputati al marito e la crisi coniugale); impegno a rivolgersi ai SS territorialmente competenti nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
spese di lite compensate”.
La ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta.
Il resistente ha (reiteratamente) dichiarato di non poterla accettare sostenendo di vivere
“un momento di grossa difficoltà economica che gli rende difficile - se non impossibile - sostenere gli obblighi economici derivanti dai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 19.3.2025 e modificati in data 2.5.2025”.
Entrambe le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.10.2025.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità LL prosecuzione LL convivenza (invero di fatto cessata ante causam).
Pag. 19 di 25 ***
Le prove orali articolate dal resistente, non ammesse in corso di causa e non definitivamente rinunciate, giacché reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non giustificano/non legittimano la rimessione LL causa sul ruolo (e la riapertura LL fase istruttoria del presente giudizio) nella misura in cui o vertono su circostanze o pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere (avendo la ricorrente rinunciato alle domande inammissibili in atti formulate e alla domanda di addebito LL separazione al resistente) o sono formulate in termini generici o valutativi.
***
Sin dal 03.03.2025 il resistente ha lamentato la contrazione rectius il dimezzamento dei redditi dell'impresa di cui è titolare nell'anno 2024 (i.e. nell'anno in cui si è definitivamente allontanato dalla casa coniugale).
Ciò nonostante, all'udienza celebrata in data 19.03.2025 la ricorrente ha (testualmente) dichiarato “di avere formulato al resistente una proposta conciliativa che ha trovato parziale accoglimento per quantificare in € 1.200,00 il contributo al mantenimento LL prole, il riconoscimento dell'intero importo dell'AU alla madre, il riparto delle SS al 75% a carico del padre e al 25% a carico LL madre e il pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del resistente e non ha trovato accoglimento per la domanda risarcitoria, di mantenimento e divisoria”. Il resistente nulla ha eccepito/contestato in merito a quanto verbalizzato dalla controparte.
Tenuto conto dell'indisponibilità LL ricorrente a rinunciare alle domande dirette a ottenere il risarcimento dei danni in tesi patiti per la violazione dei doveri coniugali imputata al coniuge, la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore e la divisione dei beni comuni, considerato che il calendario di frequentazione dei figli proposto dal resistente in data 03.03.2025 implicava il pernottamento dei medesimi presso l'abitazione paterna e il loro accompagnamento a scuola la mattina successiva la settimana in cui la madre lavora dalle 06:00 alle 14:00, il giudice istruttore aveva quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole nel minore importo mensile di € 275,00 per figlio (confermando le ulteriori condizioni economiche frutto dell'accordo parziale come innanzi verbalizzato).
Pag. 20 di 25 Vi è più: dopo avere ascoltato i provvedimenti provvisori e urgenti come innanzi assunti dal giudice istruttore, il resistente ha dichiarato di essere disponibile “sin d'ora” a definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei medesimi (a spese di lite compensate), sebbene le condizioni economiche disposte dal giudice istruttore divergessero da quelle oggetto dell'accordo parziale perfezionatosi tra i coniugi soltanto rispetto al contributo paterno mensile al mantenimento ordinario indiretto LL prole complessivamente ridotto dell'importo di € 100,00 (€ 25,00 per figlio) persino inferiore all'importo mensile di € 50,00 che il padre ha dichiarato/allegato di versare spontaneamente per ciascun figlio dal mese di giugno dell'anno 2023: sic! (v. doc. 15 resistente). Persino alla successiva udienza celebrata in data 16.04.2025, a fronte LL perdurante indisponibilità LL ricorrente a rinunciare alla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno endofamiliare (in tesi) cagionatole dal resistente (quantificato nell'importo di € 20.000,00), il resistente ha dichiarato “di non essere disponibile a riconoscere altro rispetto a quanto disposto alla precedente udienza” (implicitamente confermando la disponibilità, già inequivocabilmente manifestata in data 19.03.2025, di omologare la separazione personale dei coniugi con la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti vigenti).
Il successivo (celere) ascolto dei tre figli ultra-dodicenni delle parti ha fatto emergere la non corrispondenza ai loro desiderata del calendario infrasettimanale (proposto dal padre e) adottato, in via provvisoria e urgente, in data 19.03.2025 nella parte in cui ne prevedeva il pernottamento presso la casa paterna nei giorni infrasettimanali quando la madre lavora dalle 06:00 alle 14:00.
Ne è conseguito che il giudice istruttore ha parzialmente modificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto LL prole quantificandolo esattamente nell'importo mensile che, alla prima udienza celebrata in data 19.03.2025, la ricorrente, alla presenza del resistente, aveva riferito essere stato oggetto dell'accordo parziale raggiunto/perfezionatosi, apprezzando e “pesando” i maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e i maggiori oneri di cura, accudimento e assistenza dalla medesima assunti e assolti (sia pure con il supporto di “nonna AR”).
Pag. 21 di 25 La proposta formulata dal giudice istruttore in data 04.07.2025, da un punto di vista economico, è esattamente identica a quella formulata dalla ricorrente al resistente e da quest'ultimo accettata così come verbalizzato alla prima udienza celebrata in data
19.03.2025 e ha conseguito la rinuncia, da parte LL ricorrente, delle domande inammissibili e LL domanda di addebito LL separazione al coniuge ab origine formulate.
Il resistente non ha allegato fatti sopravvenuti al 19.03.2025 che possano legittimare la modifica/riduzione delle condizioni economiche dal medesimo già “accettate” in pari data. Non è tale l'asserita contrazione dei redditi d'impresa (o l'importante calo del fatturato di oltre il 50%) ribadita in data 30.06.2025 perché dedotta sin dal 03.03.2025 in termini sostanzialmente sovrapponibili e priva di documentazione utile a corredo (non potendosi ritenere all'uopo bastevoli il fac-simile LL dichiarazione dei redditi 2025 offerta sub doc. 36 e/o la lettera di licenziamento offerta sub doc. 38 trattandosi di documenti di formazione unilaterale privi di data certa).
Ne consegue che devono essere confermati i provvedimenti economici provvisori e urgenti assunti in data 19.03.2025 così come modificati in data 02.05.2025.
La coppia genitoriale deve essere invitata ad avviare e/o a proseguire i percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità e a rivolgersi ai SS territorialmente competenti per la prole (allo stato quelli di Saronno) per essere aiutati a risolvere eventuali conflitti sulle decisioni da assumere nel suo interesse.
I SS si adopereranno per supportare la coppia genitoriale, favorire il dialogo, la condivisione delle informazioni fondamentali relative alla prole e l'assunzione delle decisioni necessarie per garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (segnalando al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di
Milano, senza ritardo, eventuali situazioni di pregiudizio).
***
L'esito LL lite impone e giustifica la compensazione delle spese di lite;
infatti, sebbene il resistente non abbia accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 04.07.2025, la ricorrente ha rinunciato alle domande inammissibili in atti formulate soltanto in data 21.08.2025.
Pag. 22 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione LL presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido condiviso ai genitori dei figli minorenni Persona_1
(nato il [...]), (nata il [...]), (nata il Persona_2 Persona_3
6/11/2012) e (nato il [...]) e il loro collocamento presso la madre Persona_4
nell'immobile sito in Cislago, Via Magenta 59, di cui i coniugi sono comproprietari, da dove il resistente si è definitivamente allontanato ante causam;
4) DISPONE CHE il resistente continui a pagare l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto LL casa coniugale sino alla sua naturale scadenza quale contributo al mantenimento ordinario LL prole;
5) DISPONE CHE il resistente contribuisca indirettamente al mantenimento ordinario LL prole versando alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 75% come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano;
6) RICONOSCE alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
7) fatti salvi i migliori accordi che i genitori sapranno siglare nell'interesse LL prole, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, DISPONE CHE • Prima settimana (quando la mamma fa il primo turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00): la mamma preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e li terrà sino alle 20:30 compresa la cena. Nel rispetto dei desideri e degli impegni dei figli, il padre li preleverà presso la casa materna, con le cartelle già pronte, li terrà per il pernottamento e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. La mamma si occuperà di organizzare l'accompagnamento dei figli alle varie
Pag. 23 di 25 attività extrascolastiche;
• Seconda settimana (quando la mamma fa il secondo turno
14.00-22:00): il papà preleverà i figli dall'uscita LL scuola/centro estivo e si occuperà dell'organizzazione delle varie attività extrascolastiche. La mamma preleverà i figli presso la casa paterna, li terrà per il pernottamento e li porterà a scuola/centro estivo il giorno successivo. • Il padre frequenterà i figli minorenni a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Festività e vacanze: nel rispetto dell'alternanza annuale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori;
• Festività natalizie: secondo la regola dell'alternanza i figli staranno con un genitore tutta la giornata LL Vigilia di Natale sino alle 18:00 del giorno di Natale con accompagnamento dei figli presso l'altro genitore, mentre con l'altro genitore il giorno di
Natale dalle ore 18:00 e tutto il giorno di S. NO (26 dicembre) sino alla mattina del
27/12; i figli staranno con un genitore dalla mattina del 27/12 fino alle ore 18:30 del
01/01 con accompagnamento presso l'altro genitore e, alternandosi, con l'altro genitore dalle ore 18:30 dell'01/01 alla ripresa LL scuola;
• Festività pasquali: secondo la regola dell'alternanza i figli staranno il sabato e il giorno di Pasqua con un genitore con accompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 20:30 e la giornata di S. LO
(Pasquetta) con l'altro genitore;
• Altri ponti e festività: i giorni di festa e i ponti scolastici previsti dagli Istituti frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari;
• Eventi e compleanni: gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno;
ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno e la Festa LL mamma e quella del papà; i compleanni dei figli saranno festeggiati con entrambi i genitori o congiuntamente o in momenti diversi nell'arco LL stessa giornata;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno e i recapiti del luogo di villeggiatura;
i genitori dovranno garantire una videochiamata con i figli all'altro genitore nelle giornate in cui l'altro non li incontra di persona;
Pag. 24 di 25 8) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha assunto l'impegno di proseguire con costanza e impegno il percorso individuale di sostegno psicologico avviato;
9) INVITA il resistente ad avviare un analogo percorso e a parteciparvi con costanza e impegno;
10) INVITA la coppia genitoriale a rivolgersi al Consultorio familiare per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri anche congiunti;
11) PRESCRIVE ai coniugi di rispettarsi reciprocamente, comunicare civilmente, mantenere attiva la messaggistica whatsapp, non bloccare le chiamate/videochiamate all'altro, rispondere ai messaggi e alle e-mail entro le 24 ore e non esprimere giudizi lesivi dell'onore e/o LL reputazione altrui alla presenza dei figli minorenni;
12) DISPONE CHE i Servizi Sociali del Comune di Cislago supportino la coppia genitoriale e monitorino il benessere dei minori mediante colloqui periodici anche con gli insegnanti di riferimento e, comunque,
13) INVITA la coppia genitoriale a rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori (allo stato quelli del Comune di Cislago) nel caso di conflitti non sanabili rispetto all'esercizio condiviso LL responsabilità genitoriale;
14) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha rinunciato alle ulteriori domande in atti formulate;
15) COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
DISPONE la comunicazione LL presente sentenza ai SS del Comune di Cislago (VA) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio LL Prima Sezione Civile, in data
09/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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