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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. 13716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 13716/2023 avente ad oggetto affidamento e mantenimento figli
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA AD ADRANO L'11/10/1985 Parte_1 C.F._1
E (CF: NATO A CATANIA L'11/07/1983, ENTRAMBI DIFESI E Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATI DALL'AVV. DI MARCO DEBORAH
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 14.12.2023, e , genitori dei Parte_1 Controparte_1
minori (n. il 23.04.2010) e (n. il 27.02.2015), hanno chiesto al Persona_1 Persona_2 Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei due figli minori nei seguenti termini:
“● disporre l'affidamento condiviso dei minori e , Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi, anche in considerazione dei relativi impegni scolastici ed extrascolastici, come segue:
- un pomeriggio infrasettimanale, dalle 16,00 alle 20.00;
- a settimane alterne, dalle 16,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; - venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
● disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli CP_1
mediante il versamento dell'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie - mediche, scolastiche, ludiche e sportive – che si renderanno necessarie nell'interesse degli stessi, con diritto in capo alla sig.ra di percepire l'assegno unico Parte_1
universale nella misura del 100% relativamente ad entrambi i figli;
● adottare ogni statuizione ritenuta più opportuna nell'interesse dei minori.”
In data 18.09.2024, viste le note autorizzate depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, il G.D. ha rimesso la causa al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto.
______
La domanda, presentata congiuntamente da entrambe le parti, va accolta, in quanto le condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse dei figli minori, non risultando concreti non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Appaiono idonee anche le condizioni economiche stabilite, attesa la previsione della percezione da parte della madre dell'intero ammontare dell'assegno unico.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 337 bis e ter c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo:
affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2
presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
onera a corrispondere entro giorno 5 di ogni mese un contributo di Controparte_1
mantenimento per i figli di € 300,00 - rivalutabile secondo l'indice Istat - oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 13716/2023 avente ad oggetto affidamento e mantenimento figli
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA AD ADRANO L'11/10/1985 Parte_1 C.F._1
E (CF: NATO A CATANIA L'11/07/1983, ENTRAMBI DIFESI E Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATI DALL'AVV. DI MARCO DEBORAH
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 14.12.2023, e , genitori dei Parte_1 Controparte_1
minori (n. il 23.04.2010) e (n. il 27.02.2015), hanno chiesto al Persona_1 Persona_2 Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei due figli minori nei seguenti termini:
“● disporre l'affidamento condiviso dei minori e , Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi, anche in considerazione dei relativi impegni scolastici ed extrascolastici, come segue:
- un pomeriggio infrasettimanale, dalle 16,00 alle 20.00;
- a settimane alterne, dalle 16,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; - venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
● disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli CP_1
mediante il versamento dell'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie - mediche, scolastiche, ludiche e sportive – che si renderanno necessarie nell'interesse degli stessi, con diritto in capo alla sig.ra di percepire l'assegno unico Parte_1
universale nella misura del 100% relativamente ad entrambi i figli;
● adottare ogni statuizione ritenuta più opportuna nell'interesse dei minori.”
In data 18.09.2024, viste le note autorizzate depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, il G.D. ha rimesso la causa al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto.
______
La domanda, presentata congiuntamente da entrambe le parti, va accolta, in quanto le condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse dei figli minori, non risultando concreti non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Appaiono idonee anche le condizioni economiche stabilite, attesa la previsione della percezione da parte della madre dell'intero ammontare dell'assegno unico.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 337 bis e ter c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo:
affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2
presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
onera a corrispondere entro giorno 5 di ogni mese un contributo di Controparte_1
mantenimento per i figli di € 300,00 - rivalutabile secondo l'indice Istat - oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher