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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1417/2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tesino (TN), alla Via Campestrin n. 5, elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), Corso G. Assereto n.
28/6, presso e nello Studio degli Avv.ti Olga D'Acunzo (C.F. fax: 0185- C.F._2
234088, PEC: e Lara Simonelli (C.F. , PEC: Email_1 C.F._3
Email_2
ATTORE
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._4 con atto n. 21, parte I, serie A- anno 1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità
CONVENUTO
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11,29 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, mediante videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_NjU2MGQyZmUtMGIzYy00ZTlhLTg5ZjMtYTA4MTAyYTJiNjdl%40thread.v2
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[...]
Email_3 sono comparsi:
Per l'attore è presente l'avv. Olga D'Acunzo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Il difensore precisa che quanto al numero civico dell'immobile di cui alla domanda, esso corrisponde al civico 80 in conseguenza di attribuzione successiva all'atto di usufrutto. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,05.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tesino (TN), alla Via Campestrin n. 5, elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), Corso G. Assereto n.
28/6, presso e nello Studio degli Avv.ti Olga D'Acunzo (C.F. fax: 0185- C.F._2
234088, PEC: e Lara Simonelli (C.F. , PEC: Email_1 C.F._3
Email_2
ATTORE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._4 con atto n. 21, parte I, serie A- anno 1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. Accertare l'usufrutto dell'immobile in oggetto in capo all'odierna attrice;
2. Accertare, per l'effetto, che l'odierno convenuto ha indebitamente occupato l'immobile medesimo;
3. Ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del predetto;
4. In ogni caso, condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice dalle spese sostenute, rifondendole la somma di € 23.690,59 (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria);
5. In subordine, condannarlo a rifondere all'attrice la precitata somma (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria) alla stregua di indennizzo per l'ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. Spese, diritti e onorari interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra chiedeva di vedersi riconoscere Parte_1 il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De Gasperi, comprensivo di tratto di corte di proprietà esclusiva, cantina, ricovero attrezzi, sovrastante locale di sgombero e ripostiglio e appezzamento di terreno pari a mq 220, come da contratto stipulato dinanzi al Notaio Dott.ssa in data 02.09.2020. In particolare, così esponeva: “1. In data Per_1
02.09.2020, con contratto per atto di Notaio Dott.ssa (doc.
1 - contratto di costituzione di Per_1 usufrutto vitalizio a titolo oneroso, con allegati visura catastale e certificato di destinazione pagina 2 di 8 urbanistica), il IG. concedeva alla IG.ra l'usufrutto a titolo oneroso dei seguenti CP_1 Pt_1 immobili, siti nel Comune di Mornese (AL): A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio (Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale 697).
2. Gli immobili in questione venivano ceduti nello stato in cui si trovavano, a corpo e con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze, accessioni, passi ed accessi, nonché servitù attive e passive (art. 2). 3. Il prezzo veniva pattuito in € 13.500,00, pagati dalla IG.ra mediante assegno bancario avente numero Pt_1 7002557951-12 (art. 8), contestualmente alle spese notarili del contratto (art. 13).
4. L'oggetto dell'usufrutto era destinato a costituire l'abitazione familiare dei IGg.ri e , al tempo CP_1 Pt_1 conviventi.
5. Nondimeno, a seguito della fine della relazione sentimentale tra i predetti - intervenuta a cagione dei maltrattamenti perpetrati dal convenuto all'indirizzo dell'attrice, sfociati, peraltro, in una sentenza di condanna (doc.
2 - sentenza n. 1029/2024 del Tribunale penale di Genova, Dott. L.
Magnani) - il IG. si rifiutava reiteratamente di consegnare alla IG.ra le chiavi CP_1 Pt_1 dell'immobile, non consentendole di utilizzarlo in alcun modo.
6. Pur sollecitato, infatti, il convenuto non provvedeva a detta consegna (doc.
3 - missiva Avv. D'Acunzo/Calcagno Silvestro del 26.09.2022).
7. La IG.ra , in particolare, ha usufruito dell'immobile, vivendoci assieme al convenuto, Pt_1 solamente dal luglio 2022 (07.07.2022, data in cui lasciava l'appartamento in locazione a Bogliasco) al settembre 2022: il 02.09.2022, invero, si vedeva costretta a lasciare l'abitazione - trovando temporaneo rifugio presso la sorella , in Genova - a seguito dell'aggressione del Persona_2 compagno, che la sequestrava per oltre un'ora in casa, impedendole di uscire, la minacciava e la percuoteva (docc. 4-5 - denuncia-querela del 02.09.2022, dante origine al procedimento penale di cui sopra;
sommarie informazioni rese da il 05.09.2022).
8. A tutt'oggi, l'attrice risiede in Parte_1
Pieve Tesin (TN), in un luogo totalmente isolato, al fine di non farsi rintracciare dall'ex compagno, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ancora destinatario della misura di prevenzione del “foglio di via” (in essere dal 05.09.2022).
9. Ai fini della ristrutturazione degli immobili concessi in usufrutto, la IG.ra accendeva più Pt_1 finanziamenti, due dei quali in veste di fideiussore del IG. (docc. 6-7: finanziamento “Agos CP_1 Ducato” intestato a per € 20.500,00; finanziamento “Creditis Servizi S.p.A.” per € Controparte_1
8.515,90) e i restanti a nome proprio. 10. Poiché, tuttavia, il convenuto non ottemperava ai pagamenti, l'attrice si vedeva costretta a corrispondere elevate somme di denaro in qualità di garante (docc. 8/9/10/10 bis/11 - estratto conto “Che Banca!” intestato ad , da cui si evincono i Parte_1 pagamenti di due rate mensili da € 205,00 ciascuna per aprile e maggio 2023; ricevuta di pagamento
“FIRE” per € 205,00 del 02.07.2022; n. 5 cambiali di pagamento per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023; bonifico bancario per € 1.098,00 del 07.01.2022). 11. Oltre ai citati prestiti personali, la IG.ra effettuava in prima persona gli acquisti di diversi mobili per Pt_1 arredare la casa, come da documentazione che si produce (doc. 12 - fattura “Crovetto” per € 311,00; doc. 13 - fattura “Fabbrica Lampadari Molarese” per € 100,00 di caparra;
doc. 14 - fattura
“Mobilificio Carosio&Olivieri” per € 1.760,00; doc. 15 - ordine di bonifico intestato a “Fratelli Villa” per € 2.000,00; doc. 15 bis bonifico eseguito a “ ” per lavori di Parte_2 ristrutturazione per € 2.810,00; doc. 16 - assegno per € 504,00 per saldo totale rubinetteria;
doc. 17 - fattura “Villa oltre il bagno” per € 1.660,00; doc. 18/19 - acconti “Mobili Marchelli” per € 250,00 ed
€ 160,00; doc. 20/21 - fatture “Villa oltre il bagno” per € 400,00 e per € 527,59; doc. 22 - fattura
“Villa oltre il bagno” per € 800,00; doc. 23 - ricevuta pagamento in contanti per € 1.000 del 15.09.2017; doc. 24 - ricevuta acconto “Caius club” € 5.000,00 per lavori del 11.11.2017; doc. 25 - ricevuta acconto “Prato nobili” per € 400,00 per lavori di muratura;
doc. 26 fattura “Lampadari Molarese” per € 1.600,00 del 22.09.2018; docc. 27 - fatture “Lampadari Molarese” per € 320,00 complessivi di novembre 2021 e gennaio 2022; doc. 28 - pagamento a “CF di AV RO & O” per € 850,00; doc. 29 ricevuta di pagamento “Mobili Marchelli” per € 500,00 del
pagina 3 di 8 17.09.2018), per un totale di € 20.952,59. 12. A cagione delle ingenti spese sostenute e dei mutui contratti, l'attrice si trova tutt'oggi a far fronte a diverse debenze: percepisce una pensione pari ad € 1.700,00 mensili, dei quali 1/5 è già oggetto di pignoramento. 13. In data 28.02.2024, peraltro, le è stato notificato un decreto ingiuntivo da parte di “Compass Banca S.p.A.” per € 13.053,05 in relazione al finanziamento del 16.10.2019 per € 18.000,00, da restituirsi in € 27.214,32 (doc. 30 - decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, n. 127/2024, divenuto esecutivo il 09.04.2024). 14. In relazione ai fatti di cui si è detto, è stata intentata la procedura di mediazione, la quale, tuttavia, ha dato esito negativo per la mancata comparizione del IG. (doc. 31 - verbale negativo di mediazione del CP_1 04.05.2023).” (citazione pagg. 1-3).
2. Il convenuto sig. che, ad esito del certificato storico di residenza risulta Controparte_1 cancellato dall'anagrafe per irreperibilità, nonostante la notifica regolare è rimasto contumace nel giudizio, a conferma del suo disinteresse.
3. Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'attrice modificava la domanda di accertamento del diritto di usufrutto (oltre al riconoscimento dell'indennizzo per le ingenti spese sostenute ad esclusivo vantaggio della proprietà) chiedendo in subordine che gli esborsi venissero valutati dal Tribunale alla stregua di ingiusto arricchimento del convenuto, ex art. 2041 c.c. Con la seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c., l'attrice implementava le proprie istanze istruttorie.
4. L'istruttoria della causa si teneva all'udienza del 20.02.2025, con le deposizioni testimoniali delle sorelle dell'attrice, sigg.re e . Il teste , in pari occasione, Persona_2 Persona_3 Testimone_1 confermava di aver gestito personalmente le pratiche catastali ed edilizie volte al passaggio di proprietà dell'immobile oggetto di usufrutto, che il sig. aveva ereditato da un parente. CP_1
5. All'udienza del 27.3.2025, il Giudice così provvedeva all'esito: “lette le note conclusive, osservato che - nella Memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. è scritto che “Il IG. (C.F. Controparte_1
), avente domicilio in Mornese (AL), Via A. De Gasperi n. 80 (privo di C.F._4 residenza anagrafica)” (pag. 1) e che ciò peraltro risulta de plano anche dalla sentenza penale ivi allegata;
- nell'atto di citazione è scritto che “Il IG. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] in [...], con atto n. 21, parte I, serie A- anno C.F._4
1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in
Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità.” come peraltro attestato anche nella relata di notifica nella parte istante del difensore;
- dalla lettura del certificato di residenza storico in realtà risulta irreperibile nel comune di Bogliasco;
- tuttavia è ed era ben noto alla difesa di parte attrice il domicilio del convenuto;
- nonostante ciò la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Bogliasco;
PQM
Letto l'art. 101, comma secondo c.p.c. secondo cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”, assegna all'attrice il termine di 20 giorni per il deposito del certificato di residenza (estraibile dal difensore in https://www.anagrafenazionale.interno.it/ ) e di una memoria in cui spieghi perché non è stato notificato l'atto introduttivo al domicilio noto, dichiarandosi di non esserne a conoscenza.”;
6. a seguito del deposito della memoria da parte della difesa attorea, il Giudice “letta la memoria e la documentazione allegata, ritenutala esaustiva Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia all'udienza del 8 maggio 2025 ore 11,30 … con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§ pagina 4 di 8 Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese Via A. De Gasperi - meglio identificato nell'atto pubblico allegato sub. Doc. 1, in quanto nell'atto risulta s.n.c. ed all'udienza odierna è stato precisato avere poi conseguito il n.c. 80 -, in capo alla stessa , avendo allegato e documentato che Parte_1 ciò è avvenuto in data 02.09.2020, con contratto per atto di Notaio Dott.ssa (doc. 1 - Per_1 contratto di costituzione di usufrutto vitalizio a titolo oneroso, con allegati visura catastale e certificato di destinazione urbanistica), mediante il quale il IG. concedeva alla IG.ra l'usufrutto CP_1 Pt_1
a titolo oneroso dei seguenti immobili, siti nel Comune di Mornese (AL): A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio (Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale 697).
L'attrice non ha mai potuto esercitare appieno tale diritto a cagione dell'impedimento frapposto dal convenuto sig. , avendo spiegato – ed in parte è ben ricavabile dalla documentazione Controparte_1 allegata - che a seguito della fine della relazione sentimentale tra i predetti - intervenuta a cagione dei maltrattamenti perpetrati dal convenuto all'indirizzo dell'attrice, sfociati in una sentenza di condanna (doc.
2 - sentenza n. 1029/2024 del Tribunale penale di Genova, Dott. L. Magnani) - il IG. si CP_1 rifiutava reiteratamente di consegnare alla IG.ra le chiavi dell'immobile, non consentendole di Pt_1 utilizzarlo in alcun modo. Invero, spiegando che ella, in particolare, ha sì usufruito dell'immobile, vivendoci assieme al convenuto, solamente dal luglio 2022 (07.07.2022, data in cui lasciava l'appartamento in locazione a Bogliasco) al settembre 2022 (il 02.09.2022 si vedeva costretta a lasciare l'abitazione, trovando temporaneo rifugio presso la sorella , in Genova, a seguito Persona_2 dell'aggressione del compagno, che la sequestrava per oltre un'ora in casa, impedendole di uscire, poiché la minacciava e la percuoteva, cfr. docc. 4-5 - denuncia-querela del 02.09.2022).
E' risultato provato come l'attrice non abbia potuto esercitare il diritto di possesso ed il pieno godimento della res, percependone i frutti naturali e civili, né evidentemente – come sostiene esplicitamente – ha potuto apportare eventuali migliorie alla predetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 981 c.c..
Pertanto, risultando accertato l'usufrutto dell'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De
Gasperi s.n.c./n. 80 in capo all'attrice, deve essere dichiarato che ha Controparte_1 indebitamente occupato l'immobile medesimo a far data dal 02.09.2020, quale data di costituzione del diritto reale. Conseguentemente dovrà essere ordinato ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del predetto immobile in favore di Controparte_1 Pt_1
.
[...]
Occorre poi esaminare le altre domande attoree.
L'attrice, contraddicendosi, sostiene però di avere affrontato ingenti spese per miglioramenti apportati all'immobile, che non le sono mai stati indennizzati. Spese che a suo dire avrebbero dovuto essere corrisposte dal IG. , in quanto indubbiamente qualificabili alla stregua di riparazioni CP_1 straordinarie. Sostiene che l'abitazione, per essere abitabile, ha infatti necessitato di molteplici ristrutturazioni. Al riguardo l'attrice ha prodotto ampia documentazione, che tuttavia non risulta affatto pertinente.
Prima di esaminare le allegazioni occorre ricordare come l'art. 1004 (Spese a carico dell'usufruttuario) c.c. sancisca che “1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.”. Inoltre, l'art. 1005 (Riparazioni straordinarie) sancisca che “1. Le riparazioni
pagina 5 di 8 straordinarie sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.”.
Nel dettaglio, infatti, la documentazione prodotta dall'attrice non riguarda affatto spese straordinarie (ad es. doc. 12 - fattura “Crovetto” per € 311,00; doc. 13 - fattura “Fabbrica Lampadari Molarese” per € 100,00 di caparra;
doc. 14 - fattura “Mobilificio Carosio&Olivieri” per € 1.760,00); oppure non è affatto corrispondente al diritto di usufrutto posto che il diritto di usufrutto vitalizio è costituito a far data dal 02.09.2020 (il doc. 15 è un mero ordine di bonifico datato 2019; il doc. 16 è un mero assegno postale con annotazione che indica il 2018; il doc. 17 concerne una spesa per sanitari acquistati nel 2018; i docc. 18/19 - acconti “Mobili Marchelli” per € 250,00 ed € 160,00 sono datati 2017 e 2019, documentazione peraltro incerta ex se nella sua valutazione;
il doc. 23 - ricevuta pagamento in contanti per € 1.000 del 15.09.201;, il doc. 24 - ricevuta acconto “Caius club” € 5.000,00 per lavori del 11.11.2017; il doc. 25 - ricevuta acconto “Prato nobili” per € 400,00 per lavori di muratura datata 2017, documentazione peraltro incerta ex se nella sua valutazione;
il doc. 26 fattura
“Lampadari Molarese” per € 1.600,00 del 22.09.2018; il doc. 29 ricevuta di pagamento “Mobili Marchelli” per € 500,00 del 17.09.2018).
Invero poi si aggiungano le seguenti discrasie: il doc. 15bis è un mero ordine di bonifico datato 2022 ma senza che sia riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura è indicato il civico n. 74; i docc. 20-21 - fatture “Villa oltre il bagno” per € 400,00 e per € 527,59 non sono riconducibili all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura sono indicati il civico n. 58; il doc. 22 - fattura “Villa oltre il bagno” per € 800,00 non è riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura è indicato il civico n. 74; il doc. 27 - fatture
“Lampadari Molarese” per € 320,00 complessivi di novembre 2021 e gennaio 2022 non risulta chiaramente riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80; il doc. 28 - pagamento a
“CF di AV RO & O” per € 850,00 non risulta chiaramente riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, peraltro incerto ex se nella sua valutazione.
Infine, il doc. 30 - decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, n. 127/2024, divenuto esecutivo il
09.04.2024 non può essere oggetto di domanda risultando totalmente incompleta la documentazione e comunque autonoma l'eventuale domanda.
Pertanto, la domanda di condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice dalle spese sostenute, rifondendole la somma di € 23.690,59 (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria andrà rigettata per i motivi prima esposti.
Quanto alla domanda posta in subordine, di condannarlo a rifondere all'attrice la precitata somma (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria) alla stregua di indennizzo per l'ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c s'impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
L'art. 2041 c.c. statuisce che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Inoltre, l'articolo statuisce ancora al secondo comma che “qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”. Da quanto precede, si desume che costituiscono presupposti per l'azione generale di arricchimento: l'arricchimento di una persona;
il depauperamento di un'altra persona;
l'assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento); l'esistenza di un nesso causale tra arricchimento e depauperamento, nel senso che l'uno deve necessariamente discendere dall'altro.
pagina 6 di 8 Al verificarsi di tali presupposti scatterà a carico dell'arricchito l'obbligo di indennizzare il depauperato nei limiti dell'arricchimento conseguito o, nel caso in cui la locupletazione abbia avuto per oggetto una cosa determinata, l'obbligo di restituirla in natura, ove essa sussista al tempo della domanda. Dunque, l'arricchimento di una persona deve essere causalmente correlato al depauperamento sofferto da altro soggetto e deve verificarsi senza che esso sia sorretto da una giusta causa. Sicché, come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass., ord. 13 giugno 2023 n. 16864), non potrà ad esempio considerarsi ingiustificato l'arricchimento che sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Quanto al nesso di causalità, esso deve essere inteso nel senso che all'arricchimento che si concretizza in capo al locupletato deve corrispondere la correlativa diminuzione patrimoniale del depauperato, con la conseguenza che ciò si verifica quando unico è il fatto da cui scaturisce l'ingiusto arricchimento. Nei limiti, poi, del pregiudizio sofferto dal depauperato sorge in capo all'arricchito l'obbligo di indennizzo a favore del primo, obbligo che non è diretto a risarcire un danno patito, ma piuttosto è volto a riequilibrare una situazione patrimoniale alterata in assenza di una giusta causa. Ciò in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue l'azione di indebito arricchimento dalle azioni risarcitorie per la mancanza di rilevanza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nell'arricchito.
Nella specie la domanda posta in subordine non potrà essere dunque accolta, sia perché non appare affatto residuale, risultando infondata la domanda di condanna posta in via principale per ottenere le spese sostenute, sia perché comunque indimostrato l'ingiusto arricchimento.
Né tanto meno potrà essere riqualificata la suddetta domanda quale indennizzo per il mancato esercizio, medio tempore, del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via
A. De Gasperi 36.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e in considerazione della soccombenza solo parziale così per i seguenti importi: € 3.000 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato l'usufrutto dell'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De Gasperi s.n.c./n. 80
[A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio
(Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale
697)] in capo all'attrice, Dichiara che ha indebitamente occupato Controparte_1 l'immobile medesimo a far data dal 02.09.2020;
Ordina ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del Controparte_1 predetto immobile in favore di;
Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Alessandria, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1417/2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tesino (TN), alla Via Campestrin n. 5, elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), Corso G. Assereto n.
28/6, presso e nello Studio degli Avv.ti Olga D'Acunzo (C.F. fax: 0185- C.F._2
234088, PEC: e Lara Simonelli (C.F. , PEC: Email_1 C.F._3
Email_2
ATTORE
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._4 con atto n. 21, parte I, serie A- anno 1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità
CONVENUTO
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11,29 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, mediante videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_NjU2MGQyZmUtMGIzYy00ZTlhLTg5ZjMtYTA4MTAyYTJiNjdl%40thread.v2
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[...]
Email_3 sono comparsi:
Per l'attore è presente l'avv. Olga D'Acunzo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Il difensore precisa che quanto al numero civico dell'immobile di cui alla domanda, esso corrisponde al civico 80 in conseguenza di attribuzione successiva all'atto di usufrutto. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,05.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tesino (TN), alla Via Campestrin n. 5, elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), Corso G. Assereto n.
28/6, presso e nello Studio degli Avv.ti Olga D'Acunzo (C.F. fax: 0185- C.F._2
234088, PEC: e Lara Simonelli (C.F. , PEC: Email_1 C.F._3
Email_2
ATTORE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._4 con atto n. 21, parte I, serie A- anno 1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. Accertare l'usufrutto dell'immobile in oggetto in capo all'odierna attrice;
2. Accertare, per l'effetto, che l'odierno convenuto ha indebitamente occupato l'immobile medesimo;
3. Ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del predetto;
4. In ogni caso, condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice dalle spese sostenute, rifondendole la somma di € 23.690,59 (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria);
5. In subordine, condannarlo a rifondere all'attrice la precitata somma (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria) alla stregua di indennizzo per l'ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. Spese, diritti e onorari interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra chiedeva di vedersi riconoscere Parte_1 il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De Gasperi, comprensivo di tratto di corte di proprietà esclusiva, cantina, ricovero attrezzi, sovrastante locale di sgombero e ripostiglio e appezzamento di terreno pari a mq 220, come da contratto stipulato dinanzi al Notaio Dott.ssa in data 02.09.2020. In particolare, così esponeva: “1. In data Per_1
02.09.2020, con contratto per atto di Notaio Dott.ssa (doc.
1 - contratto di costituzione di Per_1 usufrutto vitalizio a titolo oneroso, con allegati visura catastale e certificato di destinazione pagina 2 di 8 urbanistica), il IG. concedeva alla IG.ra l'usufrutto a titolo oneroso dei seguenti CP_1 Pt_1 immobili, siti nel Comune di Mornese (AL): A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio (Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale 697).
2. Gli immobili in questione venivano ceduti nello stato in cui si trovavano, a corpo e con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze, accessioni, passi ed accessi, nonché servitù attive e passive (art. 2). 3. Il prezzo veniva pattuito in € 13.500,00, pagati dalla IG.ra mediante assegno bancario avente numero Pt_1 7002557951-12 (art. 8), contestualmente alle spese notarili del contratto (art. 13).
4. L'oggetto dell'usufrutto era destinato a costituire l'abitazione familiare dei IGg.ri e , al tempo CP_1 Pt_1 conviventi.
5. Nondimeno, a seguito della fine della relazione sentimentale tra i predetti - intervenuta a cagione dei maltrattamenti perpetrati dal convenuto all'indirizzo dell'attrice, sfociati, peraltro, in una sentenza di condanna (doc.
2 - sentenza n. 1029/2024 del Tribunale penale di Genova, Dott. L.
Magnani) - il IG. si rifiutava reiteratamente di consegnare alla IG.ra le chiavi CP_1 Pt_1 dell'immobile, non consentendole di utilizzarlo in alcun modo.
6. Pur sollecitato, infatti, il convenuto non provvedeva a detta consegna (doc.
3 - missiva Avv. D'Acunzo/Calcagno Silvestro del 26.09.2022).
7. La IG.ra , in particolare, ha usufruito dell'immobile, vivendoci assieme al convenuto, Pt_1 solamente dal luglio 2022 (07.07.2022, data in cui lasciava l'appartamento in locazione a Bogliasco) al settembre 2022: il 02.09.2022, invero, si vedeva costretta a lasciare l'abitazione - trovando temporaneo rifugio presso la sorella , in Genova - a seguito dell'aggressione del Persona_2 compagno, che la sequestrava per oltre un'ora in casa, impedendole di uscire, la minacciava e la percuoteva (docc. 4-5 - denuncia-querela del 02.09.2022, dante origine al procedimento penale di cui sopra;
sommarie informazioni rese da il 05.09.2022).
8. A tutt'oggi, l'attrice risiede in Parte_1
Pieve Tesin (TN), in un luogo totalmente isolato, al fine di non farsi rintracciare dall'ex compagno, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ancora destinatario della misura di prevenzione del “foglio di via” (in essere dal 05.09.2022).
9. Ai fini della ristrutturazione degli immobili concessi in usufrutto, la IG.ra accendeva più Pt_1 finanziamenti, due dei quali in veste di fideiussore del IG. (docc. 6-7: finanziamento “Agos CP_1 Ducato” intestato a per € 20.500,00; finanziamento “Creditis Servizi S.p.A.” per € Controparte_1
8.515,90) e i restanti a nome proprio. 10. Poiché, tuttavia, il convenuto non ottemperava ai pagamenti, l'attrice si vedeva costretta a corrispondere elevate somme di denaro in qualità di garante (docc. 8/9/10/10 bis/11 - estratto conto “Che Banca!” intestato ad , da cui si evincono i Parte_1 pagamenti di due rate mensili da € 205,00 ciascuna per aprile e maggio 2023; ricevuta di pagamento
“FIRE” per € 205,00 del 02.07.2022; n. 5 cambiali di pagamento per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023; bonifico bancario per € 1.098,00 del 07.01.2022). 11. Oltre ai citati prestiti personali, la IG.ra effettuava in prima persona gli acquisti di diversi mobili per Pt_1 arredare la casa, come da documentazione che si produce (doc. 12 - fattura “Crovetto” per € 311,00; doc. 13 - fattura “Fabbrica Lampadari Molarese” per € 100,00 di caparra;
doc. 14 - fattura
“Mobilificio Carosio&Olivieri” per € 1.760,00; doc. 15 - ordine di bonifico intestato a “Fratelli Villa” per € 2.000,00; doc. 15 bis bonifico eseguito a “ ” per lavori di Parte_2 ristrutturazione per € 2.810,00; doc. 16 - assegno per € 504,00 per saldo totale rubinetteria;
doc. 17 - fattura “Villa oltre il bagno” per € 1.660,00; doc. 18/19 - acconti “Mobili Marchelli” per € 250,00 ed
€ 160,00; doc. 20/21 - fatture “Villa oltre il bagno” per € 400,00 e per € 527,59; doc. 22 - fattura
“Villa oltre il bagno” per € 800,00; doc. 23 - ricevuta pagamento in contanti per € 1.000 del 15.09.2017; doc. 24 - ricevuta acconto “Caius club” € 5.000,00 per lavori del 11.11.2017; doc. 25 - ricevuta acconto “Prato nobili” per € 400,00 per lavori di muratura;
doc. 26 fattura “Lampadari Molarese” per € 1.600,00 del 22.09.2018; docc. 27 - fatture “Lampadari Molarese” per € 320,00 complessivi di novembre 2021 e gennaio 2022; doc. 28 - pagamento a “CF di AV RO & O” per € 850,00; doc. 29 ricevuta di pagamento “Mobili Marchelli” per € 500,00 del
pagina 3 di 8 17.09.2018), per un totale di € 20.952,59. 12. A cagione delle ingenti spese sostenute e dei mutui contratti, l'attrice si trova tutt'oggi a far fronte a diverse debenze: percepisce una pensione pari ad € 1.700,00 mensili, dei quali 1/5 è già oggetto di pignoramento. 13. In data 28.02.2024, peraltro, le è stato notificato un decreto ingiuntivo da parte di “Compass Banca S.p.A.” per € 13.053,05 in relazione al finanziamento del 16.10.2019 per € 18.000,00, da restituirsi in € 27.214,32 (doc. 30 - decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, n. 127/2024, divenuto esecutivo il 09.04.2024). 14. In relazione ai fatti di cui si è detto, è stata intentata la procedura di mediazione, la quale, tuttavia, ha dato esito negativo per la mancata comparizione del IG. (doc. 31 - verbale negativo di mediazione del CP_1 04.05.2023).” (citazione pagg. 1-3).
2. Il convenuto sig. che, ad esito del certificato storico di residenza risulta Controparte_1 cancellato dall'anagrafe per irreperibilità, nonostante la notifica regolare è rimasto contumace nel giudizio, a conferma del suo disinteresse.
3. Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'attrice modificava la domanda di accertamento del diritto di usufrutto (oltre al riconoscimento dell'indennizzo per le ingenti spese sostenute ad esclusivo vantaggio della proprietà) chiedendo in subordine che gli esborsi venissero valutati dal Tribunale alla stregua di ingiusto arricchimento del convenuto, ex art. 2041 c.c. Con la seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c., l'attrice implementava le proprie istanze istruttorie.
4. L'istruttoria della causa si teneva all'udienza del 20.02.2025, con le deposizioni testimoniali delle sorelle dell'attrice, sigg.re e . Il teste , in pari occasione, Persona_2 Persona_3 Testimone_1 confermava di aver gestito personalmente le pratiche catastali ed edilizie volte al passaggio di proprietà dell'immobile oggetto di usufrutto, che il sig. aveva ereditato da un parente. CP_1
5. All'udienza del 27.3.2025, il Giudice così provvedeva all'esito: “lette le note conclusive, osservato che - nella Memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. è scritto che “Il IG. (C.F. Controparte_1
), avente domicilio in Mornese (AL), Via A. De Gasperi n. 80 (privo di C.F._4 residenza anagrafica)” (pag. 1) e che ciò peraltro risulta de plano anche dalla sentenza penale ivi allegata;
- nell'atto di citazione è scritto che “Il IG. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] in [...], con atto n. 21, parte I, serie A- anno C.F._4
1950- Comune di Mignanego, cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente in
Italia in data 21.02.2024 per irreperibilità.” come peraltro attestato anche nella relata di notifica nella parte istante del difensore;
- dalla lettura del certificato di residenza storico in realtà risulta irreperibile nel comune di Bogliasco;
- tuttavia è ed era ben noto alla difesa di parte attrice il domicilio del convenuto;
- nonostante ciò la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Bogliasco;
PQM
Letto l'art. 101, comma secondo c.p.c. secondo cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”, assegna all'attrice il termine di 20 giorni per il deposito del certificato di residenza (estraibile dal difensore in https://www.anagrafenazionale.interno.it/ ) e di una memoria in cui spieghi perché non è stato notificato l'atto introduttivo al domicilio noto, dichiarandosi di non esserne a conoscenza.”;
6. a seguito del deposito della memoria da parte della difesa attorea, il Giudice “letta la memoria e la documentazione allegata, ritenutala esaustiva Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia all'udienza del 8 maggio 2025 ore 11,30 … con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§ pagina 4 di 8 Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese Via A. De Gasperi - meglio identificato nell'atto pubblico allegato sub. Doc. 1, in quanto nell'atto risulta s.n.c. ed all'udienza odierna è stato precisato avere poi conseguito il n.c. 80 -, in capo alla stessa , avendo allegato e documentato che Parte_1 ciò è avvenuto in data 02.09.2020, con contratto per atto di Notaio Dott.ssa (doc. 1 - Per_1 contratto di costituzione di usufrutto vitalizio a titolo oneroso, con allegati visura catastale e certificato di destinazione urbanistica), mediante il quale il IG. concedeva alla IG.ra l'usufrutto CP_1 Pt_1
a titolo oneroso dei seguenti immobili, siti nel Comune di Mornese (AL): A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio (Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale 697).
L'attrice non ha mai potuto esercitare appieno tale diritto a cagione dell'impedimento frapposto dal convenuto sig. , avendo spiegato – ed in parte è ben ricavabile dalla documentazione Controparte_1 allegata - che a seguito della fine della relazione sentimentale tra i predetti - intervenuta a cagione dei maltrattamenti perpetrati dal convenuto all'indirizzo dell'attrice, sfociati in una sentenza di condanna (doc.
2 - sentenza n. 1029/2024 del Tribunale penale di Genova, Dott. L. Magnani) - il IG. si CP_1 rifiutava reiteratamente di consegnare alla IG.ra le chiavi dell'immobile, non consentendole di Pt_1 utilizzarlo in alcun modo. Invero, spiegando che ella, in particolare, ha sì usufruito dell'immobile, vivendoci assieme al convenuto, solamente dal luglio 2022 (07.07.2022, data in cui lasciava l'appartamento in locazione a Bogliasco) al settembre 2022 (il 02.09.2022 si vedeva costretta a lasciare l'abitazione, trovando temporaneo rifugio presso la sorella , in Genova, a seguito Persona_2 dell'aggressione del compagno, che la sequestrava per oltre un'ora in casa, impedendole di uscire, poiché la minacciava e la percuoteva, cfr. docc. 4-5 - denuncia-querela del 02.09.2022).
E' risultato provato come l'attrice non abbia potuto esercitare il diritto di possesso ed il pieno godimento della res, percependone i frutti naturali e civili, né evidentemente – come sostiene esplicitamente – ha potuto apportare eventuali migliorie alla predetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 981 c.c..
Pertanto, risultando accertato l'usufrutto dell'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De
Gasperi s.n.c./n. 80 in capo all'attrice, deve essere dichiarato che ha Controparte_1 indebitamente occupato l'immobile medesimo a far data dal 02.09.2020, quale data di costituzione del diritto reale. Conseguentemente dovrà essere ordinato ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del predetto immobile in favore di Controparte_1 Pt_1
.
[...]
Occorre poi esaminare le altre domande attoree.
L'attrice, contraddicendosi, sostiene però di avere affrontato ingenti spese per miglioramenti apportati all'immobile, che non le sono mai stati indennizzati. Spese che a suo dire avrebbero dovuto essere corrisposte dal IG. , in quanto indubbiamente qualificabili alla stregua di riparazioni CP_1 straordinarie. Sostiene che l'abitazione, per essere abitabile, ha infatti necessitato di molteplici ristrutturazioni. Al riguardo l'attrice ha prodotto ampia documentazione, che tuttavia non risulta affatto pertinente.
Prima di esaminare le allegazioni occorre ricordare come l'art. 1004 (Spese a carico dell'usufruttuario) c.c. sancisca che “1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.”. Inoltre, l'art. 1005 (Riparazioni straordinarie) sancisca che “1. Le riparazioni
pagina 5 di 8 straordinarie sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.”.
Nel dettaglio, infatti, la documentazione prodotta dall'attrice non riguarda affatto spese straordinarie (ad es. doc. 12 - fattura “Crovetto” per € 311,00; doc. 13 - fattura “Fabbrica Lampadari Molarese” per € 100,00 di caparra;
doc. 14 - fattura “Mobilificio Carosio&Olivieri” per € 1.760,00); oppure non è affatto corrispondente al diritto di usufrutto posto che il diritto di usufrutto vitalizio è costituito a far data dal 02.09.2020 (il doc. 15 è un mero ordine di bonifico datato 2019; il doc. 16 è un mero assegno postale con annotazione che indica il 2018; il doc. 17 concerne una spesa per sanitari acquistati nel 2018; i docc. 18/19 - acconti “Mobili Marchelli” per € 250,00 ed € 160,00 sono datati 2017 e 2019, documentazione peraltro incerta ex se nella sua valutazione;
il doc. 23 - ricevuta pagamento in contanti per € 1.000 del 15.09.201;, il doc. 24 - ricevuta acconto “Caius club” € 5.000,00 per lavori del 11.11.2017; il doc. 25 - ricevuta acconto “Prato nobili” per € 400,00 per lavori di muratura datata 2017, documentazione peraltro incerta ex se nella sua valutazione;
il doc. 26 fattura
“Lampadari Molarese” per € 1.600,00 del 22.09.2018; il doc. 29 ricevuta di pagamento “Mobili Marchelli” per € 500,00 del 17.09.2018).
Invero poi si aggiungano le seguenti discrasie: il doc. 15bis è un mero ordine di bonifico datato 2022 ma senza che sia riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura è indicato il civico n. 74; i docc. 20-21 - fatture “Villa oltre il bagno” per € 400,00 e per € 527,59 non sono riconducibili all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura sono indicati il civico n. 58; il doc. 22 - fattura “Villa oltre il bagno” per € 800,00 non è riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, posto che nella fattura è indicato il civico n. 74; il doc. 27 - fatture
“Lampadari Molarese” per € 320,00 complessivi di novembre 2021 e gennaio 2022 non risulta chiaramente riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80; il doc. 28 - pagamento a
“CF di AV RO & O” per € 850,00 non risulta chiaramente riconducibile all'immobile di Mornese Via A. De Gasperi 80, peraltro incerto ex se nella sua valutazione.
Infine, il doc. 30 - decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, n. 127/2024, divenuto esecutivo il
09.04.2024 non può essere oggetto di domanda risultando totalmente incompleta la documentazione e comunque autonoma l'eventuale domanda.
Pertanto, la domanda di condannare il convenuto a tenere indenne l'attrice dalle spese sostenute, rifondendole la somma di € 23.690,59 (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria andrà rigettata per i motivi prima esposti.
Quanto alla domanda posta in subordine, di condannarlo a rifondere all'attrice la precitata somma (o quella maggiore o minore che sarà provata all'esito dell'istruttoria) alla stregua di indennizzo per l'ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c s'impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
L'art. 2041 c.c. statuisce che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Inoltre, l'articolo statuisce ancora al secondo comma che “qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”. Da quanto precede, si desume che costituiscono presupposti per l'azione generale di arricchimento: l'arricchimento di una persona;
il depauperamento di un'altra persona;
l'assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento); l'esistenza di un nesso causale tra arricchimento e depauperamento, nel senso che l'uno deve necessariamente discendere dall'altro.
pagina 6 di 8 Al verificarsi di tali presupposti scatterà a carico dell'arricchito l'obbligo di indennizzare il depauperato nei limiti dell'arricchimento conseguito o, nel caso in cui la locupletazione abbia avuto per oggetto una cosa determinata, l'obbligo di restituirla in natura, ove essa sussista al tempo della domanda. Dunque, l'arricchimento di una persona deve essere causalmente correlato al depauperamento sofferto da altro soggetto e deve verificarsi senza che esso sia sorretto da una giusta causa. Sicché, come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass., ord. 13 giugno 2023 n. 16864), non potrà ad esempio considerarsi ingiustificato l'arricchimento che sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Quanto al nesso di causalità, esso deve essere inteso nel senso che all'arricchimento che si concretizza in capo al locupletato deve corrispondere la correlativa diminuzione patrimoniale del depauperato, con la conseguenza che ciò si verifica quando unico è il fatto da cui scaturisce l'ingiusto arricchimento. Nei limiti, poi, del pregiudizio sofferto dal depauperato sorge in capo all'arricchito l'obbligo di indennizzo a favore del primo, obbligo che non è diretto a risarcire un danno patito, ma piuttosto è volto a riequilibrare una situazione patrimoniale alterata in assenza di una giusta causa. Ciò in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue l'azione di indebito arricchimento dalle azioni risarcitorie per la mancanza di rilevanza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nell'arricchito.
Nella specie la domanda posta in subordine non potrà essere dunque accolta, sia perché non appare affatto residuale, risultando infondata la domanda di condanna posta in via principale per ottenere le spese sostenute, sia perché comunque indimostrato l'ingiusto arricchimento.
Né tanto meno potrà essere riqualificata la suddetta domanda quale indennizzo per il mancato esercizio, medio tempore, del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via
A. De Gasperi 36.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e in considerazione della soccombenza solo parziale così per i seguenti importi: € 3.000 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato l'usufrutto dell'immobile sito nel Comune di Mornese (AL), Via A. De Gasperi s.n.c./n. 80
[A) Magazzino avente accesso da Via A. De Gasperi, con tratto di corte in proprietà esclusiva, composto da cantina e ricovero attrezzi al piano terra e sovrastante locale di sgombero e ripostiglio
(Foglio 3, Mappale 718); B) appezzamento di terreno della superficie di 220 mq (Foglio 3, Mappale
697)] in capo all'attrice, Dichiara che ha indebitamente occupato Controparte_1 l'immobile medesimo a far data dal 02.09.2020;
Ordina ai sensi dell'art. 948 c.c., al convenuto l'immediato rilascio del Controparte_1 predetto immobile in favore di;
Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Alessandria, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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