Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 954 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/10/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlie minori , nata a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e la figlia maggiorenne , nata a [...]
Carbonia il 18.08.2006 vivranno stabilmente con la madre, con la quale condivideranno la residenza anagrafica;
e , ancora minorenni, Per_1 Per_2 saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con le minori che conserveranno rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le odierne parti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale, mentre continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare, sita in Sant'Antioco Via Paolo Borsellino n. 9, verrà assegnata alla signora che continuerà a viverci con le figlie Controparte_1 presso la cui abitazione le stesse continueranno ad avere la loro residenza anagrafica e il collocamento prevalente per quanto riguarda le figlia minori e . Per_1 Per_2
La signora si obbliga a provvedere alla voltura del contratto di CP_1 locazione attualmente in essere e intestato al marito, oltre alla voltura di tutti i contratti delle utenze intestate ancora adesso al marito.
Si metterà pertanto in contatto con AREA, ente Regionale proprietario dell'alloggio assegnato al sig. per la voltura ad essa del Parte_1 contratto di locazione.
Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza ed a Parte_1 comunicare la stessa alla moglie.
Pag. 2 di 3 4) Essendo la signora economicamente autosufficiente, rinuncia ad ogni CP_1 assegno di mantenimento.
5) Il Signor verserà, nonostante i tempi di permanenza delle figlie con Pt_1 ciascun genitore saranno quasi paritari, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro
350,00 (Euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Oltre a ciò, il signor acconsente ed autorizza INPS, nell'interesse delle Pt_1 figlie, e cede la quota a lui riferibile dell'assegno unico universale per i figli, pari al 50%, in favore della signora che percepirà di fatto il Controparte_1
100% del suddetto assegno e potrà percepirlo per intero dall'Ente erogatore.
Entrambi i genitori parteciperanno, in parti uguali, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie relative alle cure mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (e richiamandosi in merito le Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense) e quelle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie, anche di carattere scolastico ed extrascolastico (per esempio libri, gite scolastiche, attività sportive, impegni vari extrascolastici, ecc.), nell'interesse delle minori.
Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti, e documentate.
6) Compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche delle figlie, le parti stabiliscono che, salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse (specie con riferimento alle esigenze lavorative di entrambi), in base alle preminenti esigenze delle minori e , il signor vedrà e terrà con sé le figlie minori e Per_1 Per_2 Pt_1 Per_1
accordandosi direttamente con loro dati gli ottimi rapporti, l'età delle Per_2 ragazze e la possibilità concreta data dalla vicinanza delle rispettive residenze.
7) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza ed il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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