Art. 3. 1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalita' che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto italo-africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.
2. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.
3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi cosi' come determinate ai sensi dell' articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Istituto e' iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 , la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.
Note all'art. 3.
- Si trascrive il testo del comma 16 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , relativa alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica: "Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18". - L'art. 3l del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede l'individuazione degli uffici dirigenziali e la determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del decreto stesso. - L'art. 35 dello stesso decreto disciplina il procedimento per l'attuazione della mobilita' del personale. - La tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , relativa alle disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del dipendente personale, individua gli enti non soppressi dalla medesima; si trascrive la VII categoria di detta tabella relativa agli enti culturali e di promozione artistica:
"VII. - ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo, 'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna' in Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma.
Ente autonomo 'La Biennale di Venezia'.
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale".
- Si trascrive il testo della tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 :
"TABELLA A Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.
Consorzi di comuni e di province.
Comunita' montane, con popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestione governativa ferrovia Padana.
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto superiore della sanita'".
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 , e' relativa alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. - Si trascrive il testo dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 : "Art. 25 - (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
2. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.
3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi cosi' come determinate ai sensi dell' articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Istituto e' iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 , la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.
Note all'art. 3.
- Si trascrive il testo del comma 16 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , relativa alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica: "Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18". - L'art. 3l del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede l'individuazione degli uffici dirigenziali e la determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del decreto stesso. - L'art. 35 dello stesso decreto disciplina il procedimento per l'attuazione della mobilita' del personale. - La tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , relativa alle disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del dipendente personale, individua gli enti non soppressi dalla medesima; si trascrive la VII categoria di detta tabella relativa agli enti culturali e di promozione artistica:
"VII. - ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo, 'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna' in Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma.
Ente autonomo 'La Biennale di Venezia'.
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale".
- Si trascrive il testo della tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 :
"TABELLA A Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.
Consorzi di comuni e di province.
Comunita' montane, con popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestione governativa ferrovia Padana.
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto superiore della sanita'".
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 , e' relativa alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. - Si trascrive il testo dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 : "Art. 25 - (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".