CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 9428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9428 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: /' ZA DO JU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso ribadendo le conclusioni scritte depositate in atti;
udito per l'imputato l'avv. Alfonso Tatarano, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9428 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/11/2024, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'appello del Pm avverso l'ordinanza emessa in data 29/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di ZA CO JU e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.lcod.pen., applicava al predetto, in relazione ai reati di cui ai capi 1,9,10,11,12 (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990) la misura cautelare della custodia in carcere. L'ordinanza veniva emessa a seguito di annullamento senza rinvio di precedente ordinanza, disposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 per nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZA CO JU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alle regole di giudizio enunciate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 con riferimento alla valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. Lamenta che il Tribunale aveva accolto l'appello del Pm riproponendo sostanzialmente il ragionamento contenuto nell'ordinanza annullata senza rinvio dalla Suprema Corte, disattendendo di fatto i principi contenuti nella sentenza di annullamento in ordine alla necessità di articolare il giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari secondo la "valutazione complessiva" di tutti i dati disponibili, ivi compreso il decorso del tempo dai fatti;
rimarca che la difesa aveva evidenziato quali elementi da considerare, lo stato di incensuratezza dello ZA, la presenza di carichi pendenti per reati contravvenzionali risalenti ad epoca precedente alla data di consumazione del reato, l'assenza di carichi pendenti ed iscrizioni di notizie di reato successive alla data di consumazione del reato, l'adeguatezza del domicilio di residenza dello ZA rispetto ad eventuale misura domiciliare;
il Tribunale aveva ritenuto coperto da giudicato cautelare le considerazioni contenute nell'ordinanza annullata, senza considerare che in relazione alla posizione dello ZA la Suprema Corte non aveva esaminato le precedenti statuizioni in tema di esigenze cautelari e che, comunque, l'ordinanza annullata era stata oggetto di un giudizio effettuato un anno prima del provvedimento qui impugnato;
evidenzia che era, quindi, arbitrario ritenere elementi non significativi l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti, con la conseguenza che il Tribunale non si era confrontato con l'insieme delle emergenze 2 rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc.pen., nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del ji 3 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, Il Collegio cautelare evidenziava, in sostanza, come le presunzioni (relative) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività ed alla adeguatezza della misura carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potessero ritenersi vinte, evidenziando anche specifici elementi confermativi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (gravità delle condotte e ruolo associativo di assoluto rilievo nell'ambito del sodalizio criminoso: ZA era uno dei soggetti incaricati del taglio e della preparazione delle sostanze e fungeva anche da appoggio logistico per il denaro provento delle cessioni;
inoltre teneva rapporti afferenti allo spaccio con plurimi affiliati e conduceva anche l'operato delle nuove leve). Valutava, poi, anche il tempo trascorso dai fatti contestati, evidenziando come tale elemento non poteva ritenersi incidente sulle presunzioni suddette, in considerazione della particolare pericolosità del fenomeno associativo espressione di una realtà criminale radicata, datata e ben collaudata (l'associazione movimentava droghe di varia natura per decine e decine di migliaia di euro a settimana, si avvaleva di plurimi canali di distribuzione anche in comuni limitrofi, evidenziava una professionalità e pervicacia nell'attuazione del programma criminoso di assoluto allarme sociale, operando in maniera frenetica, giornaliera, costante, anche in piena pandemia) e del rilievo che gli affiliati, tra i quali lo ZA, non avevano manifestato alcuna remora a proseguire nell'attività illecita nonostante le perquisizioni, arresti e controlli operati dalla PG nel corso delle indagini, tanto da manifestarsi una scelta di vita da parte di soggetti che facevano dello spaccio il loro "impiego stabile". Il Tribunale ha compiutamente valutato anche il tempo trascorso tra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare (il cd tempo silente), rimarcando che, all'esito della valutazione complessiva delle modalità dei fatti, del loro contesto e della personalità dell'imputato, come sopra descritti, tale elemento non presentava caratteri di significatività ed incidenza sulle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati. In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare. 4 Secondo un primo orientamento, il cd "tempo silente" ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 - 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01). Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 - 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 - 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 - 01). Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 - 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 - 01, cit. ) Inoltre, si è, condivisibilmente, affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01). Nella specie, come visto, il Tribunale ha considerato anche il tempo decorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomentato in merito, rimarcando la non rilevanza ai fini della operatività delle presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in considerazione sia della 5 particolare pericolosità del sodalizio criminoso che della personalità dello ZA, alla luce del profilo associativo di assoluto rilievo, a dispetto della giovane età, della gravità delle condotte e della indifferenza mostrata ai controlli delle Forze dell'ordine nella fase delle indagini. I Giudici cautelari hanno, quindi, assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelar' e sull'adeguatezza della misura prescelta. E ciò in senso conforme al principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento n. 33135/2024, con riferimento alle esigenze cautelar' in relazione ai ricorsi proposti dagli altri coindagati. Neppure coglie nel segno la deduzione che non sarebbe stato considerato lo stato di incensuratezza dello ZA, in quanto, le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere vinte solo da elementi specifici, e in difetto di specifica indicazione di elementi positivi, preternriessi dal decidente, utili a superare le presunzioni di legge, tale non può ritenersi unicamente il riferimento all'incensuratezza dello ZA, elemento inadeguato a tale fine (cfr. Sez.3, n. 25633 del 08/06/2010, Rv.247698 - 01). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 28 reg. esec. cod . proc. pen. Così deciso il 11/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso ribadendo le conclusioni scritte depositate in atti;
udito per l'imputato l'avv. Alfonso Tatarano, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9428 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/11/2024, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'appello del Pm avverso l'ordinanza emessa in data 29/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di ZA CO JU e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.lcod.pen., applicava al predetto, in relazione ai reati di cui ai capi 1,9,10,11,12 (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990) la misura cautelare della custodia in carcere. L'ordinanza veniva emessa a seguito di annullamento senza rinvio di precedente ordinanza, disposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 per nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZA CO JU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alle regole di giudizio enunciate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 con riferimento alla valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. Lamenta che il Tribunale aveva accolto l'appello del Pm riproponendo sostanzialmente il ragionamento contenuto nell'ordinanza annullata senza rinvio dalla Suprema Corte, disattendendo di fatto i principi contenuti nella sentenza di annullamento in ordine alla necessità di articolare il giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari secondo la "valutazione complessiva" di tutti i dati disponibili, ivi compreso il decorso del tempo dai fatti;
rimarca che la difesa aveva evidenziato quali elementi da considerare, lo stato di incensuratezza dello ZA, la presenza di carichi pendenti per reati contravvenzionali risalenti ad epoca precedente alla data di consumazione del reato, l'assenza di carichi pendenti ed iscrizioni di notizie di reato successive alla data di consumazione del reato, l'adeguatezza del domicilio di residenza dello ZA rispetto ad eventuale misura domiciliare;
il Tribunale aveva ritenuto coperto da giudicato cautelare le considerazioni contenute nell'ordinanza annullata, senza considerare che in relazione alla posizione dello ZA la Suprema Corte non aveva esaminato le precedenti statuizioni in tema di esigenze cautelari e che, comunque, l'ordinanza annullata era stata oggetto di un giudizio effettuato un anno prima del provvedimento qui impugnato;
evidenzia che era, quindi, arbitrario ritenere elementi non significativi l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti, con la conseguenza che il Tribunale non si era confrontato con l'insieme delle emergenze 2 rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc.pen., nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del ji 3 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, Il Collegio cautelare evidenziava, in sostanza, come le presunzioni (relative) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività ed alla adeguatezza della misura carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potessero ritenersi vinte, evidenziando anche specifici elementi confermativi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (gravità delle condotte e ruolo associativo di assoluto rilievo nell'ambito del sodalizio criminoso: ZA era uno dei soggetti incaricati del taglio e della preparazione delle sostanze e fungeva anche da appoggio logistico per il denaro provento delle cessioni;
inoltre teneva rapporti afferenti allo spaccio con plurimi affiliati e conduceva anche l'operato delle nuove leve). Valutava, poi, anche il tempo trascorso dai fatti contestati, evidenziando come tale elemento non poteva ritenersi incidente sulle presunzioni suddette, in considerazione della particolare pericolosità del fenomeno associativo espressione di una realtà criminale radicata, datata e ben collaudata (l'associazione movimentava droghe di varia natura per decine e decine di migliaia di euro a settimana, si avvaleva di plurimi canali di distribuzione anche in comuni limitrofi, evidenziava una professionalità e pervicacia nell'attuazione del programma criminoso di assoluto allarme sociale, operando in maniera frenetica, giornaliera, costante, anche in piena pandemia) e del rilievo che gli affiliati, tra i quali lo ZA, non avevano manifestato alcuna remora a proseguire nell'attività illecita nonostante le perquisizioni, arresti e controlli operati dalla PG nel corso delle indagini, tanto da manifestarsi una scelta di vita da parte di soggetti che facevano dello spaccio il loro "impiego stabile". Il Tribunale ha compiutamente valutato anche il tempo trascorso tra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare (il cd tempo silente), rimarcando che, all'esito della valutazione complessiva delle modalità dei fatti, del loro contesto e della personalità dell'imputato, come sopra descritti, tale elemento non presentava caratteri di significatività ed incidenza sulle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati. In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare. 4 Secondo un primo orientamento, il cd "tempo silente" ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 - 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01). Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 - 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 - 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 - 01). Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 - 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 - 01, cit. ) Inoltre, si è, condivisibilmente, affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01). Nella specie, come visto, il Tribunale ha considerato anche il tempo decorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomentato in merito, rimarcando la non rilevanza ai fini della operatività delle presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in considerazione sia della 5 particolare pericolosità del sodalizio criminoso che della personalità dello ZA, alla luce del profilo associativo di assoluto rilievo, a dispetto della giovane età, della gravità delle condotte e della indifferenza mostrata ai controlli delle Forze dell'ordine nella fase delle indagini. I Giudici cautelari hanno, quindi, assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelar' e sull'adeguatezza della misura prescelta. E ciò in senso conforme al principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento n. 33135/2024, con riferimento alle esigenze cautelar' in relazione ai ricorsi proposti dagli altri coindagati. Neppure coglie nel segno la deduzione che non sarebbe stato considerato lo stato di incensuratezza dello ZA, in quanto, le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere vinte solo da elementi specifici, e in difetto di specifica indicazione di elementi positivi, preternriessi dal decidente, utili a superare le presunzioni di legge, tale non può ritenersi unicamente il riferimento all'incensuratezza dello ZA, elemento inadeguato a tale fine (cfr. Sez.3, n. 25633 del 08/06/2010, Rv.247698 - 01). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 28 reg. esec. cod . proc. pen. Così deciso il 11/02/2025