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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1875/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice FE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1875/2022 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Clericò ed Parte_1 C.F._1
EM IN, anche disgiuntamente tra loro, domiciliato presso i detti avvocati, giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico società 130 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata giusta procura speciale da (p.iva: CP_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 CP_4
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
[...]
NI CH ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio del predetto procuratore;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di finanziamento pagina 1 di 15 Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, alla luce delle causali sin qui espresse, previe le pronunce opportune e necessarie, da rendersi anche in via incidentale, accolte le eccezioni tutte come in narrativa mosse, contrariis reiectis: revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto n. 492/2022, dichiarandolo nullo, annullabile, illegittimo, inammissibile, improcedibile comunque infondato ed inefficace”.
Parte convenuta: “- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal sig. , in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio de quo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha proposto opposizione avverso il d.i. del Tribunale di
Spoleto n. 492/2022 del 14/07/2022, emesso nei suoi confronti ed in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento, stipulato in data 17/03/2004 tra il e inadempiuto e con saldo negativo di euro 37.500,62. Pt_1 Controparte_5
L'attore, in particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni:
- il difetto di legittimazione di parte opposta, non avendo fornito prova della “catena di cessioni del credito”;
- la prescrizione decennale della suddetta pretesa creditoria, non avendo ricevuto diffide o intimazioni dal
2005 al 2022;
- la carenza di prova del credito, non essendo a tal fine sufficiente solamente l'estratto ex art. 50 t.u.b..
La società, costituendosi in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle questioni preliminari riportandosi alla documentazione già depositata in sede di decreto ingiuntivo e producendone ulteriore;
nel merito, ha sostenuto la legittimità e la sufficiente prova fornita del credito ingiunto.
All'esito della prima udienza, è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
sono stati successivamente concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni tenutasi pagina 2 di 15 ex art. 127ter c.p.c. in data 12/06/2025, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre analizzare, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Ebbene, vale precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, la società ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del Controparte_1
diritto di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito;
dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
pagina 3 di 15 Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente pagina 4 di 15 causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono
pagina 5 di 15 aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù
di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non pagina 6 di 15 contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso pagina 7 di 15 in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie non è chiaro se ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé o l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti, essendosi l'attore limitato ad affermare genericamente sul punto che non “risultano i titoli giustificativi della catena di cessioni del credito conclusasi con quella in favore della ingiungente”.
Vale evidenziare, tuttavia, come sia stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e Controparte_5
l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Parte_2
Italiana Parte Seconda n. 143 del 13/12/2011, dalla quale si evince che la ha acquistato Parte_2
i crediti di titolarità della prima i quali:
pagina 8 di 15 “- derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente dalla Cedente;
- sono denominati in Euro;
- sono tutti classificati in sofferenza dalla cedente ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia; - i relativi Contratti CP_5
di Credito sono regolati dalla legge italiana;
- i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni
o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- i relativi debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti della Cedente, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari ne' societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
- i Crediti derivanti da Contratti di Credito al consumo risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- con riferimento ai Crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento l'importo dovuto dalla Cedente e' stato integralmente erogato - siano tuttora classificati a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia e siano stati classificati dalla Cedente Controparte_5
come idonei alla cessione nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011; - abbiano terminato l'iter di recupero crediti interno alla data 29 novembre 2011 che consiste nell'invio e nella ricezione di lettera di mora e nel successivo affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti tra quelle cui la Cedente ha conferito il relativo incarico;
- risultino ancora in essere alla data del 29 novembre 2011; - ancorche' rispondenti, alla data del 29 novembre 2011, ai
Criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal Contratto di Cessione e quindi dal trasferimento alla Cessionaria,
i crediti per i quali siano regolarmente in corso di esecuzione accordi a stralcio o piani di rientro vincolanti per la Cedente”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione;
peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito nonché anche alla luce del principio di non contestazione;
invero, non vi è contestazione specifica della suddetta cessione né del fatto che il credito in questione rientrasse nella tipologia individuata dai criteri sopra richiamati.
pagina 9 di 15 Ancora, parte convenuta ha altresì prodotto contratto di cessione in blocco dei crediti, concluso fra la e la in data 27/05/2016; pertanto, non vi sono dubbi dell'esistenza di Parte_2 Controparte_6
detta cessione e non è stato contestato che il credito in esame rientrasse nell'ambito di tale contratto di cessione. Come detto, dopo la produzione documentale, alcuna contestazione specifica è stata formulata dall'attore che si è limitato a ribadire genericamente negli scritti conclusionali che non era stata provata la
“catena delle cessione”.
Si precisa, poi, che ha mutato denominazione, come da attestato del 22/06/2017 (doc. 7 Controparte_6
monitorio), in Controparte_7
Infine, è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e l'odierna opposta, l'avviso di Controparte_7
cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 38 del
02/04/2022, dalla quale si evince che la ha acquistato “di una porzione di crediti di cui al Controparte_1
Contratto Quadro di Cessione (i “Crediti”) con effetti economici decorrenti dalla data del 31 dicembre 2019 ed effetti giuridici decorrenti dalla data del 28 marzo 2022. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, CP_7
e la Società renderanno disponibili nella pagina web della Società: http://centotrenta.com/it/cessioni/dolomiti/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, non avendo elencato alcun criterio distintivo per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione e non avendo prodotto l'elenco richiamato;
tuttavia, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito.
Parte convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio:
- il contratto di finanziamento alla base del credito ceduto;
- le missive di risoluzione inviate dai precedenti titolari del credito alla debitrice;
- soprattutto, dichiarazione di cessione da parte del cedente.
pagina 10 di 15 Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente, con la quale questo dichiara che, tra i Controparte_7
crediti ceduti all'odierna opposta rientra anche il credito vantato nei confronti dell'opponente, si ritiene esservi sufficiente prova delle cessioni in questione. Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”.
Anche tale documentazione non è stata specificamente contestata dall'attore.
La doglianza in esame, per tutte le ragioni di cui sopra, risulta infondata.
2. In secondo luogo, parte attrice ha lamentato la prescrizione del diritto di credito per decorso dell'ordinario termine decennale.
Sul punto giova premettere che il medesimo termine decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale;
nello specifico, come rilevato dalla giurisprudenza anche di merito, “il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti da parte della banca” (Corte di appello di Milano, Sez I sent. n. 991/2020.).
Nel caso di specie, il rapporto è stato risolto in data 31/10/2005, essendo annotata nell'estratto conto depositato (cfr. doc. 4 all. fasc. monitorio) la decadenza di parte debitrice dal beneficio del termine;
da tale momento potrà, dunque, computarsi il termine in questione, essendo quello il momento in cui il credito nei confronti del debitore diventa esigibile l'intero.
Pertanto, occorre verificare se il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. risulti interrotto dapprima, dalla notifica delle lettere di diffida e, successivamente, dalla notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
pagina 11 di 15 Ebbene, appare in proposito rivestire rilevanza centrale la missiva di comunicazione della cessione del credito e messa in mora del 07/04/2015, inviata dall'allora titolare del credito ( e Parte_2
ricevuta dalla destinataria della medesima, Parte_3
In proposito, occorre evidenziare come la cartolina di ricevimento compilata dal messo delegato alla consegna del plico sia stata sottoscritta ritualmente e dal timbro è possibile evidenziare la data di ricezione nel 01/05/2015 o nel 04/05/2015 (comunque nel maggio 2015, prima della scadenza del decennio).
Sul punto, devesi evidenziare come l'avvenuta compilazione della suddetta cartolina da parte dell'addetto, destinata alla e presso l'indirizzo di residenza della medesima, sia prova sufficiente del fatto che la Pt_3
stessa era entrata nella sfera di conoscibilità della medesima, ex art. 1335 c.c.. Tale circostanza merita di essere sottolineata, in quanto rende evidente l'inconferenza delle difese dell'attore sul punto;
invero, la suddetta missiva era destinata alla e non al Pertanto, appare del tutto irrilevante che la stessa Pt_3 Pt_1
sia giunta nella conoscibilità del medesimo ovvero il rapporto di convivenza fra la e il Pt_3 Pt_1
Infatti, la missiva di costituzione in mora era stata indirizzata esclusivamente e trasmessa alla la Pt_3
quale, come da contratto di finanziamento in atti, era obbligata solidale con riferimento alla posizione creditoria in questione.
Ne consegue, dunque, che tale atto interruttivo abbia effetto anche nei confronti del non perché Pt_1
direttamente destinato al medesimo (essendo dunque irrilevante che questi l'abbia ricevuto o meno), ma ai sensi del disposto di cui all'art. 1310 c.c.. Invero, tale norma dispone chiaramente che “Gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Anche la presente doglianza, dunque, merita integrale rigetto.
3. Infine, quanto all'asserita carenza di prova del credito in questione, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione azionato dall'attore-opponente, sebbene l'oggetto dell'accertamento sia il diritto di credito azionato dal convenuto-opposto in sede di procedimento monitorio. In conseguenza, nell'ambito del giudizio di opposizione si verifica un'articolazione dei ruoli pagina 12 di 15 processuali difforme dall'ordinario, con un attore in senso formale, l'opponente, che è però il convenuto in senso sostanziale, atteso che l'oggetto del giudizio è un diritto fatto valere nei suoi confronti dall'opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore.
Detta articolazione soggettiva non può che riverberarsi sul riparto dell'onere probatorio. In ossequio al principio di riparto dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul convenuto-opposto l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, essendo poi l'attore-opponente eventualmente onerato di allegare e dimostrare dei fatti
Applicando il principio citato al caso di specie, si osserva come l'istituto di credito opposto abbia correttamente adempiuto al proprio onere di provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Sul punto si rileva che a differenza dell'ipotesi del credito derivante da un contratto di conto corrente,
l'ormai consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale afferma che, se il credito azionato in sede monitoria trova origine in un contratto di finanziamento, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto integrali e neppure la produzione dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario.
Sul punto, vale segnalare Cass. civ. Sez. I Ord., 15/04/2019, n. 10507, secondo la quale “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione
della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”.
Quanto all'estratto conto ex art. 50 T.U.B., inoltre, occorre ricordare che “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare
pagina 13 di 15 nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 14640/2018, analogamente Cass. n. 14357 del 27/2019 e Cass. n. 31577/2019).
Parte convenuta ha dato piena prova del credito vantato, avendo prodotto fin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento e l'estratto ex art. 50 t.u.b. analitico, con tutti gli addebiti mensili.
Non vi sarebbe, a ben vedere, ulteriore documentazione che sarebbe pretendibile dall'istituto di credito in questo caso;
come detto, diversamente da contratti di conto corrente, nei contratti di finanziamento o mutuo le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante e non è necessaria la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto singolarmente intesi. Invero, in presenza del titolo costituito dal contratto di finanziamento (con pacifica erogazione della somma), non occorre la produzione integrale degli estratti conto, titoli non integranti la ragione della pretesa concorsuale, invece basata sul finanziamento vero e proprio;
per esso, una volta che la banca creditrice abbia dimostrato il titolo (contratto di finanziamento) e l'effettiva erogazione del denaro (circostanza pacifica) e quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta, spettava all'attrice dimostrare che la stessa aveva restituito l'importo ricevuto in prestito, in tutto o in parte.
Anche la presente doglianza, pertanto, merita integrale rigetto così come tutta l'opposizione proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, utilizzando i valori minimi alla luce della semplicità delle questioni affrontate e tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2022 emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 14/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro
2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 10/10/2025
Il giudice
FE FA
pagina 15 di 15
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice FE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1875/2022 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Clericò ed Parte_1 C.F._1
EM IN, anche disgiuntamente tra loro, domiciliato presso i detti avvocati, giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico società 130 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata giusta procura speciale da (p.iva: CP_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 CP_4
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
[...]
NI CH ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio del predetto procuratore;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di finanziamento pagina 1 di 15 Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, alla luce delle causali sin qui espresse, previe le pronunce opportune e necessarie, da rendersi anche in via incidentale, accolte le eccezioni tutte come in narrativa mosse, contrariis reiectis: revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto n. 492/2022, dichiarandolo nullo, annullabile, illegittimo, inammissibile, improcedibile comunque infondato ed inefficace”.
Parte convenuta: “- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal sig. , in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio de quo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha proposto opposizione avverso il d.i. del Tribunale di
Spoleto n. 492/2022 del 14/07/2022, emesso nei suoi confronti ed in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento, stipulato in data 17/03/2004 tra il e inadempiuto e con saldo negativo di euro 37.500,62. Pt_1 Controparte_5
L'attore, in particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni:
- il difetto di legittimazione di parte opposta, non avendo fornito prova della “catena di cessioni del credito”;
- la prescrizione decennale della suddetta pretesa creditoria, non avendo ricevuto diffide o intimazioni dal
2005 al 2022;
- la carenza di prova del credito, non essendo a tal fine sufficiente solamente l'estratto ex art. 50 t.u.b..
La società, costituendosi in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle questioni preliminari riportandosi alla documentazione già depositata in sede di decreto ingiuntivo e producendone ulteriore;
nel merito, ha sostenuto la legittimità e la sufficiente prova fornita del credito ingiunto.
All'esito della prima udienza, è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
sono stati successivamente concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni tenutasi pagina 2 di 15 ex art. 127ter c.p.c. in data 12/06/2025, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre analizzare, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Ebbene, vale precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, la società ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del Controparte_1
diritto di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito;
dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
pagina 3 di 15 Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente pagina 4 di 15 causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono
pagina 5 di 15 aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù
di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non pagina 6 di 15 contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso pagina 7 di 15 in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie non è chiaro se ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé o l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti, essendosi l'attore limitato ad affermare genericamente sul punto che non “risultano i titoli giustificativi della catena di cessioni del credito conclusasi con quella in favore della ingiungente”.
Vale evidenziare, tuttavia, come sia stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e Controparte_5
l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Parte_2
Italiana Parte Seconda n. 143 del 13/12/2011, dalla quale si evince che la ha acquistato Parte_2
i crediti di titolarità della prima i quali:
pagina 8 di 15 “- derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente dalla Cedente;
- sono denominati in Euro;
- sono tutti classificati in sofferenza dalla cedente ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia; - i relativi Contratti CP_5
di Credito sono regolati dalla legge italiana;
- i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni
o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- i relativi debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti della Cedente, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari ne' societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
- i Crediti derivanti da Contratti di Credito al consumo risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- con riferimento ai Crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento l'importo dovuto dalla Cedente e' stato integralmente erogato - siano tuttora classificati a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia e siano stati classificati dalla Cedente Controparte_5
come idonei alla cessione nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011; - abbiano terminato l'iter di recupero crediti interno alla data 29 novembre 2011 che consiste nell'invio e nella ricezione di lettera di mora e nel successivo affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti tra quelle cui la Cedente ha conferito il relativo incarico;
- risultino ancora in essere alla data del 29 novembre 2011; - ancorche' rispondenti, alla data del 29 novembre 2011, ai
Criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal Contratto di Cessione e quindi dal trasferimento alla Cessionaria,
i crediti per i quali siano regolarmente in corso di esecuzione accordi a stralcio o piani di rientro vincolanti per la Cedente”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione;
peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito nonché anche alla luce del principio di non contestazione;
invero, non vi è contestazione specifica della suddetta cessione né del fatto che il credito in questione rientrasse nella tipologia individuata dai criteri sopra richiamati.
pagina 9 di 15 Ancora, parte convenuta ha altresì prodotto contratto di cessione in blocco dei crediti, concluso fra la e la in data 27/05/2016; pertanto, non vi sono dubbi dell'esistenza di Parte_2 Controparte_6
detta cessione e non è stato contestato che il credito in esame rientrasse nell'ambito di tale contratto di cessione. Come detto, dopo la produzione documentale, alcuna contestazione specifica è stata formulata dall'attore che si è limitato a ribadire genericamente negli scritti conclusionali che non era stata provata la
“catena delle cessione”.
Si precisa, poi, che ha mutato denominazione, come da attestato del 22/06/2017 (doc. 7 Controparte_6
monitorio), in Controparte_7
Infine, è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e l'odierna opposta, l'avviso di Controparte_7
cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 38 del
02/04/2022, dalla quale si evince che la ha acquistato “di una porzione di crediti di cui al Controparte_1
Contratto Quadro di Cessione (i “Crediti”) con effetti economici decorrenti dalla data del 31 dicembre 2019 ed effetti giuridici decorrenti dalla data del 28 marzo 2022. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, CP_7
e la Società renderanno disponibili nella pagina web della Società: http://centotrenta.com/it/cessioni/dolomiti/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, non avendo elencato alcun criterio distintivo per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione e non avendo prodotto l'elenco richiamato;
tuttavia, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito.
Parte convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio:
- il contratto di finanziamento alla base del credito ceduto;
- le missive di risoluzione inviate dai precedenti titolari del credito alla debitrice;
- soprattutto, dichiarazione di cessione da parte del cedente.
pagina 10 di 15 Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente, con la quale questo dichiara che, tra i Controparte_7
crediti ceduti all'odierna opposta rientra anche il credito vantato nei confronti dell'opponente, si ritiene esservi sufficiente prova delle cessioni in questione. Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”.
Anche tale documentazione non è stata specificamente contestata dall'attore.
La doglianza in esame, per tutte le ragioni di cui sopra, risulta infondata.
2. In secondo luogo, parte attrice ha lamentato la prescrizione del diritto di credito per decorso dell'ordinario termine decennale.
Sul punto giova premettere che il medesimo termine decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale;
nello specifico, come rilevato dalla giurisprudenza anche di merito, “il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti da parte della banca” (Corte di appello di Milano, Sez I sent. n. 991/2020.).
Nel caso di specie, il rapporto è stato risolto in data 31/10/2005, essendo annotata nell'estratto conto depositato (cfr. doc. 4 all. fasc. monitorio) la decadenza di parte debitrice dal beneficio del termine;
da tale momento potrà, dunque, computarsi il termine in questione, essendo quello il momento in cui il credito nei confronti del debitore diventa esigibile l'intero.
Pertanto, occorre verificare se il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. risulti interrotto dapprima, dalla notifica delle lettere di diffida e, successivamente, dalla notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
pagina 11 di 15 Ebbene, appare in proposito rivestire rilevanza centrale la missiva di comunicazione della cessione del credito e messa in mora del 07/04/2015, inviata dall'allora titolare del credito ( e Parte_2
ricevuta dalla destinataria della medesima, Parte_3
In proposito, occorre evidenziare come la cartolina di ricevimento compilata dal messo delegato alla consegna del plico sia stata sottoscritta ritualmente e dal timbro è possibile evidenziare la data di ricezione nel 01/05/2015 o nel 04/05/2015 (comunque nel maggio 2015, prima della scadenza del decennio).
Sul punto, devesi evidenziare come l'avvenuta compilazione della suddetta cartolina da parte dell'addetto, destinata alla e presso l'indirizzo di residenza della medesima, sia prova sufficiente del fatto che la Pt_3
stessa era entrata nella sfera di conoscibilità della medesima, ex art. 1335 c.c.. Tale circostanza merita di essere sottolineata, in quanto rende evidente l'inconferenza delle difese dell'attore sul punto;
invero, la suddetta missiva era destinata alla e non al Pertanto, appare del tutto irrilevante che la stessa Pt_3 Pt_1
sia giunta nella conoscibilità del medesimo ovvero il rapporto di convivenza fra la e il Pt_3 Pt_1
Infatti, la missiva di costituzione in mora era stata indirizzata esclusivamente e trasmessa alla la Pt_3
quale, come da contratto di finanziamento in atti, era obbligata solidale con riferimento alla posizione creditoria in questione.
Ne consegue, dunque, che tale atto interruttivo abbia effetto anche nei confronti del non perché Pt_1
direttamente destinato al medesimo (essendo dunque irrilevante che questi l'abbia ricevuto o meno), ma ai sensi del disposto di cui all'art. 1310 c.c.. Invero, tale norma dispone chiaramente che “Gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Anche la presente doglianza, dunque, merita integrale rigetto.
3. Infine, quanto all'asserita carenza di prova del credito in questione, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione azionato dall'attore-opponente, sebbene l'oggetto dell'accertamento sia il diritto di credito azionato dal convenuto-opposto in sede di procedimento monitorio. In conseguenza, nell'ambito del giudizio di opposizione si verifica un'articolazione dei ruoli pagina 12 di 15 processuali difforme dall'ordinario, con un attore in senso formale, l'opponente, che è però il convenuto in senso sostanziale, atteso che l'oggetto del giudizio è un diritto fatto valere nei suoi confronti dall'opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore.
Detta articolazione soggettiva non può che riverberarsi sul riparto dell'onere probatorio. In ossequio al principio di riparto dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul convenuto-opposto l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, essendo poi l'attore-opponente eventualmente onerato di allegare e dimostrare dei fatti
Applicando il principio citato al caso di specie, si osserva come l'istituto di credito opposto abbia correttamente adempiuto al proprio onere di provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Sul punto si rileva che a differenza dell'ipotesi del credito derivante da un contratto di conto corrente,
l'ormai consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale afferma che, se il credito azionato in sede monitoria trova origine in un contratto di finanziamento, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto integrali e neppure la produzione dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario.
Sul punto, vale segnalare Cass. civ. Sez. I Ord., 15/04/2019, n. 10507, secondo la quale “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione
della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”.
Quanto all'estratto conto ex art. 50 T.U.B., inoltre, occorre ricordare che “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare
pagina 13 di 15 nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 14640/2018, analogamente Cass. n. 14357 del 27/2019 e Cass. n. 31577/2019).
Parte convenuta ha dato piena prova del credito vantato, avendo prodotto fin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento e l'estratto ex art. 50 t.u.b. analitico, con tutti gli addebiti mensili.
Non vi sarebbe, a ben vedere, ulteriore documentazione che sarebbe pretendibile dall'istituto di credito in questo caso;
come detto, diversamente da contratti di conto corrente, nei contratti di finanziamento o mutuo le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante e non è necessaria la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto singolarmente intesi. Invero, in presenza del titolo costituito dal contratto di finanziamento (con pacifica erogazione della somma), non occorre la produzione integrale degli estratti conto, titoli non integranti la ragione della pretesa concorsuale, invece basata sul finanziamento vero e proprio;
per esso, una volta che la banca creditrice abbia dimostrato il titolo (contratto di finanziamento) e l'effettiva erogazione del denaro (circostanza pacifica) e quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta, spettava all'attrice dimostrare che la stessa aveva restituito l'importo ricevuto in prestito, in tutto o in parte.
Anche la presente doglianza, pertanto, merita integrale rigetto così come tutta l'opposizione proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, utilizzando i valori minimi alla luce della semplicità delle questioni affrontate e tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2022 emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 14/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro
2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 10/10/2025
Il giudice
FE FA
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