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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16494/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALESSIA POZZATI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SILVIA LANCINI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Il figlio minore, viene affidato ad entrambi i genitori con affido congiunto come da piano genitoriale allegato, con collocazione abitativa - ai fini della residenza - presso la madre nella casa coniugale, mentre il padre ha già trasferito la propria residenza in un appartamento in locazione sempre nel comune di Mairano;
3) I nella loro funzione genitoriale e nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio minore, s'impegnano a Pt_3 collaborare tra loro nell'interesse di sia per l'aspetto organizzativo che educativo, assumendo congiuntamente le decisioni CP_1 relative al benessere del minore;
4) i relativamente al figlio minore, sin da ora, esprimono ampio e reciproco assenso e/o consenso al rilascio del Pt_3 passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio;
5) fermo il principio della condivisa bigenitorialità, secondo il piano genitoriale a cui si rimanda, i coniugi stabiliscono che in occasione delle festività natalizie e pasquali dovrà poter trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e CP_1
Capodanno con la madre il giorno di Pasqua con la madre e “pasquetta” con il padre.
1 6) Durante il periodo estivo i coniugi si accorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, in deroga al calendario contenuto nel piano genitoriale, in modo che ciascuno di loro possa tenere con sé il figlio per almeno quindici giorni - anche non CP_1 consecutivi – con il consenso dell'altro coniuge affinché tale periodo possa essere trascorso eventualmente anche in località di villeggiatura, mentre per i restanti giorni di vacanza da scuola tutto si svolgerà secondo il calendario concordato.
7) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 300,00 Pt_2 Pt_1
(trecento/00) sul c/c che sarà fornito dalla medesima, mentre le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico-ricreative previamente concordate e documentate saranno suddivise tra i coniugi a metà, secondo il Protocollo in vigore siglato tra l'Ordine degli avvocati di Brescia ed il Tribunale territoriale.
8) I Coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto di non pretendere reciprocamente alcuna contribuzione per il proprio mantenimento.
9) Le parti concordano che l'assegno unico di spettanza, ed eventuali ulteriori bonus vengano corrisposti integralmente alla signora Pt_1
10) I dichiarano infine di aver già provveduto, di comune accordo, alla divisione di ogni altro e/o diverso bene di loro Pt_3 proprietà, e pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla altro da pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
NO (BS) (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL IO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16494/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALESSIA POZZATI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SILVIA LANCINI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Il figlio minore, viene affidato ad entrambi i genitori con affido congiunto come da piano genitoriale allegato, con collocazione abitativa - ai fini della residenza - presso la madre nella casa coniugale, mentre il padre ha già trasferito la propria residenza in un appartamento in locazione sempre nel comune di Mairano;
3) I nella loro funzione genitoriale e nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio minore, s'impegnano a Pt_3 collaborare tra loro nell'interesse di sia per l'aspetto organizzativo che educativo, assumendo congiuntamente le decisioni CP_1 relative al benessere del minore;
4) i relativamente al figlio minore, sin da ora, esprimono ampio e reciproco assenso e/o consenso al rilascio del Pt_3 passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio;
5) fermo il principio della condivisa bigenitorialità, secondo il piano genitoriale a cui si rimanda, i coniugi stabiliscono che in occasione delle festività natalizie e pasquali dovrà poter trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e CP_1
Capodanno con la madre il giorno di Pasqua con la madre e “pasquetta” con il padre.
1 6) Durante il periodo estivo i coniugi si accorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, in deroga al calendario contenuto nel piano genitoriale, in modo che ciascuno di loro possa tenere con sé il figlio per almeno quindici giorni - anche non CP_1 consecutivi – con il consenso dell'altro coniuge affinché tale periodo possa essere trascorso eventualmente anche in località di villeggiatura, mentre per i restanti giorni di vacanza da scuola tutto si svolgerà secondo il calendario concordato.
7) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 300,00 Pt_2 Pt_1
(trecento/00) sul c/c che sarà fornito dalla medesima, mentre le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico-ricreative previamente concordate e documentate saranno suddivise tra i coniugi a metà, secondo il Protocollo in vigore siglato tra l'Ordine degli avvocati di Brescia ed il Tribunale territoriale.
8) I Coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto di non pretendere reciprocamente alcuna contribuzione per il proprio mantenimento.
9) Le parti concordano che l'assegno unico di spettanza, ed eventuali ulteriori bonus vengano corrisposti integralmente alla signora Pt_1
10) I dichiarano infine di aver già provveduto, di comune accordo, alla divisione di ogni altro e/o diverso bene di loro Pt_3 proprietà, e pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla altro da pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
NO (BS) (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL IO
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