CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17244 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere CE GI DA;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuartore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17244 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 4 giugno 2025, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN IN in relazione ai capi 83 e 37 dell'incolpazione, concernenti, rispettivamente, la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la cessione di 850 grammi di cocaina del 23 febbraio 2021. Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al delitto associativo – esclusa dal primo giudice, che aveva ravvisato nella condotta del ricorrente un ruolo meramente ausiliario e servente, privo di consapevole e volontaria adesione al sodalizio – il Tribunale ha ritenuto integrato il quadro probatorio attraverso una pluralità di elementi convergenti: la stabile disponibilità mostrata nei confronti di AN LL e di AN SA RI quale fidato corriere, l'utilizzo del criptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera" a cui si riferivano i sodali, il concorso nella cessione di 850 grammi di cocaina a favore di IO PE IO e il trasporto di denaro eseguito per conto del LL in favore di MI AC. Ha valorizzato, in particolare, l'affidamento di uno strumento di comunicazione così delicato quale il criptofonino, reputandolo segno inequivoco di un clima di totale fiducia condivisa tra i tre sodali e riprova del fatto che costoro condividessero le modalità operative del narcotraffico. Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la consegna del telefono atterrebbe a una collaborazione meramente bilaterale tra RI e IN, osservando come il rapporto si fosse innestato tra tre soggetti e come lo stesso LL avesse più volte indicato IN quale proprio corriere di fiducia, utilizzando espressioni come "il mio ragazzo" ovvero "o l'hai licenziato a scighera". Ha parimenti respinto l'obiezione relativa al carattere "a cottimo" della retribuzione, affermando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie è la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione di una serie ex ante indeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità di percezione del corrispettivo, che nell'esperienza giudiziaria maturata nel settore è quasi sempre proporzionale al guadagno del singolo affare. Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto operante la duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., sottolineando la piena intraneità dello IN al contesto criminale e la sua qualità di persona di fiducia del capo del sodalizio. Ha reputato irrilevante la pendenza di un parallelo 3 procedimento presso l'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito del quale era stata esclusa l'attualità delle esigenze, osservando anzi che la coesistenza di due contestazioni di analogo tenore costituisce segno inequivoco di stabile e perdurante inserimento in plurimi contesti organizzati finalizzati al narcotraffico e, dunque, di spiccata attitudine al delitto. Ha giudicato recessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso del tempo dai fatti quanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, pur espressamente considerata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti e convergenti elementi a carico. Quanto alla scelta della misura, ha escluso che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, potessero neutralizzare il pericolo di reiterazione, considerato che i delitti di detenzione e cessione di stupefacenti possono essere commessi anche dal privato domicilio, eventualmente per interposta persona, e che lo IN aveva operato mediante sistemi telematici di comunicazione criptata. 2. IN AN affida il ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1. Denuncia, in primo luogo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90. L'ordinanza poggerebbe su una lettura illogica e parziale del quadro probatorio. L'utilizzo del criptofonino costituisce elemento privo di attitudine univoca verso la partecipazione associativa, risultando compatibile anche con una collaborazione occasionale estranea alle logiche del sodalizio, come dimostra la stessa vicenda processuale, ove altri soggetti muniti di criptofonino e in contatto con RI e LL – è l'esempio di IO – sono rimasti estranei all'associazione sub capo 83. Dalla mera consegna del dispositivo da RI a IN il Tribunale ha desunto un clima di totale fiducia tra i tre sodali, con un'inferenza doppiamente congetturale che trasforma un dato indicativo di un rapporto bilaterale in indice sintomatico di fiducia condivisa e in riprova di stabile partecipazione associativa. Errato è pure il passaggio secondo cui IN avrebbe, in un'occasione, consegnato il dispositivo al RI: l'elemento non risulta agli atti, emergendo semmai il dato inverso. Confligge, altresì, con le risultanze procedimentali la dedotta disponibilità a effettuare trasporti di sostanza per entrambi i correi, giacché al ricorrente è contestato il solo trasporto di cui al capo 37 in favore del LL, e la stessa ordinanza riconosce che, nella vicenda sub capo 31, lo IN si era rifiutato di eseguire il trasporto per l'eccessivo rischio, affermazione incompatibile con la stabile disponibilità affermata dai giudici del riesame. 4 Lamenta, sotto un connesso profilo, l'apoditticità della valutazione dell'espressione "il mio ragazzo" rivolta dal LL al IO. La locuzione è generica, colloquiale e rivolta a un soggetto estraneo al sodalizio, e non può costituire indice di stabile inserimento associativo di chi nemmeno partecipava alla conversazione;
né il Tribunale si è confrontato con le specifiche deduzioni contenute nella memoria del 14 gennaio 2026, ove si era evidenziato come l'espressione fosse stata impiegata al solo fine di legittimare, agli occhi del IO, l'esito negativo della trattativa, trasferendo a terzi la relativa responsabilità. Analoghe contestazioni investono la valutazione dell'espressione "o l'hai licenziato a scighera": entrambi gli elementi sono compatibili con una collaborazione episodica e servente, esorbitante dallo stabile inserimento ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Deduce inoltre l'apoditticità della motivazione sul carattere "a cottimo" della retribuzione. Il richiamo a una massima astratta fondata sull'esperienza giudiziaria, non calata nel caso concreto, si risolve in motivazione meramente assertiva. È la stessa ordinanza, del resto, nel dare atto del rifiuto dello IN di eseguire il trasporto sub capo 31, a introdurre un dato incompatibile con la disponibilità e l'accordo a commettere una serie ex ante indeterminata di delitti, riconducendo così la retribuzione all'esecuzione di singole operazioni, estranee al vincolo associativo. Lamenta, altresì, la carenza motivazionale sull'affectio societatis. Osserva in proposito che il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato l'assenza di specifica consapevolezza e volizione di partecipazione al sodalizio, profilo non specificamente censurato nell'atto di appello del pubblico ministero, rispetto al quale il Tribunale ha riformato il provvedimento genetico senza fornire alcuna autonoma motivazione, valorizzando dati fattuali equivoci. 2.2. Sotto distinto profilo, denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il Tribunale ha ritenuto operante la presunzione sulla base della piena intraneità al contesto del narcotraffico e della qualità di persona di fiducia del capo del sodalizio, aggiungendo che la parallela pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria di Milano – ove il Giudice per le indagini preliminari, riconosciuti i gravi indizi ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, aveva escluso le esigenze cautelari – costituirebbe segno inequivoco di stabile e perdurante inserimento in plurimi contesti criminali. Sostiene il ricorrente che i due procedimenti riguardano fatti temporalmente coincidenti (2020-2021), soggettivamente sovrapponibili (consegne su incarico di RI), operativamente identici (stessa utenza criptata SkyEcc JX319I) e 5 strutturalmente analoghi (una sola consegna nel procedimento di Milano, dodici giorni prima di quella sub capo 37): si è dunque in presenza non di plurimi contesti, bensì di un unico contesto storico e relazionale, il rapporto con il RI, oggetto di parallele contestazioni. La mera duplicazione di procedimenti paralleli non equivale alla moltiplicazione di contesti criminali. Deduce, altresì, che l'intraneità associativa presuppone una partecipazione attualizzata e che il decorso di un considerevole lasso di tempo tra i fatti e l'intervento cautelare, in assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, rientra tra gli elementi che escludono le esigenze cautelari, anche per i reati associativi. Nel caso di specie il tempo silente supera i cinque anni. Quanto alla specifica disciplina dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, rispetto all'associazione ex art. 416-bis cod.pen. la presunzione non è superata dal solo recesso dell'indagato o dall'esaurimento dell'attività associativa, dovendo invece la sussistenza delle esigenze essere desunta, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, risultando inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio elaborata per l'associazione di stampo mafioso (Sez. 3, n. 10925 del 19/03/2025; Sez. 3, n. 41680 del 30/12/2025; Sez. 3, n. 9428 del 07/03/2025; Sez. 4, n. 26304 del 04/07/2024; Sez. 6, n. 21098 del 29/05/2024; Sez. 3, n. 47679 del 16/12/2022). Specifici elementi di fatto attualizzanti il Tribunale non ha individuato, per di più rispetto a soggetto coinvolto marginalmente. Né si è confrontato con l'ordinanza custodiale resa il 26 novembre 2024 nell'ambito del procedimento n. 3303/2022 r.g.n.r. D.D.A. Milano, ove il Giudice per le indagini preliminari aveva espressamente escluso, per tutti gli indagati diversi da quelli coinvolti in fatti successivi, la presenza di obiettivi indici di attualizzazione delle esigenze cautelari. 2.3. Il ricorrente lamenta, infine, il vizio di motivazione in relazione alla dedotta carenza di misure più adeguate e proporzionate ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La motivazione con cui il Tribunale ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari risulta generica e svincolata dalle concrete emergenze procedimentali. Il riferimento alla possibile realizzazione di detenzione e cessione di stupefacenti anche dal privato domicilio impiega formule stereotipate che non si attagliano alla posizione del ricorrente, al quale non sono contestate detenzioni o cessioni bensì un solo trasporto eseguito per il LL nel febbraio 2021. Parimenti congetturale è il rischio di reiterazione per interposta persona, non essendo indicati specifici elementi di fatto attestanti siffatta eventualità. Generico è anche il richiamo ai sistemi telematici di comunicazione, tanto più che l'unico 6 mezzo richiamato in atti, l'utenza criptata SkyEcc, non è più operativa dal marzo 2021. Il Tribunale, svalutando il tempo silente ultraquinquennale, il ruolo marginale di mero corriere, la breve durata del coinvolgimento, la cessazione dell'operatività di entrambi i gruppi, l'assenza di precedenti specifici, l'avvio di stabile attività lavorativa lecita in Lombardia e l'esito dell'ordinanza resa nel procedimento di Milano, ha tramutato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in una presunzione di fatto assoluta, con motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 5821 del 18/02/2022). Chiede, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053- 01; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle 7 misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192 cod.proc.pen., ma non anche il secondo comma, ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598-01; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683- 01). 2. Alla luce dei richiamati principi, il primo motivo è infondato. La censura investe il nucleo della qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ravvisato in capo allo IN la qualità di partecipe al sodalizio sub capo 83 e non quella di mero corriere occasionale. La difesa assume che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata — l'utilizzo del criptofonino SkyEcc, la consegna dello stesso al RI, l'unica cessione sub capo 37 e le espressioni colloquiali impiegate dai correi — siano per loro natura ambigui, inidonei a dimostrare un inserimento stabile nella struttura associativa e compatibili con una mera collaborazione occasionale. La doglianza non coglie nel segno. Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vita dell'associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere dell'accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo tra i partecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso (Sez. 4, n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478-01; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550-01). 8 Entro siffatta prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costante disponibilità a fornire prestazioni funzionali al traffico del sodalizio, idonea a determinare un durevole rapporto tra il partecipe e i vertici che organizzano lo spaccio, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienza e volontà del soggetto di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764-01). Non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646-01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574-01). 2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, sviluppando un percorso argomentativo che, lungi dal parcellizzare gli elementi indiziari, li ha apprezzati in una prospettiva unitaria idonea a disvelarne la reciproca convergenza. Va innanzitutto osservato che non è stata mai contestata l’esistenza dell’associazione nella quale sono inseriti il LL, in posizione apicale, e il RI. Sul piano oggettivo, il Tribunale ha ricostruito la partecipazione al sodalizio da parte dello IN valorizzando una pluralità di dati collegati tra loro: la disponibilità a effettuare trasporti di stupefacente per conto tanto del LL, di cui dà conto la vicenda sub capo 37 (cessione di 850 grammi di cocaina al IO del 23 febbraio 2021), riconosciuta nella sua gravità indiziaria dallo stesso Giudice per le indagini preliminari e non oggetto di motivo di gravame;
il trasporto di denaro eseguito per conto del LL in favore di AC MI, quale corrispettivo per l'importazione di partite di cocaina dall'Ecuador; la consegna da parte del RI allo IN di un criptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera"; l'utilizzo del medesimo strumento delicato destinato alle comunicazioni tra i sodali;
i ripetuti riferimenti del LL allo IN, nei dialoghi con terzi estranei al sodalizio, quale proprio corriere di fiducia, attraverso espressioni come "il mio ragazzo" e "o l'hai licenziato a scighera. Sul piano soggettivo, l'ordinanza ha individuato l'affectio societatis in elementi che trascendono la dimensione del singolo trasferimento di merce, giacché i collegamenti intrattenuti dallo IN non si esaurivano in un rapporto bilaterale con il solo RI, ma si estendevano al LL — indiziato di esser stato capo e promotore del sodalizio — il quale in numerose occasioni aveva fatto riferimento, anche con terzi, alla disponibilità del ricorrente ad eseguire trasporti di stupefacente. 9 La triangolazione così delineata è stata logicamente ritenuta sintomatica di una relazione che eccede la cointeressenza nell'affare singolo e si inscrive nella logica della permanenza del vincolo associativo, secondo il consolidato insegnamento nomofilattico per cui la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali concordanti (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). La difesa ha prospettato, quanto alla vicenda sub capo 31, che il rifiuto dello IN di effettuare il trasporto per l'eccessivo rischio costituirebbe dato incompatibile con la stabile disponibilità affermata dal Tribunale. Il Tribunale del riesame ha osservato che la scelta di non eseguire una specifica consegna per ragioni di prudenza operativa non elide la messa a disposizione duratura manifestata in occasione dei ripetuti incarichi, ricevuti e portati a termine, di cui dà conto l'ordinanza impugnata. La valutazione del giudice di merito, che ha collocato quel dato nel più ampio orizzonte dei rapporti intercorsi tra lo IN e il sodalizio, è priva di manifesta illogicità e sfugge, sotto tale profilo, al sindacato di legittimità. 2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, il ricorrente deduce travisamento della prova in relazione al passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha riferito che, in un'occasione, lo IN avrebbe consegnato il criptofonino al RI: elemento, in tesi difensiva, inesistente agli atti, ove emergerebbe semmai la consegna inversa (pag. 5, 3° cpv del ricorso). Si rende necessario, in proposito, richiamare le coordinate ermeneutiche in tema di travisamento della prova nel giudizio di legittimità. Il vizio si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, il quale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'atto probatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valore dimostrativo della prova medesima. Per assumere rilievo, l'errore deve possedere il requisito della decisività, dovendo essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impianto argomentativo, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5246 del 16/01/2014, Rv. 258774-01). Al riguardo, il ricorso non soddisfa il canone della decisività. Anche volendo accedere alla lettura difensiva circa la direzione della consegna del dispositivo, il dato su cui si concentra la censura costituisce uno soltanto degli indicatori valorizzati dal Tribunale, ed espunto il quale residuerebbero intatti gli ulteriori elementi convergenti a sostegno dell'inserimento associativo: il trasporto di 850 10 grammi di cocaina per conto del LL, il trasferimento di denaro a favore del AC, l'indicazione dello IN come corriere di fiducia nelle comunicazioni che il LL intratteneva con terzi, l'utilizzo stesso del criptofonino — la cui consegna da parte del RI al ricorrente non è oggetto di contestazione — quale strumento di inserimento nel circuito comunicativo del sodalizio. La censura, lungi dallo scardinare l'impianto motivazionale, ne aggredisce un frammento marginale e, pertanto, sfugge ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità del vizio di travisamento. 2.3. Parimenti infondate sono le deduzioni relative alle espressioni "il mio ragazzo" utilizzata dal LL e "o l'hai licenziato a scighera" rivolta al RI, che secondo la difesa rappresenterebbero locuzioni meramente colloquiali e, al più, conforterebbero l'ipotesi di una collaborazione meramente bilaterale tra lo IN e il RI, comunque priva di significato sintomatico dell'adesione al sodalizio. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia colloquiale o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). Nel caso di specie, il Tribunale ha apprezzato le espressioni in questione come manifestazione di un rapporto di fiducia anche tra il LL verso lo IN, indicato quale proprio corriere nelle conversazioni con acquirenti estranei al RI. La scelta esegetica del giudice di merito, fondata sulla lettura unitaria delle captazioni alla luce dei rapporti intrattenuti tra i sodali, è immune da manifesta illogicità. 2.4. Inconferente si rivela anche la doglianza sulla presunta apoditticità della motivazione in punto di retribuzione "a cottimo". Il Tribunale, lungi dal limitarsi al richiamo di una massima astratta di esperienza, ha applicato al caso concreto il principio — pacifico nella giurisprudenza di legittimità — per cui ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie associativa è la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione di una serie ex ante indeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità di percezione del corrispettivo (Sez. 4 , n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.). 11 Si è peraltro chiarito che non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, la diversità dell'utile, o addirittura il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). Alla luce delle esposte argomentazioni, il primo motivo deve essere respinto, avendo il Tribunale del riesame fornito, in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione dello IN al sodalizio sub capo 83, una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta, che si sottrae alle censure del ricorrente. 3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., è infondato. La doglianza si incentra sulla nozione di "tempo silente", assumendo il ricorrente che l'intervallo ultraquinquennale tra i fatti contestati (febbraio 2021) e l'intervento cautelare (gennaio 2026), unitamente alla pendenza di un parallelo procedimento milanese nel quale le esigenze cautelari erano state escluse, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a reputare superata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare. Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01). Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono 12 esigenze cautelari" cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01). 3.1. Il motivo è infondato anche accogliendo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato, secondo cui, in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo ha collocato all'interno di una valutazione complessiva, concludendo che il mero decorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere la presunzione cautelare. Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, non riducibili a formule generiche. In particolare, l'ordinanza ha valorizzato la pendenza del procedimento iscritto presso la Procura di Milano (p.p. n. 3303/2022 r.g.n.r.), nel quale allo IN è contestata la partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale ha ritenuto che la coesistenza di due contestazioni associative, maturate in sedi diverse, costituisca un indice significativo della perdurante proiezione dell'indagato in circuiti criminali, incompatibile, nel caso concreto, con l'idea di un definitivo e stabile allontanamento dal contesto illecito. Le deduzioni difensive, che richiamano la coincidenza temporale dei fatti, il ruolo del RI e l'utilizzo della medesima utenza criptata, colgono solo un segmento del quadro e restano, per ciò stesso, parziali. Esse, infatti, non consentono di ricondurre le due imputazioni associative a un unico e medesimo fatto storico, né elidono l'autonomia delle contestazioni, che presuppongono, sul piano delle rispettive indagini, una più ampia trama di relazioni e di condotte. In tale prospettiva, il Tribunale ha legittimamente attribuito alla pendenza del procedimento milanese un valore sintomatico, non già per moltiplicare artificiosamente i contesti, ma per escludere che il decorso del tempo, isolatamente considerato, basti a dimostrare l'assenza di attualità del pericolo. A ciò si aggiungono gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale, che trascendono il dato cronologico: la piena intraneità dello IN al narcotraffico oggetto del procedimento, la qualità di persona di fiducia del capo e promotore del sodalizio e l'impiego di modalità operative sofisticate, quali l'utilizzo di strumenti di comunicazione cifrati, indicativi di un consolidato modus operandi. Si tratta di dati concreti e specifici che sorreggono la prognosi di pericolosità e rendono recessivo, nel caso di specie, il solo richiamo al "tempo silente". 13 3.2. La difesa ha richiamato, a sostegno della tesi del superamento della presunzione cautelare, il principio elaborato da questa Corte secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente i requisiti strutturali tipici dell'art. 416 bis cod.pen. (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Rv. 261670-01). Il richiamo non soccorre il ricorrente. Il principio invocato impone al giudice di fondare la prognosi di attualità su specifici elementi di fatto, e non di procedere per automatismi desunti dalla sola tendenziale stabilità del sodalizio: onere motivazionale che il Tribunale ha assolto in concreto, come già rilevato, attraverso la valorizzazione della seconda contestazione associativa, della qualità di uomo di fiducia rivestita dal ricorrente e del consolidato modus operandi. La prognosi di pericolosità, in materia di art. 74 d.P.R. n. 309/90, non si rapporta del resto soltanto all'operatività del singolo sodalizio, né alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243-01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435-01). Quanto all'ordinanza genetica emessa il 26 novembre 2024 nel procedimento di Milano, nella quale sarebbe stata esclusa la sussistenza di obiettivi indici di attualizzazione, il dato non possiede la portata dirimente che la difesa gli assegna. Una diversa valutazione, operata da altra autorità giudiziaria rispetto a un differente quadro cautelare e in un diverso orizzonte temporale, non vincola il Tribunale adito nel presente procedimento, chiamato ad apprezzare autonomamente le esigenze cautelari alla luce degli elementi del compendio a disposizione. 3.3. Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, la censura non tiene conto del congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che per i reati ivi contemplati — tra i quali il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Al riguardo, con argomentazione non illogica, il Tribunale ha giudicato recessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso del tempo dai fatti quanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, pur espressamente considerata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti e convergenti elementi a carico, puntualmente approfonditi. 14 4. Il terzo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia in carcere a fronte di misure meno afflittive, è infondato. Il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico, attraverso un argomento concreto e fondato su un dato obiettivo: le stesse emergenze procedimentali hanno documentato come i delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e specialmente quelli realizzati attraverso sistemi telematici di comunicazione, possano essere commessi anche dal privato domicilio e, eventualmente, per interposta persona. Questo rilievo non costituisce formula di stile, ma riflette una caratteristica strutturale delle condotte ascritte al ricorrente, il quale ha operato attraverso strumenti di comunicazione cifrati e modalità di interlocuzione a distanza che bene si attagliano alla prosecuzione del traffico pur in regime custodiale attenuato. L'osservazione difensiva secondo cui il criptofonino SkyEcc non sarebbe più operativo dal marzo 2021, e dunque non potrebbe concretamente essere riutilizzato, non incide sulla tenuta logica della motivazione: il Tribunale ha richiamato i sistemi telematici di comunicazione non come strumento univoco e irripetibile, bensì come paradigma di modalità operative che l'indagato ha dimostrato di saper padroneggiare e che potrebbero essere replicate, anche attraverso piattaforme di nuova generazione, pur in regime di arresti domiciliari. Né conforta la tesi del ricorrente il rilievo per cui gli sarebbe contestato un solo trasporto. Come si è già esposto al punto 2, la partecipazione associativa ritenuta dal Tribunale non si esaurisce nella singola consegna sub capo 37, ma si estende alla disponibilità duratura quale corriere di fiducia e al trasporto di denaro per conto del LL, condotte che attestano un inserimento strutturale nel sodalizio la cui pericolosità non può essere neutralizzata dalla sola restrizione domiciliare. La motivazione del Tribunale, lungi dal risolversi in formule stereotipate, dà conto in modo articolato e logicamente coerente delle ragioni per le quali le esigenze cautelari conservano attualità e concretezza e per le quali la custodia in carcere costituisce l'unica misura adeguata a contenerle. 5. Alla luce delle premesse argomentative, tutti i motivi risultano infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto 15 penitenziario competente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE GI DA LA RA
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuartore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17244 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 4 giugno 2025, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN IN in relazione ai capi 83 e 37 dell'incolpazione, concernenti, rispettivamente, la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la cessione di 850 grammi di cocaina del 23 febbraio 2021. Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al delitto associativo – esclusa dal primo giudice, che aveva ravvisato nella condotta del ricorrente un ruolo meramente ausiliario e servente, privo di consapevole e volontaria adesione al sodalizio – il Tribunale ha ritenuto integrato il quadro probatorio attraverso una pluralità di elementi convergenti: la stabile disponibilità mostrata nei confronti di AN LL e di AN SA RI quale fidato corriere, l'utilizzo del criptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera" a cui si riferivano i sodali, il concorso nella cessione di 850 grammi di cocaina a favore di IO PE IO e il trasporto di denaro eseguito per conto del LL in favore di MI AC. Ha valorizzato, in particolare, l'affidamento di uno strumento di comunicazione così delicato quale il criptofonino, reputandolo segno inequivoco di un clima di totale fiducia condivisa tra i tre sodali e riprova del fatto che costoro condividessero le modalità operative del narcotraffico. Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la consegna del telefono atterrebbe a una collaborazione meramente bilaterale tra RI e IN, osservando come il rapporto si fosse innestato tra tre soggetti e come lo stesso LL avesse più volte indicato IN quale proprio corriere di fiducia, utilizzando espressioni come "il mio ragazzo" ovvero "o l'hai licenziato a scighera". Ha parimenti respinto l'obiezione relativa al carattere "a cottimo" della retribuzione, affermando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie è la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione di una serie ex ante indeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità di percezione del corrispettivo, che nell'esperienza giudiziaria maturata nel settore è quasi sempre proporzionale al guadagno del singolo affare. Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto operante la duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., sottolineando la piena intraneità dello IN al contesto criminale e la sua qualità di persona di fiducia del capo del sodalizio. Ha reputato irrilevante la pendenza di un parallelo 3 procedimento presso l'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito del quale era stata esclusa l'attualità delle esigenze, osservando anzi che la coesistenza di due contestazioni di analogo tenore costituisce segno inequivoco di stabile e perdurante inserimento in plurimi contesti organizzati finalizzati al narcotraffico e, dunque, di spiccata attitudine al delitto. Ha giudicato recessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso del tempo dai fatti quanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, pur espressamente considerata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti e convergenti elementi a carico. Quanto alla scelta della misura, ha escluso che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, potessero neutralizzare il pericolo di reiterazione, considerato che i delitti di detenzione e cessione di stupefacenti possono essere commessi anche dal privato domicilio, eventualmente per interposta persona, e che lo IN aveva operato mediante sistemi telematici di comunicazione criptata. 2. IN AN affida il ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1. Denuncia, in primo luogo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90. L'ordinanza poggerebbe su una lettura illogica e parziale del quadro probatorio. L'utilizzo del criptofonino costituisce elemento privo di attitudine univoca verso la partecipazione associativa, risultando compatibile anche con una collaborazione occasionale estranea alle logiche del sodalizio, come dimostra la stessa vicenda processuale, ove altri soggetti muniti di criptofonino e in contatto con RI e LL – è l'esempio di IO – sono rimasti estranei all'associazione sub capo 83. Dalla mera consegna del dispositivo da RI a IN il Tribunale ha desunto un clima di totale fiducia tra i tre sodali, con un'inferenza doppiamente congetturale che trasforma un dato indicativo di un rapporto bilaterale in indice sintomatico di fiducia condivisa e in riprova di stabile partecipazione associativa. Errato è pure il passaggio secondo cui IN avrebbe, in un'occasione, consegnato il dispositivo al RI: l'elemento non risulta agli atti, emergendo semmai il dato inverso. Confligge, altresì, con le risultanze procedimentali la dedotta disponibilità a effettuare trasporti di sostanza per entrambi i correi, giacché al ricorrente è contestato il solo trasporto di cui al capo 37 in favore del LL, e la stessa ordinanza riconosce che, nella vicenda sub capo 31, lo IN si era rifiutato di eseguire il trasporto per l'eccessivo rischio, affermazione incompatibile con la stabile disponibilità affermata dai giudici del riesame. 4 Lamenta, sotto un connesso profilo, l'apoditticità della valutazione dell'espressione "il mio ragazzo" rivolta dal LL al IO. La locuzione è generica, colloquiale e rivolta a un soggetto estraneo al sodalizio, e non può costituire indice di stabile inserimento associativo di chi nemmeno partecipava alla conversazione;
né il Tribunale si è confrontato con le specifiche deduzioni contenute nella memoria del 14 gennaio 2026, ove si era evidenziato come l'espressione fosse stata impiegata al solo fine di legittimare, agli occhi del IO, l'esito negativo della trattativa, trasferendo a terzi la relativa responsabilità. Analoghe contestazioni investono la valutazione dell'espressione "o l'hai licenziato a scighera": entrambi gli elementi sono compatibili con una collaborazione episodica e servente, esorbitante dallo stabile inserimento ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Deduce inoltre l'apoditticità della motivazione sul carattere "a cottimo" della retribuzione. Il richiamo a una massima astratta fondata sull'esperienza giudiziaria, non calata nel caso concreto, si risolve in motivazione meramente assertiva. È la stessa ordinanza, del resto, nel dare atto del rifiuto dello IN di eseguire il trasporto sub capo 31, a introdurre un dato incompatibile con la disponibilità e l'accordo a commettere una serie ex ante indeterminata di delitti, riconducendo così la retribuzione all'esecuzione di singole operazioni, estranee al vincolo associativo. Lamenta, altresì, la carenza motivazionale sull'affectio societatis. Osserva in proposito che il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato l'assenza di specifica consapevolezza e volizione di partecipazione al sodalizio, profilo non specificamente censurato nell'atto di appello del pubblico ministero, rispetto al quale il Tribunale ha riformato il provvedimento genetico senza fornire alcuna autonoma motivazione, valorizzando dati fattuali equivoci. 2.2. Sotto distinto profilo, denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il Tribunale ha ritenuto operante la presunzione sulla base della piena intraneità al contesto del narcotraffico e della qualità di persona di fiducia del capo del sodalizio, aggiungendo che la parallela pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria di Milano – ove il Giudice per le indagini preliminari, riconosciuti i gravi indizi ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, aveva escluso le esigenze cautelari – costituirebbe segno inequivoco di stabile e perdurante inserimento in plurimi contesti criminali. Sostiene il ricorrente che i due procedimenti riguardano fatti temporalmente coincidenti (2020-2021), soggettivamente sovrapponibili (consegne su incarico di RI), operativamente identici (stessa utenza criptata SkyEcc JX319I) e 5 strutturalmente analoghi (una sola consegna nel procedimento di Milano, dodici giorni prima di quella sub capo 37): si è dunque in presenza non di plurimi contesti, bensì di un unico contesto storico e relazionale, il rapporto con il RI, oggetto di parallele contestazioni. La mera duplicazione di procedimenti paralleli non equivale alla moltiplicazione di contesti criminali. Deduce, altresì, che l'intraneità associativa presuppone una partecipazione attualizzata e che il decorso di un considerevole lasso di tempo tra i fatti e l'intervento cautelare, in assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, rientra tra gli elementi che escludono le esigenze cautelari, anche per i reati associativi. Nel caso di specie il tempo silente supera i cinque anni. Quanto alla specifica disciplina dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, rispetto all'associazione ex art. 416-bis cod.pen. la presunzione non è superata dal solo recesso dell'indagato o dall'esaurimento dell'attività associativa, dovendo invece la sussistenza delle esigenze essere desunta, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, risultando inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio elaborata per l'associazione di stampo mafioso (Sez. 3, n. 10925 del 19/03/2025; Sez. 3, n. 41680 del 30/12/2025; Sez. 3, n. 9428 del 07/03/2025; Sez. 4, n. 26304 del 04/07/2024; Sez. 6, n. 21098 del 29/05/2024; Sez. 3, n. 47679 del 16/12/2022). Specifici elementi di fatto attualizzanti il Tribunale non ha individuato, per di più rispetto a soggetto coinvolto marginalmente. Né si è confrontato con l'ordinanza custodiale resa il 26 novembre 2024 nell'ambito del procedimento n. 3303/2022 r.g.n.r. D.D.A. Milano, ove il Giudice per le indagini preliminari aveva espressamente escluso, per tutti gli indagati diversi da quelli coinvolti in fatti successivi, la presenza di obiettivi indici di attualizzazione delle esigenze cautelari. 2.3. Il ricorrente lamenta, infine, il vizio di motivazione in relazione alla dedotta carenza di misure più adeguate e proporzionate ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La motivazione con cui il Tribunale ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari risulta generica e svincolata dalle concrete emergenze procedimentali. Il riferimento alla possibile realizzazione di detenzione e cessione di stupefacenti anche dal privato domicilio impiega formule stereotipate che non si attagliano alla posizione del ricorrente, al quale non sono contestate detenzioni o cessioni bensì un solo trasporto eseguito per il LL nel febbraio 2021. Parimenti congetturale è il rischio di reiterazione per interposta persona, non essendo indicati specifici elementi di fatto attestanti siffatta eventualità. Generico è anche il richiamo ai sistemi telematici di comunicazione, tanto più che l'unico 6 mezzo richiamato in atti, l'utenza criptata SkyEcc, non è più operativa dal marzo 2021. Il Tribunale, svalutando il tempo silente ultraquinquennale, il ruolo marginale di mero corriere, la breve durata del coinvolgimento, la cessazione dell'operatività di entrambi i gruppi, l'assenza di precedenti specifici, l'avvio di stabile attività lavorativa lecita in Lombardia e l'esito dell'ordinanza resa nel procedimento di Milano, ha tramutato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in una presunzione di fatto assoluta, con motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 5821 del 18/02/2022). Chiede, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053- 01; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle 7 misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192 cod.proc.pen., ma non anche il secondo comma, ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598-01; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683- 01). 2. Alla luce dei richiamati principi, il primo motivo è infondato. La censura investe il nucleo della qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ravvisato in capo allo IN la qualità di partecipe al sodalizio sub capo 83 e non quella di mero corriere occasionale. La difesa assume che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata — l'utilizzo del criptofonino SkyEcc, la consegna dello stesso al RI, l'unica cessione sub capo 37 e le espressioni colloquiali impiegate dai correi — siano per loro natura ambigui, inidonei a dimostrare un inserimento stabile nella struttura associativa e compatibili con una mera collaborazione occasionale. La doglianza non coglie nel segno. Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vita dell'associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere dell'accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo tra i partecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso (Sez. 4, n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478-01; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550-01). 8 Entro siffatta prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costante disponibilità a fornire prestazioni funzionali al traffico del sodalizio, idonea a determinare un durevole rapporto tra il partecipe e i vertici che organizzano lo spaccio, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienza e volontà del soggetto di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764-01). Non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646-01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574-01). 2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, sviluppando un percorso argomentativo che, lungi dal parcellizzare gli elementi indiziari, li ha apprezzati in una prospettiva unitaria idonea a disvelarne la reciproca convergenza. Va innanzitutto osservato che non è stata mai contestata l’esistenza dell’associazione nella quale sono inseriti il LL, in posizione apicale, e il RI. Sul piano oggettivo, il Tribunale ha ricostruito la partecipazione al sodalizio da parte dello IN valorizzando una pluralità di dati collegati tra loro: la disponibilità a effettuare trasporti di stupefacente per conto tanto del LL, di cui dà conto la vicenda sub capo 37 (cessione di 850 grammi di cocaina al IO del 23 febbraio 2021), riconosciuta nella sua gravità indiziaria dallo stesso Giudice per le indagini preliminari e non oggetto di motivo di gravame;
il trasporto di denaro eseguito per conto del LL in favore di AC MI, quale corrispettivo per l'importazione di partite di cocaina dall'Ecuador; la consegna da parte del RI allo IN di un criptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera"; l'utilizzo del medesimo strumento delicato destinato alle comunicazioni tra i sodali;
i ripetuti riferimenti del LL allo IN, nei dialoghi con terzi estranei al sodalizio, quale proprio corriere di fiducia, attraverso espressioni come "il mio ragazzo" e "o l'hai licenziato a scighera. Sul piano soggettivo, l'ordinanza ha individuato l'affectio societatis in elementi che trascendono la dimensione del singolo trasferimento di merce, giacché i collegamenti intrattenuti dallo IN non si esaurivano in un rapporto bilaterale con il solo RI, ma si estendevano al LL — indiziato di esser stato capo e promotore del sodalizio — il quale in numerose occasioni aveva fatto riferimento, anche con terzi, alla disponibilità del ricorrente ad eseguire trasporti di stupefacente. 9 La triangolazione così delineata è stata logicamente ritenuta sintomatica di una relazione che eccede la cointeressenza nell'affare singolo e si inscrive nella logica della permanenza del vincolo associativo, secondo il consolidato insegnamento nomofilattico per cui la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali concordanti (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). La difesa ha prospettato, quanto alla vicenda sub capo 31, che il rifiuto dello IN di effettuare il trasporto per l'eccessivo rischio costituirebbe dato incompatibile con la stabile disponibilità affermata dal Tribunale. Il Tribunale del riesame ha osservato che la scelta di non eseguire una specifica consegna per ragioni di prudenza operativa non elide la messa a disposizione duratura manifestata in occasione dei ripetuti incarichi, ricevuti e portati a termine, di cui dà conto l'ordinanza impugnata. La valutazione del giudice di merito, che ha collocato quel dato nel più ampio orizzonte dei rapporti intercorsi tra lo IN e il sodalizio, è priva di manifesta illogicità e sfugge, sotto tale profilo, al sindacato di legittimità. 2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, il ricorrente deduce travisamento della prova in relazione al passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha riferito che, in un'occasione, lo IN avrebbe consegnato il criptofonino al RI: elemento, in tesi difensiva, inesistente agli atti, ove emergerebbe semmai la consegna inversa (pag. 5, 3° cpv del ricorso). Si rende necessario, in proposito, richiamare le coordinate ermeneutiche in tema di travisamento della prova nel giudizio di legittimità. Il vizio si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, il quale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'atto probatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valore dimostrativo della prova medesima. Per assumere rilievo, l'errore deve possedere il requisito della decisività, dovendo essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impianto argomentativo, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5246 del 16/01/2014, Rv. 258774-01). Al riguardo, il ricorso non soddisfa il canone della decisività. Anche volendo accedere alla lettura difensiva circa la direzione della consegna del dispositivo, il dato su cui si concentra la censura costituisce uno soltanto degli indicatori valorizzati dal Tribunale, ed espunto il quale residuerebbero intatti gli ulteriori elementi convergenti a sostegno dell'inserimento associativo: il trasporto di 850 10 grammi di cocaina per conto del LL, il trasferimento di denaro a favore del AC, l'indicazione dello IN come corriere di fiducia nelle comunicazioni che il LL intratteneva con terzi, l'utilizzo stesso del criptofonino — la cui consegna da parte del RI al ricorrente non è oggetto di contestazione — quale strumento di inserimento nel circuito comunicativo del sodalizio. La censura, lungi dallo scardinare l'impianto motivazionale, ne aggredisce un frammento marginale e, pertanto, sfugge ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità del vizio di travisamento. 2.3. Parimenti infondate sono le deduzioni relative alle espressioni "il mio ragazzo" utilizzata dal LL e "o l'hai licenziato a scighera" rivolta al RI, che secondo la difesa rappresenterebbero locuzioni meramente colloquiali e, al più, conforterebbero l'ipotesi di una collaborazione meramente bilaterale tra lo IN e il RI, comunque priva di significato sintomatico dell'adesione al sodalizio. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia colloquiale o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). Nel caso di specie, il Tribunale ha apprezzato le espressioni in questione come manifestazione di un rapporto di fiducia anche tra il LL verso lo IN, indicato quale proprio corriere nelle conversazioni con acquirenti estranei al RI. La scelta esegetica del giudice di merito, fondata sulla lettura unitaria delle captazioni alla luce dei rapporti intrattenuti tra i sodali, è immune da manifesta illogicità. 2.4. Inconferente si rivela anche la doglianza sulla presunta apoditticità della motivazione in punto di retribuzione "a cottimo". Il Tribunale, lungi dal limitarsi al richiamo di una massima astratta di esperienza, ha applicato al caso concreto il principio — pacifico nella giurisprudenza di legittimità — per cui ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie associativa è la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione di una serie ex ante indeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità di percezione del corrispettivo (Sez. 4 , n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.). 11 Si è peraltro chiarito che non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, la diversità dell'utile, o addirittura il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). Alla luce delle esposte argomentazioni, il primo motivo deve essere respinto, avendo il Tribunale del riesame fornito, in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione dello IN al sodalizio sub capo 83, una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta, che si sottrae alle censure del ricorrente. 3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., è infondato. La doglianza si incentra sulla nozione di "tempo silente", assumendo il ricorrente che l'intervallo ultraquinquennale tra i fatti contestati (febbraio 2021) e l'intervento cautelare (gennaio 2026), unitamente alla pendenza di un parallelo procedimento milanese nel quale le esigenze cautelari erano state escluse, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a reputare superata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare. Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01). Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono 12 esigenze cautelari" cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01). 3.1. Il motivo è infondato anche accogliendo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato, secondo cui, in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo ha collocato all'interno di una valutazione complessiva, concludendo che il mero decorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere la presunzione cautelare. Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, non riducibili a formule generiche. In particolare, l'ordinanza ha valorizzato la pendenza del procedimento iscritto presso la Procura di Milano (p.p. n. 3303/2022 r.g.n.r.), nel quale allo IN è contestata la partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale ha ritenuto che la coesistenza di due contestazioni associative, maturate in sedi diverse, costituisca un indice significativo della perdurante proiezione dell'indagato in circuiti criminali, incompatibile, nel caso concreto, con l'idea di un definitivo e stabile allontanamento dal contesto illecito. Le deduzioni difensive, che richiamano la coincidenza temporale dei fatti, il ruolo del RI e l'utilizzo della medesima utenza criptata, colgono solo un segmento del quadro e restano, per ciò stesso, parziali. Esse, infatti, non consentono di ricondurre le due imputazioni associative a un unico e medesimo fatto storico, né elidono l'autonomia delle contestazioni, che presuppongono, sul piano delle rispettive indagini, una più ampia trama di relazioni e di condotte. In tale prospettiva, il Tribunale ha legittimamente attribuito alla pendenza del procedimento milanese un valore sintomatico, non già per moltiplicare artificiosamente i contesti, ma per escludere che il decorso del tempo, isolatamente considerato, basti a dimostrare l'assenza di attualità del pericolo. A ciò si aggiungono gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale, che trascendono il dato cronologico: la piena intraneità dello IN al narcotraffico oggetto del procedimento, la qualità di persona di fiducia del capo e promotore del sodalizio e l'impiego di modalità operative sofisticate, quali l'utilizzo di strumenti di comunicazione cifrati, indicativi di un consolidato modus operandi. Si tratta di dati concreti e specifici che sorreggono la prognosi di pericolosità e rendono recessivo, nel caso di specie, il solo richiamo al "tempo silente". 13 3.2. La difesa ha richiamato, a sostegno della tesi del superamento della presunzione cautelare, il principio elaborato da questa Corte secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente i requisiti strutturali tipici dell'art. 416 bis cod.pen. (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Rv. 261670-01). Il richiamo non soccorre il ricorrente. Il principio invocato impone al giudice di fondare la prognosi di attualità su specifici elementi di fatto, e non di procedere per automatismi desunti dalla sola tendenziale stabilità del sodalizio: onere motivazionale che il Tribunale ha assolto in concreto, come già rilevato, attraverso la valorizzazione della seconda contestazione associativa, della qualità di uomo di fiducia rivestita dal ricorrente e del consolidato modus operandi. La prognosi di pericolosità, in materia di art. 74 d.P.R. n. 309/90, non si rapporta del resto soltanto all'operatività del singolo sodalizio, né alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243-01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435-01). Quanto all'ordinanza genetica emessa il 26 novembre 2024 nel procedimento di Milano, nella quale sarebbe stata esclusa la sussistenza di obiettivi indici di attualizzazione, il dato non possiede la portata dirimente che la difesa gli assegna. Una diversa valutazione, operata da altra autorità giudiziaria rispetto a un differente quadro cautelare e in un diverso orizzonte temporale, non vincola il Tribunale adito nel presente procedimento, chiamato ad apprezzare autonomamente le esigenze cautelari alla luce degli elementi del compendio a disposizione. 3.3. Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, la censura non tiene conto del congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che per i reati ivi contemplati — tra i quali il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Al riguardo, con argomentazione non illogica, il Tribunale ha giudicato recessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso del tempo dai fatti quanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, pur espressamente considerata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti e convergenti elementi a carico, puntualmente approfonditi. 14 4. Il terzo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia in carcere a fronte di misure meno afflittive, è infondato. Il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico, attraverso un argomento concreto e fondato su un dato obiettivo: le stesse emergenze procedimentali hanno documentato come i delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e specialmente quelli realizzati attraverso sistemi telematici di comunicazione, possano essere commessi anche dal privato domicilio e, eventualmente, per interposta persona. Questo rilievo non costituisce formula di stile, ma riflette una caratteristica strutturale delle condotte ascritte al ricorrente, il quale ha operato attraverso strumenti di comunicazione cifrati e modalità di interlocuzione a distanza che bene si attagliano alla prosecuzione del traffico pur in regime custodiale attenuato. L'osservazione difensiva secondo cui il criptofonino SkyEcc non sarebbe più operativo dal marzo 2021, e dunque non potrebbe concretamente essere riutilizzato, non incide sulla tenuta logica della motivazione: il Tribunale ha richiamato i sistemi telematici di comunicazione non come strumento univoco e irripetibile, bensì come paradigma di modalità operative che l'indagato ha dimostrato di saper padroneggiare e che potrebbero essere replicate, anche attraverso piattaforme di nuova generazione, pur in regime di arresti domiciliari. Né conforta la tesi del ricorrente il rilievo per cui gli sarebbe contestato un solo trasporto. Come si è già esposto al punto 2, la partecipazione associativa ritenuta dal Tribunale non si esaurisce nella singola consegna sub capo 37, ma si estende alla disponibilità duratura quale corriere di fiducia e al trasporto di denaro per conto del LL, condotte che attestano un inserimento strutturale nel sodalizio la cui pericolosità non può essere neutralizzata dalla sola restrizione domiciliare. La motivazione del Tribunale, lungi dal risolversi in formule stereotipate, dà conto in modo articolato e logicamente coerente delle ragioni per le quali le esigenze cautelari conservano attualità e concretezza e per le quali la custodia in carcere costituisce l'unica misura adeguata a contenerle. 5. Alla luce delle premesse argomentative, tutti i motivi risultano infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto 15 penitenziario competente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE GI DA LA RA