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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2425/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CF_Resistente_1Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12587/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB_2022_461098 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB_2022_461988 TARI 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di ROMA CAPITALE impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 12587 del 24.10.2023 che ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1contribuente avverso l'avviso di accertamento per gli anni 2018 e 2019 relativi a Tari non versata. I primi giudici avevano ritenuto che gli avvisi di accertamento indicassero un immobile distinto al Catasto al foglio 1112, n. 1250 sub 11, mentre il contratto di locazione del contribuente si riferiva al foglio 1112, n. 1249 sub 26, con conseguente “difetto del presupposto di fatto” e “diversa estensione delle superfici”. L'appellante Roma Capitale ha rivendicato la legittimità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e chiesto la riforma della sentenza, sostenendo che l'errore nell'indicazione dei dati catastali costituisce un
“mero refuso” irrilevante, essendo l'immobile comunque univocamente individuabile Indirizzo_1attraverso l'indirizzo civico e l'interno ( , int. 16), corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente dal 18 settembre 2014 al 23 luglio 2019. A sostegno della propria tesi, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 1955/2024 dell'11 gennaio 2024 (depositata il 9 febbraio 2024) della Sezione 31 della medesima Corte di Resistente_1primo grado, che aveva respinto analogo ricorso del sig. relativo all'annualità 2017, ritenendo l'errore un “mero refuso” in quanto l'immobile è chiaramente individuato dal numero dell'interno, che è esatto e che può corrispondere ad un solo ed unico appartamento. La parte appellante conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente, l'appellante ha rivendicato la legittimità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2017 e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
1.1. Tale questione non necessita di approfondimento, costituendo principio pacifico nel processo tributario la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, fermo restando il divieto di nuove eccezioni in senso stretto ex art. 57 D.Lgs. 546/1992.
2. Nel merito, la mancanza dei dati catastali completi non determina la nullità dell'avviso di accertamento TARI, se l'immobile è comunque identificabile attraverso altri elementi (indirizzo, superficie, intestatario, uso, ecc.) (Cass. n. 15793/2025). È sufficiente, infatti, che l'immobile sia individuabile “per relationem”, ossia attraverso il complesso delle indicazioni contenute nell'atto, senza che sia necessaria la puntuale indicazione di tutti i dati catastali.
2.1. Tale principio è coerente con l'obbligo di motivazione degli atti impositivi ex art. 7 della Legge n. 212/2000, che richiede che il contribuente sia posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non impone forme particolari e rigide o la presenza di specifici elementi quando la pretesa sia comunque comprensibile.
2.2. Nel caso di specie, l'errore nell'indicazione dei dati catastali non determina alcuna incertezza assoluta sull'identificazione dell'immobile oggetto di imposizione, per le seguenti ragioni. Indirizzo_1Gli avvisi di accertamento impugnati indicano l'immobile sito in Roma,
, int. 16. Tale indicazione, comprensiva del numero civico e dell'interno, consente l'univoca individuazione dell'unità immobiliare, in quanto il numero di interno identifica in modo certo e inequivocabile la singola unità abitativa all'interno dell'edificio escludendo, quindi, qualsiasi possibilità di confusione con altre unità immobiliari dello stesso edificio e rendendo certa l'identificazione dell'immobile oggetto di imposizione.
2.3. Depone, ulteriormente, a favore della tesi dell'appellante la circostanza che l'immobile Indirizzo_1indicato negli avvisi di accertamento ( , int. 16) corrisponde esattamente all'indirizzo di residenza anagrafica del contribuente negli anni 2018 e 2019, come risulta dalla visura storica anagrafica del Comune di Roma prodotta dall'appellante, Resistente_1dalla quale emerge che il sig. risultava residente presso tale indirizzo dal 18 settembre 2014 al 23 luglio 2019. 2.4. Si tratta, quindi, di un errore materiale nei dati catastali di un immobile altrimenti certamente individuato, non di un errore che genera incertezza assoluta sull'identificazione dell'immobile.
2.5. Oltretutto, il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione TARI per gli anni 2018 e 2019, nonostante occupasse l'immobile in forza di contratto di locazione e vi avesse stabilito la propria residenza anagrafica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellato che si liquidano in euro 300,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 400,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2425/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CF_Resistente_1Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12587/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB_2022_461098 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB_2022_461988 TARI 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di ROMA CAPITALE impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 12587 del 24.10.2023 che ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1contribuente avverso l'avviso di accertamento per gli anni 2018 e 2019 relativi a Tari non versata. I primi giudici avevano ritenuto che gli avvisi di accertamento indicassero un immobile distinto al Catasto al foglio 1112, n. 1250 sub 11, mentre il contratto di locazione del contribuente si riferiva al foglio 1112, n. 1249 sub 26, con conseguente “difetto del presupposto di fatto” e “diversa estensione delle superfici”. L'appellante Roma Capitale ha rivendicato la legittimità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e chiesto la riforma della sentenza, sostenendo che l'errore nell'indicazione dei dati catastali costituisce un
“mero refuso” irrilevante, essendo l'immobile comunque univocamente individuabile Indirizzo_1attraverso l'indirizzo civico e l'interno ( , int. 16), corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente dal 18 settembre 2014 al 23 luglio 2019. A sostegno della propria tesi, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 1955/2024 dell'11 gennaio 2024 (depositata il 9 febbraio 2024) della Sezione 31 della medesima Corte di Resistente_1primo grado, che aveva respinto analogo ricorso del sig. relativo all'annualità 2017, ritenendo l'errore un “mero refuso” in quanto l'immobile è chiaramente individuato dal numero dell'interno, che è esatto e che può corrispondere ad un solo ed unico appartamento. La parte appellante conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente, l'appellante ha rivendicato la legittimità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2017 e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
1.1. Tale questione non necessita di approfondimento, costituendo principio pacifico nel processo tributario la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, fermo restando il divieto di nuove eccezioni in senso stretto ex art. 57 D.Lgs. 546/1992.
2. Nel merito, la mancanza dei dati catastali completi non determina la nullità dell'avviso di accertamento TARI, se l'immobile è comunque identificabile attraverso altri elementi (indirizzo, superficie, intestatario, uso, ecc.) (Cass. n. 15793/2025). È sufficiente, infatti, che l'immobile sia individuabile “per relationem”, ossia attraverso il complesso delle indicazioni contenute nell'atto, senza che sia necessaria la puntuale indicazione di tutti i dati catastali.
2.1. Tale principio è coerente con l'obbligo di motivazione degli atti impositivi ex art. 7 della Legge n. 212/2000, che richiede che il contribuente sia posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non impone forme particolari e rigide o la presenza di specifici elementi quando la pretesa sia comunque comprensibile.
2.2. Nel caso di specie, l'errore nell'indicazione dei dati catastali non determina alcuna incertezza assoluta sull'identificazione dell'immobile oggetto di imposizione, per le seguenti ragioni. Indirizzo_1Gli avvisi di accertamento impugnati indicano l'immobile sito in Roma,
, int. 16. Tale indicazione, comprensiva del numero civico e dell'interno, consente l'univoca individuazione dell'unità immobiliare, in quanto il numero di interno identifica in modo certo e inequivocabile la singola unità abitativa all'interno dell'edificio escludendo, quindi, qualsiasi possibilità di confusione con altre unità immobiliari dello stesso edificio e rendendo certa l'identificazione dell'immobile oggetto di imposizione.
2.3. Depone, ulteriormente, a favore della tesi dell'appellante la circostanza che l'immobile Indirizzo_1indicato negli avvisi di accertamento ( , int. 16) corrisponde esattamente all'indirizzo di residenza anagrafica del contribuente negli anni 2018 e 2019, come risulta dalla visura storica anagrafica del Comune di Roma prodotta dall'appellante, Resistente_1dalla quale emerge che il sig. risultava residente presso tale indirizzo dal 18 settembre 2014 al 23 luglio 2019. 2.4. Si tratta, quindi, di un errore materiale nei dati catastali di un immobile altrimenti certamente individuato, non di un errore che genera incertezza assoluta sull'identificazione dell'immobile.
2.5. Oltretutto, il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione TARI per gli anni 2018 e 2019, nonostante occupasse l'immobile in forza di contratto di locazione e vi avesse stabilito la propria residenza anagrafica.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellato che si liquidano in euro 300,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 400,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI