Art. 53.
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo).
Presso ogni ufficio di compartimento e' tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo).
Presso ogni ufficio di compartimento e' tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.