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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 689/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 7.05.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra (cf , con sede in Latina via del Lido c/o Parte_1 P.IVA_1
Centro Commerciale Morbella in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Oropallo (cf elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del difensore in Latina via Fratelli Bandiera n.6, giusta procura in atti pec fax 07731871142; -appellante- Email_1
E (C.F. , n. Risvesaltes (Francia) Controparte_1 C.F._2
2/10/1944, res. Via Flacca km. 0,500 loc. Torre Canneto Fondi (LT) rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Faiola (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via Roma n. 72, giusta procura in atti, pec fax 0771500927 appellata Email_2
Avverso Sentenza del Tribunale di Latina n. 1651/2018
Oggetto: risoluzione contratto preliminare Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo dichiararsi la risoluzione automatica ex art. 1454 c.c. del
[...] preliminare di compravendita del 7/11/2008 per inadempimento della che CP_1 non si è presentata per la stipula del contratto, sebbene formalmente diffidata in tal senso, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della Pt_1 nella misura di 1.509.350,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'insorgenza obbligazione fino al soddisfo. Si costituiva la che contestava la pretesa attorea chiedendo a sua volta in CP_1 via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della in Pt_1 quanto non rispettava il termine per la stipula del definitivo fissata per il mese di maggio 2009, con condanna dellala società a restituire l'importo di € 100.000,00 versato quale acconto prezzo oltre interessi e rivalutazione dal 7/11/2008 al soddisfo, al risarcimento dei danni per le migliorie apportate dalla nella misura di € CP_1
101.100,00, al risarcimento dei danni derivanti dall'asportazione dei beni di sua proprietà custoditi dalla società all'interno delle due unità immobiliari per € 224.550,00, in subordine compensando i crediti vantati dalla con gli eventuali CP_1 crediti riconosciuti in favore della . Pt_1
Con sentenza n.1651/2018 il Tribunale di Latina ha respinto le domande formulate dall' attrice e in via riconvenzionale dalla convenuta compensando le spese per la reciproca soccombenza. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la insistendo per la Pt_1 declaratoria di risoluzione dell'appello per inadempimento della Salvato, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni e condanna alle spese del doppio grado. Si costituiva la la quale domandava di rigettare l'appello con condanna della CP_1 controparte al pagamento delle spese da distrarsi in favore dell'Avv. Faiola antistatario. All'udienza dell'7.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il procedimento trae origine dalla sottoscrizione in data 7/11/2008 di un preliminare di compravendita tra la , promittente venditrice, e la , promissaria Pt_1 CP_1 acquirente, dell'immobile sito in Terracina via Zicchieri per il corrispettivo di € 1.400.000,00 dei quali € 100.000,00 corrisposti ed il residuo da corrispondere all'atto del rogito da stipularsi entro il mese di maggio 2009. A causa di alcune modifiche da apportare all'immobile con conseguente richiesta di varianti all'originario permesso di costruire n. 4975 del 29/6/2007 il contratto definitivo non veniva stipulato nel termine pattuito. Tuttavia la diffidava formalmente la ad adempiere alla stipula del Pt_1 CP_1 definitivo per il 4/12/2009 ma anche a tale data il contratto definitivo non veniva stipulato. La sentenza impugnata ha deciso la controversia attraverso la comparazione dei reciproci asseriti inadempimenti e, tenendo conto del comportamento complessivo
2 delle parti, ha rigettato le rispettive contrapposte domande ritenendo la sussistenza di un reciproco ed equivalente inadempimento delle parti rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare. Con il primo motivo di appello, la lamenta la violazione dell'art. 1454 c.c. da Pt_1 parte del primo giudice il quale avrebbe erroneamente ritenuto inadempiente la che non avrebbe tempestivamente comunicato alla controparte l'ultimazione Pt_1 dei lavori e/o delle relative pratiche urbanistiche relative all'immobile oggetto del preliminare, modifiche richieste dall'acquirente, comunicando alla la propria CP_1 disponibilità alla stipula del contratto definitivo diversi mesi dopo che era decorso il termine per la stipula indicato nel preliminare. Il motivo è infondato. Risulta in atti che il Comune di Terracina con nota prot. n. 7347 del 10/2/2009 ha comunicato l'esito positivo dell'attività amministrativa afferente i lavori edili in variante richiesti sull'immobile oggetto del contratto preliminare del 7/11/2008 e che detti lavori erano comunque terminati nell'aprile 2009 (v. dich. rese in primo grado dai testi all'udienza del 28/2/2013 e Danieli all'udienza del 21/11/2013). Tes_1
Da detto materiale probatorio in atti si evince chiaramente che il contratto definitivo ben poteva essere stipulato nel maggio 2009, termine stabilito nel preliminare, in quanto a tale epoca erano stati espletati gli adempimenti amministrativi per le varianti urbanistiche ed ultimati i relativi lavori. Conseguentemente il Tribunale ha correttamente ritenuto inadempiente la promittente veditrice che, pur potendo stipulare il definitivo nel termine Pt_1 pattuito (maggio 2009), non ha rispettato immotivatamente detto termine, non avendo fornito alcuna prova in ordine alla impossibilità di stipulare il definitivo nel maggio 2009. Irrilevante è, quindi, la comunicazione della alla promissaria acquirente della Pt_1 propria volontà di stipulare il definitivo in data 4/12/2009, effettuata solo con telegramma n.017/QF Poste Italiane del 25/11/2009-ID 899727, prodotto agli atti, telegramma inviato ben 5 mesi dopo lo spirare del termine per la stipula previsto nel preliminare, in quanto a tale data l'inadempimento da parte della all'obbligo Pt_1 di stipula che, si ribadisce, poteva regolarmente essere adempiuto, si era già ampiamente concretizzato, non essendovi agli atti alcuna prova che le parti avessero concordato una proroga del termine per la stipula del definitivo. Deve essere poi dichiarato inammissibile il secondo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il termine per la stipula del definitivo previsto nel contratto preliminare quale termine essenziale, atteso che la questione circa l'essenzialità del termine è stata formulata per la prima volta in appello in violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello di cui all'art. 345 cpc, non essendo mai stata oggetto di contraddittorio tra le parti nel giudizio di primo grado. Complessivamente, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata con riferimento a tutte le statuizioni non essendo stato proposto appello incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore da € 1.000.001 a 2.000.000 (valore della causa dichiarato € 1.509.350).
3 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Latina n. 1651 dell'anno 2018, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna in persona del LRPT al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 24.064,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cpa,
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante in persona del LRPT di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, li 4 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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