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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RE EM
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2256/2025 tra
“ Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 14,40 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. CANI PATRIZIA Parte_1 Per essuno è presente, già dichiarato contumace. Controparte_1 L'avv. Cani si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi in atti e ribadisce la dichiarazione di rinuncia alla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute da ” a titolo CP_1 di canoni di locazione insoluti, dalla mensilità di febbraio 2024 alla mensilità di ottobre 2025, oltre alla quota-parte pari al 50% dell'imposta di registro per gli anni 2022-2023-2024-2025 e per l'adeguamento istat nella misura massima prevista all'art. 32 L. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dall'inizio del secondo anno di locazione e cioè dal 01/01/2015, come convenzionalmente stabilito all'art. 1) del contratto di locazione commerciale sottoscritto inter partes in data 27.01.2014, relativo alle annualità 2022-2023-2024-2025, senza che ciò importi, né possa significare rinuncia al diritto, con espressa riserva di agire con domanda separata per il recupero del credito e precisa come di seguito le proprie conclusioni: rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare e/o dichiarare, per le ragioni compiutamente esposte in atti, la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato fra le parti in data 27.01.2014, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia al N. 462 – Serie 3T avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Reggio Emilia (RE) – Via Boccioni n.4/C, composta da capannone di mq.
1.250 circa con diritto all'uso dell'area cortiliva antistante l'ingresso, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 72 - Particella 4 - Sub.
1 - Cat. D/7 – Rendita Catastale € 14.732,00; per l'effetto, condannare l'intimata/convenuta all'immediata liberazione Controparte_2 dell'immobile sito in Reggio Emilia (RE) – Via Boccioni n.4/C composto da capannone di mq.
1.250 circa con diritto all'uso dell'area cortiliva antistante l'ingresso, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 72 - Particella 4 - Sub.
1 - Cat. D/7- R.C. €. 14.732,00 per le ragioni compiutamente esposte in atti, considerato inoltre che l'attività produttiva, come da documentazione versata in atti, risulta cessata a far data dal 1° luglio 2025;
pagina 1 di 4 condannare l'intimata/convenuta società al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 causa, oltre accessori di legge C.P.A ed IVA se dovuta, di cui €uro 951,50 per esborsi. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa. Dopo la discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 16,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE EM
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2256/2025 promossa da:
“ (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANI PATRIZIA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (locazione commerciale); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 01.01.2014 tra e Parte_1
debitamente registrato in data 28.01.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia CP_1 al numero 462-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile adibito a capannone sito in Reggio Emilia, via Boccioni n.4/C, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.72, mapp. 4, sub. 1, cat. D/7, non avendo il conduttore corrisposto numerose mensilità di canone. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segue all'ordinanza del 15.06.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., avendo il conduttore svolto opposizione, adducendo di aver sostenuto spese per la manutenzione dell'immobile e per il rifacimento dell'impianto elettrico e di quello di riscaldamento non a norma di legge;
ha contestato, altresì, la richiesta del credito basata su un'unica fattura mentre altre erano solo fatture pro forma;
ha prodotto copia di bonifici effettuati a contestazione della somma pretesa.
pagina 3 di 4 Nel procedimento incardinato a seguito del mutamento del rito, parte intimata non si è costituita;
è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 20.10.2025. La domanda della merita accoglimento. Parte_1 Parte attrice intimante ha prodotto documentazione contabile relativa alla misura dell'insolvenza. Secondo le norme regolatrici l'onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto fornire la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova dell'avvenuto adempimento. Parte convenuta intimata è rimasta contumace nel presente procedimento, rimanendo peraltro assente nel procedimento di mediazione incardinato. Considerando l'entità dell'esposizione debitoria come documentata e certificata nonché il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, che non costituendosi, ha, di fatto, rinunciato alla propria opposizione in relazione a quanto dedotto da parte attrice, l'inadempimento della convenuta può fondatamente ritenersi grave. Si osserva, infatti, che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, deve essere effettuata non solo in relazione all'entità oggettiva della prestazione inadempiuta, ma anche con riguardo all'interesse che la parte adempiente intende realizzare, coordinando il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione con gli elementi soggettivi, quali le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto nonchè il comportamento processuale tenuto poi dalle parti, al fine di valutare se l'inadempimento abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto. Con la dichiarata risoluzione del contratto di locazione in atti, segue l'immediato rilascio dell'immobile. Con l'accoglimento della domanda della di risoluzione del contratto, avendo la Parte_1 stessa dichiarato di rinunciare in questa sede alla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute, segue la condanna di parte convenuta intimata alla refusione delle spese del presente giudizio e di quello sommario, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2256/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara risolto il contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 01.01.2014 tra e debitamente registrato in data Parte_1 CP_1
28.01.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 462-serie 3T, per grave inadempimento di quest'ultima; b) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare CP_1 immediatamente l'immobile sito in Reggio Emilia, via Boccioni n.4/C, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.72, mapp. 4, sub. 1, cat. D/7; c) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 951,50 per esborsi ed in € 3773,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %. Così deciso. Reggio Emilia 30.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Beatrice Prisco
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TRIBUNALE ORDINARIO di RE EM
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2256/2025 tra
“ Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 14,40 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. CANI PATRIZIA Parte_1 Per essuno è presente, già dichiarato contumace. Controparte_1 L'avv. Cani si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi in atti e ribadisce la dichiarazione di rinuncia alla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute da ” a titolo CP_1 di canoni di locazione insoluti, dalla mensilità di febbraio 2024 alla mensilità di ottobre 2025, oltre alla quota-parte pari al 50% dell'imposta di registro per gli anni 2022-2023-2024-2025 e per l'adeguamento istat nella misura massima prevista all'art. 32 L. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dall'inizio del secondo anno di locazione e cioè dal 01/01/2015, come convenzionalmente stabilito all'art. 1) del contratto di locazione commerciale sottoscritto inter partes in data 27.01.2014, relativo alle annualità 2022-2023-2024-2025, senza che ciò importi, né possa significare rinuncia al diritto, con espressa riserva di agire con domanda separata per il recupero del credito e precisa come di seguito le proprie conclusioni: rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare e/o dichiarare, per le ragioni compiutamente esposte in atti, la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato fra le parti in data 27.01.2014, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia al N. 462 – Serie 3T avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Reggio Emilia (RE) – Via Boccioni n.4/C, composta da capannone di mq.
1.250 circa con diritto all'uso dell'area cortiliva antistante l'ingresso, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 72 - Particella 4 - Sub.
1 - Cat. D/7 – Rendita Catastale € 14.732,00; per l'effetto, condannare l'intimata/convenuta all'immediata liberazione Controparte_2 dell'immobile sito in Reggio Emilia (RE) – Via Boccioni n.4/C composto da capannone di mq.
1.250 circa con diritto all'uso dell'area cortiliva antistante l'ingresso, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 72 - Particella 4 - Sub.
1 - Cat. D/7- R.C. €. 14.732,00 per le ragioni compiutamente esposte in atti, considerato inoltre che l'attività produttiva, come da documentazione versata in atti, risulta cessata a far data dal 1° luglio 2025;
pagina 1 di 4 condannare l'intimata/convenuta società al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 causa, oltre accessori di legge C.P.A ed IVA se dovuta, di cui €uro 951,50 per esborsi. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa. Dopo la discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 16,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE EM
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2256/2025 promossa da:
“ (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANI PATRIZIA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (locazione commerciale); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 01.01.2014 tra e Parte_1
debitamente registrato in data 28.01.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia CP_1 al numero 462-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile adibito a capannone sito in Reggio Emilia, via Boccioni n.4/C, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.72, mapp. 4, sub. 1, cat. D/7, non avendo il conduttore corrisposto numerose mensilità di canone. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segue all'ordinanza del 15.06.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., avendo il conduttore svolto opposizione, adducendo di aver sostenuto spese per la manutenzione dell'immobile e per il rifacimento dell'impianto elettrico e di quello di riscaldamento non a norma di legge;
ha contestato, altresì, la richiesta del credito basata su un'unica fattura mentre altre erano solo fatture pro forma;
ha prodotto copia di bonifici effettuati a contestazione della somma pretesa.
pagina 3 di 4 Nel procedimento incardinato a seguito del mutamento del rito, parte intimata non si è costituita;
è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 20.10.2025. La domanda della merita accoglimento. Parte_1 Parte attrice intimante ha prodotto documentazione contabile relativa alla misura dell'insolvenza. Secondo le norme regolatrici l'onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto fornire la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova dell'avvenuto adempimento. Parte convenuta intimata è rimasta contumace nel presente procedimento, rimanendo peraltro assente nel procedimento di mediazione incardinato. Considerando l'entità dell'esposizione debitoria come documentata e certificata nonché il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, che non costituendosi, ha, di fatto, rinunciato alla propria opposizione in relazione a quanto dedotto da parte attrice, l'inadempimento della convenuta può fondatamente ritenersi grave. Si osserva, infatti, che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, deve essere effettuata non solo in relazione all'entità oggettiva della prestazione inadempiuta, ma anche con riguardo all'interesse che la parte adempiente intende realizzare, coordinando il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione con gli elementi soggettivi, quali le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto nonchè il comportamento processuale tenuto poi dalle parti, al fine di valutare se l'inadempimento abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto. Con la dichiarata risoluzione del contratto di locazione in atti, segue l'immediato rilascio dell'immobile. Con l'accoglimento della domanda della di risoluzione del contratto, avendo la Parte_1 stessa dichiarato di rinunciare in questa sede alla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute, segue la condanna di parte convenuta intimata alla refusione delle spese del presente giudizio e di quello sommario, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2256/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara risolto il contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 01.01.2014 tra e debitamente registrato in data Parte_1 CP_1
28.01.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 462-serie 3T, per grave inadempimento di quest'ultima; b) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare CP_1 immediatamente l'immobile sito in Reggio Emilia, via Boccioni n.4/C, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.72, mapp. 4, sub. 1, cat. D/7; c) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 951,50 per esborsi ed in € 3773,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %. Così deciso. Reggio Emilia 30.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Beatrice Prisco
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