Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
La sentenza avente ad oggetto la misura dell'indennità di espropriazione, o quella dell'indennità di occupazione - riveste carattere meramente determinativo della somma dovuta, per il che essa non può giammai contenere la pronuncia di condanna dell'espropriante al pagamento diretto del relativo importo in favore dell'espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. ON GISOTTI Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 9704 R.G. 1997, proposto da
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIAL DELLA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Commissario Regionale Rag. Dante D'Elpidio, legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 1, presso l'avv. Virgilio GAITO, dal quale, unitamente all'avv. Giuseppe MALIGNANO STUART, è rappresentato e difeso, giusta procura in data 20 giugno 1997, a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MACERA Avv. ANTONINO, elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Puglie 23, presso l'avv. prof. Gianfranco PALERMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura, datata 31 luglio 1997, a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
FI TA, già elettivamente domiciliata in L'Aquila alla via Sallustio 49, presso lo studio dell'avv. B. Tempesta;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 14 gennaio 1997, depositata col n. 212 il 16 aprile 1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Giuseppe Malignano Stuart, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello de L'Aquila, adita in unico grado (con citazione notificata il 3 marzo 1994) da ON AC e OF IN, in opposizione alla stima ai sensi dell'art. 19 legge 865/1971, sulla resistenza dell'espropriante Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, ha, con sentenza del 14 gennaio 1997, depositata col n. 212 il 16 aprile seguente, determinato le somme dovute agli attori, per indennità di espropriazione di suoli di loro pertinenza in Atri (in lire 195.428.121) e per indennità di occupazione degli stessi (ragguagliata agli interessi legali, differenziati, nel periodo considerato, sul valore venale dei beni espropriati), con le statuizioni conseguenti - in particolare, consistenti nella condanna al pagamento, con ordine di integrazione delle somme già depositate -, anche in relazione alle spese processuali.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio espropriante, formulando due mezzi di impugnazione, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il AC, che pure ha depositato memoria, mentre la IN non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.
Motivi della decisione
Col primo mezzo il ricorrente deduce "vizio di motivazione per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della stessa: "error in procedendo". Premette che la corte territoriale ha fondato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, definita precisa, accurata, scientificamente corretta e coerente con i criteri normativi di determinazione dell'indennità; richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice del merito, pur non tenuto ad esporre analiticamente le ragioni addotte dal proprio ausiliario, cui intenda aderire, deve tuttavia superare eventuali omissioni od incongruità della relazione ovvero critiche ad essa mosse o diverse allegazioni difensive delle parti, altrimenti incorrendo nel vizio di motivazione;
puntualizza i difetti riscontrabili nella consulenza, che si sono riflettuti sulla decisione (individuazione del valore del suolo, attraverso il metodo cd. sintetico comparativo, facendo tuttavia riferimento non a prezzi di mercato ovvero a valutazioni di uffici finanziari, sibbene "ad una (fantomatica) C.T.U. redatta dal geom. Franco Baglione il data 19.11.1992"; mancata considerazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione, gravanti in misura considerevole sui suoli assoggettati ad espropriazione); conclude per l'incompletezza della decisione, "affetta da chiaro vizio di motivazione", anche in rapporto al tenore dei quesiti, in concreto proposti all'ausiliario. Si duole, attraverso il secondo motivo, di "violazione degli artt. 48 e 55 L. 25.6.1865, n. 2359, nonché dell'art. 19 L.22.10.1971, n. 865: "error in iudicando", sul rilievo della erroneità della condanna dell'ente al pagamento della somma complessivamente risultata dovuta aglì espropriati, poiché la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare l'integrazione del deposito, rispondendo, le norme richiamate, alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.
Oppone il controricorrente l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del primo mezzo ed, ulteriormente, l'infondatezza del secondo. Sotto il primo profilo, rileva, da un lato, che la consulenza tecnica di ufficio "non risulta fatta oggetto di appropriate ed incidenti censure", come si legge nella sentenza impugnata (p. 5), e puntualizza, dall'altro, la correttezza dell'indagine tecnica (la consulenza Baglione, definita da controparte "fantomatica", riguarda in realtà un precedente giudizio per la fissazione dell'indennità di occupazione, poi abbandonato, e risulta prodotta nel fascicolo di parte nel giudizio di merito). Sotto il secondo aspetto, osserva che la corte territoriale, pure avendo ordinato il pagamento, "ma non direttamente agli interessati", ha disposto l'integrazione della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti: onde non è configurabile il vizio denunziato, anche con riguardo all'atto di precetto, frattanto intimato all'ente espropriante, "solo per il pagamento delle spese e competenze liquidate e per il costo della registrazione".
Il ricorso è infondato.
Il primo mezzo di cassazione, formulato come vizio di motivazione correlato ad "error in procedendo", presenta una complessa articolazione, che va partitamente esaminata. I primi tre profili (nn.
1-3 a pag. 2 seg.) che si sostanziano, poi, in unica ragione di doglianza, attengono alla adesione espressa dal giudice "a quo" al parere del consulente tecnico di ufficio, alla mancanza di motivazione idonea a superare le critiche e le allegazioni difensive di diverso tenore della parte, nonché alla presenza - nella relazione tecnica - di vizi nel processo logico seguito dall'ausiliario e di lacune negli accertamenti di lui, con inevitabile ripercussione sulla decisione. Nondimeno, sulla premessa di quella adesione ("soccorrono in proposito ... le risultanze della consulenza tecnica la quale appare precisa, accurata, scientificamente corretta ed inoltre affatto coerente con i criteri fissati dall'art.
5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, "ius superveniens": sent., pag. 4 seg.), il giudice "a quo" espressamente afferma che la relazione "per di più non risulta fatta oggetto di appropriate ed incidenti censure, sicché va tranquillamente utilizzata ai fini che qui occupano"; e tale conclusivo rilievo non è specificamente censurato dal ricorrente, il quale, sulla scorta di criteri giurisprudenziali puntualmente riferiti, passa ad esaminare asseriti vizi logici presenti nell'elaborato tecnico, omettendo il necessario punto di saldatura con le "critiche e le diverse allegazioni difensive delle parti, quando queste siano specifiche e particolareggiate" (Cass. 1863/1995, pur richiamata), e mostrando, anzi, di riportarsi al contenuto del quesito inizialmente posto al consulente, per rimettere - inammissibilmente - in discussione, in sede di legittimità, il "modus procedendi" di lui.
Di tanto si trae positiva conferma nel successivo punto 4), nel quale, "sub" a)," da un lato, si critica il ricorso al metodo seguito dal consulente che non avrebbe inoltre allegato all'elaborato le copie degli atti costituenti fonte delle informazioni assunte e, dall'altro, si lamenta l'utilizzazione, ad opera della corte territoriale, di una consulenza (definita "fantomatica") redatta dal Geometra Franco Baglione. La prima critica, tipicamente di merito, andava nella corrispondente sede formulata, mentre la seconda (che dovrebbe individuare il dedotto "error in procedendo") è infondata, in quanto il giudice "a quo" - che la relazione richiamata ha utilizzato per riportare a ritroso nel tempo il cd. valore venale, cui ha correlato le somme annualmente dovute per indennità di occupazione: sent., pag.
7 - ha fatto in realtà riferimento ad un atto legittimamente acquisito al processo (e che, nel controricorso, si precisa essere relativo alla indagine espletata nel precedente giudizio, poi abbandonato, per la determinazione della - sola - indennità di occupazione), per risultare affoliato al n. 7 dell'indice delle produzioni di parte attrice, nella fase di merito di questo giudizio, con attestazione di deposito della cancelleria, ai sensi dell'art. 74 comma 4 disp.att. c.p.c., in data 11 marzo 1994, corrispondente alla costituzione in giudizio degli stessi attori.
Lo spunto finale "sub" b), inteso - tuttavia, attraverso nuova ed inammissibile produzione documentale, che ha incontrato appunto l'opposizione del controricorrente - a depurare il valore unitario del suolo espropriato, individuato dal giudice del merito, del costo unitario degli oneri di urbanizzazione, non è idoneo ad individuare un vizio logico intrinseco del parere tecnico, giacché il riferimento a terreni "nel loro stato di fatto" può logicamente alludere solo al mancato computo dell'incremento di valore dovuto all'intervenuta urbanizzazione, onde, anche sotto questo profilo, sarebbe stato necessario sottoporre al giudice del merito, specificamente, la questione, il cui rilievo è, in questa sede, inammissibile.
Infondato è, altresì, il secondo motivo.
Posto che la sentenza sull'indennità di espropriazione - e su quella di occupazione - ha carattere meramente determinativo, essendo rimesso, lo svincolo delle somme depositate, al successivo decreto, previo controllo della prova - da fornirsi attraverso l'apposita documentazione - circa la proprietà e libertà degli immobili che del procedimento ablatorio hanno costituito oggetto, quella che è inibita è la condanna al pagamento diretto agli espropriati, mentre, nel caso in esame, dopo la statuizione determinativa, nella sentenza impugnata è stata formulata condanna dell'ente al pagamento, ma quest'ultimo è stato fatto consistere nell'ordine di deposito ("ordinando la corrispondente integrazione della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti"), lasciando cosi assoggettata l'intera somma alla disciplina prevista per lo svincolo complessivo. Onde, mentre non è configurabile (con riferimento alla richiamata Cass. 1125/1995) la dedotta violazione degli artt. 48 e 55 legge 2359/1865
e 19 legge 865/1971, la preoccupazione del ricorrente, secondo cui "trattandosi di sentenza esecutiva, con la stessa può essere intimato il precetto", sarà per essere materia di eventuale opposizione a precetto - in concreto intimato tuttavia, secondo la precisazione del controricorrente, solo per le spese -, restando del tutto estranea al giudizio nella presente sede.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente, per il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente costituito, liquidate in complessive lire 7.151.410, di cui lire 7.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999