Sentenza 25 gennaio 2013
Massime • 1
La vicenda ablatoria relativa alla detenzione abusiva nel tempo, senza alcun titolo, di un fondo altrui, non essendo ravvisabile in capo alla P.A. alcuna funzione amministrativa, configura un illecito di natura permanente, che cessa soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario o con la rinuncia di costui a richiederla. Ne consegue che l'illiceità permanente, oltre a legittimare la richiesta di restituzione del bene, impedisce la decorrenza del termine prescrizionale, di cui all'art. 2947 cod. civ., dell'azione di risarcimento che il privato ritenga di proporre, abdicando - come avvenuto nella specie, espressamente - alla proprietà.
Commentario • 1
- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Cass. pen., sez. i, ud. 13 dicembre 2012 - dep. 17 gennaio 2013, n. 2597 il reato previsto e punito dalla norma di cui all'art. 660 c.p. è di natura plurioffensiva, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l'ordine pubblico, il quale, tra l'altro, ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente che sia messo solo in pericolo per la possibil... Cons. stato, sez. iii, 17 gennaio 2013, n. 272 libere professioni l'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, recante il nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, relativo alla individuazione delle attività professionali consentite agli iscritti all'albo, a seguito di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2013, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7825/2007 proposto da:
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO (C.F. 00054610704), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso l'avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato TESTA Filippo, giusta Procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UC IO, UC GU, COMUNE DI LARINO;
- intimati -
sul ricorso 11041-2007 proposto da:
COMUNE DI LARINO (C.F. 81001110709), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso l'avvocato PERONE LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDA ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UC GU (c.f. [...]), UC IO (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO V. EMANUELE II n. 18, presso GREZ GIAN MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DALLARI MARZIO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO (C.F. 00054610704), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso l'avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato TESTA FILIPPO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
sul ricorso 11500-2007 proposto da:
UC GU (c.f. [...]), UC IO (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO V. EMANUELE II n.18, presso GREZ GIAN MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DALLARI MARZIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO (C.F. 00054610704), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso l'avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato TESTA FILIPPO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
COMUNE DI LARINO (C.F. 81001110709), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso l'avvocato PERONE LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDA ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 324/2006 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato TESTA che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri ricorsi;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali BU + 1, l'Avvocato DALLARI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri ricorsi;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Comune, l'Avvocato ALDO PINTO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso I.A.C.P.; accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale del Comune di Larino;
accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso incidentale BU + 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 10 giugno 2003 condannò in solido il comune di Larino e l'IACP della Provincia di Campobasso al risarcimento del danno per illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione di un terreno di proprietà di DO e AR BU, ubicato nel territorio di quel comune (in catasto al fg. 48, mapp. 91) ed appreso con decreto sindacale del 24 novembre 1981 per la realizzazione del Piano di zona n. 2 "Cappuccini", liquidandolo in complessivi Euro 160.101,64, oltre accessori. L'impugnazione di IACP e del comune è stata accolta soltanto in parte dalla Corte di appello di Campobasso che, con sentenza del 28 novembre 2006 ha ridotto il risarcimento del danno all'importo di Euro 62.878,62, osservando: a) la qualifica dell'occupazione espropriativa modificata dal Tribunale in usurpativa non costituiva una inammissibile mutatio, ma soltanto una emendatio libelli, consentita dall'art. 183 cod. proc. civ., ed alla quale gli esproprianti non avevano formulato alcuna opposizione;
b) responsabile dell'illecito doveva pertanto considerarsi anche l'IACP, autore della materiale occupazione del fondo e della sua irreversibile trasformazione senza alcun titolo;
c) il risarcimento doveva compensare una superficie di mq. 5000 assegnata dal comune all'IACP e non quella di 6340 mq. indicata nel decreto di occupazione temporanea;
ed essere calcolato in base al valore pieno dell'immobile come stimato dal c.t.u., dopo i chiarimenti resi, che risultavano assolutamente convincenti.
Per la cassazione della sentenza, l'IACP ha proposto ricorso per 5 motivi;
cui resistono con controricorso il comune di Larino ed i BU, i quali hanno formulato, a loro volta, ricorso incidentale affidato rispettivamente a 6 e 3 motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La Corte deve dare atto,anzitutto della rinuncia da parte del comune ai primi quattro motivi del proprio ricorso, di cui i primi tre pregiudiziali, perché con essi l'ente pubblico aveva censurato la sentenza impugnata per non avere colto il mutamento compiuto dal Tribunale di causa petendi e petitum dell'azione intrapresa dai BU per far valere l'espropriazione illegittima c.d. acquisitiva del loro terreno, in illecito comune (c.d. occupazione usurpativa), considerandolo una mera emendatio libelli consentita alle parti e rientrante comunque nel potere del giudice di ricostruire sotto il profilo giuridico la fattispecie sottoposta al suo esame. Deve altresì respingere il quarto motivo del ricorso principale,con cui l'IACP deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, ha lamentato che i giudici di appello abbiano qualificato l'occupazione del terreno usurpativa, piuttosto che appropriativa o espropriativa per il fatto che l'opera rispondeva ad interessi pur sempre pubblicistici e non era stata rimossa: perciò a nulla rilevando che il P.Z. contenente la dichiarazione di p.u. fosse stato annullato dal giudice amministrativo, in quanto il discrimen tra le due occupazioni,la prima delle quali,denominata espropriativa rientra appunto nella categoria delle espropriazioni per p.u., dipende dalla presenza della dichiarazione di p.u. - che è il solo provvedimento idoneo a determinare la natura pubblicistica dell'opera e la sua conseguente acquisizione a titolo originario all'amministrazione espropriante;
laddove quella illegittima ravvisata dal Tribunale e dalla Corte di appello di Campobasso (c.d. usurpativa), come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone la mancanza in radice della dichiarazione di p.u. e perciò esula dalla materia espropriativa,rientrando fra i comuni fatti illeciti permanenti disciplinati dall'art. 2043 cod. civ., in cui non è ravvisabile in capo alla P.A. l'espressione di alcuna funzione amministrativa,nè l'esercizio di poteri ablativi. Ed il proprietario conserva e mantiene il proprio diritto dominicale sull'immobile, nonché in via primaria, quello di chiederne la restituzione;
sicché l'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. è esperibile soltanto se (e solo perché) egli per una propria scelta discrezionale rinunci ad ottenere il rilascio del bene e preferisca invece, abbandonarlo definitivamente all'occupante conseguendo in cambio la completa reintegrazione economica del pregiudizio sofferto.
3. Con i primi tre motivi del medesimo ricorso l'Istituto, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2055 cod. civ., L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, censura la decisione di appello per avere ritenuto esso ente corresponsabile dell'illegittima occupazione senza considerare: a) che l'opera era stata eseguita ed ultimata nel periodo di occupazione temporanea;
b) che era stato il solo comune a violare le regole del procedimento ablativo dapprima provocando le decisioni del giudice amministrativo che avevano annullato il piano di zona, quindi ottenendo l'acquisto della proprietà degli alloggi realizzati senza conseguire il decreto di esproprio;
c) che il Tribunale si era di fatto riferito alla sola autorità procedente - il comune - addebitandole le conseguenze dell'illecito; e che comunque la responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, è addebitabile esclusivamente al titolare del potere ablativo.
Le doglianze sono infondate, pur se va corretta ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ. la motivazione con cui la sentenza impugnata è
pervenuta all'affermazione della responsabilità (concorrente) dell'IACP nel verificarsi dell'illegittima occupazione. Questa Corte, già a proposito di analoga questione riguardante la responsabilità dei soggetti autori della c.d. occupazione espropriativa ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite: a) che la vicenda non perde a causa dell'effetto traslativo conclusivo la sua connotazione tipica di fatto illecito sia con riguardo al momento dell'occupazione abusiva, sia con riguardo alla costruzione dell'opera con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici, sia con riguardo all'attività materiale medio tempore espletata nel corso dell'occupazione (Cass. sez. un. 761/1998; 12546/1992; nonché 10840/1997): perciò interamente ed unitariamente qualificate dall'illecito comportamento del soggetto al quale sono riconducibili l'occupazione (illegittima ab origine o divenuta tale) e/o la successiva detenzione senza titolo e/o l'impossibilità della restituzione;
b) che conseguentemente tanto nell'ipotesi di occupazione "ab inizio" illegittima, quanto in quella di detenzione divenuta tale, tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione da chiunque esplicata - per definizione illecita - rende l'autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt.2043 e 2055 c.c.: gravando in forza di dette norme sempre e comunque,
anzitutto sul soggetto che ha consumato l'illecita apprensione in danno del proprietario e mantenuto la successiva occupazione abusivamente senza restituire l'immobile al suo proprietario (Cass. 11890/2006; 6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999); c) che a detto soggetto non è consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia degli atti della procedura ablativa, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi ha appreso l'immobile altrui senza titolo e/o ne conserva abusivamente la detenzione ed infine persevera nell'esecuzione dell'opera, pur essendo a conoscenza della illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio;
e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell'illegittima vicenda ablatoria in capo all'ente beneficiario o destinatario dell'opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. 6591/2003;e da ultimo sez. un. 24397/2007; 6769/2009). A maggior ragione questi principi vanno ribaditi nel caso concreto in cui la sentenza impugnata ha accertato e le parti confermato: 1) che il giudice amministrativo ha annullato il Piano di zona contenente la dichiarazione di p.u.; per cui per il noto effetto retroattivo del provvedimento di annullamento che ha travolto tutti gli atti della procedura ablativa, l'apprensione-detenzione dei terreni BU doveva considerarsi abusiva ab origine, perciò esulando dalla materia espropriativa per rientrare negli illeciti permanenti di diritto comune (c.d. occupazione usurpativa) in tutto e per tutto disciplinati dagli artt. 2043 e 2058 cod. civ.; 2) che era stato proprio l'IACP ad occupare e detenere l'immobile che - al più tardi a seguito della sentenza del TAR - aveva l'obbligo giuridico di restituirlo ai proprietari perché abusivamente detenuto;
e che invece ha continuato a realizzarvi l'intervento edilizio;
3) che a nulla rilevano le obbligazioni assunte nella convenzione conclusa con il comune e per effetto dell'assegnazione degli immobili, ancora di proprietà aliena, perché l'ingerenza nella proprietà privata è consentita esclusivamente attraverso gli strumenti privatistici (art.1321 cod. civ., e segg.) o pubblicistici (art. 42 Cost.) previsti dall'ordinamento. E neppure il decreto di occupazione temporanea del 1981 posto nel nulla dalla caducazione degli atti ablativi da parte del giudice amministrativo. Sicché il Collegio deve dare ulteriore continuità alla regola del tutto consolidata, che nel caso di illegittima occupazione e trasformazione dell'immobile privato, non vi è, ne' vi potrebbe essere ragione per tutelare il soggetto che ha effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa;
e non vi è peraltro alcuna norma che autorizzi il distacco della sua responsabilità dall'attività compiuta;
e mantenere fermo il principio, del tutto pacifico anche nella giurisprudenza meno recente (Cass. 13 dicembre 1980 n. 6452; 15 dicembre 1980 n. 6494), che, dato il tenore dell'art. 2043 c.c., è proprio detto soggetto sia esso delegato ovvero concessionario/assegnatario o semplice appaltatore, L. n. 2248 del 1848, ex art. 324, All. F, che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonché all'esecuzione dell'intervento manipolativo, il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato ai danni provocati da tale illegittima attività.
4. Con l'ultimo motivo del ricorso principale l'IACP, deducendo violazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 cod. civ., si duole che la decisione impugnata non abbia dichiarato estinto per prescrizione il credito dei BU, una volta che il relativo decorso doveva farsi coincidere con l'anno 1983 in cui erano iniziati i lavori e che la citazione introduttiva del giudizio era sopravvenuta soltanto nel corso dell'anno 1990, dopo la scadenza del termine quinquennale per richiedere il risarcimento del danno.
Il motivo è infondato confondendo l'Istituto il regime della prescrizione nella materia delle espropriazioni illegittime in cui a fronte dell' illecito istantaneo (sia pure con effetti permanenti) costituito dalla radicale ed irreversibile trasformazione del bene nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u., comincia parimenti (di regola) a decorrere dallo stesso momento,il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 cod. civ., per richiedere l'indennizzo (Cass. sez. un. 1464/1983 e succ.); con l'ipotesi qui ricorrente, di abusiva detenzione nel tempo senza alcun titolo di un fondo altrui, costituente per quanto detto,un fatto illecito di natura permanente, che perciò cessa soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario. Ovvero con la rinuncia di costui a richiederla,che nel caso è contenuta nella citazione introduttiva del giudizio: perciò escludente in radice la possibilità di decorso della prescrizione (Cass. sez. un. 1907/1997, nonché 13896/2003;
1814/2000).
5. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, il comune deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, artt. 37 e 55 T.U. sulle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, nonché difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennizzo presupponendo acquisita dall'IACP un'area di mq. 5000 sol perché in tale estensione gli era stata assegnata da esso comune. Laddove l'irreversibile trasformazione aveva interessato soltanto la minore superficie di mq. 1980 per gli alloggi;
cui poteva aggiungersi al più la sola area di mq. 1292 destinata alle opere di urbanizzazione.
Con il sesto deducendo altre violazioni della medesima normativa, si duole del valore venale eccessivo attribuito da entrambi i giudici di merito al fondo BU, tratto esclusivamente dalla relazione di c.t. senza fornire alcuna risposta alle osservazioni degli espropriati, ovvero con argomentazioni illogiche ed irrilevanti quali l'essere venuta meno la dichiarazione di p.u..
I BU, per converso, con il primo motivo del loro ricorso incidentale, deducendo vizi di motivazione, si dolgono che la Corte territoriale abbia limitato il risarcimento del danno alla superficie di mq. 5000 assegnata all'IACP e non alla maggiore estensione di mq. 6340 oggetto del decreto di occupazione temporanea, definitivamente acquisita dagli esproprianti per la realizzazione di manufatti ed opere di urbanizzazione.
Le censure vanno accolte nei limiti che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente recepito la nozione di radicale ed irreversibile trasformazione del fondo privato nell'opera pubblica programmata dalla p.a. - sia per delineare gli elementi caratterizzanti la c.d. occupazione espropriativa, sia per delimitare l'ambito del risarcimento del danno che il proprietario può richiedere in luogo della restituzione nell'ipotesi di illecito comune (c.d. usurpativo: sez. un. 1907/1997 cit.) - nel senso che l'immobile deve perdere la sua conformazione fisica originaria e risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato quale parte indistinta e non autonoma in un bene nuovo e diverso, incompatibile con l'autonoma sopravvivenza del suolo in esso incorporato. Al lume di questa nozione di modificazione radicale, escludente che questa possa identificarsi con l'inizio dei lavori sul terreno occupato, ed a fortiori con lo spossessamento del proprietario ad opera dell'amministrazione occupante, nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla superficie, oggetto del decreto di occupazione temporanea, peraltro nel caso travolto e reso inefficace dall'annullamento della dichiarazione di p.u.; ne' tanto meno a quella assegnata dal comune all'IACP: rientrando invece nell'illecita usurpazione,e quindi nell'ambito del controvalore richiesto dal proprietario in luogo della restituzione, esclusivamente la porzione del fondo BU che aveva subito un'attività esecutiva manipolatrice nella sua fisionomia materiale, perciò perdendo l'identità iniziale.
Ma la doglianza del comune è fondata anche con riguardo all'accertamento del valore venale dell'immobile, che al pari della consistenza dei rilievi formulati dalle parti, la decisione di appello ha erroneamente collegato alle vicende espropriative a seconda che le stesse abbiano registrato o meno l'annullamento della dichiarazione di p.u. Il quale invece, incide esclusivamente sulla configurabilità o meno di un'espropriazione per p.u. (pur anomala) piuttosto che di un illecita occupazione di diritto comune, ma non certamente sulla ricerca del valore in comune commercio dell'immobile occupato: dipendente, invece, esclusivamente dalle sue possibilità legali ed effettive di edificazione (L. n. 359 del 1992 , art. 5 bis, comma 3). Per cui, essendo pacifico tra le parti che il fondo aveva destinazione edificatoria perché incluso in zona C del P.R.G. del comune,la risposta ai rilievi formulati dalle parti alla c.t.u. interamente recepita dalla sentenza impugnata,si è concretata nel mero tautologico apprezzamento che i chiarimenti forniti dall'ausiliario erano apparsi "convincenti". Per cui è incorsa anche nel denunciato vizio di omessa motivazione, il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento;
e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione.
A questa situazione è,peraltro,equiparabile quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza e provenienza: posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice, e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i BU, deducendo violazione degli artt. 112, 345 cod. proc. civ. e art. 1362 cod. civ., si dolgono che la domanda di risarcimento per il periodo di occupazione illegittima antecedente alla data dell'irreversibile trasformazione del fondo sia stata dichiarata inammissibile perché in primo grado erano stati chiesti i soli interessi sul valore venale dell'immobile;che dovevano invece essere necessariamente riferiti proprio al periodo iniziale dell'illecito.
La censura è infondata.
Neppure i BU hanno contestato di avere chiesto nel giudizio di primo grado l'indennizzo di natura risarcitoria per l'avvenuta occupazione (acquisitiva) dei terreni di loro proprietà da parte dell'IACP, seguita all'approvazione del piano di zona (avente efficacia di dichiarazione di p.u.) ed all'inutile scadenza del decreto di occupazione temporanea 24 novembre 1981 per l'avvenuta costruzione degli alloggi nel corso di tale periodo;
e di avere insistito esclusivamente in tale richiesta anche nelle conclusioni peraltro trascritte nel ricorso del comune e da essi non contestate. Laddove il risarcimento anche per l'occupazione-detenzione del loro terreno fino alla costruzione degli alloggi da essi preteso soltanto in appello, e rivolto a conseguire ex art. 2043 cod. civ. i frutti via via perduti, si fonda su una situazione fattuale opposta, di mancanza in radice della dichiarazione di p.u. e perciò di apprensione abusiva dell'immobile nonché di conservazione del suo possesso senza titolo (Cass. 22479/2006; 18436/2004; 15687/2001); per cui anche la causa petendi ed il petitum di tale richiesta risultavano del tutto nuovi non solo rispetto all'originaria prospettazione di rituale occupazione temporanea del fondo da parte dell'IACP in seguito al Decreto 24 novembre 1981 e di diritto a percepire per il periodo successivo l'indennizzo di cui alla L. n.2359 del 1865, art. 72 e L. n. 865 del 1971, art. 20, ma anche in relazione alla iniziale domanda risarcitoria fondata esclusivamente sulla irreversibile trasformazione del bene e tendente a conseguirne il controvalore. E sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
7. Assorbita pertanto la censura dei BU relativa alla rivalutazione monetaria del risarcimento del danno loro dovuto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte di appello di Campobasso, che in diversa composizione si atterrà ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale nonché il secondo motivo dell'incidentale BU, assorbiti il terzo;
accoglie il primo motivo dello stesso ricorso, nonché il quinto e sesto dell'incidentale del comune, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013