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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Massimo Gullino ____________Presidente.
Dott. Eliana Romeo ____________Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti __________Consigliere rel.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art.127 ter cpc;
ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 280/2022 RGACL vertente
TRA
nato a [...] il [...] – c.f: e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] l'[...] – c.f.: rappresentate e CP_1 C.F._2
difese dall' Avv. Maria Stanganelli del Foro di Palmi - c.f. C.F._3
(pec: fax 0966/1905749) e , unitamente e disgiuntamente, Email_1
dall' Avv. Maria Francesca Sprizzi del Foro di Palmi – c.f.: C.F._4
(pec: , Email_2
APPELLANTI
E
l (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Lombardo pec
Email_3
APPELLATA-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
1 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.11.2019, e premesso Parte_1 CP_1
di essere dipendenti dell' in servizio Controparte_2
presso il reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Polistena dal 2007 a tutt' oggi, chiedevano l'accertamento del demansionamento subito, costituito nella costante e continuativa di compiti diversi da quelli propri del loro profilo professionale di infermieri professionisti, perché rientranti in realtà nelle mansioni inferiori di OSS e
OTA.
Resistendo l' e assunta prova testimoniale, il primo giudice ha Parte_2
accolto parzialmente il ricorso, statuendo : “
1. Accerta e dichiara che Parte_1
e sono stati adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie
[...] CP_1
Part Pa della qualifica di appartenenza;
2. Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad adibire i ricorrenti solo alle mansioni professionali per i quali sono stati assunti 3. Rigetta per il resto il ricorso;
4. Compensa le spese di lite tra le parti” .
Avverso tale decisione i lavoratori propongono impugnazione per le ragioni di seguito specificate.
Parte L' si è costituita ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Nel termine assegnato del 1à marzo 2024 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 13 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso si deduceva che, a causa della carenza cronica di personale di supporto ( che sarebbe stata totale fino al giugno 2017) con qualifica inferiore (A, B,
Bs e C), nel corso della quotidiana attività lavorativa il restante personale infermieristico era costretto a svolgere mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale e concernenti specificamente mansioni proprie delle categorie inferiori
A , B e Bs.
Esplicitato il contenuto della declaratoria della categoria D relativa al proprio inquadramento, evidenziava che il personale di supporto, quale l'operatore sociosanitario, categoria B o Bs, era investito di mansioni del tutto eterogenee rispetto a quelle infermieristiche consistenti in attività igienico-domestiche alberghiere e funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari del degente.
Le funzioni di tali figure professionale, elencate analiticamente nell'atto introduttivo, erano quindi fronteggiate dalla ricorrente che era costretta ad occuparsi delle esigenze
2 2 igieniche dei pazienti, del riordino dei letti, del trasporto dei pazienti, dell'alimentazione dei pazienti non autosufficienti, di attività amministrative…, con inevitabile sacrificio delle mansioni proprie della categoria posseduta, che sarebbero state relegate in un ruolo marginale.
Tali compiti ulteriori, svolti non in modo occasionale e temporaneo, ma in via continuativa e sistematica, avrebbero precluso la possibilità di svolgere in via prevalente e per la maggior parte del tempo del turno i propri compiti, con danno al complessivo servizio (che ne sarebbe stato rallentato) ed agli stessi degenti, oltre che con un danno all'immagine ed alla dignità del lavoratore e depauperamento del patrimonio delle competenze acquisite.
Per tale ragione era formulata domanda di risarcimento del danno da demansionamento da determinarsi in via equitativa nella misura pari al 6 % della retribuzione globale di fatto per tutto il periodo della subita dequalificazione a partire dal primo gennaio 2007.
Parte Si costituiva tardivamente l' , eccependo preliminarmente la prescrizione e sostenendo nel merito la genericità ed indeterminatezza della domanda e la sua infondatezza, ritenendo che specificazione dei vari tipi di danno asseritamente subiti fornendo la prova per ogni singola tipologia degli stessi.
In merito al danno professionale, parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di provare e allegare specifiche circostanze atte a provare il depauperamento del proprio bagaglio professionale per la lamentata adibizione a mansioni inferiori.>>
L affermava che il lavoratore avrebbe dovuto indicare in maniera Controparte_2
specifica il tipo di danno che assumeva di aver subito e fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento.
Richiamando la Cassazione, affermava che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non avrebbe potuto prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale.
Infine, sosteneva che la somma richiesta, determinata nella misura del 6% della retribuzione, sarebbe stata frutto di un'arbitraria determinazione, di una operazione soggettiva, immotivata e non dimostrata.
Il Tribunale con la decisione gravata accoglieva solo in parte la domanda, affermando Parte l'adibizione a mansioni inferiori e condannando l' ad adibire i ricorrenti solo alle mansioni professionali di infermiere negando il risarcimento del danno.
3 3 Ed, infatti, ammesso che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, <<… il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni concorrenti, ovvero che si tratti di impegno di breve durata e, quindi, di carattere occasionale e che tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente>>, affermava che ricorresse nello specifico il demansionamento in quanto, sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi, il reparto di rianimazione, ma anche l'intero presidio ospedaliero, da tempo presentava una notevole carenza di personale OSS, che imponeva al personale infermieristico di espletare anche le attività di competenza di della categoria inferiore.
Quanto al risarcimento rilevava che , in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non si può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, allegazione che, nel caso, sarebbe mancata.
Inoltre, la deposizione della teste la quale ha negato che l'attività infermieristica Tes_1
fosse relegata nei ritagli di tempo, non avrebbe dimostrato che l'attività di infermiera fosse svolta solo in via residuale e nei ritagli di tempo, condizione necessaria ai fini dell'esistenza di un danno risarcibile.
I lavoratori con l' appello in esame deducono che:
la prova del danno avrebbe potuto essere ricavata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 c.c.; contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel ricorso sarebbero state puntualmente allegate le diverse tipologie di danno patito dagli appellanti a seguito del demansionamento, specificando i criteri necessari alla valutazione equitativa del danno;
contraddittoriamente il Tribunale avrebbe ritenuto la documentazione prodotta utile ad acclarare il demansionamento subito, ma non sufficiente a costituire idoneo riscontro oggettivo quanto al danno concretamente subito dalla ricorrente;
la Corte di Cassazione si sarebbe espressa in casi – come quello in esame - di demansionamento infermieristico, in cui personale avente tale qualifica si trovi a svolgere continuativamente anche mansioni di OSS/OTA, ritenendo, per la costante e prevalente adibizione a mansioni inferiori, già ex se provata l'esistenza e la
4 4 verificazione di un danno in capo all'appellante sub species di lesione della sua dignità professionale.
Questo sulla base, appunto:
a) della lunga durata nel tempo e della quotidianità dello svolgimento di mansioni inferiori;
b) dell'elevata qualificazione specialistica in relazione al titolo di studio ed al concreto bagaglio professionale posseduti.
Richiamava la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.359/2022, la quale in una fattispecie sostanzialmente analoga a quella oggetto di causa avrebbe riconosciuto i. risarcimento “per aver demansionato gli infermieri ledendone la dignità professionale”.
Il giudice di legittimità in ordine alla prova di tale tipologia di danno avrebbe – stante l'impossibilità di una prova storica diretta – ritenuto possibile ricorrere anche in via esclusiva a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Per di più il danno sarebbe stato un dato fattuale di immediata percepibilità, in quanto gli infermieri professionali come l'appellante, la cui opera dovrebbe essere prettamente intellettuale, trovandosi a dover svolgere mansioni prettamente igienico- domestico alberghiere in contesti operativi ristretti come le strutture ospedaliere (e quindi anche a contatto con la pubblica utenza) finirebbero per non poter esprimere ed applicare appieno le conoscenze acquisite nel corso di studi e costantemente aggiornate, con lesione alla dignità, stress e frustrazione per l''impossibilità di realizzarsi nel lavoro come conseguenza della necessità di dover subire per anni una condotta datoriale illegittima.
L'impossibilità di realizzarsi nel lavoro costituisce così fonte di stress e frustrazione, conseguenza della necessità di dover subire per anni una condotta datoriale illegittima nel senso riconosciuto dal Tribunale di Palmi.
Il demansionamento avrebbe determinato una vera e propria mortificazione dei lavoratori, lesivo della dignità e immagine personale e professionale in quanto
<l'immagine del lavoratore nell'ambiente di lavoro è strettamente legata, infatti, a quel che il lavoratore “fa”, che diventa quindi rappresentazione di quel che egli “è” in quel particolare contesto>>.
Il fatto che tutto ciò fosse avvenuto dinanzi agli occhi dell'utenza, portata quindi inevitabilmente a non poter distinguere in concreto il lavoro dell'appellante da quello del personale avente mere mansioni ausiliarie come gli OSS e gli OTA, integra gli
5 5 estremi della già lamentata lesione della dignità e della reputazione professionale: e questo sia sotto il profilo della svalutazione/mancato aggiornamento delle proprie competenze specifiche, sia sotto il diverso profilo dell'accomunamento a mansioni del tutto prive di queste ultime, che si aggiungono al già citato danno morale.
Lungi da prospettare il danno in re ipsa, la ricorrente avrebbe allegato nel ricorso introduttivo la tipologia di danno subito (danno alla lesione dell'immagine e della reputazione professionale;
danno morale), le cause di e le connotazioni concrete dello stesso (di cui si è appena detto), offrendo anche dei criteri per la relativa quantificazione.
Ai fini della liquidazione in via equitativa ex art.1226, 2056 c.c. del danno da demansionamento richiesto dagli appellanti si sarebbe dovuto fare riferimento, in particolare: a) alla retribuzione mensile percepita dai lavoratori;
b) alla non limitata durata della dequalificazione;
c) ai motivi del provvedimento di demansionamento, in alcun modo legati ad esigenze eccezionali e transitorie ma al contrario costituenti espressione di una ben precisa – e illegittima – scelta datoriale;
d) alla notorietà e risonanza nell'ambiente specifico, di cui si è ampiamente detto (Cass., 3341/1996); e) all'elemento intenzionale del datore di lavoro;
f) alla gravità del demansionamento stesso (Cass., 1443/2000), a sua volta desumibile dal divario tra le mansioni riferibili al profilo professionale degli appellanti e quelle concretamente svolte (Trib. Roma, 12 ottobre 1998): tutti canoni di valutazione, va sottolineato, richiamati anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
4063/2010).
Pertanto, il Tribunale, una volta riconosciuto il demansionamento, avrebbe dovuto, attraverso il ricorso alla prova presuntiva, ritenere accertato il danno alla professionalità di natura non patrimoniale.
Nel caso specifico, in considerazione dell'anzianità lavorativa degli appellanti, della durata del demansionamento (oltre 12 anni al momento del deposito del ricorso), nonché della sua gravità (non potendosi definire la dequalificazione acclarata di scarso rilievo, tenuto conto della già citata notevole differenza fra le mansioni di infermiere professionale e quelle di OSS/OTA, nonché del differente titolo abilitante), avrebbe potuto ritenersi in via equitativa ex artt.1226, 2056 c.c. che il ristoro da riconoscere alla proponente gravame possa essere commisurato al 6% della retribuzione percepita negli ultimi 10 anni - arco temporale caratterizzato, come sostanzialmente evidenziato nella sentenza di primo grado, da una totale assenza, o
6 6 comunque carenza organica degli O.S.S. - o in altra quantificazione che ritenuta di giustizia.
Parte Costituendosi l' ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ribadendo l'assenza della prova del danno e che il ricorso alle presunzioni sarebbe stato possibile in presenza fatti integranti gli elementi di fatto da cui il giudice possa evincere la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in proposito, nel caso mancanti.
Ha ribadito che << l'attività in concreto svolta dall'infermiere professionale- ricorrente in appello presso la SOC di appartenenza è fatto pacifico in quanto emergente dagli atti e non specificamente contestato da controparte che il ricorrente abbia sempre svolto le mansioni di cui alla qualifica, per le quali è stato correttamente remunerato, e che le mansioni inferiori oltre che ad essere ripartite tra tutti i dipendenti, non avevano carattere esclusivo, assorbente e prevalente.>>
Dette attività non avrebbero mai costituito attività principale e/o determinato un'inattività della mansione di infermiere, per come affermato dagli stessi ricorrenti in ricorso e dai testi escussi.
Non si sarebbe trattato di un mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza, ma di un espletamento di attività ulteriore ripartita tra tutti i lavoratori in servizio presso la medesima SOC;
tale attività non avrebbe potuto assurgere a condizione legittimante un danno né tantomeno un danno nella misura richiesta.
L'appello è fondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte d'appello in una fattispecie del tutto analoga n. 237/2024 pubblicata il 28.3.2024
<< Va premesso che, a fronte dell'allegazione dei lavoratori di una mancanza in organico nella struttura ospedaliera in cui era chiamata a prestare lavoro come infermiera, del personale di categorie inferiori (B, Bs e C) totale fino al 2017, e parziale successivamente, e che ciò determinasse la sua costante e sistematica adibizione nel corso del turno di lavoro anche alle mansioni tipiche del personale di categoria inferiore (B e Bs), fatto specificamente allegato, illustrando analiticamente le singole incombenze cui la stessa era chiamata a far fronte ordinariamente, ma non era stato
Parte neppure contestato dall' , che si era limitata a negare l'allegazione e la prova del danno.
Infatti, nel riportare in precedenza le difese svolte in primo grado dall'
[...]
(che eccepiva tardivamente la prescrizione- non esaminata dal Tribunale e CP_2 non riproposta dall'appellato- costituendosi oltre il termine di cui all'art.416 cpc anche
7 7 rispetto all'udienza di rinvio )nella memoria di costituzione si è detto che l'unica contestazione atteneva alla prova del danno.
Era dunque incontestata l'organizzazione del lavoro descritta nel ricorso anche attraverso specifici capitoli e che i ricorrenti abbiano dovuto svolgere durante l'orario di lavoro sia le mansioni di infermiere che quelle di occuparsi dei bisogni primari
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei malati, igienizzazione degli strumenti…).
Deve pure rilevarsi che la necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori (come il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera,
l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti…) necessariamente assumeva una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale, almeno fino al 2017, di personale di categoria B o
Bs che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente.
In ogni caso, anche per il periodo successivo, in cui la presenza in organico di personale di categoria B era inadeguata resta ferma l'allegazione, non contestata, che la lavoratrice avesse continuato comunque a dovere svolgere le mansioni proprie di categorie inferiori, senza che neppure il teste ascoltato dal Tribunale avesse, significativamente, riferito di una modifica dell'organizzazione del lavoro complessivo all'interno della struttura ospedaliera e specificamente degli infermieri anche dopo il 2017.
Va qui chiarito che la dell'adibizione a cui si fa riferimento ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, ed in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e 1375 cc.
8 8 Ora, il difetto di tali condizioni si ricava dalla costante e sistematica adibizione della lavoratrice a tali incombenze che divenivano parte integrante della sua prestazione giornaliera, e, superando il limite della “normale tollerabilità”, non erano esigibili.
Né tali incombenze potevano essere considerate come una obbligazione accessoria sia la rilevanza quantitativa di cui si è detto, sia per il fatto che non potevano neppure dirsi funzionalmente collegate all'obbligazione principale posto che, molte di esse, come la maggior parte delle attività cd alberghiere, ovvero tutte quelle non collegate ad esigenze sanitarie specifiche, erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali possedute dalla lavoratrice
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
9 9 autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti, che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto <Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese
l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero persino a quelli di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che <provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>).
Lo stesso Tribunale ha ammesso che ricorressero le condizioni legittimanti allorché ha ritenuto il demansionamento ed ha ordinato all' di adibire i Controparte_2
ricorrenti alle mansioni corrispondenti alla categoria di inquadramento.
Tale determinazione, infatti, presuppone non solo l'accertamento dell'inadempimento Parte dell' ma la rilevanza dello stesso perché non rispondente alle condizioni, indicate esplicitamente dallo stesso Tribunale, nel citare quanto affermato dal giudice di legittimità, della marginalità delle mansioni inferiori e della temporaneità dell'adibizione.
Va da sé che, pertanto, contraddittoriamente il Tribunale abbia poi disatteso la domanda negando che le mansioni ulteriori non fossero prevalenti, pur avendo in precedenza affermato che il demansionamento derivava dalla non marginalità e dalla non temporaneità dell'adibizione alle mansioni inferiori.
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che rinviene un limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori, affermandosi che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicché «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla
10 10 copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita»
(Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019) è infatti corretto.
Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato nonostante la diversità della disciplina di riferimento, essendosi affermata (Cass. 2006 nr. 17774) l'esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.
Tali criteri sono stati poi sostanzialmente applicati in più recenti arresti della Suprema
Corte n.21941, 21942, 21944 del 2022 e n.3700 e 36206 del 2023 dall'esame dei quali, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, si ricava che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non transeunti, è indice della non marginalità delle mansioni e Controparte_2
che esse non possano più ritenersi accessorie.
In ordine all'onere di allegazione e prova del danno senza dubbio la descrizione delle modalità di lavoro condotta dalla parte sin dall'atto introduttivo, si ripete, non contestate, nonché la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio, considerando che per i primi dieci anni è fatto pacifico che mancassero del tutto le figure professionali inferiori), la rilevanza qualitativa del demansionamento giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile essedo parte di esse, in base alla contrattazione collettiva, affidate a personale inquadrato in categorie A, ossia di base, con mansioni puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica, la pubblicità di tale demansionamento tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano (come è logica inferenza e ragionevole ritenere secondo l'id quod plerunque accidit) naturalmente la confusione dei ruoli e l'
11 11 aspettativa in capo ai pazienti ed ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova ( le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
Circa la misura del danno lo stesso può, proprio in considerazione delle circostanze appena illustrate, determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed appare anche possibile il ricorso ad un criterio, pur sempre oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione, che nei limiti del domandato, rappresentato dal 6 % della retribuzione mensile, va accordato dal 1° gennaio 2007 e fino al tempo del deposito del ricorso.
Infatti, sebbene nell'atto introduttivo fosse richiesto che la condanna si estendesse
<fino alla pronuncia della sentenza>>, resta il fatto che la domanda non può concernere fatti futuri potendo l'accertamento condursi, alla stregua dei fatti allegati,
e dunque avvenuti fino al tempo di instaurazione del giudizio, epoca fino alla quale si estendevano le allegazioni contenute nel ricorso.
Tale credito va riconosciuto nei limiti di cui al divieto di cumulo previsto dall'art.22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, essendo tale precetto normativo applicabile per giurisprudenza costante della Suprema Corte oltre che ai crediti di natura retributiva stricto sensu, anche ai crediti di natura risarcitoria che traggono titolo dal rapporto di lavoro (ex multis Cass., Sez. L, n. 13624/2020 Cass n. 5024/2002 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c..) >>
Parte Quindi l' va condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti del risarcimento del danno da demansionamento da parametrarsi al 6 % della retribuzione percepita dal primo gennaio 2007 al 2 agosto 2019 (epoca di deposito del ricorso originario), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo
Le spese di entrambi i gradi vanno poste, in base al criterio della soccombenza, a carico Parte dell' e liquidate in euro 2.694,00 per il primo grado in applicazione della tabella
3 ed ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (valore indeterminabile basso) del DM
12 12 n.147/2022 ed alla tabella 12 per il secondo in euro 1.983, 00 in base ai valori medi dimezzati per fase introduttiva, di studio, decisionale.
Tali somme sono distratte in favore dei difensori di parte appellante che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da e contro Parte_1 CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_2
la sentenza n. 1504/2021 emessa in data 9 novembre 2021 dal Tribunale di Palmi , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che nel
Parte resto conferma, e condanna l' anche alla corresponsione in favore della ricorrente del risarcimento del danno da demansionamento da parametrarsi al 6% della retribuzione percepita dal primo gennaio 2007 al 2 agosto 2019 (epoca di deposito del ricorso originario), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo ed alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 2.694,00 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli
Avvocati Maria Stanganelli e Maria Francesca Sprizzi.
Parte 2)Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 1983,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae degli Avvocati Maria
Stanganelli e Maria Francesca Sprizzi.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
IL Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.Eugenio Scopelliti ) ( dott. Massimo Gullino)
13 13