CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
Massime • 1
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2023, n. 31587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31587 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli avvocati Vecchio e D'Ascola per il ricorrente, che hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso e ai motivi aggiunti all'uopo formulati RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di CO AN, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo e dalla agevolazione mafiosa realizzata, in concorso con altri soggetti nei confronti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31587 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2023 RA OR, titolare di diverse attività di impresa nel settore di monopoli di Stato e della distribuzione alimentare. 2. Secondo l'assunto accusatorio, validato con duplice giudizio conforme dai giudici della cautela, l'indagato, in concorso con CO La OS e CO TA, avrebbe contribuito all'esazione di parte del dovuto per l'anno 2018 dalla vittima sull'abbrivio di una estorsione da tempo subita dal OR, ideata e realizzata da IO La OS e RI OF, esponenti del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo a) della rubrica e in particolare delle articolazioni territoriali di San RI di PO (il OF) e di PE (il Larosa, in uno al fratello CO); estorsione realizzata avvalendosi della forza di intimidazione sprigionata da tale appartenenza criminale in capo ai La OS e OF, oltre che finalizzata ad agevolarne gli interessi. 3. Propone ricorso la difesa dell'indagato contestando in primo luogo il giudizio sulla gravità indiziaria, viziato dalla pretermissione di decisivi rilievi difensivi prospettati con il riesame, dalla manifesta illogicità del percorso valutativo speso a sostegno della conferma dell'ordinanza genetica, dalla riferita violazione di legge correlata alla ritenuta configurabilità del concorso del ricorrente nell'estorsione da altri realizzata e dalla ritenuta configurabilità dell'aggravate relativa al metodo e alla agevolazione mafiosa. In particolare, il provvedimento impugnato non darebbe conto delle censure difensive che, alla luce di una corretta lettura dei dati inerenti le captazioni erroneamente evocate dal Tribunale nel confermare l'assunto accusatorio, mettevano in crisi l'argomentare dell'ordinanza gravata da riesame quanto alla effettiva partecipazione del ricorrente all'attività di escussione del dovuto per la causale estorsiva realizzata da CO La OS il 24 novembre 2018 ai danni del OR, considerato che l'attività in questione, realizzata secondo i giudici della cautela anche con il contributo di CO TA, non poteva ritenersi pianificata e che nulla consentiva di affermare che tutti e tre i soggetti coinvolti (e non solo CO La OS), si fossero recati a Pizzo presso il OR, dando corpo alla contestata illecita escussione. Non essendo mai stata escussa la persona offesa, ad avviso della difesa, era da ritenersi del tutto oscuro il contributo garantito dal ricorrente quanto alla detta esazione, non essendo mai state precisate, a monte, le condizioni di tempo e luogo di realizzazione della contestata condotta illecita, così da rendere la relativa valutazione priva di adeguati supporti fattuali. Considerazioni queste, da estendere anche alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., unicamente e altrettanto inadeguatamente argomentata, sotto entrambi versanti, facendo leva sul contesto criminale e ambientale sul quale riposava l'estorsione contestata, senza che siano mai state precisate le modalità di realizzazione della 2 condotta, le ragioni in forza delle quali i proventi dell'estorsione sarebbero stati destinati ad agevolare l'associazione di cui al capo a), la consapevolezza di tale ultimo dato in capo al ricorrente. 3.1. La difesa contesta, sempre adducendo difetti di motivazione e asserite violazioni dell'ad 274 cod. proc. pen., le valutazioni spese nel sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura alla luce del tempo trascorso dai fatti, risalenti alla fine del 2018. 3.2. Con i motivi aggiunti, la difesa ha ribadito l'assoluta inconsistenza delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato nel ritenere configurabile il concorso del ricorrente nell'estorsione contrastata e l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, anche nei suoi costituti soggettivi, senza aver mai precisato i contenuti dell'azione criminale realizzata nel caso portando ad esecuzione la pretesa estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento solo con riferimento alla tenuta motivazionale della decisione gravata in ordine alle esigenze cautelari riscontrate a sostegno della misura applicata. 2.11 provvedimento impugnato non merita censure in relazbne alla valutazione spesa in punto di gravità indiziaria. 2.1. Con il ricorso non si contesta l'estorsione che OR subiva da diversi anni ad opera di IO La OS e RI OF, versando annualmente la relativa messa a posto in favore della criminalità organizzata operante sul territorio di PE. Né si contrasta l'affermazione, resa dai giudici della cautela, in forza della quale negli ultimi anni il contributo garantito dalla vittima si era ridotto, per il deflettere della relativa attività di impresa, tanto da portare i protagonisti della relativa vicenda ad accettare una somma minore e IO La OS a rassicurare il OR di non aver favorito alcun concorrente (ipotesi indicata dalla persona offesa quale ragione delle perdite di impresa riscontrate negli anni precedenti). 2.2. In questo contesto, inequivocabilmente pervaso dalla logica intimidatrice propria delle associazioni di stampo mafioso, si incunea il contributo offerto dal ricorrente, realizzato in occasione della spedizione diretta ad ottenere il dovuto dal OR per il 2018, mandato inequivocabilmente conferito da IO La OS al fratello CO il 23 novembre 2018 e altrettanto incontrovertibilmente eseguito da questi il giorno successivo. 2.1 Secondo l'assunto accusatorio, validato dai giudici della cautela, CO La OS, nell'eseguire l'incarico conferitogli dal fratello si sarebbe fatto accompagnare da CO TA e dall'odierno ricorrente. Ed è incontroverso che il La OS 3 proprio nella mattina del 24 novembre 2018 venne controllato mentre si trovava a Vibo Valentia in compagnia di CO TA e dell'odierno ricorrente, a bordo dell'auto di quest'ultimo; e che in occasione del detto controllo il ricorrente venne trovato con 1300 euro in contanti, somma vicina a quella nell'occasione estorta al OR (1500), come confermato dallo stesso (CO) La OS nel resocontare al fratello ( IO) l'esito della spedizione, nel pomeriggio di quella stessa giornata, precisando anche che, non avendo un mezzo a disposizione, si era rivolto al AN per realizzare l'obiettivo. Da qui la conclusione assunta dai giudici della cautela: il contributo offerto dal ricorrente si sarebbe concretato nel mettere a disposizione del gruppo l'auto servita per recarsi a Pizzo;
e la sua consapevolezza rispetto all'ordito criminale che informava la relativa trasferta troverebbe conferma nel fatto che dei tre, quello trovato nella materiale disponibilità della somma ricevuta dalla vittima, sarebbe il AN. 2.3. Il quadro indiziario messo in luce dal provvedimento gravato non risulta adeguatamente scalfito dalle censure esposte dalla difesa, implementate dai motivi aggiunti depositati agli atti. 3. L'assunto difensivo, infatti, si fonda su aspetti critici non dirimenti, non in grado di incrinare la linearità del percorso tracciato dalla decisione impugnata. 3.1. Non è infatti decisivo l'aspetto relativo alla asserita mancata preordinazione congiunta della trasferta, desunto in via inferenziale da un presupposto in fatto (il TA, quando venne sollecitato t dal La OS, ancora dormiva) oggettivamente inconsistente rispetto alla conclusione logica privilegiata. È pari considerazioni vanno svolte in relazione al contenuto del controllo operato nella mattina del 24 novembre 2018, la cui esecuzione avrebbe comportato delle conseguenze per uno dei tre soggetti coinvolti, al quale sarebbe stata notificata una misura di prevenzione, aspetto non sviluppato sul piano logico rispetto alle relative ricadute inferenziali destinate ad incidere sulla ricostruzione della vicenda. 3.2. Non può, ancora, ritenersi decisivo il fatto che il controllo avvenne in località diversa da Pizzo, luogo di esecuzione della condotta, perché nulla esclude che la stessa fosse già stata realizzata e i tre fossero di ritorno dalla relativa spedizione. Né assume un portato dirimente la circostanza, ricavata dalla intercettazione del 24 novembre pomeriggio, relativa al colloquio occorso tra i due fratelli La OS, in forza della quale CO, nel riferirsi al viaggio a Pizzo, ebbe ad usare il singolare e non il plurale: il dato è tutt'altro che decisivo rispetto al portato complessivo dell'intercettazione ( come evidenzia il Tribunale, IO La OS, nel rammaricarsi del modesto importo ottenuto, diverso da quello programmato, usa il plurale, riferendosi agli autori della trasferta); a ben vedere, 4 inoltre, è compatibile con la primarietà del ruolo assunto dal CO rispetto al mandato conferitogli dal fratello, tale da portarlo a riferirsi in prima persona rispetto all'azione realizzata. 3.3. Parimenti, la differenza tra quanto escusso e quanto rinvenuto nella disponibilità immediata del ricorrente è aspetto che non inficia l'intero costrutto accusatorio, soprattutto se non si offrono valide ragioni dirette a dare conto della disponibilità di una siffatta somma in contanti: e sul punto non può non rilevarsi come la difesa abbia lasciato inevaso siffatto aspetto, non avendo ribadito in questa sede le causali di tale disponibilità indicate con il riesame. Piuttosto, il ricorso finisce per supportare la tesi accusatoria (si veda la pagina 6) laddove avvalora una ricostruzione in forza della quale l'incontro con il OR sarebbe avvenuto alle ore 9 mentre il controllo su strada sarebbe delle ore 11,45: il che finisce ulteriormente per supportare la compatibilità logica tra la somma riscontrata nella immediata disponibilità del ricorrente e quella escussa al OR, dando conferma del fatto che il controllo su strada ebbe a seguire e non a precedere la trasferta a Pizzo. 3.4. Il provvedimento non merita censure anche con riguardo all'aggravante ex art 416 bís.l. cod. pen. La condotta contestata al ricorrente copre un momento esecutivo di una estorsione consolidata nel tempo, pacificamente radicata nelle connotazioni tipiche dell'agire mafioso sia per i soggetti primariamente coinvolti nell'iniziativa, sia per la natura sistemica delle modalità di esazione della messa a posto realizzata che per il tenore della prestazione dovuta, parametrata alle capacita produttive della vittima, il tutto in linea con il controllo del territorio ascritto alla cosca dominante in quel determinato contesto (in parte qua assumono certamente rilievo le rassicurazioni rese da IO La OS alla vittima quanto alla mancata sponsorizzazione del concorrente che avrebbe causato alla vittima la denunziata riduzione dei relativi introiti posta a fondamento del minor contributo oarantito negli ultimi anni precedenti il frangente fattuale oggetto della odierna valutazione). Aspetti che giustificano l'aggravante in questione anche solo guardando al versante del mero " metodo mafioso" ( di per sé sufficiente a garantire le ricadute cautelari correlate alla verifica nel caso devoluta alla Corte). E che permettono l'estensione della stessa al ricorrente, puntualmente inserito nelle modalità esecutive di realizzazione della messa a posto in questione, seppur nei limiti della frazione di condotta considerata dall'accusa, coinvolto nel fatto dal fratello di IO La OS, esponente di spicco della criminalità organizzata dominante sul territorio e mandante rispetto alla missione illecita realizzare nel caso, alla luce di un apprezzabile rapporto di fiducia corrente quantomeno con CO La OS 5 (come confermato dalla immediata disponibilità in capo al AN della somma escussa rinvenuta al momento del controllo). 4.Coglie invece nel segno il motivo inerente alle esigenze cautelari, con riguardo alla relativa attualità. 4.1. La confermata sussistenza della gravità indiziaria inerente alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., assoggetta l'indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall'interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell'attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto. Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 4/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738 -01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995 -01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2C16, Gallo e altri, Rv. 268727 -01). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata - in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa - tenda ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. 4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, ancorando il giudizio di concretezza e attualità alle connotazioni del fatto ed al contesto criminale nel quale lo stesso si è sviluppato. Manca, di contro, ogni approfondimento legato al dato temporale, particolarmente significativo nel caso di specie, posto che l'attività criminosa di cui si tratta, non di natura permanente, risale al 2018 mentre dall'ordinanza non emergono elementi in grado di evidenziare che l'indagato abbia continuato a gravitare negli anni successivi nell'ambiente mafioso di riferimento o abbia attuato altri comportamenti in ipotesi sintomatici della sua persistente pericolosità. 6 Il vizio argomentativo, del resto, assume ulteriore rilievo se si considera che la condotta concorsuale dell'indagato ha riguardato solo una fase esecutiva della relativa azione illecita, peraltro inserita in una più ampia iniziativa estorsiva che non lo vede, per quanto emerge, immediato protagonista. E tanto imponeva uno sforzo argomentativo ancora più stringente nel ravvisare, alla luce della situazione in fatto sottoposta al giudizio del Tribunale, l'effettiva e concreta sussistenza del rischio di recidiva chiamato a supportare la misura adottata alla luce del tempo trascorso dalla relativa vicenda criminale. 4.3. Si impone, in conseguenza della riscontrata lacuna motivazionale, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di consentire al Tribunale, alla luce dei superiori rilievi, di procedere ad un nuovo esame in ordine alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/5/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli avvocati Vecchio e D'Ascola per il ricorrente, che hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso e ai motivi aggiunti all'uopo formulati RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di CO AN, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo e dalla agevolazione mafiosa realizzata, in concorso con altri soggetti nei confronti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31587 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2023 RA OR, titolare di diverse attività di impresa nel settore di monopoli di Stato e della distribuzione alimentare. 2. Secondo l'assunto accusatorio, validato con duplice giudizio conforme dai giudici della cautela, l'indagato, in concorso con CO La OS e CO TA, avrebbe contribuito all'esazione di parte del dovuto per l'anno 2018 dalla vittima sull'abbrivio di una estorsione da tempo subita dal OR, ideata e realizzata da IO La OS e RI OF, esponenti del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo a) della rubrica e in particolare delle articolazioni territoriali di San RI di PO (il OF) e di PE (il Larosa, in uno al fratello CO); estorsione realizzata avvalendosi della forza di intimidazione sprigionata da tale appartenenza criminale in capo ai La OS e OF, oltre che finalizzata ad agevolarne gli interessi. 3. Propone ricorso la difesa dell'indagato contestando in primo luogo il giudizio sulla gravità indiziaria, viziato dalla pretermissione di decisivi rilievi difensivi prospettati con il riesame, dalla manifesta illogicità del percorso valutativo speso a sostegno della conferma dell'ordinanza genetica, dalla riferita violazione di legge correlata alla ritenuta configurabilità del concorso del ricorrente nell'estorsione da altri realizzata e dalla ritenuta configurabilità dell'aggravate relativa al metodo e alla agevolazione mafiosa. In particolare, il provvedimento impugnato non darebbe conto delle censure difensive che, alla luce di una corretta lettura dei dati inerenti le captazioni erroneamente evocate dal Tribunale nel confermare l'assunto accusatorio, mettevano in crisi l'argomentare dell'ordinanza gravata da riesame quanto alla effettiva partecipazione del ricorrente all'attività di escussione del dovuto per la causale estorsiva realizzata da CO La OS il 24 novembre 2018 ai danni del OR, considerato che l'attività in questione, realizzata secondo i giudici della cautela anche con il contributo di CO TA, non poteva ritenersi pianificata e che nulla consentiva di affermare che tutti e tre i soggetti coinvolti (e non solo CO La OS), si fossero recati a Pizzo presso il OR, dando corpo alla contestata illecita escussione. Non essendo mai stata escussa la persona offesa, ad avviso della difesa, era da ritenersi del tutto oscuro il contributo garantito dal ricorrente quanto alla detta esazione, non essendo mai state precisate, a monte, le condizioni di tempo e luogo di realizzazione della contestata condotta illecita, così da rendere la relativa valutazione priva di adeguati supporti fattuali. Considerazioni queste, da estendere anche alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., unicamente e altrettanto inadeguatamente argomentata, sotto entrambi versanti, facendo leva sul contesto criminale e ambientale sul quale riposava l'estorsione contestata, senza che siano mai state precisate le modalità di realizzazione della 2 condotta, le ragioni in forza delle quali i proventi dell'estorsione sarebbero stati destinati ad agevolare l'associazione di cui al capo a), la consapevolezza di tale ultimo dato in capo al ricorrente. 3.1. La difesa contesta, sempre adducendo difetti di motivazione e asserite violazioni dell'ad 274 cod. proc. pen., le valutazioni spese nel sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura alla luce del tempo trascorso dai fatti, risalenti alla fine del 2018. 3.2. Con i motivi aggiunti, la difesa ha ribadito l'assoluta inconsistenza delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato nel ritenere configurabile il concorso del ricorrente nell'estorsione contrastata e l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, anche nei suoi costituti soggettivi, senza aver mai precisato i contenuti dell'azione criminale realizzata nel caso portando ad esecuzione la pretesa estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento solo con riferimento alla tenuta motivazionale della decisione gravata in ordine alle esigenze cautelari riscontrate a sostegno della misura applicata. 2.11 provvedimento impugnato non merita censure in relazbne alla valutazione spesa in punto di gravità indiziaria. 2.1. Con il ricorso non si contesta l'estorsione che OR subiva da diversi anni ad opera di IO La OS e RI OF, versando annualmente la relativa messa a posto in favore della criminalità organizzata operante sul territorio di PE. Né si contrasta l'affermazione, resa dai giudici della cautela, in forza della quale negli ultimi anni il contributo garantito dalla vittima si era ridotto, per il deflettere della relativa attività di impresa, tanto da portare i protagonisti della relativa vicenda ad accettare una somma minore e IO La OS a rassicurare il OR di non aver favorito alcun concorrente (ipotesi indicata dalla persona offesa quale ragione delle perdite di impresa riscontrate negli anni precedenti). 2.2. In questo contesto, inequivocabilmente pervaso dalla logica intimidatrice propria delle associazioni di stampo mafioso, si incunea il contributo offerto dal ricorrente, realizzato in occasione della spedizione diretta ad ottenere il dovuto dal OR per il 2018, mandato inequivocabilmente conferito da IO La OS al fratello CO il 23 novembre 2018 e altrettanto incontrovertibilmente eseguito da questi il giorno successivo. 2.1 Secondo l'assunto accusatorio, validato dai giudici della cautela, CO La OS, nell'eseguire l'incarico conferitogli dal fratello si sarebbe fatto accompagnare da CO TA e dall'odierno ricorrente. Ed è incontroverso che il La OS 3 proprio nella mattina del 24 novembre 2018 venne controllato mentre si trovava a Vibo Valentia in compagnia di CO TA e dell'odierno ricorrente, a bordo dell'auto di quest'ultimo; e che in occasione del detto controllo il ricorrente venne trovato con 1300 euro in contanti, somma vicina a quella nell'occasione estorta al OR (1500), come confermato dallo stesso (CO) La OS nel resocontare al fratello ( IO) l'esito della spedizione, nel pomeriggio di quella stessa giornata, precisando anche che, non avendo un mezzo a disposizione, si era rivolto al AN per realizzare l'obiettivo. Da qui la conclusione assunta dai giudici della cautela: il contributo offerto dal ricorrente si sarebbe concretato nel mettere a disposizione del gruppo l'auto servita per recarsi a Pizzo;
e la sua consapevolezza rispetto all'ordito criminale che informava la relativa trasferta troverebbe conferma nel fatto che dei tre, quello trovato nella materiale disponibilità della somma ricevuta dalla vittima, sarebbe il AN. 2.3. Il quadro indiziario messo in luce dal provvedimento gravato non risulta adeguatamente scalfito dalle censure esposte dalla difesa, implementate dai motivi aggiunti depositati agli atti. 3. L'assunto difensivo, infatti, si fonda su aspetti critici non dirimenti, non in grado di incrinare la linearità del percorso tracciato dalla decisione impugnata. 3.1. Non è infatti decisivo l'aspetto relativo alla asserita mancata preordinazione congiunta della trasferta, desunto in via inferenziale da un presupposto in fatto (il TA, quando venne sollecitato t dal La OS, ancora dormiva) oggettivamente inconsistente rispetto alla conclusione logica privilegiata. È pari considerazioni vanno svolte in relazione al contenuto del controllo operato nella mattina del 24 novembre 2018, la cui esecuzione avrebbe comportato delle conseguenze per uno dei tre soggetti coinvolti, al quale sarebbe stata notificata una misura di prevenzione, aspetto non sviluppato sul piano logico rispetto alle relative ricadute inferenziali destinate ad incidere sulla ricostruzione della vicenda. 3.2. Non può, ancora, ritenersi decisivo il fatto che il controllo avvenne in località diversa da Pizzo, luogo di esecuzione della condotta, perché nulla esclude che la stessa fosse già stata realizzata e i tre fossero di ritorno dalla relativa spedizione. Né assume un portato dirimente la circostanza, ricavata dalla intercettazione del 24 novembre pomeriggio, relativa al colloquio occorso tra i due fratelli La OS, in forza della quale CO, nel riferirsi al viaggio a Pizzo, ebbe ad usare il singolare e non il plurale: il dato è tutt'altro che decisivo rispetto al portato complessivo dell'intercettazione ( come evidenzia il Tribunale, IO La OS, nel rammaricarsi del modesto importo ottenuto, diverso da quello programmato, usa il plurale, riferendosi agli autori della trasferta); a ben vedere, 4 inoltre, è compatibile con la primarietà del ruolo assunto dal CO rispetto al mandato conferitogli dal fratello, tale da portarlo a riferirsi in prima persona rispetto all'azione realizzata. 3.3. Parimenti, la differenza tra quanto escusso e quanto rinvenuto nella disponibilità immediata del ricorrente è aspetto che non inficia l'intero costrutto accusatorio, soprattutto se non si offrono valide ragioni dirette a dare conto della disponibilità di una siffatta somma in contanti: e sul punto non può non rilevarsi come la difesa abbia lasciato inevaso siffatto aspetto, non avendo ribadito in questa sede le causali di tale disponibilità indicate con il riesame. Piuttosto, il ricorso finisce per supportare la tesi accusatoria (si veda la pagina 6) laddove avvalora una ricostruzione in forza della quale l'incontro con il OR sarebbe avvenuto alle ore 9 mentre il controllo su strada sarebbe delle ore 11,45: il che finisce ulteriormente per supportare la compatibilità logica tra la somma riscontrata nella immediata disponibilità del ricorrente e quella escussa al OR, dando conferma del fatto che il controllo su strada ebbe a seguire e non a precedere la trasferta a Pizzo. 3.4. Il provvedimento non merita censure anche con riguardo all'aggravante ex art 416 bís.l. cod. pen. La condotta contestata al ricorrente copre un momento esecutivo di una estorsione consolidata nel tempo, pacificamente radicata nelle connotazioni tipiche dell'agire mafioso sia per i soggetti primariamente coinvolti nell'iniziativa, sia per la natura sistemica delle modalità di esazione della messa a posto realizzata che per il tenore della prestazione dovuta, parametrata alle capacita produttive della vittima, il tutto in linea con il controllo del territorio ascritto alla cosca dominante in quel determinato contesto (in parte qua assumono certamente rilievo le rassicurazioni rese da IO La OS alla vittima quanto alla mancata sponsorizzazione del concorrente che avrebbe causato alla vittima la denunziata riduzione dei relativi introiti posta a fondamento del minor contributo oarantito negli ultimi anni precedenti il frangente fattuale oggetto della odierna valutazione). Aspetti che giustificano l'aggravante in questione anche solo guardando al versante del mero " metodo mafioso" ( di per sé sufficiente a garantire le ricadute cautelari correlate alla verifica nel caso devoluta alla Corte). E che permettono l'estensione della stessa al ricorrente, puntualmente inserito nelle modalità esecutive di realizzazione della messa a posto in questione, seppur nei limiti della frazione di condotta considerata dall'accusa, coinvolto nel fatto dal fratello di IO La OS, esponente di spicco della criminalità organizzata dominante sul territorio e mandante rispetto alla missione illecita realizzare nel caso, alla luce di un apprezzabile rapporto di fiducia corrente quantomeno con CO La OS 5 (come confermato dalla immediata disponibilità in capo al AN della somma escussa rinvenuta al momento del controllo). 4.Coglie invece nel segno il motivo inerente alle esigenze cautelari, con riguardo alla relativa attualità. 4.1. La confermata sussistenza della gravità indiziaria inerente alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., assoggetta l'indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall'interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell'attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto. Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 4/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738 -01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995 -01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2C16, Gallo e altri, Rv. 268727 -01). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata - in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa - tenda ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. 4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, ancorando il giudizio di concretezza e attualità alle connotazioni del fatto ed al contesto criminale nel quale lo stesso si è sviluppato. Manca, di contro, ogni approfondimento legato al dato temporale, particolarmente significativo nel caso di specie, posto che l'attività criminosa di cui si tratta, non di natura permanente, risale al 2018 mentre dall'ordinanza non emergono elementi in grado di evidenziare che l'indagato abbia continuato a gravitare negli anni successivi nell'ambiente mafioso di riferimento o abbia attuato altri comportamenti in ipotesi sintomatici della sua persistente pericolosità. 6 Il vizio argomentativo, del resto, assume ulteriore rilievo se si considera che la condotta concorsuale dell'indagato ha riguardato solo una fase esecutiva della relativa azione illecita, peraltro inserita in una più ampia iniziativa estorsiva che non lo vede, per quanto emerge, immediato protagonista. E tanto imponeva uno sforzo argomentativo ancora più stringente nel ravvisare, alla luce della situazione in fatto sottoposta al giudizio del Tribunale, l'effettiva e concreta sussistenza del rischio di recidiva chiamato a supportare la misura adottata alla luce del tempo trascorso dalla relativa vicenda criminale. 4.3. Si impone, in conseguenza della riscontrata lacuna motivazionale, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di consentire al Tribunale, alla luce dei superiori rilievi, di procedere ad un nuovo esame in ordine alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/5/2023.