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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 535/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere estensore Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R. G. 535/2023 promossa da: (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Ciro G. Trabalza e Mauro Carboni, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Foligno, via N. Sauro n. 21 ( – Email_1
) Email_2 Appellante Contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1 Sara Falchi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 84 ( ) Email_3 Appellato
Avente ad OGGETTO: “Vendita di cose mobili”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 338/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 06.03.2023, pubblicata il 09.05.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 566/2018, con la quale il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto dalla Parte_1 che aveva condannato quest'ultima a pagare € 8.987,67 a favore del
[...] Sig. per il diritto di credito derivante dal conferimento di uve CP_1 presso la . Il Tribunale condannava l'attrice soccombente al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione preliminare;
2) incompetenza del giudice adito stante la presenza di una clausola compromissoria;
3) inesigibilità del credito e infondatezza della domanda di pagamento. L'appellante ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente restituzione della somma versata in esecuzione del decreto stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, Sig. , contestando tutti i motivi di appello. CP_1
3. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, e sostituiva la predetta udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 6 4. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa. Il 07.12.2017, il Sig. , socio della otteneva CP_1 Parte_1 dal Tribunale di Spoleto il decreto ingiuntivo n. 26/2018 che ingiungeva alla predetta di pagare la somma di € 7.803,63, oltre interessi e Pt_1 spese, maturata dal Sig. a seguito del conferimento delle uve presso CP_1 la nel periodo dal 2006 al 2010. Pt_1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Pt_1 chiedeva al Tribunale di accertare l'improcedibilità del ricorso del Sig. Plini per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dallo Statuto e l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'organo arbitrale, come previsto dalla clausola compromissoria dello Statuto. Nel merito, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per Pt_1 inesigibilità del diritto di credito fatto valere poiché asseritamente sottoposto alla condizione sospensiva della delibera del Consiglio di Amministrazione della società su modalità e tempi di pagamento dei crediti vantati dai soci conferenti;
chiedeva altresì la condanna del Sig. ex CP_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale di Spoleto confermava le ordinanze emesse in corso di causa circa le eccezioni di rito formulate dalla e il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso a favore del Sig. . Nell'ordinanza del 15.01.2020 affermava che CP_1
“né appare applicabile al caso di specie, la nuova formulazione del Nuovo Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci nel Marzo del 2005, art. 40 dello Statuto Sociale della (ovvero l'obbligo del preventivo Parte_2 esperimento del tentativo di conciliazione e la successiva compromissioni in arbitri) è riservata alle insorgende controversie “aventi ad oggetto rapporti sociali” e non è estendibile ai procedimenti sommari come quello promosso dal Sig. . Nel merito, affermava che “il bilancio CP_1 di esercizio relativo agli anni 2006-2010 … era già stato depositato ed approvato dall'assemblea dei soci, e quindi approvato dal consiglio di amministrazione. … parte opponente ha richiesto con procedimento monitorio quanto già con il bilancio di esercizio come approvato, gli era stato attribuito pro quota” (pag. 3 della sentenza impugnata). Il Tribunale aggiungeva che “il credito di parte opposta non è stato contestato ed è stato riconosciuto anche nel quantum con delibera assembleare di approvazione del relativo bilancio di esercizio, appare certo ed esigibile” (pag. 4 della sentenza impugnata).
5. Con i primi due motivi di appello, la ha eccepito Pt_1 l'improcedibilità della domanda di controparte per difetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 40 dello Statuto sociale, a norma degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 5/2003, e l'incompetenza del giudice adito per la presenza della clausola compromissoria ex art. 40 dello Statuto steso. I motivi di impugnazione sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
5.1 Per quanto riguarda il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la ha contestato l'interpretazione che il Giudice di Pt_1 prime cure ha fornito dell'art. 40 dello Statuto e ha affermato che “il conferimento delle uve da parte dei soci ed il relativo pagamento del corrispettivo da parte della rappresenta il rapporto sociale Pt_1 cardine della In altre parole, ritenere che una controversia Parte_2 avanzata da un socio per il pagamento di quanto dovuto dalla cantina a seguito del conferimento di uve non sia “una controversia avente ad oggetto pagina 2 di 6 i rapporti sociali” è una ricostruzione logico/giuridica certamente errata” (pag. 6 dell'atto di citazione in appello). Invero l'art. 40 stabilisce che “Tutte le controversie … aventi ad oggetto rapporti sociali … dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Perugia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003”. L'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, richiamato dallo Statuto sociale e in vigore dal 14.01.2005 al 20.03.2010 in quanto abrogato dal D. Lgs. n. 28/2010, stabiliva che gli enti privati erano abilitati a costituire organismi deputati a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto stesso. Quest'ultimo stabiliva che le disposizioni del decreto in esame si applicavano in tutte le controversie relative a “a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche”. Come correttamente affermato dall'appellante, la fattispecie in esame rientra tra le “controversie aventi ad oggetto rapporti sociali” alle quali si applica l'art. 40 dello Statuto sociale che stabilisce l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione. L'art. 7 del regolamento interno di gestione, approvato dalla cooperativa agricola appellante, stabilisce che “Le uve verranno consegnate dai soci alla Cantina senza pattuizione né pagamento di alcun prezzo preventivo. Al socio conferente verranno corrisposti degli acconti prudenziali sulle quantità e qualità anche in epoche diverse a seconda delle varietà conferite che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione. Gli acconti verranno corrisposti in base al grado e alla qualità dell'uva conferita dal socio;
il prezzo verrà invece determinato alla chiusura del bilancio di esercizio. Il saldo verrà pagato dopo l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione”. Inoltre l'art. 4 dello Statuto sociale, rubricato “Oggetto sociale”, sancisce che “la Cooperativa ha come oggetto: … b) la vendita collettiva pagina 3 di 6 dei prodotti e sottoprodotti agricoli conferiti dai soci, retribuendo i soci conferenti sulla base del ricavo”. Dalla lettura delle predette disposizioni si evince testualmente che il pagamento dei soci conferenti le uve è una delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperativa e, conseguentemente, la controversia riguardante il predetto pagamento rientra nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali citati dallo Statuto. Pertanto, poiché la controversia in esame è scaturita dal ricorso per decreto ingiuntivo del socio Sig. che chiedeva alla proprio il pagamento relativo CP_1 Pt_1 all'uva da lui conferita, è applicabile la disposizione statutaria che impone il preventivo tentativo di conciliazione. Parte appellata si è difesa affermando che poiché la “clausola Statutaria di cui all'art. 40 dispone che “Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione” … se ne deduce che: 1) il tentativo di conciliazione non è obbligatorio in quanto costituisce un mero “impegno” e non un “obbligo”” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello). La predetta doglianza non è condivisibile in quanto, come correttamente affermato dall'appellante, “impegno e obbligo sono sinonimi uno dell'altro (almeno nel significato di tali termini in un contratto)” (pag. 5 della comparsa conclusionale). L'art. 2521 c.c., dettato in materia di società cooperative, sancisce che
“lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo”; ed essendo la società un contratto, ex art. 2247 c.c., i soci, aderendo al contratto sociale, si obbligano a rispettare tutte le clausole in esso previste poiché il contratto ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.. Poiché l'”impegno” al preliminare tentativo di conciliazione è formalizzato nello Statuto sociale, che è l'atto che, insieme all'atto costitutivo, è stato condiviso dai soci che hanno concluso il contratto sociale, deve ritenersi giuridicamente vincolante come in tutte le altre sue parti.
5.2 Per quanto riguarda la doglianza dell'appellante relativa all'incompetenza del giudice adito, si osserva quanto segue. L'art. 40 dello Statuto stabilisce che “Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione … sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Perugia che provvederà alla nomina di un collegio arbitrale composto da 3 componenti”. Come visto sopra, le controversie per le quali deve essere esperito un preventivo tentativo di conciliazione sono quelle aventi ad oggetto i rapporti sociali. Poiché la controversia della fattispecie in esame ha ad oggetto un rapporto sociale, deve essere preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo del predetto tentativo, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale la relativa controversia dovrà essere risolta tramite arbitrato rituale. Pertanto, correttamente l'appellante ha chiesto “la riforma della sentenza nella parte in cui la clausola compromissoria … è stata erroneamente valutata come non applicabile alla controversia de qua” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello). Parte appellata, invece, rifacendosi alla prima parte dell'art. 40 laddove stabilisce che “le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”, si difende affermando che “in ogni caso, qualora le parti non procedano alla conciliazione … possono adire alternativamente o la tutela giudiziaria pagina 4 di 6 ordinaria (prevista come prima opzione tra l'altro) o dare corso alla procedura arbitrale rituale come descritta. … le due opzioni non possono che essere alternative atteso che, oltre alla insuperabile previsione letterale che non abbisogna di alcuna interpretazione, non avrebbe alcun senso prevedere l'accesso alla tutela ordinaria post o meno conciliazione, se fosse obbligatorio l'arbitrato rituale … che diventerebbe procedura esclusiva proprio in sostituzione dell'accesso ordinario alla giustizia al contrario espressamente previsto” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello). La difesa di parte appellata non è condivisibile poiché l'art. 40 dello Statuto, nella parte in cui stabilisce che “le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”, non intende affermare che il procedimento arbitrale è alternativo a quello giudiziale ma che, piuttosto, vi sono controversie in cui è competente il giudice ordinario anziché l'arbitro e che anche in queste vige l'obbligo del preliminare tentativo di conciliazione. Infatti, i ragionamenti sopra esposti erano relativi alla riconducibilità o meno della fattispecie in esame ai “rapporti sociali”, per i quali è previsto il preliminare tentativo di conciliazione, e la successiva eventuale competenza arbitrale, derivandone conseguentemente che vi sono controversie non aventi ad oggetto rapporti sociali e per le quali quindi non si radica la competenza dell'arbitro ma vige quella generale del giudice ordinario.
6. La fondatezza delle esaminate questioni di rito rende superflue e assorbite le ulteriori domande formulate nell'atto di appello.
7. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa, dell'assenza di particolari questioni giuridiche e della mancanza della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto: in riforma della sentenza n. 338/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 06.03.2023, pubblicata il 09.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 566/2018: 1. Revoca il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Spoleto, n. 26/2018 del 10.01.2018, n. r. g. 2443/2017; 2. Condanna il Sig. alla restituzione, in favore di CP_1
della somma versata in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
3. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite del CP_1 primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di Parte_1
4. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, in favore di Parte_1 pagina 5 di 6 che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così decido nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi.
Il Consigliere estensore Paola de Lisio Il Presidente Simone Salcerini
pagina 6 di 6
) Email_2 Appellante Contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1 Sara Falchi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 84 ( ) Email_3 Appellato
Avente ad OGGETTO: “Vendita di cose mobili”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 338/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 06.03.2023, pubblicata il 09.05.2023, nella causa iscritta al n. R.G. 566/2018, con la quale il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto dalla Parte_1 che aveva condannato quest'ultima a pagare € 8.987,67 a favore del
[...] Sig. per il diritto di credito derivante dal conferimento di uve CP_1 presso la . Il Tribunale condannava l'attrice soccombente al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione preliminare;
2) incompetenza del giudice adito stante la presenza di una clausola compromissoria;
3) inesigibilità del credito e infondatezza della domanda di pagamento. L'appellante ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente restituzione della somma versata in esecuzione del decreto stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, Sig. , contestando tutti i motivi di appello. CP_1
3. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, e sostituiva la predetta udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 6 4. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa. Il 07.12.2017, il Sig. , socio della otteneva CP_1 Parte_1 dal Tribunale di Spoleto il decreto ingiuntivo n. 26/2018 che ingiungeva alla predetta di pagare la somma di € 7.803,63, oltre interessi e Pt_1 spese, maturata dal Sig. a seguito del conferimento delle uve presso CP_1 la nel periodo dal 2006 al 2010. Pt_1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Pt_1 chiedeva al Tribunale di accertare l'improcedibilità del ricorso del Sig. Plini per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dallo Statuto e l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'organo arbitrale, come previsto dalla clausola compromissoria dello Statuto. Nel merito, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per Pt_1 inesigibilità del diritto di credito fatto valere poiché asseritamente sottoposto alla condizione sospensiva della delibera del Consiglio di Amministrazione della società su modalità e tempi di pagamento dei crediti vantati dai soci conferenti;
chiedeva altresì la condanna del Sig. ex CP_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale di Spoleto confermava le ordinanze emesse in corso di causa circa le eccezioni di rito formulate dalla e il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso a favore del Sig. . Nell'ordinanza del 15.01.2020 affermava che CP_1
“né appare applicabile al caso di specie, la nuova formulazione del Nuovo Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci nel Marzo del 2005, art. 40 dello Statuto Sociale della (ovvero l'obbligo del preventivo Parte_2 esperimento del tentativo di conciliazione e la successiva compromissioni in arbitri) è riservata alle insorgende controversie “aventi ad oggetto rapporti sociali” e non è estendibile ai procedimenti sommari come quello promosso dal Sig. . Nel merito, affermava che “il bilancio CP_1 di esercizio relativo agli anni 2006-2010 … era già stato depositato ed approvato dall'assemblea dei soci, e quindi approvato dal consiglio di amministrazione. … parte opponente ha richiesto con procedimento monitorio quanto già con il bilancio di esercizio come approvato, gli era stato attribuito pro quota” (pag. 3 della sentenza impugnata). Il Tribunale aggiungeva che “il credito di parte opposta non è stato contestato ed è stato riconosciuto anche nel quantum con delibera assembleare di approvazione del relativo bilancio di esercizio, appare certo ed esigibile” (pag. 4 della sentenza impugnata).
5. Con i primi due motivi di appello, la ha eccepito Pt_1 l'improcedibilità della domanda di controparte per difetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 40 dello Statuto sociale, a norma degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 5/2003, e l'incompetenza del giudice adito per la presenza della clausola compromissoria ex art. 40 dello Statuto steso. I motivi di impugnazione sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
5.1 Per quanto riguarda il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la ha contestato l'interpretazione che il Giudice di Pt_1 prime cure ha fornito dell'art. 40 dello Statuto e ha affermato che “il conferimento delle uve da parte dei soci ed il relativo pagamento del corrispettivo da parte della rappresenta il rapporto sociale Pt_1 cardine della In altre parole, ritenere che una controversia Parte_2 avanzata da un socio per il pagamento di quanto dovuto dalla cantina a seguito del conferimento di uve non sia “una controversia avente ad oggetto pagina 2 di 6 i rapporti sociali” è una ricostruzione logico/giuridica certamente errata” (pag. 6 dell'atto di citazione in appello). Invero l'art. 40 stabilisce che “Tutte le controversie … aventi ad oggetto rapporti sociali … dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Perugia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003”. L'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, richiamato dallo Statuto sociale e in vigore dal 14.01.2005 al 20.03.2010 in quanto abrogato dal D. Lgs. n. 28/2010, stabiliva che gli enti privati erano abilitati a costituire organismi deputati a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto stesso. Quest'ultimo stabiliva che le disposizioni del decreto in esame si applicavano in tutte le controversie relative a “a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche”. Come correttamente affermato dall'appellante, la fattispecie in esame rientra tra le “controversie aventi ad oggetto rapporti sociali” alle quali si applica l'art. 40 dello Statuto sociale che stabilisce l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione. L'art. 7 del regolamento interno di gestione, approvato dalla cooperativa agricola appellante, stabilisce che “Le uve verranno consegnate dai soci alla Cantina senza pattuizione né pagamento di alcun prezzo preventivo. Al socio conferente verranno corrisposti degli acconti prudenziali sulle quantità e qualità anche in epoche diverse a seconda delle varietà conferite che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione. Gli acconti verranno corrisposti in base al grado e alla qualità dell'uva conferita dal socio;
il prezzo verrà invece determinato alla chiusura del bilancio di esercizio. Il saldo verrà pagato dopo l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione”. Inoltre l'art. 4 dello Statuto sociale, rubricato “Oggetto sociale”, sancisce che “la Cooperativa ha come oggetto: … b) la vendita collettiva pagina 3 di 6 dei prodotti e sottoprodotti agricoli conferiti dai soci, retribuendo i soci conferenti sulla base del ricavo”. Dalla lettura delle predette disposizioni si evince testualmente che il pagamento dei soci conferenti le uve è una delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperativa e, conseguentemente, la controversia riguardante il predetto pagamento rientra nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali citati dallo Statuto. Pertanto, poiché la controversia in esame è scaturita dal ricorso per decreto ingiuntivo del socio Sig. che chiedeva alla proprio il pagamento relativo CP_1 Pt_1 all'uva da lui conferita, è applicabile la disposizione statutaria che impone il preventivo tentativo di conciliazione. Parte appellata si è difesa affermando che poiché la “clausola Statutaria di cui all'art. 40 dispone che “Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione” … se ne deduce che: 1) il tentativo di conciliazione non è obbligatorio in quanto costituisce un mero “impegno” e non un “obbligo”” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello). La predetta doglianza non è condivisibile in quanto, come correttamente affermato dall'appellante, “impegno e obbligo sono sinonimi uno dell'altro (almeno nel significato di tali termini in un contratto)” (pag. 5 della comparsa conclusionale). L'art. 2521 c.c., dettato in materia di società cooperative, sancisce che
“lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo”; ed essendo la società un contratto, ex art. 2247 c.c., i soci, aderendo al contratto sociale, si obbligano a rispettare tutte le clausole in esso previste poiché il contratto ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.. Poiché l'”impegno” al preliminare tentativo di conciliazione è formalizzato nello Statuto sociale, che è l'atto che, insieme all'atto costitutivo, è stato condiviso dai soci che hanno concluso il contratto sociale, deve ritenersi giuridicamente vincolante come in tutte le altre sue parti.
5.2 Per quanto riguarda la doglianza dell'appellante relativa all'incompetenza del giudice adito, si osserva quanto segue. L'art. 40 dello Statuto stabilisce che “Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione … sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Perugia che provvederà alla nomina di un collegio arbitrale composto da 3 componenti”. Come visto sopra, le controversie per le quali deve essere esperito un preventivo tentativo di conciliazione sono quelle aventi ad oggetto i rapporti sociali. Poiché la controversia della fattispecie in esame ha ad oggetto un rapporto sociale, deve essere preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo del predetto tentativo, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale la relativa controversia dovrà essere risolta tramite arbitrato rituale. Pertanto, correttamente l'appellante ha chiesto “la riforma della sentenza nella parte in cui la clausola compromissoria … è stata erroneamente valutata come non applicabile alla controversia de qua” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello). Parte appellata, invece, rifacendosi alla prima parte dell'art. 40 laddove stabilisce che “le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”, si difende affermando che “in ogni caso, qualora le parti non procedano alla conciliazione … possono adire alternativamente o la tutela giudiziaria pagina 4 di 6 ordinaria (prevista come prima opzione tra l'altro) o dare corso alla procedura arbitrale rituale come descritta. … le due opzioni non possono che essere alternative atteso che, oltre alla insuperabile previsione letterale che non abbisogna di alcuna interpretazione, non avrebbe alcun senso prevedere l'accesso alla tutela ordinaria post o meno conciliazione, se fosse obbligatorio l'arbitrato rituale … che diventerebbe procedura esclusiva proprio in sostituzione dell'accesso ordinario alla giustizia al contrario espressamente previsto” (pag. 13 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello). La difesa di parte appellata non è condivisibile poiché l'art. 40 dello Statuto, nella parte in cui stabilisce che “le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”, non intende affermare che il procedimento arbitrale è alternativo a quello giudiziale ma che, piuttosto, vi sono controversie in cui è competente il giudice ordinario anziché l'arbitro e che anche in queste vige l'obbligo del preliminare tentativo di conciliazione. Infatti, i ragionamenti sopra esposti erano relativi alla riconducibilità o meno della fattispecie in esame ai “rapporti sociali”, per i quali è previsto il preliminare tentativo di conciliazione, e la successiva eventuale competenza arbitrale, derivandone conseguentemente che vi sono controversie non aventi ad oggetto rapporti sociali e per le quali quindi non si radica la competenza dell'arbitro ma vige quella generale del giudice ordinario.
6. La fondatezza delle esaminate questioni di rito rende superflue e assorbite le ulteriori domande formulate nell'atto di appello.
7. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa, dell'assenza di particolari questioni giuridiche e della mancanza della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto: in riforma della sentenza n. 338/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 06.03.2023, pubblicata il 09.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 566/2018: 1. Revoca il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Spoleto, n. 26/2018 del 10.01.2018, n. r. g. 2443/2017; 2. Condanna il Sig. alla restituzione, in favore di CP_1
della somma versata in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
3. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite del CP_1 primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di Parte_1
4. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, in favore di Parte_1 pagina 5 di 6 che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così decido nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi.
Il Consigliere estensore Paola de Lisio Il Presidente Simone Salcerini
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