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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n°70/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Visco ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Isernia, alla via Saragat n° 19;
ATTORE nei confronti di
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pescopennataro (IS) al Corso Vittorio NU III n° 46;
CONVENUTA nonché di
in qualità di beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale della società CP_2 [...] rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescopennataro al Corso Vittorio
NU III n° 46;
TERZA INTERVENUTA
rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Controparte_3
Sciulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescopennataro al Corso
Vittorio NU III n° 46;
pagina 1 di 5 TERZA INTERVENUTA avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 284/2020 del 28/10/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n° 885/2020 RG con il quale l'attore opponente veniva condannato a pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 26.140,23, oltre interessi, spese legali, oneri ed accessori. Controparte_1
In particolare, a sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito:
- la mancanza della prova della cessione del credito;
- la sussistenza di vizi sulla prova del credito e sulla forma contrattuale;
- la illiquidità del credito azionato;
- la violazione dell'art. 50 TUB;
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 ricostruzioni di parte opponente e concludendo nel modo seguente: “in via preliminare di rito, fissare il termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010” e “nel merito, rigettare le domande rassegnate da parte opponente anche in merito alla procedura di mediazione, in quanto infondate, pretestuose e dilatorie in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate con la conferma del decreto ingiuntivo RG n° 885/2020 emesso da codesto illustrissimo Giudice”; “Per l'effetto condannare il sig. al pagamento della relativa somma di € 26.140,23, a titolo di Parte_1 sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio”.
Nel corso del giudizio sono poi intervenute – sempre a mezzo dei medesimi difensori di
[...]
(a seguito di scissione parziale della società Controparte_4 Controparte_4
Cont
con attribuzione del ramo alla società e
[...] CP_2 Controparte_5
(subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo della a seguito di atto di
[...] CP_2 fusione per incorporazione).
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere accolta stante la fondatezza delle doglianze mosse dal con Pt_1 riferimento alla mancanza di prova della cessione del credito oggetto del ricorso monitorio.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente ha sostenuto che, in seguito ad una cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore, è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi mentre, nel caso di specie, il sig. Pt_1 nell'anno 2011 costituiva rapporto di credito al consumo con la che, a sua volta, cedeva il CP_6 contratto in essere alla Creditch spa oggi fusa in , senza darne Controparte_1 comunicazione al cliente/consumatore finale.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco pagina 3 di 5 secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, tale condizione non può ritenersi soddisfatta.
Con l'allegato 3 del presente giudizio, infatti, l'opposta ha fornito solo l'estratto della proposta dell'accordo quadro di cessione dei crediti: trattasi, quindi, di documento di formazione unilaterale di provenienza dalla stessa opposta e non controfirmato dalla presunta cedente in cui, peraltro, non viene fornita né alcuna descrizione dei crediti ceduti né alcun elenco dei crediti iniziali, al fine di ricondurre il credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
Né dai documenti allegati al ricorso monitorio, né dai doc. 3 e 4 allegati al presente giudizio si ricava alcun esplicito né implicito riferimento alle caratteristiche e requisiti dei crediti ceduti da cui desumere che vi sia ricompreso anche quello oggetto di ricorso monitorio, posto che dal doc. 3 (comunque di formazione unilaterale della stessa opposta, come già detto) manca l'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti e l'all. 4 è una mera schermata contenente il numero del rapporto ma da cui non può in alcun modo ricavarsi che il credito per cui è causa sia stato oggetto di cessione.
Anche dalla pubblicazione in GU (doc. 5 fascicolo monitorio) non si ricava né direttamente né indirettamente (attraverso la descrizione delle specifiche caratteristiche dei crediti ceduti) l'inclusione del credito azionato nel monitorio nell'ambito di quelli ceduti all'odierna opposta.
In base all'art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non può ritenersi sufficiente a fornire la prova della cessione dello specifico credito, in quanto una cosa è l'avviso di cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. n. 22268/2018) e ciò specialmente tutte quelle volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco” mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti, quali sono quelli del caso in esame. Ne consegue che “la pubblicazione sulla Gazzetta e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
né hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto e non fanno parte della pagina 4 di 5 documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Tribunale di Lecce,
19/02/2021).
Né al fine di provare la titolarità del credito può supplire la comunicazione dell'avvenuta cessione effettuata dal legale di (doc. 6 del fascicolo monitorio). Controparte_1
Deve, pertanto, accogliersi la prima doglianza dell'opposizione, non essendovi prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.284/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 28/10/2020;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 dall'opponente, nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.358,00, oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge e oltre ad €286,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario.
Isernia, lì 2/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n°70/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Visco ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Isernia, alla via Saragat n° 19;
ATTORE nei confronti di
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pescopennataro (IS) al Corso Vittorio NU III n° 46;
CONVENUTA nonché di
in qualità di beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale della società CP_2 [...] rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescopennataro al Corso Vittorio
NU III n° 46;
TERZA INTERVENUTA
rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Pompilio Controparte_3
Sciulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescopennataro al Corso
Vittorio NU III n° 46;
pagina 1 di 5 TERZA INTERVENUTA avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 284/2020 del 28/10/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n° 885/2020 RG con il quale l'attore opponente veniva condannato a pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 26.140,23, oltre interessi, spese legali, oneri ed accessori. Controparte_1
In particolare, a sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito:
- la mancanza della prova della cessione del credito;
- la sussistenza di vizi sulla prova del credito e sulla forma contrattuale;
- la illiquidità del credito azionato;
- la violazione dell'art. 50 TUB;
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 ricostruzioni di parte opponente e concludendo nel modo seguente: “in via preliminare di rito, fissare il termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010” e “nel merito, rigettare le domande rassegnate da parte opponente anche in merito alla procedura di mediazione, in quanto infondate, pretestuose e dilatorie in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate con la conferma del decreto ingiuntivo RG n° 885/2020 emesso da codesto illustrissimo Giudice”; “Per l'effetto condannare il sig. al pagamento della relativa somma di € 26.140,23, a titolo di Parte_1 sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio”.
Nel corso del giudizio sono poi intervenute – sempre a mezzo dei medesimi difensori di
[...]
(a seguito di scissione parziale della società Controparte_4 Controparte_4
Cont
con attribuzione del ramo alla società e
[...] CP_2 Controparte_5
(subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo della a seguito di atto di
[...] CP_2 fusione per incorporazione).
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere accolta stante la fondatezza delle doglianze mosse dal con Pt_1 riferimento alla mancanza di prova della cessione del credito oggetto del ricorso monitorio.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente ha sostenuto che, in seguito ad una cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore, è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi mentre, nel caso di specie, il sig. Pt_1 nell'anno 2011 costituiva rapporto di credito al consumo con la che, a sua volta, cedeva il CP_6 contratto in essere alla Creditch spa oggi fusa in , senza darne Controparte_1 comunicazione al cliente/consumatore finale.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco pagina 3 di 5 secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
Tuttavia, l'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco non deve necessariamente essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente che sia possibile stabilire con certezza se quello per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo vi sia o meno incluso.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, tale condizione non può ritenersi soddisfatta.
Con l'allegato 3 del presente giudizio, infatti, l'opposta ha fornito solo l'estratto della proposta dell'accordo quadro di cessione dei crediti: trattasi, quindi, di documento di formazione unilaterale di provenienza dalla stessa opposta e non controfirmato dalla presunta cedente in cui, peraltro, non viene fornita né alcuna descrizione dei crediti ceduti né alcun elenco dei crediti iniziali, al fine di ricondurre il credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
Né dai documenti allegati al ricorso monitorio, né dai doc. 3 e 4 allegati al presente giudizio si ricava alcun esplicito né implicito riferimento alle caratteristiche e requisiti dei crediti ceduti da cui desumere che vi sia ricompreso anche quello oggetto di ricorso monitorio, posto che dal doc. 3 (comunque di formazione unilaterale della stessa opposta, come già detto) manca l'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti e l'all. 4 è una mera schermata contenente il numero del rapporto ma da cui non può in alcun modo ricavarsi che il credito per cui è causa sia stato oggetto di cessione.
Anche dalla pubblicazione in GU (doc. 5 fascicolo monitorio) non si ricava né direttamente né indirettamente (attraverso la descrizione delle specifiche caratteristiche dei crediti ceduti) l'inclusione del credito azionato nel monitorio nell'ambito di quelli ceduti all'odierna opposta.
In base all'art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non può ritenersi sufficiente a fornire la prova della cessione dello specifico credito, in quanto una cosa è l'avviso di cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. n. 22268/2018) e ciò specialmente tutte quelle volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco” mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti, quali sono quelli del caso in esame. Ne consegue che “la pubblicazione sulla Gazzetta e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto;
né hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto e non fanno parte della pagina 4 di 5 documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Tribunale di Lecce,
19/02/2021).
Né al fine di provare la titolarità del credito può supplire la comunicazione dell'avvenuta cessione effettuata dal legale di (doc. 6 del fascicolo monitorio). Controparte_1
Deve, pertanto, accogliersi la prima doglianza dell'opposizione, non essendovi prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.284/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 28/10/2020;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 dall'opponente, nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.358,00, oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge e oltre ad €286,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario.
Isernia, lì 2/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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