Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2025, proposto da
Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Righetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, al viale Libertà n. 171;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Palermo, alla via RIno Stabile, n. 182;
per l’annullamento,
previa tutela cautelare
- del provvedimento del SUAP del Comune di Termini Imerese prot. 63767 del 18 aprile 2025 recante “Conclusione negativa del procedimento - Richiesta di Autorizzazione Unica - Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media struttura di vendita nel settore alimentare - Richiesta di Permesso di Costruire - Domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente - Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 - Comunicazione per la vendita di alcolici. Realizzazione e apertura di una media struttura di vendita alimentare e non ad opera di LIDL ITALIA s.r.l. (Rif. pratica SUAP n. 02275030233-09102024-1535)”;
- di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale, compresi, per quanto possa occorrere, il parere dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica, prot. 2019 del 5 febbraio 2025; i pareri del Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata del Comune di Termini Imerese prot. 6938 del 12 febbraio 2025 e prot. 16561 del 7 aprile 2025; la comunicazione prot. 25864 del 18 febbraio 2025 dei motivi ostativi all’accoglimento della pratica;
in parte qua
del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Termini Imerese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Termini Imerese e della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 428 del 25 luglio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RC RI LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in data 22 maggio 2024, concludeva un contratto preliminare di compravendita di un’area situata in Termini Imerese, ricadente in base al vigente P.R.G. in ZTO di tipo “F” per “ Attrezzature pubbliche e ad uso pubblico ”, più precisamente classificata come “ Attrezzatura di interesse generale esistente ”.
In data 16 ottobre 2024, presentava quindi la domanda di autorizzazione unica presso il Comune di Termini Imerese per l’apertura di un supermercato di medie dimensioni mediante intervento di demolizione di tutti i fabbricati presenti e ricostruzione di un nuovo edificio ad uso commerciale di volume inferiore a quello esistente.
Con nota del 15 gennaio 2025, l’ente locale chiedeva chiarimenti alla Regione Siciliana in merito alla compatibilità urbanistica di un insediamento commerciale rispetto alla ZTO “F” del vigente P.R.G. comunale.
Con successiva nota del 5 febbraio 2025, l’amministrazione regionale riscontrava la nota evidenziando, per quanto d’interesse, che gli insediamenti di carattere commerciale non possano considerarsi come attrezzature pubbliche di interesse generale.
All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune di Termini Imerese denegava la richiesta di autorizzazione unica perché, in sostanza, l’intervento non sarebbe compatibile con la ZTO di tipo “F” del P.R.G. di Termini Imerese per cui al contrario sarebbe necessaria una variante allo strumento urbanistico.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Lidl Italia s.r.l. impugnava il detto atto terminativo negativo e quelli presupposti lamentandone l’illegittimità perché adottati: a) in falsa applicazione dell’art. 70 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Termini Imerese, oltre che in violazione dell’art. 46 della l.r. n. 19/2020 e del D.M. n. 1444/1968 perché l’amministrazione avrebbe errato nel considerare incompatibile l’apertura di un supermercato con i servizi assentibili nella zona omogenea F del P.R.G. (motivo 1); b) con eccesso di potere per disparità di trattamento, avuto riguardo alla localizzazione nel medesimo ambito di infrastrutture ENEL, parimenti escluse dai servizi ivi consentiti (motivi 2 e 3).
Con ordinanza n. 428 del 25 luglio 2025 veniva accolta la richiesta di misure cautelari con fissazione sollecita dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, deve essere affrontata l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, sul presupposto che la nota assessoriale (pure impugnata) non avrebbe carattere lesivo nei confronti del ricorrente.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio ritiene che la nota del 5 febbraio 2025 non sia lesiva per la posizione della società ricorrente perché non è frutto di spendita di potere, non avendo la Regione competenza ad assentire lo specifico intervento urbanistico ed edilizio principiato con l’istanza del 16 ottobre 2024: l’atto è frutto di attività consultiva facoltativa fornita dal Dipartimento all’ente locale e non è vincolante per l’ente locale.
Il ricorso avverso il provvedimento di diniego del Comune di Termini Imerese è invece fondato.
Al riguardo, risulta dirimente affrontare la questione, tutta di diritto, sollevata con il primo motivo di ricorso.
Il Collegio ritiene che non sia possibile interpretare l’art. 70 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Termini Imerese al punto da escludere che nell’area omogenea F, tra le “ attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano e territoriale ”, non rientrino anche i supermercati.
Tale disposizione è la trasposizione di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1988, n. 1444 che, quanto alla zona F, individua i caratteri di zonizzazione proprio perché “ parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale ”.
Sul punto, la giurisprudenza, peraltro in un caso sovrapponibile a quello in esame, ha di recente evidenziato che “ si può ritenere, in via generale, ad esempio, che le destinazioni relativamente alle zone F del D.M. n. 1444/1968, possono essere anche interpretate, se non accompagnate da alcuna altra specificazione o limitazione, nel più generale senso della assentibilità di interventi tanto pubblici quanto privati, con l’unico limite della destinazione di quanto realizzato ad un uso, appunto, “collettivo”, poiché il detto D.M. (che, com’è noto detta le linee guida per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, da operarsi nel P.R.G.) afferma che, con la lettera F, debbono essere indicate “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, costituendo “le opere d’interesse generale” … una categoria logico-giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle “opere pubbliche”, poiché si riferiscono a quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della pubblica Amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si riferisce a supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche, discoteche, etc .” (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8399).
Ne discende che il provvedimento di diniego è illegittimo in quanto nella zona F del P.R.G. del Comune di Termini Imerese può essere localizzato un supermercato.
Il secondo motivo di ricorso può essere assorbito in ragione dell’ampia portata conformativa che deriva dall’accoglimento del primo motivo, conformemente ai principi dettati in materia dal Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5.
Dato l’esito complessivo del ricorso, sussistono le ragioni di legge per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile e in altra parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego del Comune di Termini Imerese del 18 aprile 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente
EL AR SO, Primo Referendario
RC RI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI LI | OB EN |
IL SEGRETARIO