Articolo 48 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 47Articolo 49
Versione
13 gennaio 1974
Art. 48. (Abrogazione di norme precedenti - Norma transitoria)

Le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato che siano in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.
Le prestazioni di carattere continuativo gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme abrogate di cui al precedente comma sono mantenute ad personam e per l'importo previsto dalle norme abrogate, sempreche' sussistano le condizioni alle quali la concessione e' subordinata e per i beneficiari non siano previste dalla presente legge altre prestazioni sostitutive delle precedenti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974