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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7123 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17131/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SALARIS, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Manno n. 41 Sassari, presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione,
In via principale:
In accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3364/2024 del 7.3.2024 RG n.
8118/2024 del Tribunale di Milano (notificato il 19.3.2024), l'attrice opponente (P.I. Parte_1
), ha convenuto in giudizio la società (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) al fine di chiedere la revoca del detto decreto opposto. P.IVA_2
L'attrice ha allegato di aver concluso telefonicamente con la convenuta il contratto di fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2022 (potendo fruire di un prezzo fisso pari ad € 0,22 k/h per il periodo di 24 mesi). Ha asserito, altresì, di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto a distanza nel mese di agosto 2022, solo dopo la ricezione delle prime bollette di consumo, circostanza in cui il sig.
legale rappresentante dell'opponente, è venuto a conoscenza - a suo dire - di condizioni di Per_1 fornitura più costose rispetto a quelle comunicate telefonicamente. Pertanto avrebbe Parte_1 formalmente chiesto ad le registrazioni delle conversazioni telefoniche volte alla CP_1 stipulazione del contratto, senza aver mai avuto riscontro positivo alla richiesta, ottenendo invece esclusivamente solleciti di pagamento in merito alle bollette di luglio, agosto e settembre 2022 (nel frattempo trasmesse e non corrisposte) per un totale di € 10.754,80. Ha altresì allegato di aver avviato il tentativo di conciliazione obbligatoria presso l' conclusosi negativamente, come da verbale del CP_3
16.5.2023 (in atti). Ha contestato la violazione dell'art. 3 del contratto di fornitura, non avendo ricevuto tempestiva copia della documentazione contrattuale sottoscritta a distanza, con la conseguente impossibilità di verificare effettivamente le condizioni proposte e accettate: tali condizioni le sarebbero state comunicate soltanto nel mese di settembre 2022, peggiorative rispetto a quelle inizialmente pattuite. Ha pertanto allegato il difetto di prova del consenso espresso in occasione della stipula del contratto di fornitura e in occasione del deposito della memoria n.1 ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato domanda ex art. 210 c.p.c. di produzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche tenute al momento della formalizzazione della proposta commerciale. Ha definitivamente richiesto la revoca del decreto opposto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La convenuta ritualmente citata in giudizio, come da Controparte_2 notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 inviata al suo procuratore a mezzo pec del 29.4.2024
(allegata in atti), non si è costituita e – pertanto – deve essere dichiarata contumace.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito inizialmente azionato con il ricorso alla pagina 2 di 3 procedura monitoria;
nel caso di specie non ha provato i fatti Controparte_2 costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, che vengono specificamente contestati dall'ingiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Anche in relazione all'allegazione da parte attrice di specifici inadempimenti contrattuali dell'opposta (violazione dell'art. 3 del contratto di fornitura), quest'ultima, sulla quale ricade il relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto per quanto attiene alla regolare comunicazione delle effettive condizioni contrattuali proposte alla cliente.
Le considerazioni che precedono hanno natura assorbente e determinano la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'attività in concreto espletata e dell'impegno contenuto delle difese;
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in questa sede opposto;
condanna la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in € 3.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Milano, 19.9.2025
Il Giudice
Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17131/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SALARIS, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Manno n. 41 Sassari, presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione,
In via principale:
In accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3364/2024 del 7.3.2024 RG n.
8118/2024 del Tribunale di Milano (notificato il 19.3.2024), l'attrice opponente (P.I. Parte_1
), ha convenuto in giudizio la società (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) al fine di chiedere la revoca del detto decreto opposto. P.IVA_2
L'attrice ha allegato di aver concluso telefonicamente con la convenuta il contratto di fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2022 (potendo fruire di un prezzo fisso pari ad € 0,22 k/h per il periodo di 24 mesi). Ha asserito, altresì, di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto a distanza nel mese di agosto 2022, solo dopo la ricezione delle prime bollette di consumo, circostanza in cui il sig.
legale rappresentante dell'opponente, è venuto a conoscenza - a suo dire - di condizioni di Per_1 fornitura più costose rispetto a quelle comunicate telefonicamente. Pertanto avrebbe Parte_1 formalmente chiesto ad le registrazioni delle conversazioni telefoniche volte alla CP_1 stipulazione del contratto, senza aver mai avuto riscontro positivo alla richiesta, ottenendo invece esclusivamente solleciti di pagamento in merito alle bollette di luglio, agosto e settembre 2022 (nel frattempo trasmesse e non corrisposte) per un totale di € 10.754,80. Ha altresì allegato di aver avviato il tentativo di conciliazione obbligatoria presso l' conclusosi negativamente, come da verbale del CP_3
16.5.2023 (in atti). Ha contestato la violazione dell'art. 3 del contratto di fornitura, non avendo ricevuto tempestiva copia della documentazione contrattuale sottoscritta a distanza, con la conseguente impossibilità di verificare effettivamente le condizioni proposte e accettate: tali condizioni le sarebbero state comunicate soltanto nel mese di settembre 2022, peggiorative rispetto a quelle inizialmente pattuite. Ha pertanto allegato il difetto di prova del consenso espresso in occasione della stipula del contratto di fornitura e in occasione del deposito della memoria n.1 ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato domanda ex art. 210 c.p.c. di produzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche tenute al momento della formalizzazione della proposta commerciale. Ha definitivamente richiesto la revoca del decreto opposto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La convenuta ritualmente citata in giudizio, come da Controparte_2 notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 inviata al suo procuratore a mezzo pec del 29.4.2024
(allegata in atti), non si è costituita e – pertanto – deve essere dichiarata contumace.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito inizialmente azionato con il ricorso alla pagina 2 di 3 procedura monitoria;
nel caso di specie non ha provato i fatti Controparte_2 costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, che vengono specificamente contestati dall'ingiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Anche in relazione all'allegazione da parte attrice di specifici inadempimenti contrattuali dell'opposta (violazione dell'art. 3 del contratto di fornitura), quest'ultima, sulla quale ricade il relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto per quanto attiene alla regolare comunicazione delle effettive condizioni contrattuali proposte alla cliente.
Le considerazioni che precedono hanno natura assorbente e determinano la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'attività in concreto espletata e dell'impegno contenuto delle difese;
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in questa sede opposto;
condanna la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in € 3.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Milano, 19.9.2025
Il Giudice
Caterina Centola
pagina 3 di 3