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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19079/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CIULLA GIUSEPPE, PANERO CRISTIANA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA C.F._1
BEAUMONT 3 10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. POLICASTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in VIA CORREGGIO, 9 20149 MILANO
e , difesi dall'avv. CANNATA MASSIMO, Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA BIELLA 8 10152 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto.
NEL MERITO:
1 - Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del minore Persona_1 conducente del monopattino elettrico di proprietà della Controparte_1
- Accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito le lesioni di cui in narrativa a causa del sinistro de quo, e Parte_1 conseguentemente
- Dichiarare tenuti e condannare – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. n. 2, 3 e 32 Cost., n. 1226, 2043, 2048,
2054, 2055, 2056, 2059 Cod. Civ., e n. 185 Cod. Pen.- i Sig.ri e - esercenti la potestà Parte_2 Parte_3 genitoriale sul minore - e la in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno Persona_1 Controparte_1 per il proprio titolo come per legge ed in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 ammontanti ad euro 47.584,25, salvo diversa, maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi moratori
e rivalutazione monetaria come per legge come da conteggio che di seguito si va a specificare:
• danno non patrimoniale pari al 13% come da indicazione del CTU: euro 29.406,00;
• invalidità temporanea totale come da indicazione del CTU: euro 14.231,25
• spese mediche e di trasporto (cfr. doc. 5 e doc. 6) euro 3.947,50
e così per complessivi euro 47.584,75.
- Il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari di lite, con rimborso in via forfettaria del 15% oltre IVA e CPA, eventuali spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore degli avvocati intestatari che dichiarano di averle anticipate.
Per parte convenuta Controparte_1
nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per Controparte_1
l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
con condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. oltre rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti della perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e, per l'effetto, con condanna alla rifusione delle spese e competenze tutte di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. oltre rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta e Parte_2 Controparte_2
richiamate le istanze istruttorie,
accertare la improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
accertare e chiarare l'assenza di responsabilità in capo a per il danno occorso alla e che Persona_1 Parte_4 nulla è dovuto dai genitori;
2 invia subordinata, in caso di accertamento della responsabilità, determinare l'esatto ammontare del danno e condannare la
anche in solido ed a manlevare e , di quanto eventualmente dovuto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 alla Parte_4 con vittoria di spese.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 7.10.2022 chiedeva il risarcimento dei Parte_1
danni, esponendo i seguenti fatti:
• In 24.07.2020 alle ore 16 circa, percorreva a piedi, in Torino, il marciapiede di Parte_1
Corso Trapani con direzione Via Monginevro, quando, giunta in prossimità del numero civico
67/A, veniva investita dal monopattino elettrico di proprietà della condotto Controparte_3
dal minore che percorreva il predetto marciapiede con direzione Persona_1 opposta rispetto a quella dell'istante, procedendo a zig zag e trasportando sul mezzo altro passeggero;
• A causa dell'urto l'istante veniva sbalzata a terra e riportava gravi lesioni;
• non si fermava a prestare soccorso all'attrice che veniva invece aiutata da Persona_1
alcuni passanti e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Martini;
• il conducente del monopattino investitore veniva contravvenuto, ai sensi dell'art. 143 1 comma del
C.d.s. in quanto circolava senza mantenersi in prossimità del margine del destro della carreggiata e per violazione dell'art. 1 c. 75 quarter della legge 160/2019;
• l'attrice riportava una frattura petrocanterica del femore destro e frattura di Colles del polso destro;
veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore e si sottoponeva alle terapie riabilitative;
• a causa del sinistro, la ha riportato lesioni personali con postumi invalidanti di carattere Parte_1
permanente, quantificati nella misura del 14%-15%, con durata complessiva della malattia di gg. 45
a totale, 15 a parziale massima al 50% e gg. 90 al 25%;
Chiedeva quindi alla società proprietaria del monopattino ed ai genitori del minore il Controparte_1 risarcimento
- del danno non patrimoniale quantificato in € 41.076,87, o diversa somma liquidata dal Giudice
3 - dei danni patrimoniali per spese mediche e riabilitative -euro 2.412,00 -; per spostamenti - €
685,50- per relazione di visita medico legale - euro 850,00-.
Si sono costituiti in giudizio e genitori di Parte_2 Controparte_2 Persona_1
che hanno svolto le seguenti difese:
• il figlio che conduceva il monopattino con a bordo un altro passeggero, procedeva a velocità moderata;
tentava di superare la , la quale avvedutasi del monopattino, si spaventava e Parte_1 cadeva a terra, senza essere urtata.
• Il si allontanava per andare a chiedere aiuto e l'altro passeggero per comprare dell'acqua. Per_1
• contestavano quindi la responsabilità nella causazione del sinistro;
Persona_1
• eccepivano il mancato esperimento della negoziazione assistita;
• In caso di accertamento della responsabilità del figlio chiedevano di essere manlevati dalla
[...]
società proprietaria del monopattino e dalla sua assicurazione, ai sensi dell'art. 144 CP_1
C.d.S.;
• contestavano infine la quantificazione del danno.
Si è costituita in giudizio anche che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• non aveva la materiale disponibilità del veicolo targato H8N1 noleggiato al Controparte_1
momento del sinistro per cui è causa;
la circolazione dello stesso avvenne contro la volontà del suo legittimo proprietario. Va esclusa pertanto la responsabilità della società proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054 3° comma c.p.c.;
• il sinistro è imputabile in via esclusiva al comportamento contra legem tenuto dal conducente, integrante plurime violazioni tanto del Codice della Strada e della specifica normativa disciplinante la circolazione dei monopattini, segnatamente dell'art. 1, comma 75 quater L. n.
160/2019.
• Del sinistro dovranno rispondere i genitori del minore ai sensi dell'art. 2048 c.c., responsabili della condotta imprudente tenuta dal figlio.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 31.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
4 Sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione è infondata atteso il fatto che parte attrice ha provveduto ad inviare l'invito alla negoziazione assistita come da documento tempestivamente prodotto in data 28.11.2022.
Sulla dinamica del sinistro
Le testimonianze assunte in giudizio hanno provato che il monopattino condotto da
[...]
con a bordo un secondo passeggero, e procedente sul marciapiede con andamento Persona_1
zigzagante, ha urtato la che ivi camminava, facendola cadere a terra. Parte_4
Il teste presente al sinistro – come rilevato anche nel verbale dei Vigili urbani - Testimone_1
ha infatti riferito: ho visto il monopattino che faceva zig zag sul marciapiede con due persone sopra che poi hanno urtato col lato destro del monopattino la signora, che è caduta….. I due ragazzi sul monopattino hanno provato a scappare ma poi un signore col monopattino che si chiamava gli ha rincorsi per Pt_1 chiedergli un documento….. La signora andava dritta per la sua strada, dentro la zona riservata ai pedoni, e di lato c'era la zona per il transito delle bici e dei monopattini. Il monopattino faceva zig-zag tra la zona riservata al transito di bici e monopattini e quella pedonale. Non vi era alcun cordolo di separazione, ma solo una differenziazione di colorazione tra le due zone…. la signora camminava al centro della zona pedonale, non spostata verso la zona riservata ai monopattini.
Deve ritenersi provato quindi che il monopattino stesse percorrendo lo spazio riservato esclusivamente ai pedoni quando aveva urtato la che ivi procedeva con andamento regolare. Parte_4
Va rilevato che il verbale dei Vigili urbani sopravvenuti ha descritto il luogo del sinistro non rilevando la presenza di una pista ciclabile, ma soltanto delle carreggiate riservate alle vetture e del marciapiede dove appunto transitava la . A prescindere dalla presenza o meno di una pista ciclabile Pt_1
– invece descritta dal teste - , è stato accertato che la procedeva al centro del marciapiede Parte_1 riservato ai pedoni e quindi in ogni caso non in un eventuale spazio riservato alle biciclette ed ai monopattini.
Il minore è l'esclusivo responsabile del sinistro poiché: Persona_1
• conduceva il monopattino elettrico sul marciapiede in violazione dell'art. 75 undecies
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267); il monopattino elettrico infatti, sul marciapiede va condotto esclusivamente a mano;
• peraltro trasportava sul mezzo un altro passeggero in violazione dell'art. 75 decies della stessa norma;
5 • ha urtato la che procedeva regolarmente al centro del marciapiede, facendola cadere a Parte_4
terra.
• L'andamento zigzagante del conducente del monopattino non ha consentito verosimilmente alla di prevederne la traiettoria per cercare di mettersi al riparo dall'urto. Parte_4
• Nessun rilievo causale è risultato avere il fatto che la portasse una busta della spesa, Parte_4
poiché è emerso che la caduta sia stata dovuta esclusivamente all'urto del monopattino e non alla perdita di equilibrio a causa del peso.
Si deve concludere che il conducente del mezzo è responsabile esclusivo ai sensi dell'art. 2054 I comma c.c. del danno arrecato alla non avendo provato di aver fatto tutto il possibile per Parte_4
evitare i danno, ed anzi essendo stato provato che il sinistro è occorso esclusivamente per la sua scorretta condotta di guida.
Sulla responsabilità dei genitori
I genitori del minore rispondono del danno arrecato dal figlio ai sensi Persona_1 dell'art. 2048 I comma c.c.. Gli stessi infatti non hanno né sostenuto, né tanto meno dimostrato di non aver potuto impedire il fatto.
È un consolidato principio giurisprudenziale che i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi;
sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale. Pertanto, se è vero che è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, è anche vero che l'obbligo di vigilanza dei genitori ha assunto contorni diversi, mentre il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti deve essere assolto con maggior rigore anche per effetto dell'anticipata emancipazione dal controllo genitoriale.
Nel caso che ci occupa, i genitori di non hanno provato di aver Persona_1
impartito al loro figlio una educazione, per quanto più in specifico ci riguarda, in merito agli obblighi ed ai divieti in materia di circolazione stradale, anche a tutela dei terzi, prima di consentire allo stesso di affittare un monopattino e mettersi alla guida dello stesso.
6 Sulla responsabilità di Controparte_1
Del sinistro risponde altresì in solido la società proprietaria del mezzo, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2054 III comma c.c..
Il monopattino infatti è stato regolarmente affittato dal minore, che pacificamente ha più di 14 anni, e che poteva circolare a bordo dello stesso in forza di un regolare accordo con la società di noleggio.
La circostanza che il minore abbia violato le prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli, potrà senz'altro valere nei rapporti interni tra le parti, ma evidentemente non esclude che la circolazione del mezzo sia avvenuta sulla base di un accordo tra e e quindi Controparte_1 Persona_1
certamente non contro la volontà della società proprietaria del mezzo che quindi ne risponde solidamente al danneggiante.
Sulla domanda di manleva
È infondata e va respinta la domanda di manleva proposta dai genitori del minore nei confronti della . Controparte_3
Come già motivato i convenuti sono responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. in qualità di genitori del minore che ha causato il danno;
la società proprietaria del monopattino è invece responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054 III comma c.c.. Non sussiste alcun obbligo del proprietario del mezzo di manlevare i genitori del danneggiante, dei danni da questi arrecati all'attrice.
È poi infondata la contestazione dei genitori di in merito al fatto che la Persona_1
domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta contro l'assicurazione della società proprietaria del monopattino ex art. 144 Codice delle Assicurazioni.
L'azione diretta che la parte danneggiata può esperire, è infatti una alternativa prevista all'azione nei confronti del danneggiante e del responsabile civile. Nel caso di specie la non ha inteso agire Parte_4
direttamente nei confronti dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., avendo invece chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 2054 I e III comma c.p.c. al conducente ed al proprietario del mezzo, che come più sopra motivato sono responsabili in solido.
Sul danno non patrimoniale
La consulenza medico legale ha accertato che , riportò la frattura di Colles del Parte_1
polso destro e la frattura pertrocanterica del femore destro;
tali lesioni furono accertate strumentalmente e obiettivamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino nell'immediatezza del fatto;
la frattura del polso fu trattata incruentamente con posizionamento di
7 apparecchio gessato, per la frattura del femore necessitò di intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma. Il decorso post-operatorio fu regolare;
la perizianda rimase ricoverata presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Martini di Torino fino al 6.08.2020, dopodiché fu trasferita presso l'Istituto
Don Gnocchi per la riabilitazione, dove rimase degente fino al 7.09.2020. Seguirono controlli ortopedici, fisiatrici e radiologici;
proseguì la riabilitazione per la rieducazione al passo fino al marzo
2021.
Il CTU ha così quantificato l'invalidità della : Parte_1
- 45 giorni di invalidità temporanea totale
- 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
- 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
- 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
All'esame obiettivo in sede di operazioni peritali sono riscontrati postumi rappresentati da artralgia e limitazione funzionale del polso destro (in soggetto destrimane) e dell'anca destra;
permangono cicatrici di mano chirurgica alla faccia laterale di coscia dx, esito di osteosintesi;
i mezzi di sintesi al femore dx sono in situ.
Considerata l'obiettività riscontrata e i disturbi algico-disfunzionali tuttora lamentati dalla perizianda è stato riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 12 - 13 % .
I postumi permanenti sopra descritti non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, deambulare, provvedere all'igiene personale, ecc.) mentre comportano modica limitazione per tutte quelle attività (faccende domestiche e/o di svago) che necessitano di un pieno utilizzo del polso dx e dell'arto inferiore dx.
Il danno non patrimoniale può quindi essere liquidato come segue, considerato che l'attrice
(nata il [...]) al momento del sinistro (7.10.2022 ) aveva 85 anni, secondo i valori indicati in via equitativa dalle tabelle di Milano 2024 in uso presso questo Tribunale:
➢ per invalidità temporanea
- € 5.175,00 per 45 giorni di invalidità temporanea totale
- € 1.293,75 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
- € 5.175,00 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
- € 2.587,50 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Totale € 14.231,25
➢ Per invalidità permanente
- € 27.157,50 ( considerato la media tra i punti percentuali di invalidità indicati dal CTU (12% e
13%) comprensivo del danno morale patito dalla vittima, anche in considerazione dell'età
8 avanzata che rende meno tollerabile il dolore e le limitazioni fisiche che questo provoca.
Non sono emersi nell' istruttoria fattori specifici che giustifichino una personalizzazione del danno così valutato.
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 41.388,75.
Questo importo va devalutato al momento del sinistro e rivalutato all'attualità con gli interessi via via calcolati, per l'importo di € 45.209,19 (di cui € 3.715,31 per interessi ed € 6.448,37 per rivalutazione).
Sul danno patrimoniale
Il CTU ha accertato la congruità delle spese mediche documentate per l'importo di € 1531,50.
Deve altresì essere riconosciuta la spesa per consulenza medico legale ante causa di € 850,00 documentata con parcella pro forma e le spese di trasporto nel periodo in cui la a causa della Parte_4 invalidità temporanea non poteva spostarsi con i mezzi pubblici, per l'importo documentato di €
685,50.
Il danno patrimoniale ammonta quindi ad € 3.067,50. Questo importo così liquidato, va devalutato e rivalutato all'attualità prendendo come data di riferimento per semplicità dei calcolo gennaio 2021 ( considerato che le spese mediche sono state affrontate quasi tutte a fine 2020 e che le altre spese - di minima entità- sono state affrontate nel 2021 e 2022) e così per l'importo di € 3.342,94
( di cui € 275,44 per interessi ed € 461,30 per rivalutazione ).
In conclusione
I convenuti sono tenuti in solido al risarcimento danno in favore di parte attrice di complessivi €
48.552,13 per danno patrimoniale e non patrimoniale. Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Si precisa che l'importo così liquidato, superiore a quanto indicato dall'attrice nei propri atti, non integra una ipotesi di ultrapetizione atteso il fatto che la quantificazione operata dalla parte non vincola il Giudice nella liquidazione del danno con il solo limite della esatta individuazione delle conseguenze patite dall'attrice. Nel caso che ci occupa peraltro, nel corso del giudizio, sono state adottate le nuove tabelle di Milano del 2024 che hanno modificato al rialzo i parametri previsti fino al 2021 in vigore al momento della instaurazione del presente giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di
9 completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico delle parti convenute soccombenti, in via solidale tra loro
Sono altresì dovute all'attrice le spese per assistenza specialistica in CTU medico legale nell'importo di euro 550,00 come da proposta di parcella depositata al termine dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro e contro e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna , e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro al pagamento in favore di di € 48.552,13 oltre interessi dalla Parte_1
pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € Parte_1
7.616,00 per compensi ed € 518,00 + € 27.00 per spese vive + € 23,79 per spese di notifica , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso di € 550,00 per spese di CTP;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 11.7.2024, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Torino, 31/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19079/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CIULLA GIUSEPPE, PANERO CRISTIANA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA C.F._1
BEAUMONT 3 10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. POLICASTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in VIA CORREGGIO, 9 20149 MILANO
e , difesi dall'avv. CANNATA MASSIMO, Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA BIELLA 8 10152 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto.
NEL MERITO:
1 - Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del minore Persona_1 conducente del monopattino elettrico di proprietà della Controparte_1
- Accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito le lesioni di cui in narrativa a causa del sinistro de quo, e Parte_1 conseguentemente
- Dichiarare tenuti e condannare – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. n. 2, 3 e 32 Cost., n. 1226, 2043, 2048,
2054, 2055, 2056, 2059 Cod. Civ., e n. 185 Cod. Pen.- i Sig.ri e - esercenti la potestà Parte_2 Parte_3 genitoriale sul minore - e la in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno Persona_1 Controparte_1 per il proprio titolo come per legge ed in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 ammontanti ad euro 47.584,25, salvo diversa, maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi moratori
e rivalutazione monetaria come per legge come da conteggio che di seguito si va a specificare:
• danno non patrimoniale pari al 13% come da indicazione del CTU: euro 29.406,00;
• invalidità temporanea totale come da indicazione del CTU: euro 14.231,25
• spese mediche e di trasporto (cfr. doc. 5 e doc. 6) euro 3.947,50
e così per complessivi euro 47.584,75.
- Il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari di lite, con rimborso in via forfettaria del 15% oltre IVA e CPA, eventuali spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore degli avvocati intestatari che dichiarano di averle anticipate.
Per parte convenuta Controparte_1
nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per Controparte_1
l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
con condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. oltre rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti della perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e, per l'effetto, con condanna alla rifusione delle spese e competenze tutte di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. oltre rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta e Parte_2 Controparte_2
richiamate le istanze istruttorie,
accertare la improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
accertare e chiarare l'assenza di responsabilità in capo a per il danno occorso alla e che Persona_1 Parte_4 nulla è dovuto dai genitori;
2 invia subordinata, in caso di accertamento della responsabilità, determinare l'esatto ammontare del danno e condannare la
anche in solido ed a manlevare e , di quanto eventualmente dovuto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 alla Parte_4 con vittoria di spese.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 7.10.2022 chiedeva il risarcimento dei Parte_1
danni, esponendo i seguenti fatti:
• In 24.07.2020 alle ore 16 circa, percorreva a piedi, in Torino, il marciapiede di Parte_1
Corso Trapani con direzione Via Monginevro, quando, giunta in prossimità del numero civico
67/A, veniva investita dal monopattino elettrico di proprietà della condotto Controparte_3
dal minore che percorreva il predetto marciapiede con direzione Persona_1 opposta rispetto a quella dell'istante, procedendo a zig zag e trasportando sul mezzo altro passeggero;
• A causa dell'urto l'istante veniva sbalzata a terra e riportava gravi lesioni;
• non si fermava a prestare soccorso all'attrice che veniva invece aiutata da Persona_1
alcuni passanti e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Martini;
• il conducente del monopattino investitore veniva contravvenuto, ai sensi dell'art. 143 1 comma del
C.d.s. in quanto circolava senza mantenersi in prossimità del margine del destro della carreggiata e per violazione dell'art. 1 c. 75 quarter della legge 160/2019;
• l'attrice riportava una frattura petrocanterica del femore destro e frattura di Colles del polso destro;
veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore e si sottoponeva alle terapie riabilitative;
• a causa del sinistro, la ha riportato lesioni personali con postumi invalidanti di carattere Parte_1
permanente, quantificati nella misura del 14%-15%, con durata complessiva della malattia di gg. 45
a totale, 15 a parziale massima al 50% e gg. 90 al 25%;
Chiedeva quindi alla società proprietaria del monopattino ed ai genitori del minore il Controparte_1 risarcimento
- del danno non patrimoniale quantificato in € 41.076,87, o diversa somma liquidata dal Giudice
3 - dei danni patrimoniali per spese mediche e riabilitative -euro 2.412,00 -; per spostamenti - €
685,50- per relazione di visita medico legale - euro 850,00-.
Si sono costituiti in giudizio e genitori di Parte_2 Controparte_2 Persona_1
che hanno svolto le seguenti difese:
• il figlio che conduceva il monopattino con a bordo un altro passeggero, procedeva a velocità moderata;
tentava di superare la , la quale avvedutasi del monopattino, si spaventava e Parte_1 cadeva a terra, senza essere urtata.
• Il si allontanava per andare a chiedere aiuto e l'altro passeggero per comprare dell'acqua. Per_1
• contestavano quindi la responsabilità nella causazione del sinistro;
Persona_1
• eccepivano il mancato esperimento della negoziazione assistita;
• In caso di accertamento della responsabilità del figlio chiedevano di essere manlevati dalla
[...]
società proprietaria del monopattino e dalla sua assicurazione, ai sensi dell'art. 144 CP_1
C.d.S.;
• contestavano infine la quantificazione del danno.
Si è costituita in giudizio anche che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• non aveva la materiale disponibilità del veicolo targato H8N1 noleggiato al Controparte_1
momento del sinistro per cui è causa;
la circolazione dello stesso avvenne contro la volontà del suo legittimo proprietario. Va esclusa pertanto la responsabilità della società proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054 3° comma c.p.c.;
• il sinistro è imputabile in via esclusiva al comportamento contra legem tenuto dal conducente, integrante plurime violazioni tanto del Codice della Strada e della specifica normativa disciplinante la circolazione dei monopattini, segnatamente dell'art. 1, comma 75 quater L. n.
160/2019.
• Del sinistro dovranno rispondere i genitori del minore ai sensi dell'art. 2048 c.c., responsabili della condotta imprudente tenuta dal figlio.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 31.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
4 Sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione è infondata atteso il fatto che parte attrice ha provveduto ad inviare l'invito alla negoziazione assistita come da documento tempestivamente prodotto in data 28.11.2022.
Sulla dinamica del sinistro
Le testimonianze assunte in giudizio hanno provato che il monopattino condotto da
[...]
con a bordo un secondo passeggero, e procedente sul marciapiede con andamento Persona_1
zigzagante, ha urtato la che ivi camminava, facendola cadere a terra. Parte_4
Il teste presente al sinistro – come rilevato anche nel verbale dei Vigili urbani - Testimone_1
ha infatti riferito: ho visto il monopattino che faceva zig zag sul marciapiede con due persone sopra che poi hanno urtato col lato destro del monopattino la signora, che è caduta….. I due ragazzi sul monopattino hanno provato a scappare ma poi un signore col monopattino che si chiamava gli ha rincorsi per Pt_1 chiedergli un documento….. La signora andava dritta per la sua strada, dentro la zona riservata ai pedoni, e di lato c'era la zona per il transito delle bici e dei monopattini. Il monopattino faceva zig-zag tra la zona riservata al transito di bici e monopattini e quella pedonale. Non vi era alcun cordolo di separazione, ma solo una differenziazione di colorazione tra le due zone…. la signora camminava al centro della zona pedonale, non spostata verso la zona riservata ai monopattini.
Deve ritenersi provato quindi che il monopattino stesse percorrendo lo spazio riservato esclusivamente ai pedoni quando aveva urtato la che ivi procedeva con andamento regolare. Parte_4
Va rilevato che il verbale dei Vigili urbani sopravvenuti ha descritto il luogo del sinistro non rilevando la presenza di una pista ciclabile, ma soltanto delle carreggiate riservate alle vetture e del marciapiede dove appunto transitava la . A prescindere dalla presenza o meno di una pista ciclabile Pt_1
– invece descritta dal teste - , è stato accertato che la procedeva al centro del marciapiede Parte_1 riservato ai pedoni e quindi in ogni caso non in un eventuale spazio riservato alle biciclette ed ai monopattini.
Il minore è l'esclusivo responsabile del sinistro poiché: Persona_1
• conduceva il monopattino elettrico sul marciapiede in violazione dell'art. 75 undecies
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267); il monopattino elettrico infatti, sul marciapiede va condotto esclusivamente a mano;
• peraltro trasportava sul mezzo un altro passeggero in violazione dell'art. 75 decies della stessa norma;
5 • ha urtato la che procedeva regolarmente al centro del marciapiede, facendola cadere a Parte_4
terra.
• L'andamento zigzagante del conducente del monopattino non ha consentito verosimilmente alla di prevederne la traiettoria per cercare di mettersi al riparo dall'urto. Parte_4
• Nessun rilievo causale è risultato avere il fatto che la portasse una busta della spesa, Parte_4
poiché è emerso che la caduta sia stata dovuta esclusivamente all'urto del monopattino e non alla perdita di equilibrio a causa del peso.
Si deve concludere che il conducente del mezzo è responsabile esclusivo ai sensi dell'art. 2054 I comma c.c. del danno arrecato alla non avendo provato di aver fatto tutto il possibile per Parte_4
evitare i danno, ed anzi essendo stato provato che il sinistro è occorso esclusivamente per la sua scorretta condotta di guida.
Sulla responsabilità dei genitori
I genitori del minore rispondono del danno arrecato dal figlio ai sensi Persona_1 dell'art. 2048 I comma c.c.. Gli stessi infatti non hanno né sostenuto, né tanto meno dimostrato di non aver potuto impedire il fatto.
È un consolidato principio giurisprudenziale che i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi;
sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale. Pertanto, se è vero che è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, è anche vero che l'obbligo di vigilanza dei genitori ha assunto contorni diversi, mentre il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti deve essere assolto con maggior rigore anche per effetto dell'anticipata emancipazione dal controllo genitoriale.
Nel caso che ci occupa, i genitori di non hanno provato di aver Persona_1
impartito al loro figlio una educazione, per quanto più in specifico ci riguarda, in merito agli obblighi ed ai divieti in materia di circolazione stradale, anche a tutela dei terzi, prima di consentire allo stesso di affittare un monopattino e mettersi alla guida dello stesso.
6 Sulla responsabilità di Controparte_1
Del sinistro risponde altresì in solido la società proprietaria del mezzo, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2054 III comma c.c..
Il monopattino infatti è stato regolarmente affittato dal minore, che pacificamente ha più di 14 anni, e che poteva circolare a bordo dello stesso in forza di un regolare accordo con la società di noleggio.
La circostanza che il minore abbia violato le prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli, potrà senz'altro valere nei rapporti interni tra le parti, ma evidentemente non esclude che la circolazione del mezzo sia avvenuta sulla base di un accordo tra e e quindi Controparte_1 Persona_1
certamente non contro la volontà della società proprietaria del mezzo che quindi ne risponde solidamente al danneggiante.
Sulla domanda di manleva
È infondata e va respinta la domanda di manleva proposta dai genitori del minore nei confronti della . Controparte_3
Come già motivato i convenuti sono responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. in qualità di genitori del minore che ha causato il danno;
la società proprietaria del monopattino è invece responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054 III comma c.c.. Non sussiste alcun obbligo del proprietario del mezzo di manlevare i genitori del danneggiante, dei danni da questi arrecati all'attrice.
È poi infondata la contestazione dei genitori di in merito al fatto che la Persona_1
domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta contro l'assicurazione della società proprietaria del monopattino ex art. 144 Codice delle Assicurazioni.
L'azione diretta che la parte danneggiata può esperire, è infatti una alternativa prevista all'azione nei confronti del danneggiante e del responsabile civile. Nel caso di specie la non ha inteso agire Parte_4
direttamente nei confronti dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., avendo invece chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 2054 I e III comma c.p.c. al conducente ed al proprietario del mezzo, che come più sopra motivato sono responsabili in solido.
Sul danno non patrimoniale
La consulenza medico legale ha accertato che , riportò la frattura di Colles del Parte_1
polso destro e la frattura pertrocanterica del femore destro;
tali lesioni furono accertate strumentalmente e obiettivamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino nell'immediatezza del fatto;
la frattura del polso fu trattata incruentamente con posizionamento di
7 apparecchio gessato, per la frattura del femore necessitò di intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma. Il decorso post-operatorio fu regolare;
la perizianda rimase ricoverata presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Martini di Torino fino al 6.08.2020, dopodiché fu trasferita presso l'Istituto
Don Gnocchi per la riabilitazione, dove rimase degente fino al 7.09.2020. Seguirono controlli ortopedici, fisiatrici e radiologici;
proseguì la riabilitazione per la rieducazione al passo fino al marzo
2021.
Il CTU ha così quantificato l'invalidità della : Parte_1
- 45 giorni di invalidità temporanea totale
- 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
- 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
- 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
All'esame obiettivo in sede di operazioni peritali sono riscontrati postumi rappresentati da artralgia e limitazione funzionale del polso destro (in soggetto destrimane) e dell'anca destra;
permangono cicatrici di mano chirurgica alla faccia laterale di coscia dx, esito di osteosintesi;
i mezzi di sintesi al femore dx sono in situ.
Considerata l'obiettività riscontrata e i disturbi algico-disfunzionali tuttora lamentati dalla perizianda è stato riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 12 - 13 % .
I postumi permanenti sopra descritti non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, deambulare, provvedere all'igiene personale, ecc.) mentre comportano modica limitazione per tutte quelle attività (faccende domestiche e/o di svago) che necessitano di un pieno utilizzo del polso dx e dell'arto inferiore dx.
Il danno non patrimoniale può quindi essere liquidato come segue, considerato che l'attrice
(nata il [...]) al momento del sinistro (7.10.2022 ) aveva 85 anni, secondo i valori indicati in via equitativa dalle tabelle di Milano 2024 in uso presso questo Tribunale:
➢ per invalidità temporanea
- € 5.175,00 per 45 giorni di invalidità temporanea totale
- € 1.293,75 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
- € 5.175,00 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
- € 2.587,50 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Totale € 14.231,25
➢ Per invalidità permanente
- € 27.157,50 ( considerato la media tra i punti percentuali di invalidità indicati dal CTU (12% e
13%) comprensivo del danno morale patito dalla vittima, anche in considerazione dell'età
8 avanzata che rende meno tollerabile il dolore e le limitazioni fisiche che questo provoca.
Non sono emersi nell' istruttoria fattori specifici che giustifichino una personalizzazione del danno così valutato.
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 41.388,75.
Questo importo va devalutato al momento del sinistro e rivalutato all'attualità con gli interessi via via calcolati, per l'importo di € 45.209,19 (di cui € 3.715,31 per interessi ed € 6.448,37 per rivalutazione).
Sul danno patrimoniale
Il CTU ha accertato la congruità delle spese mediche documentate per l'importo di € 1531,50.
Deve altresì essere riconosciuta la spesa per consulenza medico legale ante causa di € 850,00 documentata con parcella pro forma e le spese di trasporto nel periodo in cui la a causa della Parte_4 invalidità temporanea non poteva spostarsi con i mezzi pubblici, per l'importo documentato di €
685,50.
Il danno patrimoniale ammonta quindi ad € 3.067,50. Questo importo così liquidato, va devalutato e rivalutato all'attualità prendendo come data di riferimento per semplicità dei calcolo gennaio 2021 ( considerato che le spese mediche sono state affrontate quasi tutte a fine 2020 e che le altre spese - di minima entità- sono state affrontate nel 2021 e 2022) e così per l'importo di € 3.342,94
( di cui € 275,44 per interessi ed € 461,30 per rivalutazione ).
In conclusione
I convenuti sono tenuti in solido al risarcimento danno in favore di parte attrice di complessivi €
48.552,13 per danno patrimoniale e non patrimoniale. Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Si precisa che l'importo così liquidato, superiore a quanto indicato dall'attrice nei propri atti, non integra una ipotesi di ultrapetizione atteso il fatto che la quantificazione operata dalla parte non vincola il Giudice nella liquidazione del danno con il solo limite della esatta individuazione delle conseguenze patite dall'attrice. Nel caso che ci occupa peraltro, nel corso del giudizio, sono state adottate le nuove tabelle di Milano del 2024 che hanno modificato al rialzo i parametri previsti fino al 2021 in vigore al momento della instaurazione del presente giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di
9 completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico delle parti convenute soccombenti, in via solidale tra loro
Sono altresì dovute all'attrice le spese per assistenza specialistica in CTU medico legale nell'importo di euro 550,00 come da proposta di parcella depositata al termine dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro e contro e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna , e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro al pagamento in favore di di € 48.552,13 oltre interessi dalla Parte_1
pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € Parte_1
7.616,00 per compensi ed € 518,00 + € 27.00 per spese vive + € 23,79 per spese di notifica , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso di € 550,00 per spese di CTP;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 11.7.2024, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Torino, 31/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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