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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 6691/2025
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Gheri Presidente relatrice dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6691/2025 V.G. promossa da
( , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ARPINI ELENA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. TAGLIANI IDA che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*** «oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI (come da udienza del 2.12.2025)
“I Sig.ri e convengono di modificare le condizioni contenute Controparte_1 Parte_1 nel punto 4 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 120/2022, pronunciata dal Tribunale di Brescia – Sezione Terza Famiglia in data 20/01/2022 (R.g. 319/2020), nei termini che seguono:
- preso atto della circostanza che il figlio maggiorenne ha reperito Persona_1 stabile impiego lavorativo, a far data dal mese di novembre 2025, il Sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere, in favore della Sig.ra ed entro il giorno dieci di ciascun Controparte_1 mese, la somma di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00) mensili, assoggettata all'ordinario aggiornamento sulla scorta degli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
Persona_2 CP_1
- le spese straordinarie afferenti la figlia minore resteranno a carico Persona_3 dei genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto nel Protocollo
14/07/2016, attualmente in uso presso il Tribunale di Brescia;
- sempre a far data dal mese di novembre 2025, alla Sig.ra saranno Controparte_1 attribuiti in via esclusiva (nella rispettiva misura, quindi, del 100%) sia le detrazioni fiscali per figli a carico sia l'assegno unico universale;
a tal fine il Sig. si obbliga sin d'ora Parte_1 all'espletamento di qualsivoglia procedura e/o alla produzione di documentazione e/o al rilascio di qualsivoglia autorizzazione che sia necessaria a tal fine nonché a corrispondere, a far data dal mese di novembre 2025 e sino a quando la procedura di integrale attribuzione alla Sig.ra si CP_1 sia perfezionata, le quote dal medesimo medio tempore percepite a titolo di assegno unico e universale, in uno con i ratei mensili di contributo al mantenimento della figlia;
- spese del presente giudizio integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Brescia in data 5.4.2003 con dal quale erano nati i figli Controparte_1
(il 10.1.2008) e (il 28.3.2002), e di aver divorziato con sentenza n. 120/2022, Per_2 Per_1 pubblicata il 20.1.2022 e passata in giudicato, che prevedeva, tra le altre condizioni, l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della prole, in forma indiretta, mediante versamento alla della somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 350,00 mensili per ed € 250,00 CP_1 Per_1 mensili per ). Per_2
Nel costituirsi in giudizio la resistente addiveniva ad un accordo con il ricorrente e, all'udienza del
2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni congiunte sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi a legge e all'interesse della prole. Sussistono, pertanto,
i presupposti per recepire l'accordo a spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 120/2022, pubblicata il 20.1.2022: dispone in conformità all'accordo delle parti sopra trascritto;
spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Gheri Presidente relatrice dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6691/2025 V.G. promossa da
( , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ARPINI ELENA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. TAGLIANI IDA che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*** «oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI (come da udienza del 2.12.2025)
“I Sig.ri e convengono di modificare le condizioni contenute Controparte_1 Parte_1 nel punto 4 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 120/2022, pronunciata dal Tribunale di Brescia – Sezione Terza Famiglia in data 20/01/2022 (R.g. 319/2020), nei termini che seguono:
- preso atto della circostanza che il figlio maggiorenne ha reperito Persona_1 stabile impiego lavorativo, a far data dal mese di novembre 2025, il Sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere, in favore della Sig.ra ed entro il giorno dieci di ciascun Controparte_1 mese, la somma di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00) mensili, assoggettata all'ordinario aggiornamento sulla scorta degli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
Persona_2 CP_1
- le spese straordinarie afferenti la figlia minore resteranno a carico Persona_3 dei genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto nel Protocollo
14/07/2016, attualmente in uso presso il Tribunale di Brescia;
- sempre a far data dal mese di novembre 2025, alla Sig.ra saranno Controparte_1 attribuiti in via esclusiva (nella rispettiva misura, quindi, del 100%) sia le detrazioni fiscali per figli a carico sia l'assegno unico universale;
a tal fine il Sig. si obbliga sin d'ora Parte_1 all'espletamento di qualsivoglia procedura e/o alla produzione di documentazione e/o al rilascio di qualsivoglia autorizzazione che sia necessaria a tal fine nonché a corrispondere, a far data dal mese di novembre 2025 e sino a quando la procedura di integrale attribuzione alla Sig.ra si CP_1 sia perfezionata, le quote dal medesimo medio tempore percepite a titolo di assegno unico e universale, in uno con i ratei mensili di contributo al mantenimento della figlia;
- spese del presente giudizio integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Brescia in data 5.4.2003 con dal quale erano nati i figli Controparte_1
(il 10.1.2008) e (il 28.3.2002), e di aver divorziato con sentenza n. 120/2022, Per_2 Per_1 pubblicata il 20.1.2022 e passata in giudicato, che prevedeva, tra le altre condizioni, l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della prole, in forma indiretta, mediante versamento alla della somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 350,00 mensili per ed € 250,00 CP_1 Per_1 mensili per ). Per_2
Nel costituirsi in giudizio la resistente addiveniva ad un accordo con il ricorrente e, all'udienza del
2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni congiunte sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi a legge e all'interesse della prole. Sussistono, pertanto,
i presupposti per recepire l'accordo a spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 120/2022, pubblicata il 20.1.2022: dispone in conformità all'accordo delle parti sopra trascritto;
spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente Claudia Gheri