Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4778/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2024 tra:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 appello, dall' Avv. Anna Maria BRUNI
- APPELLANTI -
CONTRO
in persona del Responsabile dell'Area Legale Dott. Controparte_1
, giusta procura del 24.03.2023 per atto del notaio Persona_1
rubricato al n. 55007 di repertorio e n. 18123 di raccolta, Persona_2
con sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA , P.IVA_1
(TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità limitata Parte_3
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in
Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano - Monza -
Brianza - Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio di Settimo Milanese conferita in data 03 Persona_3
marzo 2021, Rep. n. 3085, Racc. n. 2355 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Renato Sardi (C.F. ) con studio in Brescia, alla C.F._3
via Corfù n. 102
- APPELLATA –
Controparte_2
(C.F. P.IVA ) .
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 218/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato. . e hanno Parte_1 Pt_1 Parte_2 impugnato la sentenza numero 218/2023 con cui il Tribunale di Viterbo,
pag. 2/9 pronunciando sulle domande dai medesimi proposte nei confronti della
[...]
. e della ha così statuito: CP_2 Controparte_1
“Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione al decreto Ingiuntivo numero 1049/2019 del Tribunale di
Viterbo; condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E uro 12.000,00 oltre iva e CPA e 15% oltre alle spese e onorari nella misura già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Errore di fatto, errata valutazione dei documenti di causa e violazione degli articoli 116 e 117 del tub.
B) Travisamento dei presupposti fattuali e violazione dell'articolo 50 Tub, violazione dell'articolo 117 Tub.
C) Travisamento dei presupposti fattuali. Violazione dell'articolo 50 TUB. e dell'articolo 117 TUB.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. In via principale e merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti narrativa, il proposto appello. e per l'effetto, in riforma della sentenza numero 218/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Viterbo, sezione civile in persona del giudice unico dottor Turco
RG numero 76/2020, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: a) dichiarare inammissibile, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte di cui in premessa. B) determinare conseguentemente l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato mediante CTU bancaria e sulla base di tutta la documentazione relativa all'intero periodo di svolgimento dei rapporti oggetto della impugnata ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pag. 3/9 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA, ECPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e, in particolare, della CTU contabile, per le ragioni tutte di cui in premessa”.
Si è costituita la . nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_1 della cessionaria del credito della originaria creditrice Parte_3 [...]
. che, benché ritualmente citata, non si è costituita, con la CP_2 conseguente sua dichiarazione di contumacia.
La nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_1 infondato in fatto e in diritto, ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni.:
“voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed assunto ogni opportuno provvedimento così provvedere: in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione priva dei requisiti richiesti dalla legge.
In via principale, rigettare l'avverso appello e tutte le relative domande e, per l'effetto, confermare la sentenza del primo grado emessa dal tribunale di
Viterbo ed oggi impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per il rigetto dell'avversa
CTU contabile”.
Respinta l'istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 26 novembre
2024, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha riservato la decisione.
Esaminando i singoli motivi della impugnazione: con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza in quanto, a loro dire, errata per avere il tribunale omesso di rilevare che i due finanziamenti chirografari. 00201237237 e numero 00201266699 non indicavano affatto il valore del parametro Euribor alla stipula.
Ebbene, l'obbligata principale, di cui gli odierni appellanti si erano costituiti Cont fideiussori, ovvero la società ., proprio a causa della assenza delle specifiche sopra indicate, non sarebbe stata in grado di poter anticipatamente e in maniera puntuale verificare l'incidenza della variazione del tasso variabile applicato al mutuo.
pag. 4/9 In definitiva, detta società non sarebbe stata in grado di determinare a priori l'effettivo costo del mutuo stipulato, atteso che il rilevamento a due mesi antecedenti l'inizio di maturazione della rata di applicazione confermerebbe che si trattava di parametro rilevato solo a posteriori, sicchè la mancanza di tale parametro, in quanto costituente violazione dei principi dettati dagli articoli 116 e
117 del Tub, avrebbe comportato la conseguente nullità della pattuizione dei relativi interessi.
La censura non merita accoglimento e va respinta.
E' pacifica, dalla lettura dei contratti di finanziamento, l'esistenza di tutti gli elementi che potevano consentire l'esatta individuazione del tasso di interesse in essi applicato da parte della società debitrice. Infatti, secondo anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, (Ord. Sez. I^ n. 20801 del 25 luglio 2024),
“in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 c.c. è necessario che il saggio di interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'Istituto mutuante (Anche Cass. N. 8028 del 2018).
Ha ancora, aggiunto la Suprema Corte che “l'applicazione del divisore 360 piuttosto che di quello 365 ha una diretta e concreta incidenza sull'ammontare degli interessi e la sua mancata indicazione comporta l'indeterminabilità degli interessi applicabili, con conseguente nullità della clausola”.
Nella fattispecie in esame, sono espressamente indicati tutti gli elementi, come sopra detto, per consentire alla società mutuataria di determinare esattamente il tasso degli interessi applicati al mutuo e soprattutto è puntualmente indicato il divisore in giorni 365.
Dunque, i mutui non peccavano di indeterminatezza e/o indeterminabilità e, dunque, la doglianza è infondata.
La sentenza Impugnata sarebbe oltremodo errata, stando al secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui il giudice di prime cure, operando la ricostruzione dei fatti, avrebbe erroneamente considerato come generiche le contestazioni degli opponenti, odierni appellanti, avendo infatti la banca provveduto alla produzione di pag. 5/9 tutta la documentazione necessaria e, in particolare, dei contratti su cui sarebbe stato operato il rinnovo di fido numero 20699930. Tutti i contratti, infatti, indicherebbero in modo specifico tutte le varie condizioni del rapporto di credito, dai quali risultano le seguenti previsioni regolarmente sottoscritte: tasso per apertura di credito pari all'8,05%, capitalizzazione trimestrale, tasso di interesse debitorio per scoperto di conto extra fido del 14%, commissioni di massimo scoperto dello
0,125%.
La sentenza sarebbe errata in considerazione anche della fondamentale circostanza che. detto ultimo documento di rinnovo risulta essere stato stipulato solo in data 1
Marzo 2019, mentre la contestazione effettuata dagli opponenti in sede di opposizione al decreto Ingiuntivo sarebbe stata relativa al periodo precedente.
Le conclusioni non potrebbero essere diverse anche in considerazione della assoluta genericità di tutti gli elementi di questo contratto di fido, laddove non vi è
l'indicazione di alcuna apertura di credito concessa sul conto con la specifica indicazione del tasso annuo effettivo TAE. da applicare ad un'eventuale apertura di credito, sia in caso di tasso debitore che creditore. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe considerato la indeterminatezza delle CMS, non essendo previsto il criterio di calcolo per la sua determinazione, essendo stato semplicemente indicata la percentuale. Si legge infatti rispettivamente: commissioni di massimo scoperto
0,375 e commissioni di massimo scoperto 0,625%. Si tratterebbe, quindi, di clausole nulle per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata, ma non la base di calcolo, né tantomeno una soglia temporale minima per farla scattare.
Da ultimo, il primo giudice avrebbe dimenticato le altre contestazioni che pure emergerebbero dalla relazione tecnica di parte, puntualmente depositata, con riferimento, ad esempio, ai criteri di capitalizzazione e all'applicazione degli interessi anatocistici secondo la predetta periodicità trimestrale. Detto anatocismo, sarebbe stato peraltro applicato anche successivamente al 2014, allorché esso era divenuto assolutamente vietato.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento e va per l'effetto respinta.
pag. 6/9 In effetti, come è facilmente ricavabile dalla stessa lettura anche del primo contratto, lettera di apertura di conto corrente, sono state indicate tutte le spese e commissioni varie, i tassi per debitore per scoperto, di conto extra fido e di commissioni di massimo scoperto. Tutte le indicazioni sono state fornite in modo estremamente puntuale e vi è stata l'espressa accettazione da parte della correntista.
Quanto, infine, alla tematica dell'anatocismo, va rilevata la assoluta genericità in sede di opposizione al decreto ingiuntivo della contestazione, essendosi limitata essa alla illegittima capitalizzazione trimestrale che, in verità, era prevista sia per gli interessi debitori che creditori con pari periodicità, espressamente pattuita ed alla assenza di prova da parte della banca del proprio credito.
Dunque, anche sotto tale profilo la censura va respinta.
Con il terzo ed ultimo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni azionate ex adverso per indeterminatezza dell'oggetto. In particolare, quanto alla fideiussione sul prestito chirografario numero 20122666999, essa dovrebbe ritenersi affetta da nullità proprio per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti, secondo la tesi appellante, dalla semplice lettura della detta fideiussione, si evincerebbe la sua assoluta indeterminatezza, soprattutto perché non sarebbe minimamente menzionato, né ricavabile dal contesto dell'atto, l'oggetto della fideiussione rilasciata alla Banca ed a quale rapporto essa effettivamente accedesse. Si tratterebbe evidentemente, di una fideiussione omnibus generica che non consentiva ai garanti di acquisire specifica consapevolezza della loro assunzione di garanzia.
La doglianza non è assolutamente condivisibile atteso che, come effettivamente ha ben evidenziato nella sua motivazione il Tribunale, detta fideiussione era assolutamente munita di tutti gli elementi tali da consentire la perfetta conoscenza dei limiti entro i quali i fideiussori garantivano la società debitrice. Nel caso di specie, infatti, tutte le fideiussioni erano a garanzia di tutti i debiti che la società avrebbe contratto con l'istituto di credito, con dei precisi limiti ben definiti indicati nelle somme di euro 600.000 in un caso è di euro 250.000 nell'altro.
Quanto, infine, alla questione della nullità delle fideiussioni in quanto aderenti allo schema ABI, va preliminarmente evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle pag. 7/9 fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità delle fideiussione, come è stato opportunamente rilevato dal Giudice di prime cure, è stato rilevato solo in sede di deposito degli scritti finali, in ogni caso non sono stati indicate ed allegate circostanze di fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento medesimo, tanto meno in considerazione della rilevante circostanza che le fideiussioni sono state rilasciate in un periodo ben lontano da quello preso in esame dal noto provvedimento della Banca d' Italia n. 55/2005.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere degli appellanti, come sopra detto, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che gli appellanti in primo grado non hanno adempiuto al citato onere di allegazione e prova, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto e la sentenza appellata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. Parte_1 Parte_2
218/23, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola appellata costituita nella sua qualità, delle spese e competenze Controparte_1 del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00 oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9