Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, l'occupazione di un suolo, autorizzata dal sindaco quale prodromo all'emanazione di un decreto di esproprio di competenza regionale per la costruzione di un edificio scolastico, (nella specie, un asilo), diviene illegittima alla scadenza dei termini per il completamento dei lavori e per la pronuncia del decreto predetto, con conseguente legittimità della richiesta risarcitoria per danni da accessione invertita avanzata dal privato nei confronti (non della regione, ma) del comune occupante, il cui comportamento illecito non consiste nella omissione di quella attività amministrativa di completamento della procedura ablativa che avrebbe determinato il legittimo trasferimento dell'immobile a suo favore, bensì nell'aver perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima pur nella consapevolezza che tale scadenza rendeva "ipso facto" illegittima l'occupazione. Una volta verificata la configurabilità dell'illecito aquiliano da occupazione illecita a carico del comune (con correlata lesione del diritto soggettivo del privato proprietario), va, nondimeno, accertata, nel medesimo giudizio, ove richiesto dello stesso comune convenuto (che lamenti il mancato completamento della procedura espropriativa per effetto dell'inerzia della regione competente all'esproprio), la eventuale corresponsabilità dell'ente regionale sotto il profilo della negligenza o dell'inerzia, onde quantificarne la misura della colpa e del contributo causale nel determinismo dell'illecito al fine di una possibile azione di rivalsa da parte del comune stesso (pur dovendosi, sotto tale profilo, considerare, altresì, il beneficio acquisitivo dell'opera pubblica conseguito dal predetto ente territoriale quale conseguenza dell'illecito, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Ugo AR PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ROrio MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RECCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato NICOLA STAFFA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RL BERTINI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato GIAMPAOLO ZANCHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI COCCHI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
OL D'AS TI, OL OL, OL MA MA, OL IC, EREDI DI CA RL;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 08633/92 proposto da:
OL D'AS TI, OL OL, OL IC, OL MA, EC MA SA, BI GI, CA NI, BI GI, gli ultimi quattro in qualità di eredi di CA RL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso l'avvocato ORLANDO SIVIERI, rappresentati e difesi, dall'avvocato RL RAGGI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI RECCO, REGIONE LIGURIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 216/92 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 10/3/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/98 dal Consigliere Dott. Mario ROrio MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bertini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, TO, l'Avvocato Sivieri, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1984, AR TO D'AS, OL, IA EN e AR TO, nonché RL AF, premesso che il Sindaco del Comune di Recco, con decreto del 30 agosto 1978, aveva autorizzato l'occupazione di un suolo di loro proprietà, per la realizzazione di un asilo e rilevato che erano scaduti i termini per il completamento dei lavori e per la pronuncia del decreto di esproprio, convennero innanzi al Tribunale di Genova il Comune di Recco per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione divenuta illegittima, con interessi e rivalutazione monetaria. Il Comune dedusse, tra l'altro, che la procedura espropriativa non era stata completata solo per l'inerzia della NE IA. Quindi, citò in giudizio la suddetta NE perché rispondesse direttamente dei danni e, comunque, per essere manlevata da ogni condanna a favore degli attori. La NE, a sua volta, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta dagli attori e chiese il rigetto della domanda di garanzia formulata dal Comune. Il Tribunale condannò il Comune al risarcimento dei danni con interessi e danno da svalutazione, rigettando le altre domande.
Su impugnazione principale del Comune di Recco ed incidentale dei proprietari, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 12 dicembre 1991 - 10 marzo 1992, confermò la pronuncia di primo grado, sul punto che, in conseguenza dell'irreversibile trasformazione a fini pubblici del suolo privato, la proprietà dello stesso era stata acquistata dal Comune;
ribadì, infatti, che il Comune, quale responsabile dell'illecita occupazione, era tenuto al risarcimento del danno, a nulla rilevando che la NE non aveva emesso il decreto di esproprio, giacché, nella specie, l'effetto acquisitivo del suolo a favore del Comune si era verificato per fatto imputabile allo stesso. Quanto, poi, all'appello incidentale, osservò che correttamente la determinazione del danno era stata effettuata alla stregua dei rilievi del consulente tecnico d'ufficio, posto che gli appellanti neppure avevano dedotto e provato la sussistenza di differenti elementi di valutazione. A modifica della decisione del Tribunale, estese, però, la rivalutazione della somma risarcitoria fino al momento del suo pagamento. Pose tutte le spese processuali a carico del Comune.
Contro tale sentenza il Comune di Recco ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso la NE IA e gli ex comproprietari;
questi ultimi, tra i quali IA RO CC, IO BI, NI AF e EP BI, eredi di RL AF, hanno formulato, a loro volta, ricorso incidentale, basato su un solo motivo. Comune e proprietari hanno depositato memorie illustrative. La causa, già discussa all'udienza del 4 luglio 1995, veniva, con successiva ordinanza del 6 marzo '96 rimessa, sul ruolo per consentire alle rispettive difese di interloquire sul nuovo quadro normativo (in tema di liquidazione del danno da accessione invertita) come delineato dall'art. 1, co. 65, della legge n. 549 del dicembre 1995, sopravvenuta prima del deposito della decisione ed applicabile, per definizione, ai giudizi pendenti. AR A. D'AS ed altri controricorrenti hanno quindi depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi vanno preventivamente riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c.
2. Ancora preliminare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, e' la questione se lo "ius superveniens" costituito dall'art. 3, co. 65 della l. 1996 n. 662 - che, attraverso l'aggiunta di un comma 7 bis all'art. 5 bis della l. 1992 n. 359, ha modificato in senso riduttivo la disciplina della liquidazione del danno da illecita occupazione acquisitiva (facendo seguito a quella, totalmente equiparativa del titolo risarcitorio a quello indennitario, già sub art. 1 l. 1995 n. 549 cit., per tal profilo appunto dichiarata illegittima con sentenza n. 369/96 della Corte Costituzionale) - sia o non applicabile anche nel giudizio in corso. Detta questione va risolta in senso negativo.
È pur vero, infatti, che il riferito ius superveniens, in quanto dichiarato espressamente applicabile anche nei processi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, rileva conseguentemente anche nel giudizio di cassazione (cfr. sent.ze nn. 2851, 3621, 4116, 4723, 7988/97; 148/98). Ma ciò sempreché l'oggetto del giudizio di legittimità - come per sua natura delineato e delimitato dai motivi del ricorso - investa appunto pure il profilo del quantum del risarcimento (cfr. sent. 4182/97, nonché 3621, 4116/97 cit.). Nel caso in esame, il ricorso principale e quello incidentale (condizionato), come si vedrà, unicamente invece investono il profilo individuativo del soggetto obbligato (prospettandosi una responsabilità, alternativa o concorrente, della NE, in luogo od accanto a quella del Comune), senza più riattingere l'aspetto (nè dell'an ne') del quantum dell'obbligazione risarcitoria, come definito dalla Corte di appello, la cui statuizione non ha sul punto ricevuto censura.
Per cui, in ordine a tal profilo, ogni ulteriore indagine è preclusa e non può, per ciò, neppure venire in applicazione il novum ius.
3. Ciò premesso, può passarsi all'esame delle questioni riproposte, con i mezzi impugnatori, in questa sede di legittimità. 3.1 - Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Recco - premesso che il titolo del risarcimento del danno era costituito, nella specie, da un illecito - sostiene che non era configurabile a proprio carico alcun addebito, dato che aveva posto in essere ogni attività amministrativa di sua competenza per completare l'inter della procedura di esproprio.
La censura è infondata, giacché come questa Corte ha precisato con molteplici sentenze, l'illecito ascritto all'occupante non consiste affatto nel non aver promosso (o posto in essere) quella attività amministrativa di completamento della procedura ablativa che avrebbe determinato il trasferimento dell'immobile a suo favore secondo le modalità specificamente prescritte dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'illiceità della sua condotta sta, invece, nell'aver perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, pur essendo consapevole che tale scadenza avrebbe reso illegittima l'occupazione e (data l'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica) determinato, per effetto della c.d. occupazione appropriativa, l'acquisizione - a favore del destinatario - beneficiario dell'opera pubblica (beneficiario che, nella specie, è lo stesso Comune) - della proprietà del suolo e della sovrastante opera.
3.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente Comune - beneficiario dell'opera pubblica - osserva che (così come anche un privato proprietario) avrebbe avuto tutto l'interesse ad una sollecita definizione della procedura espropriativa, ragion per cui il giudice del merito ben avrebbe potuto accertare, come da esplicita sua richiesta, se la NE IA, omettendo la pronuncia del decreto di esproprio, avesse tenuto una condotta negligente ed avrebbe, quindi, potuto - se non dichiarare la esclusiva responsabilità della NE stessa nella produzione del danno - quanto meno condannarla a rilevare il Comune della somma che questo fosse stato condannato a pagare, a titolo di responsabilità aquiliana, ai proprietari del suolo.
Quell'accertamento è stato ritenuto ultroneo dalla Corte di appello, per l'inesistenza di una posizione di "diritto soggettivo", sia del privato che del Comune, sottesa alla norma procedimentale "di azione", in tesi violata dalla NE, e per la conseguente non configurabilità di un danno "ingiusto", alla stessa imputabile. Ma sul punto la sentenza impugnata effettivamente non sfugge a censura.
Una volta verificata la ricorrenza di una fattispecie di illecito aquiliano per illegittima occupazione privata con lesione del diritto soggettivo del proprietario occupato;
ed escluso che il Comune, occupante, potesse ritenersi non tenuto al risarcimento del danno costituito dalla illegittima destinazione irreversibile del suolo alle finalità dell'opera pubblica, il problema - nei confronti della NE (competente ad emettere il decreto di esproprio che, se tempestivamente adottato, avrebbe mantenuto la vicenda ablatoria nei binari di una espropriazione rituale) - non poteva essere, infatti, altro che quello di accertare se alla causazione di quel danno (inconfutabilmente "ingiusto" perché incidente sul diritto di proprietà) avessero, e in che misura, contribuito eventuali negligenze o colpevoli inerzie della NE: ai fini di una sua concorrente responsabilità, nei confronti dei proprietari, e conseguente sua possibile soggezione ad azione di rivalsa da parte del Comune.
Rivalsa esercitabile in corrispondenza appunto alla misura della colpa e del contributo causale della NE (nel determinismo dell'illecito), ma - rileva precisarlo - anche in correlazione alla misura del danno rimasto in concreto a carico del Comune per effetto dell'integrale risarcimento assicurato al privato;
dovendosi, per tal profilo, anche considerare il beneficio acquisitivo (dell'opera pubblica) conseguito dal medesimo Comune in dipendenza dell'illecito, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Nei limiti degli accertamenti così a torto omessi, la sentenza impugnata va incontro quindi, a cassazione;
con il conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Genova, per nuovo esame della causa in parte qua alla stregua dei principi come sopra enunciati.
4. Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale (col quale il Comune critica la sentenza nella parte relativa alle spese processuali) ed il ricorso incidentale, con il quale gli ex proprietari chiedono che, in caso di accoglimento del ricorso principale, la loro domanda nei confronti del Comune venga estesa verso la NE.
5. La Corte di rinvio provvederà a liquidare anche le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo. Dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 12 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 1999.