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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 33217 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 4.3.25, vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù Parte_1
di procura in atti, dall'avv. Gian Luca De Angelis, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Nomentana n. 263, e GIAN LUCA DE ANGELIS quale procuratore di sé stesso ed anche egli elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Roma, alla via
Nomentana n. 263
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011 gli Avv.ti e Gian Luca De Angelis Parte_1
chiedevano: “condannare la sig.ra al Parte_2
pagamento in favore degli avv.ti e Gian Parte_1
Luca De Angelis, concreditori in via solidale, della somma di
€ 12.033,84, oltre gli interessi legali di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla presente domanda;
2. alla integrale refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio;
3. alla condanna della controparte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata;
”.
A sostegno di detta richiesta i predetti assumevano:
1. Di avere assistito nella Persona_1
procedura del Fallimento aperto dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma con n. 606/2011
(dichiarato dal Tribunale di Roma nel novembre 2011) della società di fatto costituita tra , Controparte_2
, e Controparte_3 CP_4
e delle persone fisiche soci di tale Controparte_5 3
società di fatto nonché delle società di diritto ad essa collegate, provvedendo a depositare, quali difensori costituiti della odierna resistente, la domanda di insinuazione della medesima resistente al passivo del suindicato fallimento ai sensi dell'art. 93 della legge fall. (cfr. doc. 1);
2. Che, all'esito della formazione e della dichiarazione di esecutività dello stato passivo del predetto fallimento, il Curatore, il dott. aveva Parte_3
comunicato, a mezzo Posta Elettronica Certificata del
20 dicembre 2012, ai ricorrenti, in qualità di difensori costituiti nella medesima procedura fallimentare della l'integrale rigetto della domanda di Parte_2
insinuazione al passivo del predetto fallimento da quest'ultima formulata (cfr. doc. 2);
3. Che, su incarico della avevano Parte_2
provveduto ad impugnare il suindicato provvedimento di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 98-99 del R.D. n. 267/1942 (cfr. doc. 3);
4. Che detto giudizio di opposizione era stato, contraddistinto dal n.r.g. 2349/2013, era stato definito con ordinanza n. 1551/2016 del 4.4.2016 (cfr. doc. 4), che, in accoglimento della detta opposizione, aveva disposto l'ammissione dell'opponente al passivo del 4
medesimo fallimento in via chirografaria per €
110.000,00, condannando, altresì, gli organi della procedura fallimentare al pagamento in favore della stessa opponente della somma di € 7.795,00 oltre oneri accessori a titolo di spese legali, nonché alla restituzione in favore della del Parte_2
contributo unificato pagato per l'avvio del giudizio di opposizione, pari ad € 660,00;
5. Che tutta la predetta attività professionale era stata svolta dai ricorrenti senza ricevere, né prima né dopo, alcun pagamento a titolo di compenso professionale ad opera della odierna resistente;
6. Che avevano richiesto il saldo dei compensi professionali e delle spese relativi al sopra menzionato giudizio di opposizione nella misura liquidata dalla suindicata ordinanza del Tribunale di Roma n.
1551/2016 del 4.4.2016 alla propria cliente, ossia alla la quale non aveva, tuttavia, Parte_2
provveduto al saldo della somma dovuta;
Parte resistente non costituiva in giudizio. Con note del
21.11.24, parte ricorrente dava conto dell'avvenuto pagamento, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, delle somme richieste, chiedendo, 5
tuttavia, una pronuncia sulla soccombenza virtuale con condanna della resistente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti hanno documentato quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
nello specifico, gli stessi, hanno prodotto agli atti del giudizio oltre che il mandato conferitogli dalla resistente, anche la prova di tutte le attività svolte in favore di quest'ultima. L'avvenuto pagamento da parte della resistente, delle somme richieste a titolo di compenso, successivamente alla notifica del ricorso ex art. 281 decies cpc, legittima i ricorrenti a chiedere la condanna della resistente alle spese legali.
Per contro, non può essere accolta la domanda ex art. 96 cpc, non sussistendo agli atti la prova dei presupposti della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 33217/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere;
❖ Rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
❖ condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700,00, oltre € 237,00 6
per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4.3.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 33217 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 4.3.25, vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù Parte_1
di procura in atti, dall'avv. Gian Luca De Angelis, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Nomentana n. 263, e GIAN LUCA DE ANGELIS quale procuratore di sé stesso ed anche egli elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Roma, alla via
Nomentana n. 263
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011 gli Avv.ti e Gian Luca De Angelis Parte_1
chiedevano: “condannare la sig.ra al Parte_2
pagamento in favore degli avv.ti e Gian Parte_1
Luca De Angelis, concreditori in via solidale, della somma di
€ 12.033,84, oltre gli interessi legali di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla presente domanda;
2. alla integrale refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio;
3. alla condanna della controparte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata;
”.
A sostegno di detta richiesta i predetti assumevano:
1. Di avere assistito nella Persona_1
procedura del Fallimento aperto dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma con n. 606/2011
(dichiarato dal Tribunale di Roma nel novembre 2011) della società di fatto costituita tra , Controparte_2
, e Controparte_3 CP_4
e delle persone fisiche soci di tale Controparte_5 3
società di fatto nonché delle società di diritto ad essa collegate, provvedendo a depositare, quali difensori costituiti della odierna resistente, la domanda di insinuazione della medesima resistente al passivo del suindicato fallimento ai sensi dell'art. 93 della legge fall. (cfr. doc. 1);
2. Che, all'esito della formazione e della dichiarazione di esecutività dello stato passivo del predetto fallimento, il Curatore, il dott. aveva Parte_3
comunicato, a mezzo Posta Elettronica Certificata del
20 dicembre 2012, ai ricorrenti, in qualità di difensori costituiti nella medesima procedura fallimentare della l'integrale rigetto della domanda di Parte_2
insinuazione al passivo del predetto fallimento da quest'ultima formulata (cfr. doc. 2);
3. Che, su incarico della avevano Parte_2
provveduto ad impugnare il suindicato provvedimento di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 98-99 del R.D. n. 267/1942 (cfr. doc. 3);
4. Che detto giudizio di opposizione era stato, contraddistinto dal n.r.g. 2349/2013, era stato definito con ordinanza n. 1551/2016 del 4.4.2016 (cfr. doc. 4), che, in accoglimento della detta opposizione, aveva disposto l'ammissione dell'opponente al passivo del 4
medesimo fallimento in via chirografaria per €
110.000,00, condannando, altresì, gli organi della procedura fallimentare al pagamento in favore della stessa opponente della somma di € 7.795,00 oltre oneri accessori a titolo di spese legali, nonché alla restituzione in favore della del Parte_2
contributo unificato pagato per l'avvio del giudizio di opposizione, pari ad € 660,00;
5. Che tutta la predetta attività professionale era stata svolta dai ricorrenti senza ricevere, né prima né dopo, alcun pagamento a titolo di compenso professionale ad opera della odierna resistente;
6. Che avevano richiesto il saldo dei compensi professionali e delle spese relativi al sopra menzionato giudizio di opposizione nella misura liquidata dalla suindicata ordinanza del Tribunale di Roma n.
1551/2016 del 4.4.2016 alla propria cliente, ossia alla la quale non aveva, tuttavia, Parte_2
provveduto al saldo della somma dovuta;
Parte resistente non costituiva in giudizio. Con note del
21.11.24, parte ricorrente dava conto dell'avvenuto pagamento, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, delle somme richieste, chiedendo, 5
tuttavia, una pronuncia sulla soccombenza virtuale con condanna della resistente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti hanno documentato quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
nello specifico, gli stessi, hanno prodotto agli atti del giudizio oltre che il mandato conferitogli dalla resistente, anche la prova di tutte le attività svolte in favore di quest'ultima. L'avvenuto pagamento da parte della resistente, delle somme richieste a titolo di compenso, successivamente alla notifica del ricorso ex art. 281 decies cpc, legittima i ricorrenti a chiedere la condanna della resistente alle spese legali.
Per contro, non può essere accolta la domanda ex art. 96 cpc, non sussistendo agli atti la prova dei presupposti della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 33217/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere;
❖ Rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
❖ condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700,00, oltre € 237,00 6
per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4.3.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)