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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro
sezione prima civile
La corte di appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1904/2023 RGAC vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Chiriano;
Parte_1
appellante e
, difesa da se stessa;
Controparte_1
appellata
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via meramente subordinata e gradata, laddove l'On.le Corte dovesse ritenere di accogliere l'eccezione di improcedibilità del giudizio, tenuto conto del fatto che vi è stata un'unica udienza cartolare, nessuna attività istruttoria e che parte appellata si difende da sé, si chiede di voler disporre la compensazione delle spese e competenze di lite;
in via principale : Accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 568/2023 del Tribunale di
Catanzaro, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. RG 5942/2018 pub. il 4.04.2023
e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
“accertare e dichiarare, per ogni motivo richiamato in narrativa e per quanto eventualmente emergerà in corso di giudizio, la grave violazione del mandato conferito dall'attore all'avvocato e, per l'effetto, accertare e dichiarare il Controparte_1
danno patrimoniale subito dall' per effetto della violazione del mandato Pt_1
difensivo ut supra e, per l'effetto, condannare parte convenuta al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 342.000,00 o della somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta e dovuta all'esito del giudizio. In ogni ipotesi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata condannare la parte convenuta al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma di € 70.559,98 pari al fatturato della e l'importo Parte_2
oggetto di transazione con il Comune di Catanzaro oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge, relativamente ad entrambi i giudizi.”
Per l'appellata: “…dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello, ovvero la sua inammissibilità/improcedibilità, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e spese del giudizio, anche della presente fase”.
In fatto ed in diritto
Il SI , con atto notificato in data 27.12.2018 citava l'avv. Parte_1
dinanzi il tribunale di Catanzaro chiedendo che la stessa Controparte_1
fosse condannata al risarcimento dei danni, per violazione degli obblighi derivanti dal mandato professionale conferitole per la cura dell'iter amministrativo rivolto ad ottenere l'autorizzazione ad installare insegne pubblicitarie nel territorio del comune di Catanzaro. L'attore, in particolare, prospettava che la professionista incaricata non aveva offerto adeguata prestazione professionale permettendo che il progetto correlato all'istanza amministrativa non fosse accolto e che risultasse favorita altra società di cui la stessa era socia. CP_1
La convenuta si costituiva contestando le pretese di controparte.
Il tribunale, con sentenza n. 568 del 4.4.2023, rigettava la domanda.
Il SI con atto notificato in data 3.11.2023 proponeva appello Pt_1
ribadendo la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
L'avvocato si costituiva con comparsa del 10.1.2024 eccependo, CP_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di impugnazione e l'improcedibilità dell'appello; nel merito contestava le prospettazioni di controparte.
All'udienza del 9.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione. L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello sollevata dall'avvocato è fondata e può essere accolta. CP_1
La difesa del SI ha proceduto a notificare l'atto di impugnazione Pt_1
in data 3.11.2023 ed ha, poi, effettuato l'iscrizione a ruolo della causa in data 13.12.2023, in palese violazione dei termini contemplati dagli artt. 347
e 165 c.p.c..
L'appello proposto deve essere, di conseguenza, dichiarato improcedibile con condanna dell' al pagamento delle spese, determinate in Pt_1
dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte di appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del tribunale di Catanzaro n. 568 del 4.4.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio liquidate in complessivi € 3.750,00, oltre spese generali, IVA e
CAP;
- dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art.13 comma
1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 11.3.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo