Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2002, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 A O 1 I I / Z 5 4 R / A 6 A R 2 ес T T - . S U R I . B B P G . . I E L D R IN 0 0953 /02 L R L T A E . A D B D I A S A T E N I E T 1 R S 3 N E I 1 E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T A S . Oggetto E A N M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 17702/98 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere 2558 Cron. Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 11/10/01 CECCHERINI ConsigliereDott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da IMEA DI BENEDETT. LO & C SAS, in persona dell'accomodatario legale rappresentante pro tempore, ET AN EOI NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo } studio dell' avvocato GRASSETTI FABRIZIO, che li difende unitamente all'avvocato TURCHI MASSIMO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 1985 PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO presso . N -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 75/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 11/10/01 dal MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TURCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con rogito a ministero del notaio dr.Cariani del 18.6.92 Franco Bonetti e EL Leonelli vendettero alla IMEA di TT AO e C. un appezzamento di terreno edificabile sito in comune di San Damaso al prezzo dichiarato di L. 161.000.000. Con avviso di accertamento notificato il 20.11/6.12 1993 l'Ufficio del Registro di Modena riduceva a L.64.400.000 il valore iniziale del terreno, e ne aumentava a L.402.500.000 il valore finale. I contribuenti impugnavano l'accertamento dinanzi alla Commissione di primo grado di Modena, che, con decisione depositata l'11.5.1994, respingeva l'eccezione di nullità proposta, ma riduceva la valutazione a L.305.900.000. L'Ufficio impugnava questa decisione, mentre i contribuenti proponevano, a loro volta, appello incidentale. Con sentenza 5 giugno / 14 luglio 1998 la Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, a parziale modifica della decisione di primo grado, confermava il valore iniziale e determinava il valore finale appunto in L.305.900.000. 2. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, chiedendo che la pronunzia impugnata venga cassata con ogni conseguente provvedimento, deducendo il vizio di insufficiente 1885 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice di merito avrebbe errato nel valutare le domande e le deduzioni degli esponenti, là dove aveva scritto che questi ultimi avevano accettato il valore finale di L.305.900.000. Gli interessati negavano invece di aver accettato questo valore, e contestavano l'interpretazione fatta dalla Commissione Regionale di un passo del loro appello incidentale.
3. Si è costituita con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso. Argomentava in particolare che la Commissione Regionale non aveva errato nel valutare le istanze della controparte. Entrambe le parti prsentavano memorie. All'odierna udienza il difensore dei contribuenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso. A sua volta il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rilevando come fosse evidente il vizio logico di interpretazione del paragrafo 3 della memoria difensiva datata 3 marzo 1995 depositata dai contribuenti nel corso del giudizio di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. N O E La sentenza impugnata della Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna dà atto, a pag.2, "dell'accettazione da parte degli appellati" del valore finale dei beni fissato in L.305.900.000, e rimanda a questo proposito ad una memoria difensiva del 3 marzo 1995. L'affermazione peraltro, rimane apodittica, non indica in che cosa consista l'asserita accettazione da parte dei contribuenti. Si limita, per la verità, a considerarla un elemento pacifico. Ma non è così, tanto è vero che gli interessati hanno impugnato sul punto, proponendo un'interpretazione del tutto diversa del passo contestato contenuto nella loro memoria didensiva del 3 marzo 1995. L'interpretazione degli atti delle parti rientra tra le valutazioni di fatto del processo;
come tale è riservata al giudice del merito e non può essere effettuata in questa sede di legittimità. Piuttosto questa interpretazione da parte del giudice del merito deve essere adeguatamente motivata, senza errori logici e giuridici.
2. L'affermazione della Commissione dell'Emilia-Romagna invece non è motivata affatto. Occorre perciò che la controversia venga rimessa al giudice di merito perché riesamini la questione contestata dell'esistenza, o meno, di una effettiva e valida accettazione da parte dei contribuenti del valore finale fissato a suo tempo, appunto in L:305.900.000, dal giudice di primo grado. La pronunzia impugnata deve essere annullata, ed il procedimento deve essere rinviato, per il riesame predetto, nonché per la pronunzia sulle spese anche della presente fase di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che riesaminerà il caso assegnandolo al suo interno ad una diversa sezione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in diversa sezione. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Giovanni Olla) (dr/Stefano Monaci) S E T 6 DEPOSITATO IN 7 A 8 CANCELLERIA 9 5 IL CANCELLIERE C1 R 4 26 GEN. 200 . T / Oggi SV AN S 4 N I / A 6 G I SAZIONE 2 B E CASS R . R R L A L P A T A N D U . E R L B B E E P I A U T D T R S A I N I T S 1 E 3 N R S 1 E E E S . I T N A A M