TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10900 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23867/23 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39663/23, pronunciata il 30/10/2023 e non notificata vertente
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Campi Flegrei n. 68, presso lo studio dell' Avv. Antonio Di Marco c.f.:
[...]
; C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. Controparte_1
in p.r.l.p.t. con sede legale alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 – P.IVA_1
Roma, rapp.ta in atti dall'Avv. Stefania Sielo con studio in Roma alla Via M.
Bragadin; appellata
E
– c.f. in p.r.l.p.t., con sede alla Via Amerigo Controparte_2 P.IVA_2
Vespucci, n. 172 – 80142 – Napoli (Na),
Appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione innazi al Giudice di Pace di Napoli Parte_1
avverso una cartella di pagamento relativa a infrazioni del Codice della Strada del
2018. L' si costituiva, mentre la non Controparte_1 CP_2
compariva né produceva la documentazione.
All'esito dell'udienza, il G.d.P. accoglieva l'opposizione, annullando la cartella, ma compensava le spese di giudizio, riconoscendo all'opponente solo il rimborso di
€125,00 (contributo unificato e marca da bollo).
L'appellante contesta la sentenza nella parte relativa alle spese di lite, ritenendo la motivazione omessa, insufficiente, errata e contraddittoria;
in violazione degli artt.
23 c.11 L.689/81, 91-92 c.p.c., e dell'art. 24 Cost.
Il giudice ha ritenuto applicabile la L. 689/1981 per giustificare la compensazione,
ma tale motivazione è considerata inconferente e non corrispondente a quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.
Si è costituita l' , la quale evidenzia che la sentenza impugnata Controparte_1
viene contestata solo nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali, poiché il giudice ha posto a carico della solo le spese vive. CP_2
Non viene invece censurata la decisione di condannare il solo ente impositore.
Di conseguenza, la richiesta avanzata in appello di condannare anche l'agente della riscossione è nulla e improcedibile, poiché non motivata da alcuna specifica censura alla sentenza. Inoltre, poiché il giudizio è qualificato come opposizione ex art. 22 L. 689/1981, esso riguarda esclusivamente l'operato dell'ente impositore;
pertanto il concessionario della riscossione non può essere condannato alle spese.
Tale principio è confermato dalla Cassazione, secondo cui, quando la cartella è
nulla per omessa notifica del verbale, l'agente della riscossione – pur litisconsorte necessario – non deve essere condannato alle spese.
In ogni caso, l'appello è infondato: il giudice ha motivato correttamente la compensazione delle spese richiamando l'art. 92 c.p.c., avendo ritenuto inammissibili le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. e infondate altre eccezioni, tra cui quella di prescrizione. L'accoglimento dell'opposizione è avvenuto solo per l'omessa notifica del verbale, mentre le altre censure sono state rigettate,
determinando una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese.
Nel costituirsi, l'Avvocatura dello Stato eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non era parte del primo grado e interviene solo quale organo di rappresentanza dell'Amministrazione, presso cui l'appello è stato rinotificato per legge. Nel merito, sostiene l'infondatezza dell'appello: la compensazione delle spese è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., in presenza di soccombenza reciproca e con adeguata motivazione, conforme ai criteri giurisprudenziali che attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale.
All'esito dell'udienza tenuta in data 20.11.2025, la causa è trattenuta in decisione senza termini. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Come poc'anzi indicato, l'opponente deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. Tale
norma stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice onorario abbia errato nel ravvisare, nella peculiarità della vertenza, motivo sufficiente e idoneo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca (in quanto la domanda è stata accolta integralmente) né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi il riferimento alla “peculiarità della vertenza”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente e non giustificando la carenza di istruttoria la compensazione integrale delle spese, ma, al più, l'omessa liquidazione dei compensi per la corrispondente fase.
D'altronde, anche prescindendo dall'inadeguatezza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in una violazione della norma richiamata. Va pertanto operato il criterio della soccombenza nei confronti delle parti del giudizio in primo grado.
Pertanto, l'appello va accolto. Le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e in relazione all'attività
concretamente esplicata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_2 CP_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39663/23, così
[...]
provvede:
- b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna la e Controparte_3 Controparte_1
(in solido tra loro) alla refusione, in favore di , delle
[...] Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in un totale di € 457, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Di Marco, dichiaratosi antistatario;
- c) condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali per il grado di Parte_1
appello, in un totale di € 852,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Di Marco,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23867/23 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39663/23, pronunciata il 30/10/2023 e non notificata vertente
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Campi Flegrei n. 68, presso lo studio dell' Avv. Antonio Di Marco c.f.:
[...]
; C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. Controparte_1
in p.r.l.p.t. con sede legale alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 – P.IVA_1
Roma, rapp.ta in atti dall'Avv. Stefania Sielo con studio in Roma alla Via M.
Bragadin; appellata
E
– c.f. in p.r.l.p.t., con sede alla Via Amerigo Controparte_2 P.IVA_2
Vespucci, n. 172 – 80142 – Napoli (Na),
Appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione innazi al Giudice di Pace di Napoli Parte_1
avverso una cartella di pagamento relativa a infrazioni del Codice della Strada del
2018. L' si costituiva, mentre la non Controparte_1 CP_2
compariva né produceva la documentazione.
All'esito dell'udienza, il G.d.P. accoglieva l'opposizione, annullando la cartella, ma compensava le spese di giudizio, riconoscendo all'opponente solo il rimborso di
€125,00 (contributo unificato e marca da bollo).
L'appellante contesta la sentenza nella parte relativa alle spese di lite, ritenendo la motivazione omessa, insufficiente, errata e contraddittoria;
in violazione degli artt.
23 c.11 L.689/81, 91-92 c.p.c., e dell'art. 24 Cost.
Il giudice ha ritenuto applicabile la L. 689/1981 per giustificare la compensazione,
ma tale motivazione è considerata inconferente e non corrispondente a quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.
Si è costituita l' , la quale evidenzia che la sentenza impugnata Controparte_1
viene contestata solo nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali, poiché il giudice ha posto a carico della solo le spese vive. CP_2
Non viene invece censurata la decisione di condannare il solo ente impositore.
Di conseguenza, la richiesta avanzata in appello di condannare anche l'agente della riscossione è nulla e improcedibile, poiché non motivata da alcuna specifica censura alla sentenza. Inoltre, poiché il giudizio è qualificato come opposizione ex art. 22 L. 689/1981, esso riguarda esclusivamente l'operato dell'ente impositore;
pertanto il concessionario della riscossione non può essere condannato alle spese.
Tale principio è confermato dalla Cassazione, secondo cui, quando la cartella è
nulla per omessa notifica del verbale, l'agente della riscossione – pur litisconsorte necessario – non deve essere condannato alle spese.
In ogni caso, l'appello è infondato: il giudice ha motivato correttamente la compensazione delle spese richiamando l'art. 92 c.p.c., avendo ritenuto inammissibili le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. e infondate altre eccezioni, tra cui quella di prescrizione. L'accoglimento dell'opposizione è avvenuto solo per l'omessa notifica del verbale, mentre le altre censure sono state rigettate,
determinando una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese.
Nel costituirsi, l'Avvocatura dello Stato eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non era parte del primo grado e interviene solo quale organo di rappresentanza dell'Amministrazione, presso cui l'appello è stato rinotificato per legge. Nel merito, sostiene l'infondatezza dell'appello: la compensazione delle spese è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., in presenza di soccombenza reciproca e con adeguata motivazione, conforme ai criteri giurisprudenziali che attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale.
All'esito dell'udienza tenuta in data 20.11.2025, la causa è trattenuta in decisione senza termini. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Come poc'anzi indicato, l'opponente deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. Tale
norma stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice onorario abbia errato nel ravvisare, nella peculiarità della vertenza, motivo sufficiente e idoneo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca (in quanto la domanda è stata accolta integralmente) né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi il riferimento alla “peculiarità della vertenza”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente e non giustificando la carenza di istruttoria la compensazione integrale delle spese, ma, al più, l'omessa liquidazione dei compensi per la corrispondente fase.
D'altronde, anche prescindendo dall'inadeguatezza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in una violazione della norma richiamata. Va pertanto operato il criterio della soccombenza nei confronti delle parti del giudizio in primo grado.
Pertanto, l'appello va accolto. Le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e in relazione all'attività
concretamente esplicata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_2 CP_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39663/23, così
[...]
provvede:
- b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna la e Controparte_3 Controparte_1
(in solido tra loro) alla refusione, in favore di , delle
[...] Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in un totale di € 457, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Di Marco, dichiaratosi antistatario;
- c) condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali per il grado di Parte_1
appello, in un totale di € 852,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Di Marco,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone