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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELI FABIO
RICORRENTI
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CARENTI MAURO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 9.9.2022 e l' hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. RO/102/2022 notificata in data 24.08.2022, emanata dal Responsabile SSD Ufficio Sanzioni in materia Igienico-sanitario avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria per avere, in violazione dell'art. 7 comma 4, D. Lgvo 151/2007, in riferimento all'allegato 4 punto 3.2, effettuato un trasporto di 12 capi di bestiame vivi specie bovini da Villanova Strisaili Morulungu via ponte Pibinari n. 5 ad con un Pt_2
mezzo di trasporto dove i sistemi di ventilazione non funzionavano.
L'opponente ha dedotto che l'allegato 5 richiamato nel verbale di contestazione è stato consegnato solo in sede di audizione;
che non era funzionante una sola ventola;
che la ventola funzionante era sufficiente a mantenere a temperatura tra i 5 e i 30 °C, considerato che il controllo è avvenuto alle 18,30 del 16 maggio a Siniscola;
che il verbale poteva essere elevato soltanto dopo aver verificato tramite i termometri che la temperatura interna fosse superiore ai 30°; che al momento della pagina 1 di 4 partenza le ventole erano funzionanti;
che il guasto è stato causato dal malfunzionamento di un fusibile di 10 centesimi, sostituito immediatamente.
- Con comparsa depositata l'8 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. In particolare l'amministrazione Controparte_1
opposta ha dedotto che l'allegato al verbale riporta gli stessi dati contenuti nel verbale di contestazione;
che l'allegato 4 del D. Lgvo 151/2007 prevede che “i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C all' interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna. Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60 m3/h/kn di carico utile”; che gli agenti accertatori hanno constatato che l'impianto di ventilazione era non funzionante e quindi non idoneo a garantire le condizioni potenziali di benessere richiesti dalla norma.
- L'opposizione avanzata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Tramite ordinanza del 24.8.2022, il Responsabile Parte_3
zona centro ha ordinato a , in qualità di trasgressore, e alla ditta Assisi
[...] Parte_1
Bestiame s.r.l., in qualità di obbligata in solido, il versamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione perché in data 16.5.2020 verso le ore 18,30 ha effettuato un trasporto di 12 capi di bestiame vivi specie bovini da Villanova Strisaili Morulungu via ponte Pibinari n. 5 ad con un mezzo di Pt_2
trasporto in cui è stato riscontrato il mal funzionamento dei sistemi di ventilazione, in violazione dell'art. 7 comma 4, D. Lgvo 151/2007, in riferimento all'allegato 4 punto 3.2.
Preliminarmente deve escludersi che la mancata comunicazione dell'allegato 5 abbia pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, in quanto il suo contenuto è stato riportato nel verbale notificato alla parte opponente.
Non può ritenersi inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte opposta oltre il termine di
10 giorni prima dell'udienza: in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass., n. 9545/2018).
pagina 2 di 4 Ne consegue l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente relativa al rapporto e agli atti di accertamento depositata in data 8 gennaio 2024.
Con riferimento al merito, va rilevato che, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 4, D. Lgvo
151/2007, il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'allegato 4 del decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. L'allegato 4 al punto 3.1 prescrive che i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +
o – 5°C in funzione della temperatura esterna. Il punto 3.2 prescrive che il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso dev'essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che una delle ventole dell'autocarro non fosse funzionante. Il teste sentito all'udienza del Testimone_1
18.06.2024, ha dichiarato che sulla paratia si trovano due ventole: al momento del controllo una funzionava e l'altra no. Gli Agenti della Polizia Stradale hanno dato atto del malfunzionamento dell'impianto di ventilazione e delle alte temperature esterne. Non è stata verificata invece la temperatura all'interno del mezzo di trasporto, nonostante l'allegato 4 al punto 3.3 preveda che i mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Di conseguenza, in mancanza di altri elementi probatori, considerato il funzionamento di una ventola, non può ritenersi dimostrato che il sistema di ventilazione non fosse in grado di mantenere la forcella di temperatura indicata dalla norma e di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile.
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697, c.c., fornire la prova dell'esistenza di elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. n. 5277/2007).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori sufficienti a dimostrare che, con il funzionamento di una sola ventola, il sistema di ventilazione non fosse in grado di mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, e di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile, non può ritenersi che sia stata violata la disciplina di cui all'allegato 4.
Pertanto l'opposizione va accolta.
- Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. RO/102/2022;
- condanna la parte opposta a corrispondere a favore della parte opponente le spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Nuoro, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELI FABIO
RICORRENTI
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CARENTI MAURO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 9.9.2022 e l' hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. RO/102/2022 notificata in data 24.08.2022, emanata dal Responsabile SSD Ufficio Sanzioni in materia Igienico-sanitario avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria per avere, in violazione dell'art. 7 comma 4, D. Lgvo 151/2007, in riferimento all'allegato 4 punto 3.2, effettuato un trasporto di 12 capi di bestiame vivi specie bovini da Villanova Strisaili Morulungu via ponte Pibinari n. 5 ad con un Pt_2
mezzo di trasporto dove i sistemi di ventilazione non funzionavano.
L'opponente ha dedotto che l'allegato 5 richiamato nel verbale di contestazione è stato consegnato solo in sede di audizione;
che non era funzionante una sola ventola;
che la ventola funzionante era sufficiente a mantenere a temperatura tra i 5 e i 30 °C, considerato che il controllo è avvenuto alle 18,30 del 16 maggio a Siniscola;
che il verbale poteva essere elevato soltanto dopo aver verificato tramite i termometri che la temperatura interna fosse superiore ai 30°; che al momento della pagina 1 di 4 partenza le ventole erano funzionanti;
che il guasto è stato causato dal malfunzionamento di un fusibile di 10 centesimi, sostituito immediatamente.
- Con comparsa depositata l'8 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. In particolare l'amministrazione Controparte_1
opposta ha dedotto che l'allegato al verbale riporta gli stessi dati contenuti nel verbale di contestazione;
che l'allegato 4 del D. Lgvo 151/2007 prevede che “i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C all' interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna. Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60 m3/h/kn di carico utile”; che gli agenti accertatori hanno constatato che l'impianto di ventilazione era non funzionante e quindi non idoneo a garantire le condizioni potenziali di benessere richiesti dalla norma.
- L'opposizione avanzata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Tramite ordinanza del 24.8.2022, il Responsabile Parte_3
zona centro ha ordinato a , in qualità di trasgressore, e alla ditta Assisi
[...] Parte_1
Bestiame s.r.l., in qualità di obbligata in solido, il versamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione perché in data 16.5.2020 verso le ore 18,30 ha effettuato un trasporto di 12 capi di bestiame vivi specie bovini da Villanova Strisaili Morulungu via ponte Pibinari n. 5 ad con un mezzo di Pt_2
trasporto in cui è stato riscontrato il mal funzionamento dei sistemi di ventilazione, in violazione dell'art. 7 comma 4, D. Lgvo 151/2007, in riferimento all'allegato 4 punto 3.2.
Preliminarmente deve escludersi che la mancata comunicazione dell'allegato 5 abbia pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, in quanto il suo contenuto è stato riportato nel verbale notificato alla parte opponente.
Non può ritenersi inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte opposta oltre il termine di
10 giorni prima dell'udienza: in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass., n. 9545/2018).
pagina 2 di 4 Ne consegue l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente relativa al rapporto e agli atti di accertamento depositata in data 8 gennaio 2024.
Con riferimento al merito, va rilevato che, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 4, D. Lgvo
151/2007, il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'allegato 4 del decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. L'allegato 4 al punto 3.1 prescrive che i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +
o – 5°C in funzione della temperatura esterna. Il punto 3.2 prescrive che il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso dev'essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che una delle ventole dell'autocarro non fosse funzionante. Il teste sentito all'udienza del Testimone_1
18.06.2024, ha dichiarato che sulla paratia si trovano due ventole: al momento del controllo una funzionava e l'altra no. Gli Agenti della Polizia Stradale hanno dato atto del malfunzionamento dell'impianto di ventilazione e delle alte temperature esterne. Non è stata verificata invece la temperatura all'interno del mezzo di trasporto, nonostante l'allegato 4 al punto 3.3 preveda che i mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Di conseguenza, in mancanza di altri elementi probatori, considerato il funzionamento di una ventola, non può ritenersi dimostrato che il sistema di ventilazione non fosse in grado di mantenere la forcella di temperatura indicata dalla norma e di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile.
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697, c.c., fornire la prova dell'esistenza di elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. n. 5277/2007).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori sufficienti a dimostrare che, con il funzionamento di una sola ventola, il sistema di ventilazione non fosse in grado di mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, e di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile, non può ritenersi che sia stata violata la disciplina di cui all'allegato 4.
Pertanto l'opposizione va accolta.
- Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. RO/102/2022;
- condanna la parte opposta a corrispondere a favore della parte opponente le spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Nuoro, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tiziana Longu
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