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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente alla pubblica udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Gabriele Romagnuolo
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2277/2024, pubblicata l'8.7.2024, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto con ricorso del 24.12.2011 da - assistito Parte_2
e difeso dall'odierno appellante avv. - e annullava l'avviso di addebito n. 343 2021 Parte_1
00005627 77 000 del 9.10.2021, dell'importo di € 1.068,28, a titolo di “Gestione Agricola –
Lavoratori Autonomi ed Associati”, avendo riscontrato il mancato assolvimento, in capo all'Istituto previdenziale, dell'onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
1 CP_ Condannava l' alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte opponente, liquidate dette spese in euro 250,00, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello in data 10.10.2024, chiedendone la Parte_1
riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
CP_ Nonostante regolare notifica l' è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.9.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1 e dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs.
149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
*****
3. affida il gravame a due motivi di doglianza. Pt_1
Con il primo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha regolamentato le spese di lite sulla base dei valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata, del peso economico e dello sforzo defensionale spiegato.
Assume che, atteso lo studio e l'attività difensiva prestata - ossia la raccolta e l'esame dei documenti utili per il giudizio, la preparazione del ricorso introduttivo, nonché l'analisi della costituzione della controparte comprendente eccezioni preliminari -, la causa non si configura come non particolarmente complessa e meritevole di applicazione dei parametri minimi, ma, piuttosto, di quelli medi.
Illustra, di conseguenza, che, sulla scorta dei valori tabellari medi, la somma da liquidare, comprensiva del 15% per le spese generali, avrebbe dovuto essere di € 779,70.
Evidenzia che, in ogni caso, pur applicando i valori tabellari minimi, la liquidazione di € 250,00 operata dal primo giudice sarebbe comunque errata, in quanto, ai sensi delle cifre individuate dalle
Tabelle del D.M. n. 147/2022 per le cause di valore sino a 1.100,00 €, il compenso da liquidare corrisponderebbe ad € 341,00, oltre il 15% per le spese generali, per un totale di € 392,15.
CP_ Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata condanna dell' quale parte soccombente, al rimborso del contributo unificato di € 43,00 versato per l'introduzione del
2 giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria.
4. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, attesa l'impossibilità di questa Corte di pronunciarsi nel merito della controversia, in ragione della mancanza di legittimazione ad agire in capo all'odierno appellante.
Al riguardo occorre ricordare che, come già da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (ex multis, cfr. Cass. ord. n. 13516/2017), “il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore […] di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008,
Rv. 605450).”
Pertanto, è la parte sostanziale vittoriosa l'unica “legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale
- ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista”. (Cass. ord. n. 13516/2017, cit.)
Per quanto riguarda, invece, il difensore distrattario, questi assume “la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza
n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa
(che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)” (Cass. ord. n. 13516/2017 cit.; cfr., altresì, in tal senso, Cass. sent. n. 11919/2015, ord. n. 6481 del 2021, ord. n. 3290/2022).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
CP_ 6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese attesa la mancata costituzione dell'
7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
3 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1
il 10.10.2024 avverso la sentenza n. 2277/2024 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data
8.7.2024, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di gravame;
dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16.9.2025.
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente alla pubblica udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Gabriele Romagnuolo
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2277/2024, pubblicata l'8.7.2024, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto con ricorso del 24.12.2011 da - assistito Parte_2
e difeso dall'odierno appellante avv. - e annullava l'avviso di addebito n. 343 2021 Parte_1
00005627 77 000 del 9.10.2021, dell'importo di € 1.068,28, a titolo di “Gestione Agricola –
Lavoratori Autonomi ed Associati”, avendo riscontrato il mancato assolvimento, in capo all'Istituto previdenziale, dell'onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
1 CP_ Condannava l' alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte opponente, liquidate dette spese in euro 250,00, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello in data 10.10.2024, chiedendone la Parte_1
riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
CP_ Nonostante regolare notifica l' è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.9.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1 e dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs.
149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
*****
3. affida il gravame a due motivi di doglianza. Pt_1
Con il primo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha regolamentato le spese di lite sulla base dei valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata, del peso economico e dello sforzo defensionale spiegato.
Assume che, atteso lo studio e l'attività difensiva prestata - ossia la raccolta e l'esame dei documenti utili per il giudizio, la preparazione del ricorso introduttivo, nonché l'analisi della costituzione della controparte comprendente eccezioni preliminari -, la causa non si configura come non particolarmente complessa e meritevole di applicazione dei parametri minimi, ma, piuttosto, di quelli medi.
Illustra, di conseguenza, che, sulla scorta dei valori tabellari medi, la somma da liquidare, comprensiva del 15% per le spese generali, avrebbe dovuto essere di € 779,70.
Evidenzia che, in ogni caso, pur applicando i valori tabellari minimi, la liquidazione di € 250,00 operata dal primo giudice sarebbe comunque errata, in quanto, ai sensi delle cifre individuate dalle
Tabelle del D.M. n. 147/2022 per le cause di valore sino a 1.100,00 €, il compenso da liquidare corrisponderebbe ad € 341,00, oltre il 15% per le spese generali, per un totale di € 392,15.
CP_ Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata condanna dell' quale parte soccombente, al rimborso del contributo unificato di € 43,00 versato per l'introduzione del
2 giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria.
4. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, attesa l'impossibilità di questa Corte di pronunciarsi nel merito della controversia, in ragione della mancanza di legittimazione ad agire in capo all'odierno appellante.
Al riguardo occorre ricordare che, come già da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (ex multis, cfr. Cass. ord. n. 13516/2017), “il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore […] di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008,
Rv. 605450).”
Pertanto, è la parte sostanziale vittoriosa l'unica “legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale
- ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista”. (Cass. ord. n. 13516/2017, cit.)
Per quanto riguarda, invece, il difensore distrattario, questi assume “la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza
n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa
(che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)” (Cass. ord. n. 13516/2017 cit.; cfr., altresì, in tal senso, Cass. sent. n. 11919/2015, ord. n. 6481 del 2021, ord. n. 3290/2022).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
CP_ 6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese attesa la mancata costituzione dell'
7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
3 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1
il 10.10.2024 avverso la sentenza n. 2277/2024 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data
8.7.2024, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di gravame;
dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16.9.2025.
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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