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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 2 luglio 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies
procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.25936/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nata a: 31/05/1995, Parte_1 luogo di nascita: Campinas - Sào Paulo (SP) - Brasile;
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per Controparte_1 il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare parte ricorrente narra:
- “…data 13/01/1882, da genitori italiani nasceva in Italia, nel
Comune di Castel Baronia (AV), il SI. , Persona_1 cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1).
- … non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica… contraeva Persona_1 matrimonio con la SI.ra (doc. 3). Parte_2
Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il
SI. , il 04/07/1920 (doc. 4). PE
- In data 18/07/1942 il predetto contraeva PE matrimonio con la SI.ra (doc. 5). Successivamente, Parte_3 dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il SI. RS
, il 20/10/1943… odierno ricorrente, è diretto
[...] discendente del SI. cittadino italiano, poi Persona_1 emigrato in Brasile, dove ha vissuto sino alla morte, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.”.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_4 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Il si è costituito ed ha eccepito l'inammissibiltà del ricorso. Sul punto CP_1
Si rende noto su tale punto che l'ordinanza resa dal Tribunale di
Roma in persona del Giudice Dott.ssa Doriana Marra in data
17/01/2021 (conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23/04/2020), vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a Controparte_1 quella de qua, vale a dire l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del
D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la c.d. Grande naturalizzazione brasiliana.
Anche l'eccezione relativa all'onere probatorio risulta assolto circa la discendenza dell'avo italiano
Le eccezioni tutte vanno disattese.
Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto generalmente il eccepisce, si ritiene che, con riferimento alla Controparte_1 disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità
o ammissibilità della domanda.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Parte ricorrente:“… ha dimostrato come più volte abbia tentato di "agendare" un appuntamento tramite il sito web del senza alcun successo, atteso che il portale - nelle occasioni in cui non ha Parte_5 segnalato un errore durante l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che "Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto'', trasformando nei fatti la procedura inserita in un "diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione"". *
La richiesta avanzata all'Autorità competente di riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, risulta non aver avuto alcuna risposta, né convocazione, né riscontro”. Ma vi è di più atteso che : “Da una ispezione del link riportato è possibile evincere che i richiedenti del 2018 sono 18.125, per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono 13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il
informa:” Parte_5
L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , hanno inviato al Parte_5 Parte_6 in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del
, ha notificato al a San Paolo, il “modulo di Parte_5 Parte_7 richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, , ad oggi il di San Paolo ha invitato coloro Parte_5 che sono inseriti nella lista di attesa facente riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando parte attrice cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone e dichiara cittadini italiani il ricorrente come sopra generalizzato in quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
per l'effetto dichiara la cittadinanza italiana iure sanguinis dei suddetti come indicati in epigrafe;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara parte ricorrente cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadino italiano come da Estratto per Riassunto dai Registro Persona_1 degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 28 luglio 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 2 luglio 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies
procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.25936/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nata a: 31/05/1995, Parte_1 luogo di nascita: Campinas - Sào Paulo (SP) - Brasile;
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per Controparte_1 il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare parte ricorrente narra:
- “…data 13/01/1882, da genitori italiani nasceva in Italia, nel
Comune di Castel Baronia (AV), il SI. , Persona_1 cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1).
- … non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica… contraeva Persona_1 matrimonio con la SI.ra (doc. 3). Parte_2
Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il
SI. , il 04/07/1920 (doc. 4). PE
- In data 18/07/1942 il predetto contraeva PE matrimonio con la SI.ra (doc. 5). Successivamente, Parte_3 dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il SI. RS
, il 20/10/1943… odierno ricorrente, è diretto
[...] discendente del SI. cittadino italiano, poi Persona_1 emigrato in Brasile, dove ha vissuto sino alla morte, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.”.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_4 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Il si è costituito ed ha eccepito l'inammissibiltà del ricorso. Sul punto CP_1
Si rende noto su tale punto che l'ordinanza resa dal Tribunale di
Roma in persona del Giudice Dott.ssa Doriana Marra in data
17/01/2021 (conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23/04/2020), vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a Controparte_1 quella de qua, vale a dire l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del
D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la c.d. Grande naturalizzazione brasiliana.
Anche l'eccezione relativa all'onere probatorio risulta assolto circa la discendenza dell'avo italiano
Le eccezioni tutte vanno disattese.
Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto generalmente il eccepisce, si ritiene che, con riferimento alla Controparte_1 disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità
o ammissibilità della domanda.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Parte ricorrente:“… ha dimostrato come più volte abbia tentato di "agendare" un appuntamento tramite il sito web del senza alcun successo, atteso che il portale - nelle occasioni in cui non ha Parte_5 segnalato un errore durante l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che "Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto'', trasformando nei fatti la procedura inserita in un "diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione"". *
La richiesta avanzata all'Autorità competente di riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, risulta non aver avuto alcuna risposta, né convocazione, né riscontro”. Ma vi è di più atteso che : “Da una ispezione del link riportato è possibile evincere che i richiedenti del 2018 sono 18.125, per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono 13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il
informa:” Parte_5
L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , hanno inviato al Parte_5 Parte_6 in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del
, ha notificato al a San Paolo, il “modulo di Parte_5 Parte_7 richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, , ad oggi il di San Paolo ha invitato coloro Parte_5 che sono inseriti nella lista di attesa facente riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando parte attrice cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone e dichiara cittadini italiani il ricorrente come sopra generalizzato in quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
per l'effetto dichiara la cittadinanza italiana iure sanguinis dei suddetti come indicati in epigrafe;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara parte ricorrente cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadino italiano come da Estratto per Riassunto dai Registro Persona_1 degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 28 luglio 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone