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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 30/2025 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1149/2023 la seguente sentenza
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 03.01.2025 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che aveva CP_1
presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. R.G. n. 1149/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
1 Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1149/2023, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 09.10.2025 la giudicante pronunciava la sentenza all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
4.12.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.12.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 03.01.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di
2 valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il Dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed Persona_1
approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Nell'integrazione dell'elaborato peritale depositato nella precedente fase di
TP disposto al fine di valutare l'incidenza della documentazione medica di formazione successiva sul quadro clinico del periziando il CTU ha accertato che: “il ricorrente, sulla base di certificazione successiva, è affetto da patologie che nella loro complessità, considerate altresì il sesso,
l'età e l'attività lavorativa di operaio edile, riducono a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro e pertanto l'assicurato necessita ai sensi di Legge dell'assegno ordinario di invalidità; decorrenza marzo 2025, epoca diagnosi di limitazione funzionale antalgica del rachide cervicale, dorsale
e lombare (visita medico-legale ortopedica 20/03/2025)”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto.
3 Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorrente va dichiarato persona la cui capacità lavorativa è ridotta di 2/3 e quindi presenta condizioni sanitarie tali da determinare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 20.03.2025.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante la decorrenza successiva alla proposizione sinanche del ricorso in opposizione.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 20.03.2025;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 9.10.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 30/2025 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1149/2023 la seguente sentenza
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 03.01.2025 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che aveva CP_1
presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. R.G. n. 1149/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
1 Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1149/2023, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 09.10.2025 la giudicante pronunciava la sentenza all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
4.12.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.12.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 03.01.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di
2 valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il Dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed Persona_1
approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Nell'integrazione dell'elaborato peritale depositato nella precedente fase di
TP disposto al fine di valutare l'incidenza della documentazione medica di formazione successiva sul quadro clinico del periziando il CTU ha accertato che: “il ricorrente, sulla base di certificazione successiva, è affetto da patologie che nella loro complessità, considerate altresì il sesso,
l'età e l'attività lavorativa di operaio edile, riducono a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro e pertanto l'assicurato necessita ai sensi di Legge dell'assegno ordinario di invalidità; decorrenza marzo 2025, epoca diagnosi di limitazione funzionale antalgica del rachide cervicale, dorsale
e lombare (visita medico-legale ortopedica 20/03/2025)”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto.
3 Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorrente va dichiarato persona la cui capacità lavorativa è ridotta di 2/3 e quindi presenta condizioni sanitarie tali da determinare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 20.03.2025.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante la decorrenza successiva alla proposizione sinanche del ricorso in opposizione.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 20.03.2025;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 9.10.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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